Il c.d. arricchimento imposto

Consiglio di Stato, Sentenza|27 agosto 2021| n. 6063.

Il c.d. arricchimento imposto.

Non può essere tollerato nel nostro ordinamento il c.d. arricchimento imposto (articolo 2054 c.c.). Tale è da qualificare quello consistente nell’effettuazioni di prestazioni sanitarie rese al di fuori o in spregio al quadro regolatorio delineato dall’amministrazione nel regime dell’accreditamento e delle pattuizioni contrattuali-convenzionali concordate tra le parti. La disciplina dell’accreditamento tende a regolamentare e limitare quanto può essere erogato dalla parte privata (struttura sanitaria accreditata), per conto del servizio sanitario nazionale, esprimendo di conseguenza una chiara proibizione a svolgere prestazioni ulteriori e non richieste, oltre il limite preventivato di spesa o al di fuori delle ipotesi contemplate dalla concessione e dall’accordo accessivo intervenuto tra le parti.

Sentenza|27 agosto 2021| n. 6063. Il c.d. arricchimento imposto

Data udienza 15 luglio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Servizio sanitario nazionale – Tetti di spesa – Determinazione – Provvedimento amministrativo – Motivazione per relationem – Presupposti di legittimità – Il c.d. arricchimento imposto

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5235 del 2020, proposto da
Centro Medico di Fi. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lo. Le., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gi. Pl. in Roma, via (…);
contro
ASL Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Va. Ca. ed Em. To., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno Sezione Seconda n. 01863/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ASL Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2021 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli Avvocati It. Ro., per delega dell’Avvocato Lo. Le., e Va. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Il c.d. arricchimento imposto

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza appellata, il T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso proposto dalla odierna società appellante averso la delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. Salerno n. 2 n. 203 del 3 marzo 2005, con la quale, in esecuzione delle delibere di G.R.C. nn. 2451/2003 e 048/2003, si era fissato per il centro di riabilitazione il tetto di spesa della branca di riabilitazione per gli anni 2003 e 2004.
Il nucleo delle doglianze attoree afferiva, in sintesi, alla ritenuta illegittimità del modus operandi dell’Azienda sanitaria salernitana, la quale aveva proceduto solo successivamente agli anni 2003 e 2004 alla fissazione del tetto di spesa concernente il centro provvisoriamente accreditato ricorrente, in violazione della sequenza procedimentale scandita dai presupposti provvedimenti regionali, anche dal punto di vista della tempistica da rispettare, con il conseguente effetto “sorpresa” derivante dalla tardivamente sopravvenuta assegnazione del budget, che aveva determinato il mancato pagamento di parte delle prestazioni eseguite dalla struttura ricorrente confidando sui precedenti livelli di spesa.
Il giudice di primo grado ha ravvisato l’infondatezza – alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale nel quale trova collocazione la potestà programmatoria in materia sanitaria, come ricostruito nella sentenza appellata – dei plurimi profili di censura articolati dalla parte ricorrente.
L’originaria ricorrente contesta quindi le conclusioni reiettive cui è pervenuto il giudice di prima istanza, in vista del conclusivo accoglimento del ricorso da essa proposto.
Resiste alla domanda attorea l’Amministrazione appellata.
Tanto premesso, ed anticipando le conclusioni finali della presente sentenza, l’appello non è meritevole di accoglimento, nel suo complesso e relativamente alle singole doglianze con esso formulate.
Viene in rilievo, in primo luogo, la censura intesa a lamentare che, nonostante l’Amministrazione non avesse dato pienamente seguito all’ordinanza istruttoria n. 1126/2018, successivamente ribadita con ordinanza n. 319/2019, il T.A.R. non ha tratto le coerenti conseguenze decisorie dal comportamento inerte da essa serbato, alla luce dei precetti processuali di cui agli artt. 116 c.p.c. e 60 (recte, 64) c.p.a..
Il motivo non è dotato della valenza critica necessaria a condurre alla riforma della sentenza appellata.

 

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Deve infatti osservarsi che la mera inerzia processuale dell’Amministrazione intimata, così come la mancata attribuzione alla stessa di rilevanza ai fini della decisione da parte dell’organo giudicante, non sono sufficienti a dimostrare l’erroneità della statuizione da esso adottata, laddove non si specifichi, in sede di gravame, il thema probandum che l’ordine istruttorio era destinato a lumeggiare e l’incidenza dello stesso sulla valutazione della legittimità degli atti impugnati aliunde operata, in senso affermativo e sulla scorta del materiale istruttorio disponibile (oltre che delle deduzioni delle parti), dal giudice di primo grado.
Deduce altresì la parte appellante che l A.S.L. non si è attenuta allo schema procedimentale dettato dalla Regione con la delibera n. 2451/2003, la quale prescriveva di fissare:
– entro 30 giorni, volumi annuali, per prestazioni per singola branca e per singola tipologia e relativo regime di remunerazione;
– le modalità di remunerazione delle prestazioni e regressione tariffaria;
– le modalità per il monitoraggio dei volumi erogati e per i costi sostenuti;
– la stipula di un protocollo di intesa, con le associazioni di categoria, per regolare volumi e tipologie di prestazioni ed assistenza riabilitativa, da erogarsi, da parte delle strutture private;
– la sottoscrizione di accordi contrattuali, con i singoli Centri, sulla base dei tetti di branca, fissati con le Organizzazioni di Categoria;
– la istituzione di tavoli tecnici per la verifica del rispetto di tali accordi.
Lamenta al riguardo la parte appellante che la A.S.L. Salerno ha fatto trascorrere più esercizi finanziari (2003 e 2004), senza adempiere ai suindicati oneri procedimentali.
Il motivo non può essere accolto.
Deve in primo luogo osservarsi che l’atto di appello non reca specifiche censure al fine di inficiare le puntuali affermazioni recate, ai fini reiettivi del corrispondente motivo di ricorso, dalla sentenza appellata.
Questa contiene infatti, sul punto, i seguenti passaggi motivazionali:
“Il provvedimento dell’Azienda sanitaria, lungi dal discostarsi dalla deliberazione di Giunta regionale, ne dà coerente attuazione.

 

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Dalla lettura del provvedimento traspare l’effettiva realizzazione delle attività di monitoraggio (come si desume dalla circostanza che l’Azienda è in grado di quantificare il fabbisogno e il volume dell’anno 2004, ritenendolo pari a quello del 2003), la fissazione dei criteri per la regressione tariffaria (pari al 2,57%), la stipulazione, ai sensi delle DGRC n. 3133/02 e n. 048/03, del protocollo d’intesa definitivo con le associazioni di categoria (che vengono partitamente indicate nel provvedimento dell’ASL) e la sottoscrizione degli accordi con le singole case di cura private che hanno manifestato adesione alla proposta avanzata dall’amministrazione sanitaria”.
Se quindi, quanto ai “modi”, il giudice di primo grado ha evidenziato le ragioni per le quali la ASL non si è discostata dallo schema procedimentale fissato in sede regionale, per quanto concerne i “tempi”, invece, è sufficiente osservare che, per costante interpretazione giurisprudenziale, “in assenza di una norma espressa che qualifichi come perentorio il termine di conclusione del procedimento, la violazione di quest’ultimo non comporta la consumazione del potere in capo all’autorità procedente e la conseguente illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, ma semplicemente consente all”interessato di attivare i rimedi previsti dall’ordinamento avverso l’inerzia amministrativa” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1306 del 20 febbraio 2020).

 

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Nel prosieguo dell’esposizione dei motivi di appello, la parte appellante deduce che la contestata retroattività caratterizzante la fissazione postuma, da parte della ASL Salerno, dei tetti di spesa non può trovare avallo legittimante, come invece ritenuto dal giudice di primo grado, nei principi sanciti in subiecta materia a livello giurisprudenziale (in particolare, con la sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2006).
Al fine di giustificare tale conclusione, la parte appellante evidenzia, da un lato, che le pronunce che hanno ravvisato la legittimità del meccanismo di retroattività hanno riguardato solo i provvedimenti regionali e non quelli attuativi aziendali, dall’altro lato, che lo spirare dell’intero esercizio finanziario integra un limite invalicabile per una ragionevole determinazione del tetto di spesa.
Nessuno degli appena sintetizzati profili di doglianza può essere condiviso, essendo sufficiente osservare, dal primo punto di vista, che la mera diversa imputazione soggettiva del potere determinativo dei tetti di spesa non incide sulla validità dei principi affermati dalla giurisprudenza al fine di individuare i presupposti di ammissibilità del suo esercizio retroattivo, dal secondo punto di vista, che anche la collocazione temporale della determinazione postuma dei tetti di spesa – una volta riconosciuta l’ammissibilità della loro fissazione successivamente all’esecuzione delle prestazioni sanitarie o socio-sanitarie – non assume peso scriminante, ma semmai rilevare ai fini della valutazione della legittimità del concreto esercizio del potere de quo (essendo evidente che, in proporzione al crescere del “ritardo”, aumenta il grado di tutela delle aspettative eventualmente maturate dalle strutture accreditate in ordine ad una fissazione non gravemente penalizzante dei tetti medesimi).

 

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Allega ancora la parte appellante che la delibera regionale n. 2451/2003, per la prima volta, ha introdotto un nuovo sistema di remunerazione, per branca e non per singola struttura, sterilizzando ogni possibile precedente determinazione parametrica cui le strutture interessate avrebbero potuto fare astrattamente riferimento al fine di modulare l’attività erogativa nelle more della fissazione dei tetti di spesa.
Il motivo non merita di essere condiviso.
Deve preliminarmente evidenziarsi che, come posto in rilievo dal giudice di primo grado:
“20. Con la deliberazione regionale n. 1272 del 28.03.2003, la Giunta della Regione Campania ha dato atto del quadro finanziario nazionale e regionale rilevante in ambito sanitario, rappresentando l’esistenza sia dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno sia della situazione di incipiente disavanzo delle finanze regionali nella materia in esame.
Nelle motivazioni del provvedimento di programmazione, si evidenziano le citate ristrettezze di bilancio, la necessità di “rispetto degli obblighi sopra esposti” (ossia, per l’appunto, quelli derivanti dai vincoli di finanza pubblica allora vigenti), pena il veder “decurtato il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale”, e il quadro “dell’attuale incertezza sull’effettivo ammontare del finanziamento del fondo sanitario regionale”.
Viene infine stabilito che “Le prestazioni erogate dal 1 gennaio 2003, comunque, rientreranno per intero nell’applicazione dei tetti di branca che saranno definiti per il 2003…
Pertanto la loro remunerazione sarà soggetta a conguagli…””.
Ebbene, non vi è dubbio che, per effetto della delibera suindicata, intervenuta all’inizio dell’esercizio finanziario 2003, le strutture accreditate, come l’odierna appellante, non potevano non maturare la concreta consapevolezza che l’esigenza di rispettare gli inderogabili vincoli di bilancio avrebbe inciso, in senso riduttivo, sulla spesa programmabile: consapevolezza, del resto, ulteriormente alimentata dalla già richiamata delibera di G.R. n. 2451 del 1° agosto 2003, diretta a determinare i volumi di prestazioni per ciascuna macro-area da assicurare sia a livello regionale che aziendale ed i relativi livelli di spesa.
Deve infatti osservarsi che la delibera aziendale impugnata si colloca proprio nell’alveo attuativo delle menzionate delibere presupposte, atteso l’evidente nesso funzionale ravvisabile tra la determinazione dei teti di spesa per singola struttura, la cui paternità deve ricondursi all’ASL Salerno e che ha avuto la sua genesi nella delibera impugnata, e l’esigenza di rispettare i limiti di spesa fissati in sede regionale con la richiamata delibera n. 2451/2003.
In tale quadro, indicativo del bagaglio informativo di cui aveva la disponibilità la struttura appellante fin dal momento dell’adozione delle citate delibere regionali (ergo, già nel corso dell’esercizio 2003), essa non poteva ritenersi esente da un attento dovere di vigilanza sull’andamento dell’attività da essa espletata, atta a ricondurre il fatturato entro limiti compatibili con le maturande determinazioni aziendali in punto di assegnazione individuale del budget.

 

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Consegue dai rilievi che precedono che, non potendo escludersi che il contesto procedimentale in essere alla data di erogazione delle prestazioni fosse tale da indurre nella appellante una giustificata cautela nella previsione dei limiti di spesa entro i quali avrebbe potuto vantare una legittima pretesa di integrale remunerazione, ergo ai fini della maturazione di un ragionevole affidamento nella conservazione del budget determinato per la precedente annualità, la questione si sposta sul diverso piano del quantum della revisione del budget, in ordine al quale la parte appellante poteva effettivamente dirsi carente di idonei elementi informativi: tuttavia, poiché a tale diversa prospettiva non può non associarsi il corrispondente spostamento dell’oggetto delle doglianze (dall’an della riduzione del budget alla misura della stessa), sarebbe stato onere della parte appellante – non assolvibile mediante la generica indicazione dell’ammontare delle prestazioni non remunerate – formulare specifiche deduzioni al fine di dimostrare il carattere abnorme dell’abbattimento subito dal budget ad essa assegnato negli anni di interesse, tale da dimostrare che anche la più avveduta oculatezza erogativa non avrebbe potuto metterla al riparo dal pregiudizio derivante dalla contestata decurtazione.
In conseguenza delle considerazioni che precedono, quindi, il motivo di appello in esame, come anticipato, non può che essere respinto.
Con ulteriore doglianza, sostiene la parte appellante che sarebbe stato dovere dell’Amministrazione, in sede di determinazione “postuma” del tetto di spesa, tutelare adeguatamente lo “stato di fatto”, attraverso:
– la necessaria salvaguardia degli erogatori privati, che avevano reso prestazioni prima della comunicazione del tetto di spesa, sulla base degli atti regionali, salvaguardando l’affidamento soprattutto alla luce del non sforamento del precedente tetto di spesa;
– la esatta considerazione del criterio di libera scelta degli assistiti;
– il doveroso contemperamento tra aspettative qualificate dei Centri ed equilibri complessivi di bilancio (della Sanità ).

 

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Osserva ancora la parte appellante che il suddetto obbligo di valutazione comparativa motivata doveva considerarsi nella specie tanto più stringente, tenuto conto non solo del carattere novativo della programmazione sanitaria (passata da un sistema di remunerazione per singola struttura ad uno per branca), ma anche del ritardo nella fissazione del tetto di spesa, unicamente imputabile alla A.S.L. Salerno.
Il motivo non può essere accolto, alla luce delle considerazioni innanzi formulate in relazione alla non predicabilità, in capo alla parte appellante (così come delle altre strutture che versavano nella sua medesima situazione informativa), di un ragionevole affidamento, meritevole di tutela da parte dell’Amministrazione anche sul piano motivazionale, in ordine alla conservazione del budget di spesa riconosciuto per gli anni precedenti.
Deve anzi evidenziarsi che proprio la mutata prospettiva adottata dall’Amministrazione ai fini dell’esercizio del potere di programmazione regionale – trascorsa da una fissazione dei livelli di spesa per struttura ad una per branca – costituiva una ulteriore ragione preclusiva della assunzione dei precedenti livelli di spesa quale base sulla quale fondare una ragionevole aspettativa alla loro conservazione, atteso che alla diversa impostazione programmatoria non poteva non conseguire presumibilmente la rivisitazione dei budget anteriormente assegnati.
Allega ancora la parte appellante che l’Amministrazione ha completamente ignorato la delibera regionale ed è pervenuta alla definizione di un tetto di spesa per singola struttura in contrasto con il (rinnovato) sistema di determinazione dei tetti di spesa per branca previsto dalla delibera regionale, né sarebbe dato comprendere come l’A.S.L. Salerno sia pervenuta a determinare il singolo tetto di spesa.
Il motivo non può essere accolto.
Deve infatti osservarsi che la censura non indica i profili in relazione ai quali la ASL avrebbe definito il tetto di spesa per struttura “in contrasto con il (rinnovato) sistema di determinazione dei tetti di spesa per branca” previsto dalla DGR n. 2451/2003, mentre, quanto alle modalità con le quali la medesima Amministrazione ha determinato i tetti di spesa, la parte appellante non formula alcuna allegazione al fine di contestare che il lamentato gap informativo non sia colmabile mediante la relatio, contenuta nella delibera impugnata, ai protocolli di intesa stipulati con le associazioni rappresentative ed allegati alla delibera medesima, per formarne “parte integrante e costitutiva”.
Da quest’ultimo punto di vista, del resto, la parte appellante non risulta avere specificamente censurato il passaggio motivazionale della sentenza appellata, laddove si evidenzia che:
“22.3 La modalità di riparto delle somme, come emerge dal provvedimento, è basata sui criteri convenuti negli accordi stipulati con le altre case di cura, ai quali si fa riferimento, quando si puntualizza di “…utilizzare, anche per i centri non sottoscrittori degli accordi, i volumi delle prestazioni sanitarie ed i limiti di spesa preposti dall’Azienda”, cosicché non può ritenersi sussistente la violazione dell’art. 3, Legge n. 241 del 1990, pure ravvisata dalla ricorrente.
A tal proposito, può ribadirsi come l’obbligo motivazionale può ritenersi assolto per relationem “se dagli atti ai quali viene fatto riferimento sia possibile desumere, come nel caso di specie, le ragioni in base alle quali la volontà dell’amministrazione si è determinata” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14.06.2011 n. 3611)”.
Con successivo profilo di censura, la parte appellante deduce che l'”attuazione” della delibera n. 800/2006, a livello di singola Azienda, esigeva attenta istruttoria e seria programmazione dei bisogni assistenziali sul territorio, essendo la singola A.S.L. tenuta a:
a) verificare il fabbisogno assistenziale nel territorio di competenza;
b) stabilire i volumi e le tipologie di prestazioni per singole funzioni sanitarie in rapporto alle caratteristiche della popolazione, alle risorse esistenti ed agli standard quantitativi e qualitativi da garantire;
c) monitorare, nel corso dell’anno, la spesa sanitaria, prevedendo correttivi in corsa in rapporto alle natura e dimensioni dell’eventuale sforamento.
Deduce la parte appellante che il Direttore Generale dell’A.S.L. Salerno 2 non solo non ha svolto tale necessità di verifica istruttoria, nei tempi e modi prescritti (dalla delibera regionale), ma ha “liquidato” il procedimento di pianificazione ad un calcolo meramente matematico a consuntivo.
Nemmeno l’appena sintetizzato motivo di appello può essere accolto.
Deve infatti osservarsi che, a prescindere dal fatto che la parte appellante individua un parametro per la valutazione della legittimità dell’attività amministrativa censurata successivo alla stessa (quindi, per definizione, estraneo agli indici cui commisurare la sua correttezza), i provvedimenti impugnati non sono affatto avulsi dal momento di valutazione del fabbisogno, come assume la parte appellante, avendo esso trovato preventiva espressione nella formazione dei Piani delle prestazioni elaborati dalle ASL e posti a fondamento della determinazione regionale dei tetti di spesa.
Allega a questo punto la parte appellante che la sentenza appellata ha erroneamente rilevato la genericità della censura relativa alla mancata razionalizzazione delle risorse impiegate anche per le strutture pubbliche: evidenzia in proposito la parte appellante che la correlazione tra mancata applicazione della regressione tariffaria anche alle strutture pubbliche ed i provvedimenti impugnati è resa evidente dal fatto che lo sforamento del tetto di spesa complessivo di branca delle strutture private va correlato a quello delle strutture pubbliche, per verificare in sede di programmazione il perseguimento degli obiettivi di finanza regionale.
La censura non può essere accolta.
Deve infatti osservarsi che ciascun operatore – pubblico o privato – del sistema sanitario è tenuto a concorrere al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa entro i limiti fissati in sede programmatica, indipendentemente dal rispetto che vi prestino gli altri soggetti, con la conseguenza che l’applicazione del meccanismo regressivo nei confronti delle strutture accreditate non risente in alcun modo del fatto che ana meccanismo sia previsto e/o applicato alle strutture pubbliche, se non in un’ottica di salvaguardia complessiva degli obiettivi di bilancio (la quale sfugge, tuttavia, alla sfera di controllo e, quindi, all’interesse della singola struttura).
Nel prosieguo dell’appello, la parte attrice lamenta che il T.A.R. ha omesso di pronunciarsi sulla censura intesa a lamentare che, nella fissazione del volume massimo di prestazioni remunerabili in favore del centro ricorrente, l’A.S.L. Salerno 2 non avrebbe tenuto conto delle consulenze specialistiche ortopediche rese dai professionisti della struttura, le quali avrebbero dovuto dare luogo ad un tetto di spesa aggiuntivo.
Il motivo non può essere accolto, non essendo ravvisabile la dedotta omissione di pronuncia, avendo il giudice di primo grado espressamente statuito, in ordine alla censura suindicata, che “peccano anche di eccessiva apoditticità le deduzioni secondo cui l’ASL avrebbe dovuto prevedere un tetto di spesa aggiuntivo per le consulenze specialistiche ortopediche rese dai professionisti della struttura”, in quanto “non viene dalla ricorrente indicato un qualsivoglia appiglio normativo o provvedimentale, a cui ancorare la rivendicazione”.
Infine, la parte appellante allega la sussistenza di tutte le condizioni dell’indebito arricchimento, essendo palese l’utilitas per la P.A. conseguente all’acquisizione “gratuita” della prestazione” non remunerata per effetto della tardiva fissazione del tetto di spesa.
Il motivo non può avere seguito ai fini dell’accoglimento del gravame, non essendo state specificamente censurate le argomentazioni sviluppate nella sentenza appellata al fine di respingere il corrispondente motivo contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio, come di seguito riportate:
“22.9 Sempre il riferimento a consolidati principi, già espressi con riferimento a casi affatto analoghi a quello scrutinato, consente di decidere agevolmente la deduzione incentrata sull’art. 2041 c.c.
Più volte, il Giudice amministrativo ha avuto modo di affermare l’inapplicabilità in subiecta materia della regola, sancita dalla norma invocata dal centro medico istante.
Si è così avuto modo di statuire che “Le prestazioni erogate in regime di accreditamento, in quanto sottoposte a programmazione e tetti di spesa vincolanti, costituiscono un sistema chiuso, nell’ambito del quale non può darsi spazio all’azione di arricchimento, la cui esperibilità metterebbe in discussione la stessa natura autoritativa e vincolante della programmazione e dei tetti di spesa, vanificando l’impianto del sistema” (Cons. Stato Sez. III, 25.09.2018, n. 5511; Id., Sez. III, 20.06.2018, n. 3809; Id. Sez. III, 29.03.2018, n. 1995; Id., Sez. III Sent., 18.02.2013, n. 980); principi questi pienamente condivisibili e congruenti con la fattispecie in esame.
Costituisce del resto jus receptum quello, secondo cui non può essere tollerato nel nostro ordinamento il c.d. arricchimento imposto (Cass. civ. Sez. Unite, 26-05-2015, n. 10798), e tale sarebbe da qualificare quello consistente nell’effettuazioni di prestazioni rese al di fuori o in spregio al quadro regolatorio delineato dall’amministrazione sanitaria e delle pattuizioni contrattuali-convenzionali concordate tra le parti e, anzi, in presenza di una disciplina che, tendendo a regolamentare e limitare quanto può essere erogato dalla parte privata, per conto del servizio sanitario nazionale, esprime una chiara proibizione a svolgere prestazioni ulteriori e non richieste, oltre il limite preventivato di spesa o al di fuori delle ipotesi contemplate dalla concessione e dall’accordo accessivo intervenuto tra le parti”.
L’appello in conclusione, come anticipato, non può che essere respinto, mentre sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello, sulla falsariga di quanto disposto sul punto dal giudice di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2021, svolta in modalità telematica con l’intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli – Presidente FF
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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