Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 26 settembre 2018, n. 5547.
La massima estrapolata:
Il diniego di iscrizione nella White list, basato sull’informazione interdittiva antimafia, assume carattere del tutto vincolato, pertanto, ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990, al giudice è attribuito il potere di non procedere all’annullamento del provvedimento negativo, seppur adottato in violazione di norme sul procedimento.
Sentenza 26 settembre 2018, n. 5547
Data udienza 13 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lu. To. e Al. Ma. Se., con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso lo studio Lu. To. in Napoli, via (…);
contro
-OMISSIS-., Prefettura della Provincia di Napoli – Area 1/Ter/Osp non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona deli rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via (…);
per la riforma e/o l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del TAR Campania – Napoli, n. -OMISSIS-pubblicata in data 14 febbraio 2018 e non notificata,
nonché per l’effetto devolutivo dell’appello avverso e per l’annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado e segnatamente: 1) della nota -OMISSIS- del 29 maggio 2017 con cui è stata disposta la risoluzione dell’affidamento biennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di indumenti usati -OMISSIS-provenienti dal territorio comunale della Città di (omissis);
2) dell’allegata nota della Banca Dati Nazionale Antimafia identificativo -OMISSIS-;
3) ove e per quanto lesiva, della nota di -OMISSIS-del 31 maggio 2017;
4) di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;
nonché : degli atti presupposti a quelli oggetto dell’odierno gravame già impugnati con ricorso proposto innanzi al TAR Campania – Napoli e recante R.G. n. -OMISSIS-la cui sentenza è stata impugnata con appello RG -OMISSIS-(contestualmente all’esame di questo Consiglio),
e segnatamente: a) della informativa ostativa antimafia n. -OMISSIS- adottata in data 22 maggio 2017 e comunicata con nota prot. n. -OMISSIS- del 22 maggio 2017 parimenti impugnata con il presente giudizio e del contestuale provvedimento di rigetto della iscrizione alla White List;
b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare dei verbali del GIA del 7 ottobre 2016 e 12 maggio 2016, non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi aggiunti;
c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo così come richiesti e trasmessi dalle FF.OO consultate;
d) Nota della Questura di Napoli – Divisione Anticrimine del 4 febbraio 2016;
e) della Nota della Questura di Napoli – Divisione Anticrimine prot. n. -OMISSIS-del 4 maggio 2015;
f) della Nota della Questura di Napoli – Divisione Anticrimine prot. n. -OMISSIS-del 5 novembre 2013; g) della Nota della DIA prot. n. -OMISSIS-di prot. -OMISSIS-dell’11 maggio 2017;
h) ove e per quanto lesiva, della nota della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS-del 7 giugno 2017 i) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 settembre 2018 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati Lu. To., Al. Ma. Se. e l’Avvocato dello Stato Ra. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La controversia in esame riguarda il provvedimento di ACSE prot. n. -OMISSIS- del 29 maggio 2017 con era disposta la risoluzione dell’affidamento biennale sotto riserva del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di indumenti usati -OMISSIS-, provenienti dal territorio comunale della Città di -OMISSIS– Codice -OMISSIS-, nonché gli atti presupposti, ovvero le risultanze della Banca Dati Nazionale Antimafia identificativo -OMISSIS- registrata al protocollo aziendale n. -OMISSIS-del 29 maggio 2017, con la quale si informava che nei confronti della società -OMISSIS-con sede legale in -OMISSIS-, allo stato degli accertamenti, sussistevano le cause interdittive di cui agli artt. 67, 84 comma 4 e 91 comma 6 del d.lgs. 159/2011.
La Società appellante contesta, nella presente sede, l’erroneità della sentenza di prime cure, con la quale – esaminato il complessivo quadro indiziario emerso a carico della predetta Società ed il tenore dell’informativa interdittiva antimafia prot. -OMISSIS- del 22 maggio 2017 (anch’essa sub judice, contestualmente all’esame della Sezione) – erano ritenuti rilevanti i seguenti elementi:
gli “stretti rapporti di parentela dell’amministratore unico e dei soci (-OMISSIS-,
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-) con soggetti gravati da condanne penali per delitti di associazione di tipo mafioso e per “delitti spia” ex art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011 (estorsione, usura), nonché da misure di prevenzione personale e patrimoniale (-OMISSIS-e -OMISSIS-, quest’ultimo riconosciuto esponente del clan camorristico -OMISSIS-)”;
i “contatti plurimi del socio -OMISSIS- con soggetti sottoposti a misure cautelari
personali e/o imputati per delitti di associazione di tipo mafioso ovvero aggravati dall’agevolazione mafiosa e per ‘delitti spià ex art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011 (estorsione), oltre che risultati orbitare intorno al menzionato clan camorristico -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, e -OMISSIS-)”;
la “proposta di applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti
del socio -OMISSIS-, la quale, seppure respinta dalla competente autorità giurisdizionale, costituiva, di per sé, presupposto per l’emissione di informativa interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b, del d.lgs. n. 159/2011″;
il “rapporto di parentela dell’amministratore unico e dei soci (-OMISSIS-, -OMISSIS-
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-) con -OMISSIS- (nato a -OMISSIS-), a sua volto socio della -OMISSIS-., attinta da un’indagine riguardante “un’organizzazione criminale di stampo camorristico inserita nell’ambito della commercializzazione di indumenti usati provenienti dalla raccolta urbana” (cfr. nota della Questura di Napoli – Divisione Polizia Anticrimine, prot. n. -OMISSIS-, del 4 maggio 2015), ossia nello stesso campo di attività propria della -OMISSIS-“.
Di tal ché, il giudice di primo grado concludeva per la sufficienza del quadro indiziario, nella globalità degli elementi e del giudizio del’più probabile che non’ ai fini della sussistenza di un convincimento di condizionamento mafioso in capo all’impresa, in considerazione della riconducibilità dell’intera compagine partecipativa e del vertice gestionale della Società alla famiglia -OMISSIS-, legata da stretti vincoli di parentela con soggetti gravati da condanne penali per associazione di tipo mafioso e reati “spia”, con riguardo, peraltro, al contesto economico-sociale di riferimento.
Il primo giudice, pertanto, riteneva che del tutto legittimamente il G.I.A. e l’Autorità prefettizia avessero ponderato le risultanze istruttorie degli atti trasmessi dalle forze di polizia interpellate, non essendo, viceversa, le argomentazioni svolte dalla Società in grado da smentire tali risultanze.
Erano, inoltre, respinti i vizi di natura procedimentale.
Infine, era dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto dell’art. 84, comma 4, lett. e, del d.lgs. n. 159/2011 con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU, sollevata dalla ricorrente, alla luce della sentenza De Tommaso.
La Società odierna appellante – ribadito di essere operatore economico stabilmente operante nel campo della raccolta, rigenerazione, trasformazione e commercializzazione di abiti e tessuti usati – svolge in appello un articolato motivo di censura per error in iudicando in relazione all’asserita insussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento interdittivo antimafia, un secondo motivo attinente alla mancata trasmissione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 e sull’omessa convocazione della Società medesima ai fini dell’audit; infine, ripropone la questione di legittimità costituzionale.
Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere, in particolare, sottolineando la natura informativa degli atti istruttori delle forze di polizia ai fini delle valutazioni del G.I.A. e dell’Autorità prefettizia, che hanno, dunque, trovato fondamento nell’esistenza di interessi familiari e economici perseguiti congiuntamente da soggetti riconducibili alla Società e da elementi di spicco della criminalità organizzata. Ha, inoltre, precisato la non applicabilità al caso, che occupa, dei principi elaborati dalla sentenza De Tommaso.
All’udienza camerale, è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado appellata, con l’ordinanza n. 1498 del 2018.
Con memoria per l’udienza di discussione la Società ha ribadito le proprie difese, sollecitando ulteriormente l’invio alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale proposta.
All’udienza di discussione del 13 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 – Devono essere prioritariamente esaminate le censure che – indicate nel primo motivo di appello – sono tese a contestare la congruità e completezza della motivazione dei provvedimenti presupposti.
1.1 – Con un primo gruppo di censure – punto 1.1. dell’appello – la Società contesta che “nessuno dei pareri della Guardia di Finanza, dei Carabinieri ovvero della Questura di Napoli ha fornito elemento alcuno per poter seriamente far presumere l’esistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa all’interno della -OMISSIS-“.
Come più volte evidenziato dalla Sezione, l’informativa antimafia, secondo le previsioni degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, è un istituto mediante il quale l’autorità prefettizia, fondandosi elementi oggettivi rilevanti in materia, esprime un motivato giudizio, in chiave preventiva, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa, interdicendole l’inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l’Amministrazione o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione. Tali elementi sono desunti da provvedimenti giudiziari, atti di indagine, accertamenti svolti dalle Forze di Polizia in sede istruttoria (cfr. in terminis, n. 1743/2016).
Nella specie che occupa, i provvedimenti presupposti, altresì gravati, sono stati assunti sulla base dell’attività istruttoria svolta dalle forze di polizia, di seguito esaminati dal Gruppo ispettivo antimafia, che in data 12 maggio 2017 ha conseguentemente confermato (come già evidenziato in data 7 ottobre 2016) l’adozione del provvedimento ostativo e diniego di iscrizione nelle White list.
Cade in errore, dunque, l’appellante laddove sostiene la natura di ‘parerè degli atti indicati al punto 1.1. dell’appello e la censura non è in grado di porre in contraddizione le conclusioni operate della Prefettura e dal G.I.A., sulla base delle risultanze sopra riferite in fatto.
1.2 – Con un secondo ordine di censure, la Società contesta la rilevanza della mera proposizione
dell’applicazione della misura di prevenzione nei confronti di -OMISSIS-, la frequentazione occasionale di un giovane socio e la partecipazione della Società medesima ad altra società -OMISSIS-, le cui quote sarebbero, altresì, detenute da un’ulteriore Società .
Si osserva, a riguardo, che, contrariamente da quanto affermato dalla parte appellante, la valutazione espressa dalla Prefettura e dal G.I.A. si fonda non sui singoli e frammentati controlli, né su episodi isolati e risalenti, bensì proprio su un complesso di reati sintomatici di collegamento alla criminalità organizzata di congiunti della famiglia -OMISSIS-e dei legami con esponenti dei clan camorristici operanti nel contesto ambientale di riferimento, reiterati negli anni, ed anche sulla base dei collegamenti economici ed alla rete di affari sintomatici del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata. Il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa dà, dunque, concretamente conto in modo organico e coerente, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, dai quali, sulla base della regola causale del “più probabile che non” (Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657; Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2011, n. 15709), si perviene in via presuntiva alla conclusione ragionevole che tale rischio sussista, valutatene e contestualizzatene tutte le circostanze di tempo, di luogo e di persona.
1.3 – Le conclusioni sin qui svolte sono idonee anche a smentire le contestazioni di cui ai punti 1.3 (rapporti di parentela tra -OMISSIS- e -OMISSIS-e -OMISSIS-), 1.4 (la posizione di -OMISSIS-), 1.5 (la posizione di -OMISSIS-), poiché non trova corrispondenza negli atti gravati la censurata visione atomistica, bensì si evidenzia proprio la complessiva valutazione del complesso delle circostanze – molteplici ed unidirezionali – emerse in sede di istruttoria. Ne discende, dunque, che risulta, altresì, infondata la censura di cui al punto 1.6 dell’appello attinente al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, per come ampiamente si è evidenziato già in fatto, conformemente a quanto evidenziato dal primo giudice.
Non è idonea a smentire la ricostruzione operata dalla Prefettura e dal G.I.A l’affermazione di parte appellante in ordine al mancato diretto coinvolgimento dei soci di -OMISSIS-nelle vicende giudiziarie dei propri parenti.
Del resto, giova a riguardo richiamare quanto, da ultimo, evidenziato dalla Sezione (sentenza n. 5410/2018), proprio con riferimento al rilievo che l’Amministrazione può assegnare ai rapporti familiari: “- nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza;
– una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglià, sicché in una ‘famiglià mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del’capofamiglià e dell’associazione;
– hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una “famiglisa” e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito)”.
1.4 – Per maggiore precisione, va rilevato che il provvedimento interdittivo, presupposto della decisione di risolvere il contratto oggetto del presente giudizio si fonda sui seguiti dati che di seguito sono così riassunti:
– il capitale sociale della Società è detenuto da -OMISSIS- (cl. 1986) per 30% di quote, -OMISSIS- (cl. 19-OMISSIS-) per 30% di quote, -OMISSIS- – amministratore unico -(cl. 1978) per 30% di quote, -OMISSIS- (cl. 1947) per 30% di quote, da altri tre soci, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, che sono procuratori; il direttore tecnico è -OMISSIS-(cl. 1985);
– il padre dell’amministratore unico e anch’egli socio della società -OMISSIS- è stato destinatario di una proposta per l’applicazione della sorveglianza speciale di P.S., con contestuale proposta di sequestro di beni (seppure respinta dal Tribunale di Napoli, circostanza considerata dall’Amministrazione procedente);
– quest’ultimo è fratello -OMISSIS-(cl. -OMISSIS-), gravato da precedenti penali, specifici (ovvero reati c.d. “spia” ) per tentato omicidio volontario, usura ed estorsione, seppure anche nei suoi confronti la proposta di applicazione della Sorveglianza Speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e relativo sequestro di beni, è stata rigettata dal Tribunale di Napoli;
– lo stesso, peraltro, è fratello, altresì, di -OMISSIS- nato (cl. -OMISSIS-), ritenuto elemento di spicco del clan -OMISSIS-, già cognato del defunto capo clan, -OMISSIS– circostanza incontestata e riconosciuta negli atti di causa, seppure ritenuta dalla Società appellante non idonea a determinare la compromissione della figura di -OMISSIS- e della sua famiglia – questo, coinvolto in molteplici reati (quali la fabbricazione e la detenzione di materie esplodenti, l’associazione di stampo mafioso, l’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la corruzione), è stato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno ai sensi della normativa antimafia;
– -OMISSIS- (-OMISSIS-) – rispetto al quale l’informativa non contiene alcun elemento di equivoco sulla persona a differenza di quanto vorrebbe far credere la difesa di parte appellante con la precisazione che non si tratta nella specie dell’omonimo legale rappresentante della -OMISSIS– nipote dei sopra indicati, è stato socio al 50% della soc. -OMISSIS-(evidentemente appartenente ad un ambito di mercato “attiguo” ), poi ha ceduto le proprie quote a -OMISSIS–OMISSIS-;
– il socio, -OMISSIS- (cl. “-OMISSIS-) è stato controllato più volte unitamente soggetti indagati per i delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, omicidio, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi, istigazione alla corruzione ed altro, legati alla famiglia -OMISSIS-, che la difesa riconduce a frequentazioni giovanili ed irrilevanti e comunque circostanziate in un’epoca in cui tali soggetti non risultavano condannati per i reati di cui si è detto.
Da tutto quanto sin qui elencato emerge, con evidenza, un complesso quadro esaminato e valutato dall’Amministrazione, nel quale si può distintamente individuare non solo il molteplice e diversificato legame parentale con soggetti attinti da richieste di misure di prevenzione ed altresì condannati, ma anche il coinvolgimento diretto di taluno dei soci e la frequentazione ripetuta con soggetti che si sono rivelati appartenenti al clan, per l’appartenenza al quale erano, nel tempo, richieste le misure predette.
Emerge, al contrario, nelle risultanze istruttorie, una realtà caratterizzata da così tanti rapporti parentali con soggetti in qualche modo interessati da richieste di prevenzione (o condanne) per fatti di criminalità organizzata e reati ‘spià da dare corpo e sostanza ad una prognosi di infiltrazione, proprio nell’ambito di ciò che è stato definito un’familismo amoralè proprio degli ambienti interessati da tali specifici fenomeni malavitosi.
1.5 – Né può essere di qualche soccorso alla Società appellante l’argomento utilizzato dalla difesa, secondo il quale il Tribunale di prime cure non avrebbe valutato che “la circostanza che i sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS- risultano attualmente tutti in carcere con conseguente impossibilità di influenzare e/o inquinare operatori economici”.
Tale affermazione, anzi, risulta essere del tutto generica e recante una presunzione che – nell’ambito proprio degli ambienti contraddistinti dalla criminalità organizzata – si scontra con quanto è stato oggetto – nella storia della Repubblica e della legislazione antimafia – di specifico studio, al fine di contrastare la particolarità del rapporto struttura criminale-carcere, della condizione dei soggetti vicini alle consorterie della criminalità organizzata. In questo senso si caratterizzano, infatti, proprio quelle riforme che hanno teso ad interrompere il triste fenomeno della perpetuatio delicti (in termini di proselitismo e soggezione pur all’interno dell’ambiente carcerario).
1.6 – Infine, deve osservarsi che non può trovare condivisione quanto rilevato dall’appellante con riferimento alla mancata esplicitazione delle condotte che sarebbero idonee a corroborare la prognosi svolta dall’Amministrazione con riguardo alle seguenti circostanze:
“Che la -OMISSIS-ha una partecipazione societaria nella ditta -OMISSIS-, amministrata dal sig. -OMISSIS-e la cui restante parte delle quote sono detenute dalla -OMISSIS-;
– Che il capitale della -OMISSIS- è detenuto dal sig. -OMISSIS-e dalla -OMISSIS-;
– Che la -OMISSIS- fa capo ai sigg.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-;
– Che la -OMISSIS-ha altresì una partecipazione nella ditta -OMISSIS-;
– Che il socio -OMISSIS- -OMISSIS-avrebbe cointeressenze nella -OMISSIS-“;
Ciò, poiché, secondo l’appellante “la Prefettura non ha mai chiarito quale delle sopraesposte circostanze dovrebbe deporre nel senso della permeabilità mafiosa della -OMISSIS-anche alla luce del fatto che nessuna delle suddette compagni sociali ovvero nessuno dei suddetti soggetti risulta essere coinvolto in indagini e/o procedimenti per mafia”.
Ciò che sfugge a tale censura è che tale estensione della società, attraverso, una rete di partecipazioni societarie rinforza il giudizio di pericolosità inerente alla possibilità di permeare la realtà economica del Paese, attraverso la creazione di contatti, alleanze ed affari.
2 – Passando, dunque, ad esaminare il secondo motivo di appello, si ritiene di condividere quanto affermato dal primo giudice in ordine alla doverosità dell’adozione del diniego di iscrizione nella White list a seguito dell’emanazione dell’interdittiva, con conseguente infondatezza della censurata violazione dell’art. 10 bis., l. n. 241 del 1990.
Sostiene la Società appellante che il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore poiché si verterebbe di un unico procedimento avviato dalla interessata per iscrizione nella White list, nell’ambito di tale procedimento sarebbe stata emanata l’interdittiva, con obbligo dunque, di comunicazione dei motivi ostativi.
Ritiene, tuttavia, il Collegio, in considerazione della pacifica giurisprudenza in materia, che il diniego di iscrizione nella White list, basato sull’informazione interdittiva antimafia a carico della Società, assume carattere del tutto vincolato, sicché, ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990, al giudice è attribuito il potere di non procedere all’annullamento del provvedimento negativo, seppur adottato in violazione di norme sul procedimento.
3 – Infine, deve essere esaminata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla parte
appellante con riferimento all’art. 84 comma 4 d.lgs. 159/2011 per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 Protocollo 1 Add. CEDU, in analogia a quanto stabilito nella sentenza del 23 febbraio 2017 De Tommaso c/ Italia dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in relazione alle misure di prevenzione basate sulla cd. pericolosità generica, in quanto – secondo la prospettazione della Società istante – la condotta che ne giustifica l’adozione, non essendo tassativamente e oggettivamente individuabile, lascerebbe un margine di discrezionalità troppo ampio all’Amministrazione di Polizia di fatto ledendo il diritto del cittadino a poter orientare le proprie scelte ed il proprio stile di vita al fine di evitare l’adozione della misura afflittiva.
Il primo giudice ha negato simmetrica corrispondenza tra le situazioni messe a confronto.
Con riferimento al caso De Tommaso, rilevava il primo giudice che la Corte ha basato il suo ragionamento sull’assunto dell’esistenza di ‘tendenze criminalà, criterio che la Corte costituzionale aveva già considerato insufficiente – nella sua sentenza n. 177 del 1980 – per definire una categoria di soggetti cui potevano essere applicate le misure di prevenzione. La Corte concludeva pertanto, nel senso di ritenere che la l. n. 1423/1956 era redatta in termini vaghi ed eccessivamente ampi. Né le persone cui erano applicabili le misure di prevenzione (articolo 1 della legge del 1956) né il contenuto di alcune di queste misure (articoli 3 e 5 della legge del 1956) erano definiti dalla legge con sufficiente precisione e chiarezza. Ne conseguiva che la legge non risultava soddisfacente in relazione ai requisiti di prevedibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte medesima.
Concludeva, dunque, il giudice di prime cure nel senso di ritenere che la pronuncia della Corte dei diritti dell’uomo “si riferisce alle sole misure di prevenzione personali (in ipotesi di c.d. pericolosità generica), limitative, come tali, della libertà fondamentale di circolazione di cui all’art. 2 del Protocollo IV alla CEDU, mentre non considera le misure di prevenzione patrimoniali, limitative del diritto fondamentale di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU. E’ altrettanto evidente, poi, che le misure di prevenzione personali vagliate nella sentenza De Tommaso non sono specificamente collegate all’indizio di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. E’, infine, evidente che l’informativa interdittiva antimafia è oggettivamente insuscettibile di comprimere la menzionata libertà fondamentale di circolazione né – a dispetto degli assunti di parte ricorrente – il menzionato diritto fondamentale di proprietà, (parzialmente) incidendo, piuttosto, sulla libertà di iniziativa economica, la quale non trova, però, specifica tutela nella CEDU, mentre è contemplata dall’art. 41 Cost.”.
Deduce, altresì, parte appellante, comunque anche la violazione degli artt. 2, 3, 4, 24, 27, 41 e 97 Cost..
La questione è manifestamente infondata.
Come ampiamente evidenziato dalla Sezione “La prevenzione contro l’inquinamento dell’economia legale ad opera della mafia ha costituito e costituisce, tuttora, una priorità per la legislazione del settore” (sentenza 8 marzo 2017, n. 1109). Tale priorità di lotta alla infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche ha, peraltro, giustificato la scelta del legislatore di non riconoscere dignità e statuto di operatori economici, non soltanto nei rapporti con la pubblica amministrazione, a soggetti condizionati, controllati, infiltrati ed eterodiretti dalle associazioni mafiose.
Ne deriva che la “natura preventiva e non sanzionatoria ed è, dunque, avulsa da qualsivoglia logica penale o lato sensu punitiva (Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), costituisce un severo limite all’iniziativa economica privata, che tuttavia è giustificato dalla considerazione che il metodo mafioso, per sua stessa ragion di essere, costituisce un “danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art. 41, comma secondo, Cost.), già sul piano dei rapporti tra privati (prima ancora che in quello con le pubbliche amministrazioni), oltre a porsi in contrasto, ovviamente, con l’utilità sociale, limite, quest’ultimo, allo stesso esercizio della proprietà privata”.
E ciò proprio in quanto è proprio il metodo mafioso che costituisce un’alterazione del principio di eguaglianza sostanziale prima ancora che della concorrenza, nello svolgimento della libera iniziativa economica.
Tali valutazioni hanno trovato, inoltre conferma nella stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in riferimento alla prassi dei cc.dd. protocolli di legalità, laddove la Corte ha ribadito che “va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell’adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico” poiché “il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto del principio e dell’obbligo summenzionati” (Corte di Giustizia, sez. X, 22 ottobre 2015, in C-425/14).
Come più puntualmente ribadito dalla richiamata sentenza della Sezione, infatti “Il sistema così delineato,… risponde a valori costituzionali ed europei di preminente interesse e di irrinunciabile tutela”.
Peraltro, la valutazione prefettizia – distinta dall’ipotesi dell’applicazione delle misure preventive di cui al caso invocato dalla parte appellante – si fonda – nel sistema delineato dal legislatore e nella giurisprudenza di questo Consiglio – “su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della “logica del più probabile che non”, consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti nel loro valore sintomatico” e “Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento (v., sul punto, la già richiamata sentenza di questo Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), ma essi devono pur sempre essere ricondotti ad una valutazione unitaria e complessiva, che imponga all’autorità e consenta al giudice di verificare la ragionevolezza o la logicità dell’apprezzamento discrezionale, costituente fulcro e fondamento dell’informativa, in ordine al serio rischio di condizionamento mafioso”. Tale metodo costituisce espressione di un’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale, teso peraltro ad assicurare – il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e il principio di legalità sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), anziché contraddirlo come vorrebbe la parte appellante (v., ex plurimis, anche 5 ottobre 2016, n. 4121).
4 – Per tutto quanto sin qui ritenuto, ed in considerazione della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, l’appello deve essere respinto e per l’effetto deve essere confermata la sentenza di primo grado appellata n. 1019 del 2018.
In ragione del principio della soccombenza, la Società appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che sono determinate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00), da liquidarsi a favore delle Amministrazioni costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e per l’effetto, conferma la sentenza n. 1019 del 2018 appellata.
Condanna la Società appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio che sono determinate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00), da liquidarsi a favore delle Amministrazioni costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti menzionate, sia persone fisiche sia in forma societaria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Umberto Realfonzo – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo – Consigliere
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