I giudizi sulla compatibilità paesaggistica

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 2 ottobre 2019, n. 6612.

La massima estrapolata:

I giudizi sulla compatibilità paesaggistica implicano l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte, dell’architettura e sull’antropizzazione nel paesaggio naturale, caratterizzati da ampi margini di opinabilità. Ne consegue che il giudizio compiuto dalla P.A. può esser sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto.

Sentenza 2 ottobre 2019, n. 6612

Data udienza 18 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 4951/2013, proposto da Pa. Fa., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gi. Ge. e Gi. Ca. Di Gi., con domicilio eletto in Roma, p.za (…),
contro
– il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pi. Gi. Le., domiciliato presso la Segreteria della Sezione in Roma, p.za (…) e
– il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo – MIBACT, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del TAR Liguria, sez. I, n. 1713/2012, resa tra le parti e concernente il diniego sulla domanda attorea di condono edilizio per opere realizzate in (omissis);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 18 dicembre 2018 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, solo gli avvocati Ge. e Le.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. Pa. Fa. dichiara d’esser proprietario, col coniuge La. La., di un fabbricato di ca. mq 140, sito in (omissis) -nel territorio delle Cinque Terre-, in area sita in zona F2 di PRG (d’inedificabilità assoluta) e sottoposta a vincolo paesaggistico fin dal 1959, oltre che delle aree esterne di relativa pertinenza, in un contesto di particolare pregio territoriale.
Il sig. Fa. rende noto altresì che la sig.ra La., dopo l’acquisto di tal compendio avvenuto nel 1993, provvide a effettuare lavori di sistemazione dell’edificio e, soprattutto del terreno de quo, ricostruendo alcuni muri di fascia, a ripristinare i sentieri ed ristrutturare anche un vicino e distinto locale di servizio.
Sennonché tal compendio fu sottoposto a sequestro penale, tant’è che, con istanza del 10 dicembre 2002, i coniugi Fa. chiesero al Comune di (omissis) l’accertamento di conformità per le opere così eseguite. Il Comune, a seguito di sopralluogo effettuato in situ il 17 dicembre 2002 e qualificate tali opere come abusive, con ordinanza n. 44 dell’8 luglio 2003 dispose l’archiviazione dell’istanza citata e la demolizione di queste ultime. In modo ana provvide pure il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, il quale, con la nota prot. n. 5282 del 25 luglio 2003, ingiunse la rimessione in pristino poiché le opere erano state eseguite “… in assenza di nullaosta dell’Ente Parco…”.
2. – Entrambi i provvedimenti furono impugnati innanzi al TAR Liguria, ma, nelle more di quel giudizio e con riguardo alle opere di sistemazione esterna, il 9 dicembre 2004 il sig. Fa. chiese il condono edilizio ex art. 32 del DL 30 settembre 2003 n. 269 (conv. modif. dalla l. 24 novembre 2003 n. 326), sicché quel contenzioso fu definito dal TAR con sentenza d’improcedibilità n. 1389 del 20 giugno 2008.
Il Comune, reputando le opere ricadenti nel territorio del Parco nazionale delle Cinque Terre, ne chiese il parere, ma l’Ente Parco, con la nota del 24 agosto 2006, s’espresse in senso negativo, non ammettendo l’art. 20 del Piano del Parco interventi diversi dalla conservazione dell’assetto esistente e comunque in contrasto con la disciplina di tutela del vincolo. Anche tal parere fu impugnato dal sig. Fa. innanzi al TAR Liguria, che si gravò pure contro la nota con cui la Provincia di La Spezia archiviò l’istanza attorea per l’accertamento di compatibilità paesaggistica.
L’adito TAR, con sentenza n. 1454 del 10 luglio 2008, accolse il gravame attoreo, annullando detti provvedimenti.
3. – Avendo quindi il sig. Fa. chiesto al Comune la sollecita definizione del procedimento di sanatoria, detta P.A. lo riavviò, ma dopo vari passaggi, intervenne la nota comunale prot. n. 9603 del 18 ottobre 2010, con cui fu reso il preavviso di rigetto dell’istanza di sanatoria.
Invero, nella seduta del precedente giorno 13, la locale Commissione per il Paesaggio aveva formulato parere contrario, ritenendo “… che l’intervento… alteri in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno… in contrasto con l’art. 43 del PTCP vigente…”. Con la coeva nota n. 9604, il Comune trasmise il fascicolo ed il parere sul condono edilizio alla Soprintendenza BAP competente. Il sig. Fa., dal canto suo, oppose al preavviso di rigetto sia il mantenimento del sentiero (preteso) intercluso (realizzato in forza della concessione edilizia n. 58 del 7 agosto 1999), sia l’assenza di regole preclusive assolute nell’art. 43 del PTCP in ordine ad interventi per il recupero di terreni degradati ed a quelli per accessi e parcheggi.
Nondimeno, la Soprintendenza BAP, con la nota n. 34053 del 2 dicembre 2010, espresse un parere negativo sull’istanza di condono per contrasto con il citato art. 43, giacché l’intervento in parola “… costituisce di fatto una serie di alterazioni morfologiche paesaggisticamente percepibili che hanno come conseguenza un’innovazione nel tessuto paesistico-ambientale…”, in violazione del vincolo. A ciò fecero eco il parere della Commissione locale Paesaggio (8 marzo 2011) e la nota prot. n. 4135 del 3 maggio 2011, con cui il Comune, fece propri i predetti pareri e, previa disamina delle deduzioni del sig. Fa., ne rigettò l’istanza di condono edilizio.
4. – Contro tal statuizione e gli atti connessi il sig. Fa. insorse di nuovo avanti al TAR Liguria, col ricorso NRG 839/2011, deducendo due articolati gruppi di censure.
L’adito TAR, con sentenza n. 1713 del 22 dicembre 2012, respinse integralmente la pretesa attorea nel merito.
Appellò quindi il sig. Fa., col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza gravata alla luce di due articolati gruppi di censure, in pratica simili a quelle di primo grado. Resistono nel presente giudizio il Comune ed il MIBACT intimati, i quali concludono per il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2018, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
5. – Il sig. Pa. Fa. chiese al Comune di (omissis), per un’area soggetta a vincolo paesaggistico rigoroso, il condono edilizio per la realizzazione di: a) alcuni sentieri, scalette e stradine sterrate, realizzati per collegare il fabbricato principale con due locali di servizio, con la strada privata (omissis) e con il sentiero comunale (omissis); b) una piazzola pavimentata di piccole dimensioni, con sistemazione di alcuni muretti in pietra “a faccia vista”, nonché di due cancelli metallici e dell’allargamento di quello preesistente, oltre all’allocazione di due serbatoi per l’acqua potabile.
Ebbene, il Comune ne statuì il rigetto, come s’è detto poc’anzi incentrato sui pareri negativi della competente Soprintendenza BAP e della Commissione locale per il paesaggio. E ciò perché le opere de quibus avevano creato “… una serie di alterazioni morfologiche paesaggisticamente percepibili che hanno come conseguenza un’innovazione nel tessuto paesistico-ambientale…”, in violazione del vincolo e dell’art. 43 delle NTA del vigente PTCP. Su questa vicenda s’innestò il thema decidendum del presente contenzioso, che censurò : I) – la violazione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto il preavviso di rigetto di tal istanza avrebbe dovuto seguire e non certo precedere il parere della Soprintendenza BAP; II) – l’evidente difetto di motivazione di tal rigetto sotto molteplici profili (il condono riguardò varie opere e non il solo cancello; l’omessa spiegazione da quale opera realizzata e per qual ragione si determinò l’eccessiva antropizzazione della zona per cui il condono fu respinto; l’assenza del contrasto con l’art. 43 del PTCP, che consentiva interventi di recupero sulle situazioni di degrado e di soddisfacimento delle carenze funzionali, in particolare di quelle relative all’accessibilità ).
Il TAR, nel respingere tal pretesa nel merito e disattesa ogni questione in rito, affermò che:
1) – l’intervento della Soprintendenza BAP fu regolata dall’art. 146, commi 8 e 9 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ché l’obbligo di attivarsi verso l’interessato con il preavviso ex art. 10-bis della l. 241/1990 fu introdotto dal DL 13 maggio 2011 n. 70 (conv. modif. dalla l. 12 luglio 201 n. 106) e, perciò, dopo l’emanazione dell’atto impugnato;
2) – in ogni caso, l’omessa applicazione dell’art. 10-bis della l. 241/ 1990 non avrebbe implicato per forza l’automatico accoglimento della domanda attorea, dovendo esser questa vagliata alla luce del successivo art. 21-octies;
3) – il parere negativo della Soprintendenza impose il rigetto dell’istanza di condono;
4) – il parere non si limitò a valutare il solo cancello, ma si occupò di tutte le sistemazioni esterne (stradelle, passaggi, scale, ecc.) con diretto riferimento a quanto fu un tempo accertato dal Comune;
5) – tutte le opere abusive furono realizzate in un’area di particolare interesse paesaggistico e naturalistico -nelle quali ogni incremento della presenza umana è vigilato con grande cautela dal PRG e dalle norme del Parco-, donde la correttezza della valutazione ove individuò in dette opere un unico disegno illecito a causa della loro costruzione;
6) – l’art. 43 del PTCP subordinò ogni intervento di trasformazione del territorio tutelato al rispetto dei valori di qualità e tipicità d’insieme, donde la necessità di conservare e non alterare la situazione attuale, sia nell’insieme che nei singoli elementi;
7) – non era e non è possibile che l’atto d’acquisto degli immobili del ricorrente possa prevedere interventi sulla viabilità pubblica senza il consenso specifico della P.A., né risulta in atti la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 861/2007 (sull’inesistenza in situ del tracciato di strade pubbliche), di talché tal vicenda non fu provata.
5.1. – Alla luce di queste premesse e per le considerazioni di cui appresso, l’impugnazione attorea in primo luogo ben si può dire ammissibile, quantunque non fu impugnato il secondo parere della Commissione locale per il paesaggio (8 marzo 2011).
In via preliminare, è qui riproposta sì la relativa eccezione d’inammissibilità per omesso gravame contro la nota comunale dell’11 aprile 2011, che comunicò tal secondo parere, ma al riguardo non è affatto sicuro, come sostiene invece il Comune, che nella specie detta eccezione fosse introducibile in appello con mera memoria ex art. 101, co. 2, c.p.a.
Per vero il TAR rigettò espressamente, al di là dell’uso di formule più o meno solenni, l’eccezione stessa, affermando che l’odierno appellante era stato indotto in errore dall’incompletezza del parere ricevuto o, meglio, per la mancata indicazione dell’Autorità e del termine cui ricorrere nella nota di comunicazione. È notorio jus receptum che, ai sensi di tal art. 101, co. 2, le eccezioni riproponibili con la sola memoria sono solo quelle dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado. Per contro, quelle comunque esaminate e respinte richiedono l’impugnazione di tal sentenza sullo specifico punto, a pena d’inammissibilità ed è appunto quel che è accaduto in questa sede. Né si può negare che la nota comunale dell’11 aprile 2011 non fosse un atto endoprocedimentale e, come tale, non immediatamente impugnabile, trattandosi della mera comunicazione del parere della Commissione locale, poi confluito nel diniego del condono qual parte integrante e dirimente della relativa motivazione.
È appena da soggiungere che in effetti il secondo parere della Commissione in realtà replicò il e non aggiunse alcunché al parere della Soprintendenza. Sicché, a parte che l’appellante non chiese la rimessione in termini per impugnare l’avviso della Commissione, poterono bastare quest’ultimo ed il reciso diniego di condono del Comune per definire l’assetto negativo dei contrapposti interessi. A tal proposito, è fermo in giurisprudenza l’avviso che, il parere paesaggistico negativo sia da gravare in una col provvedimento di diniego, non v’è uno specifico onere d’immediata impugnazione pure di detto parere da solo (cfr. Cons. St., V, 16 febbraio 2012 n. 794; id., IV, 12 maggio 2016 n. 1913; id., VI, 18 settembre 2017 n. 4369).
5.2. – In ogni caso, l’appello è da rigettare nel merito.
Invero, l’intervento edilizio attoreo va considerato come un complesso unitario di opere edili non solo sprovviste d’ogni titolo autorizzativo, ma soprattutto rivolte alla sistemazione e l’innovazione di un territorio, che sarebbe dovuto invece esser mantenuto intatto, in coerenza col vincolo vigente. Esso appunto coinvolge immobili ricadenti in zona F2 del vigente PRG, oltre ad esser soggetta al vincolo paesaggistico fin dal 1959, essendo di particolare pregio. Immune da vizi logici e di fatto è quindi il giudizio negativo, netto e specifico, reso dalla Soprintendenza BAP con la nota n. 34053 del 2010 e secondo il quale tal intervento “… costituisce di fatto una serie di alterazioni morfologiche paesaggisticamente percepibili che hanno come conseguenza un’innovazione nel tessuto paesistico-ambientale…”, in violazione del vincolo e dell’art. 43 del PTCP.
Ebbene, rettamente il TAR escluse l’applicabilità ratione temporis dell’art. 146, co. 8, II per. del D.lgs. 42/2004, poiché l’obbligo del Soprintendente di rendere il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 241/1990 entrò in vigore il 14 maggio 2011, quindi ben dopo l’emanazione dell’impugnato diniego. Si applica allora, ratione temporis, l’art. 146, co. 8 del D.lgs. 42/2004, nel testo vigente dal 24 aprile 2008 al 12 luglio 2011, che va interpretato nel senso che l’obbligo di inviare il preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o della stessa sottoposizione d’un progetto o di un intervento alla autorizzazione paesaggistica grava sulla Regione o sull’ente subdelegato e non anche sulla Soprintendenza (cfr. Cons. St., VI, 28 dicembre 2015 n. 5844.
È ben vera la portata generale del citato art. 10-bis, tant’è che la Sezione (cfr. Cons. St., VI, 2 maggio 2018 n. 2615; id., 18 gennaio 2019 n. 484) s’orienta a ritenerlo obbligatorio anche nei casi di rigetto delle sanatorie edilizie.
Ma va condiviso l’arresto del Giudice di prime cure che ne negò la rilevanza concreta nella specie, poiché la natura vincolata del diniego in sé e del presupposto parere soprintendentizio impone la lettura interpretativa della norma stessa in modo coerente col disposto del successivo art. 21-octies. Ogni trasformazione del territorio implica, a cura dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, un giudizio di compatibilità del nuovo assetto coi valori che esso intende proteggere e mantenere. Non basta asserire che, in fondo, una ulteriore trasformazione sarebbe migliorativa o poco impattante o, comunque, tale da recare opere molteplici che, prese ciascuna a sé stante, sarebbero congruenti con le destinazioni di zona. Invero, spetta alla P.A. preposta verificarne se, come e in qual misura le ulteriori opere vadano ad incidere sugli interessi pubblici coinvolti, dovendosi evitare ogni ulteriore deturpazione, specie in quei contesti ove la scarsezza di aree libere e la contemporanea saturazione degli spazi stratificata nel tempo mal sopporta innovazioni che, se rendono più comodo un moderno stile di vita, s’appalesano distoniche rispetto a come il territorio s’è consolidato nel tempo. Ebbene e nell’esercizio della funzione di tutela, l’obiettivo è anzitutto, di difendere, mercé un giudizio di comparazione, il contesto vincolato nel quale si collochi l’opera, tenendo presenti le effettive e reali condizioni dell’area d’intervento (arg. ex Cons. St., VI, 29 dicembre 2010 n. 9578; id., 14 giugno 2011 n. 4418). Ma è pure di verificare se l’eventuale sovraccarico di plurimi interventi o d’un solo intervento, però articolato in molteplici e coordinate opere in situ, non abbia raggiunto un livello di saturazione incompatibile col vincolo e con la percezione che un paesaggio complesso, equilibrato fino ad un certo momento storico, debba mantenere tali caratteristiche altrimenti irrecuperabili.
Non dura fatica il Collegio ad accedere alla tesi attorea, per cui la partecipazione al procedimento ed il contraddittorio che essa consente sarebbero del tutto inutili, ove il privato non s’esprimesse su motivi ostativi diversi da quelli su cui si basi il provvedimento finale. Se si guarda, però, alla reale scansione degli eventi, si nota che:
a) il 13 ottobre 2010 la locale Commissione locale per il Paesaggio formulò un parere contrario al condono, ritenendo “… che l’intervento… alteri in misura paesaggisticamente percepibile la morfologia e le sistemazioni del terreno… in contrasto con l’art. 43 del PTCP vigente…”;
b) il successivo giorno 18, il Comune, su questa base, emanò il preavviso di rigetto, cui l’appellante ebbe modo di replicare il giorno 27, per il tramite del suo avvocato, precisando brevemente che le opere realizzate fossero di modesta entità e che l’art. 43 delle NTA del PTCP non precludesse ogni tipo d’intervento sul territorio;
c) il 2 dicembre 2010, la Soprintendenza BAP, quale unica Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, espresse a sua volta un parere negativo;
d) l’8 marzo 2011, intervenne il dianzi citato secondo parere della Commissione locale, negativo anch’esso in relazione a quello soprintendentizio ed all’articolata istruttoria dell’UTC.
Ebbene, anche alla luce di tali dati e a fronte del parere dell’UTC, d’entrambi i pareri della predetta Commissione e di quello della Soprintendenza, ben si vede che essi e fin da subito furono tutti, in varia guisa e con qualche irrilevante sfumatura, rivolti a far constare l’entità delle opere abusive, accertate e mai smentite, l’impatto complessivo negativo, la distonia di esse col vincolo e, alla fine, anche il loro contrasto con il citato art. 43, commi 2, 3 e 5. L’appellante replicò semplicemente che no, dette opere erano modeste e non impattanti e, comunque, non tali da violare detto art. 43. Sicché l’appellante ebbe sì modo di replicare a confutazione, ma non ebbe argomenti dirimenti, tali, cioè, da convincere questo Giudice dell’evidente erroneità fattuale e giuridica delle valutazioni tecniche via via succedutesi e, soprattutto, tali da dimostrare che il preteso ulteriore apporto argomentativo sarebbe stato in grado di dimostrare l’alternativa al rigetto statuito dal Comune. Tutto questo non è accaduto -e la relativa prova logica si ritrae facilmente dai motivi di primo grado che svilupparono con più parole, ma non con più argomenti, quanto fu detto nella replica al preavviso di rigetto-, donde la corretta statuizione del TAR sull’assoggettamento della pretesa attorea allo scrutinio ex art. 21-octies della l. 241/1990.
5.2. – Come s’è visto, quel che in apparenza sembra la denuncia d’un vizio procedimentale, in realtà è la spia della manifesta infondatezza nel merito, fin dal primo grado, della pretesa qui azionata.
Infatti, s’è accennato dianzi alla natura vincolata del diniego a fronte non già, si badi, delle norme di tutela del Parco delle Cinque Terre (qui non implicate), bensì dell’ampia discrezionalità tecnica che connota i giudizi sulla compatibilità paesaggistica di interventi edilizi, maxime se in sanatoria. Invero, tali giudizi implicano l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell’arte, dell’architettura e sull’antropizzazione nel paesaggio naturale, caratterizzati da ampi margini di opinabilità . Ne consegue che il giudizio compiuto dalla P.A. può esser sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 16 marzo 2018 n. 1675; id., 3 aprile 2018 n. 4608; id., 15 ottobre 2018 n. 5909). E ciò a più forte ragione quando tali giudizi sono espressi con riguardo a condoni edilizi, nel qual caso l’Autorità preposta al vincolo deve eliminarne o quanto meno mitigarne gli effetti dannosi per l’ambiente ed il paesaggio. Ebbene, la motivazione dei pareri fondanti l’impugnato diniego esprime un giudizio non solo formalmente congruente con il contenuto del vincolo, ma pure logicamente preponderante sia sulle ragioni procedimentali, sia, ancor di più, sulla natura e la qualità delle opere abusive compiute.
Appunto per questo, vanno condivisi gli argomenti del TAR sia sulla congruità della motivazione del diniego del condono, con riguardo al complesso delle opere, poiché proprio con riguardo a detto “complesso” ed al suo impatto paesaggistico unitario va svolta, come fecero le Amministrazioni qui intimate, la valutazione di compatibilità paesaggistica di opere abusive altrimenti insanabili. Già di per sé la pretesa attorea, secondo cui in fondo l’appellante chiese il condono per le singole opere, si pone in contrasto col principio di valutazione unitaria e complessiva di tutti gli impatti (cfr. per tutti Cons. St., VI, 1° giugno 2016 n. 2325; id., 8 maggio 2018 n. 2738), anzi tende ad eludere l’efficace controllo su questi ultimi. In una zona di notevole interesse paesistico, qual è quella delle Cinque Terre, la tutela dei luoghi, già nelle di pianificazione e ancor di più in quello di effettivo riscontro sui nuovi impatti, deve porre particolare attenzione alla limitazione o comunque al controllo della presenza umana sul territorio, rispetto agli equilibri storicamente colà stratificatisi, donde la necessaria valutazione unitaria degli impatti. È tuttavia da far presente che, al di là della sanabilità o meno ex art. 32, co. 27, lett. d) del DL 269/2003 per i manufatti de quibus (realizzati in area con vincolo paesistico ed in zona F2 di inedificabilità assoluta, la regola della valutazione complessiva riguarda tutte le procedure di sanatoria, anche a regime, siano esse o no coinvolte in procedimenti di VIA, di tutela dei beni culturali o di autorizzazione paesaggistica comunque denominati.
Ed è altresì da osservare che l’adito TAR, nella sentenza 1712/2013 oggetto dell’appello della sig.ra
La., ben lungi dal riconoscere di non sapere in quale zona di PRG ricadesse l’area d’intervento, evidenziò piuttosto il contrasto, tanto da rinviarne al Comune il doveroso approfondimento, tra la nota n. 11384 del 30 dicembre 2004 (certificazione di destinazione urbanistica, per cui tale area era posta in zona D1 di PRG) e la nota comunale n. 4134 del 3 maggio 2011 (che ne affermò invece tal ubicazione in zona F2), contrasto, peraltro, poi risolto in sede di riesame, ove il Comune riaffermò funditus, tra l’altro, quest’ultima collocazione e rigettò il condono per l’edificio principale.
Dal che la motivata reiezione d’una sanatoria che mira ad aggravare, attraverso il complesso di varie opere tutte tra loro coordinate, in modo del tutto sproporzionato l’antropizzazione dei luoghi e, dunque e per converso, l’intima ragionevolezza dei pareri negativi.
5.3. – E si badi: l’art. 43 delle NTA non offre sponda alla tesi attorea, giacché, anche se ammette interventi preordinati al recupero di situazioni di degrado o, se del caso, a soddisfare eventuali carenze funzionali (p. es., per agevolare l’accessibilità o i parcheggi), tutto ciò in tanto è consentito, in quanto sia coerente con la conservazione dello stato dei luoghi nei loro elementi connotanti e sempreché non si realizzino nuovi edifici o manufatti in genere, compresi la realizzazione ed il tracciamento di nuove strade.
A tal riguardo, non basta asserire che l’una opera serva a migliorare l’assetto del terreno di proprietà o un’altra sia utile a dotare quest’ultimo d’un parcheggio, affinché il complessivo intervento rientri nella previsione della norma ex art. 43, co. 3 delle NTA del PTCP. Dalla serena lettura dello stesso art. 43, co. 1 s’evincere che l’obiettivo primario della tutela è “… di conservare sostanzialmente inalterata la situazione attuale sia nel suo insieme, in quanto allo stesso riconosce un elevato valore paesistico-ambientale e di tipicità, sia nei singoli elementi costitutivi, in quanto espressione di caratteri omogenei e non riproducibili attraverso interventi innovativi…”. Ebbene, fermo il già citato principio della valutazione complessiva dell’abuso edilizio, ancorché articolato in varie opere, la disposizione dell’art. 43, co. 2 sulle opere ammesse non delinea un insieme di interventi aventi dignità pari alla regola generale di tutela, tali, quindi, da esprimere uno scopo coessenziale a questa. Gli interventi in questione sono invece derogatori della tutela stessa e, come tali, sono di stretta interpretazione e da valutare di volta in volta al fine di accertarne se ed in qual misura s’appalesino compatibili col contenuto concreto della tutela, in ragione dei loro tipo, ubicazione e consistenza.
Non spetta certo al Collegio valutare il merito concreto, peraltro negativamente già accertato dal Comune, di ciò che sia sanabile, o no, delle opere abusivamente realizzate dall’appellante (ma sul punto cfr. il preciso punto di diritto affermato da Cons. St., IV, 12 marzo 2018 n. 1528). Ma non può il Collegio esimersi dal notare come dette opere, in significative nel numero e nella consistenza, fossero ancora in via di realizzazione al momento sia del sopralluogo in situ del 17 dicembre 2002 che del sequestro penale, sì da costituire una nuova opera vietata dal citato art. 43, co. 3 e dal PRG, anche sotto il profilo paesaggistico.
Non a diversa conclusione reputa il Collegio di pervenire con riguardo al divieto posto dal co. 3, in relazione alla denunciata interruzione di un sentiero pubblico a seguito dell’intervento in questione.
Nel corso del procedimento di sanatoria, intervenne una nota istruttoria dell’UTC, da cui si può evincere che: A) – con autorizzazione gratuita n. 9 del 15 marzo 1995, fu consentito al sig. De Andreis di realizzare, sulle aree in NCT fg. 16, part. 202, la relativa recinzione, a condizione che non fossero “… interrotti in nessun punto i sentieri pedonali esistenti…” (nella specie, il sentiero del Semaforo da Monterosso a Levanto); B) – tale atto, mai revocato in dubbio dalle parti, continua a regolarne i rapporti con riguardo al mantenimento di tali sentieri, sebbene quello colà esistente fu spostato a monte; C) – lo spostamento del sentiero è riconducibile solo allo stesso appellante, posto che, lo s’evince dal rapporto di PG del Comune (16 novembre 1995), in sede di compravendita di cui all’atto per notar Anselmi di Genova in data 20 dicembre 1993 fu questi che vi fece allegare una planimetria dei luoghi con l’andamento del sentiero pubblico diverso da quanto rappresentato in catasto per il fg. 16, part. 189; D) – con delibera n. 112 del 4 agosto 1998 (atto presupposto della CE n. 58/1999), la Giunta comunale di (omissis) intese confermare l’esistenza e la natura pubblica sia della strada oggetto di sanatoria, sia della sussistenza della predetta servitù, ricadente entro la, e non all’esterno della, proprietà attorea; E) – il rilascio della CE n. 58/1999 consentì al sig. Fa. il mantenimento in sanatoria delle modifiche da lui apportate al sentiero del Semaforo, ma non anche la dismissione del sentiero comunale esistente e della connessa servitù di uso pubblico.
Anche in questo caso rettamente il TAR manifestò un giudizio d’irrilevanza (o d’inidoneità ) sia del citato contratto inter alios a modificare o, comunque, ad incidere sul regime pubblico (o di uso pubblico) del sentiero comunale, in assenza d’uno specifico assenso della P.A. proprietaria, sia sulla sentenza del Tribunale della Spezia n. 861/2007, perché non depositata tempestivamente agli atti di causa. La circostanza che poi l’appellante l’abbia depositata in appello, in disparte la violazione del divieto di nova in questo grado, non muta il giudizio di disfavore sull’utilizzabilità di tal arresto a dimostrare alcunché . Detta sentenza fu resa tra altri soggetti, non è opponibile al Comune (terzo non evocato in quel contenzioso), non è idoneo a modificare il contenuto dei citati provvedimenti e, in ogni caso, riguardò l’assenza di servitù gravanti sulla proprietà dello stesso appellante a favore del sig. Agostino Benvenuto e consorti, non certo contro il Comune.
È appena da rammentare che è jus receptum (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 31 agosto 2018 n. 5128) il principio per cui la perizia di parte, ancorché giurata, non è dotata di efficacia probatoria e, pertanto, non può esser qualificata come mezzo di prova. Va così respinto l’argomento attoreo sull’efficacia probatoria dei pareri resi da tecnici da lui incaricati, che non possono alterare quella dei svariati provvedimenti fin qui succedutisi sulla vicenda in esame.
6. – In definitiva, l’appello va respinto, mentre le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso NRG 4951/2013 in epigrafe), lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, a favore delle Amministrazioni resistenti e costituite ed in misura uguale tra loro, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in Euro 6.000,00 (Euro seimila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2018, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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