Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 12 dicembre 2019, n. 8456
La massima estrapolata:
I giudizi sul personale militare formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica; tali giudizi esprimono infatti una valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che, con riguardo alle ben note figure sintomatiche dell’eccesso di potere, non siano palesemente arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti.
Sentenza 12 dicembre 2019, n. 8456
Data udienza 10 settembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5655 del 2011, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ga. Ra., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Ga. in Roma, via (…),
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce Sezione Terza n. 1162/2010, resa tra le parti, concernente errori di compilazione scheda valutativa.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione appellata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2019, il Consigliere Fulvio Rocco e udito per l’appellante l’avvocato Ga. Ra.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’attuale appellante, Tenente Colonnello del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare (C.S.A.r.n.) in servizio permanente effettivo -OMISSIS-, espone di aver frequentato dal 24 ottobre 1985 all’8 maggio 1994 l’allora funzionante Accademia di Sanità Militare Interforze – Nucleo Aeronautica (A.S.M.I.N.A.) con sede a Firenze in via del Barco delle Cascine.
Il dott. -OMISSIS-, laureatosi in Medicina e Chirurgia con valutazione di eccellenza in data 29 marzo 1994 e successivamente specializzatosi – parimenti con valutazione di eccellenza – in Oftalmologia, è stato nominato Tenente C.S.A.r.n. in s.p.e. il 30 aprile 1994, conseguendo poi con decorrenza 19 ottobre 1994 il grado di Capitano con decorrenza dal 30 aprile 1994.
Dal 9 giugno 1995 al 1 agosto 1999 ha rivestito l’incarico di Medico del 9° Stormo “Francesco Baracca” presso l’Aeroporto “M.O.V.M. Tenente Pilota Fortunato Cesari” di Grazzanise (CE) e dal 3 agosto 1999 quello di Dirigente il Servizio Sanitario del 561° Gruppo del 61° Stormo di Galatina (LE) e dal 1° marzo 2006 quello di Capo Sezione Sanitaria dell’Infermeria di Corpo dello stesso 61° Stormo, dal 2003 intitolato alla memoria della M.O.V.M. Sottotenente Pilota Carlo Negri.
L’-OMISSIS- riferisce di aver costantemente conseguito, durante tutti i periodi di servizio da lui prestato nei vari gradi ricoperti sino alla data del 24 maggio 2005, valutazioni assolutamente lusinghiere, e che risultano dalle schede valutative e dai rapporti redatti nei suoi confronti.
Il 13 luglio 2006, rivestendo il grado di Maggiore, gli è stato comunicato l’esito delle valutazioni espresse nei suoi confronti con riferimento al periodo compreso tra il 24 maggio 2005 e il 28 febbraio 2006, riassunte con il giudizio di “superiore alla media”: valutazione che egli non ha ritenuto di accettare, in quanto totalmente incoerenti con i giudizi ben più elevati da lui in precedenza ottenuti.
In data 8 agosto 2006 l’-OMISSIS- ha pertanto proposto à sensi dell’art. 1 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa relativa al surriferito periodo di servizio.
Nelle more della decisione di tale impugnativa il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – V° Reparto – 18^ Divisione – Documentazione Aeronautica, ha annullato con determinazione dirigenziale Prot. n. M_D GMIL 07/V/18(CONT/0084642 dd. 12 ottobre 2006 l’anzidetta scheda valutativa, avendo riscontrato in essa errori formali, disponendone la ricompilazione.
In dipendenza di ciò, con decreto del Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare dd. 4 aprile 2007, il ricorso gerarchico proposto dall’-OMISSIS- è stato dichiarato improcedibile.
1.2. Peraltro, a seguito della ricompilazione del predetto documento caratteristico e pur essendo state rimosse le riscontrate irregolarità formali della precedente valutazione, con la scheda valutativa del 16 febbraio 2007 il Comando del 61° Stormo ha comunque confermato nei confronti dell’-OMISSIS- il precedente giudizio di “superiore alla media”.
1.3. L’-OMISSIS- ha proposto avverso tale provvedimento un ulteriore ricorso gerarchico, questa volta respinto con decreto del Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare dd. 11 giugno 2007.
1.4. Pertanto, con ricorso proposto sub R.G. 830 del 2007 innanzi al T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, à sensi dell’allora vigente art. 21 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, l’-OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del definitivo documento caratteristico inerente al proprio servizio prestato dal 24 maggio 2005 al 28 febbraio 2006, nonché “la declaratoria del diritto a più congrua e satisfattiva valutazione, adeguata alle circostanze e al servizio da lui prestato e non inferiore a quella conseguita con riferimento ai periodi pregressi” (cfr. ivi).
L’-OMISSIS- ha dedotto al riguardo i seguenti ordini di censure:
1) violazione dei principi e delle regole in tema di valutazione del personale militare, violazione delle allora vigenti l. 5 novembre 1962, n. 1695, e l. 31 dicembre 1996, n. 675, nonché del d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213, e delle altre disposizioni regolamentari di esecuzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contrasto con precedenti determinazioni dell’Amministrazione, difetto di motivazione, irragionevolezza, perplessità e sviamento;
2) ulteriore violazione di legge, eccesso di potere per insufficienza e inadeguatezza della motivazione, manifesta ingiustizia, carenza dei presupposti, perplessità, sviamento;
3) violazione del principio della coerenza tra motivazione e dispositivo, eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, perplessità .
1.5. Con un primo ordine di motivi aggiunti il ricorrente ha susseguentemente dedotto ulteriori censure avverso la predetta valutazione, nonché avverso il precedente decreto del Direttore Generale per il Personale Militare dd. 4 aprile 2007, dichiarativo dell’improcedibilità del primo ricorso gerarchico da lui proposto, in quanto – a suo dire – comunque recante considerazioni motive addotte a sostegno della qui impugnata valutazione di “superiore alla media”.
1.6. Con un secondo ordine di motivi aggiunti il ricorrente ha quindi dedotto ulteriori censure nei riguardi del decreto del Direttore Generale per il Personale Militare dd. 11 giugno 2007, recante la reiezione del secondo ricorso gerarchico da lui proposto.
1.7. In tale primo grado di giudizio si è costituito il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
1.8. Con sentenza n. 1162 dd. 19 maggio 2010 la Sezione III^ dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari di tale primo grado di giudizio.
In buona sostanza il giudice di primo grado ha ritenuto che i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando un’attenta valutazione delle capacità e delle attitudini alla vita militare.
Tale valutazione – sempre secondo il T.A.R. – sfugge alle censure di legittimità, salvo che non risulti palesemente arbitraria, irrazionale, illogica ovvero fondata su di un evidente travisamento di fatti, nella specie reputata insussistente: circostanza, quest’ultima, non ravvisata nel caso di specie.
Inoltre il primo giudice ha ritenuto che il giudizio di “superiore alla media” riportato dall’-OMISSIS- di per sé “non denota particolari criticità, costituendo anzi una valutazione positiva, e non richiede quindi particolari giustificazioni” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), discendendo pertanto anche da ciò la conseguenza che il giudizio formulato nei riguardi dell’-OMISSIS- risultava esente da censure.
2.1. Con l’appello in epigrafe l’-OMISSIS-, promosso nel frattempo Tenente Colonnello, chiede la riforma di tale sentenza.
L’appellante formula al riguardo i seguenti ordini di motivi:
1) violazione dei principi e delle regole in tema di valutazione del personale militare, violazione delle allora vigenti l. 5 novembre 1962, n. 1695, e l. l. 31 dicembre 1996, n. 675, nonché del d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213, e delle altre disposizioni regolamentari di esecuzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contrasto con precedenti determinazioni dell’Amministrazione, difetto di motivazione, irragionevolezza, perplessità e sviamento;
2) violazione e falsa applicazione, sotto altri profili, della normativa richiamata nel precedente motivo d’appello; eccesso di potere, del pari per altri profili, realizzato dalle determinazioni notificate il 9 marzo 2007 per insufficienza assoluta e comunque inadeguatezza della motivazione, per contrasto immotivato della medesima con quella emergente da tutte le precedenti determinazioni della stessa Amministrazione, manifesta ingiustizia, carenza dei principi e delle regole da seguirsi per la valutazione del personale delle Forze Armate, violazione delle allora vigenti l. 5 novembre 1962, n. 1675, e l. 31 dicembre 1996, n. 675, nonché del d.P.R. 8 agosto 2002, n. 213, e delle altre disposizioni regolamentari di esecuzione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contrasto con precedenti determinazioni dell’Amministrazione, difetto di motivazione, irragionevolezza, perplessità e sviamento.
3) violazione e falsa applicazione, per altri profili, della normativa richiamata nel primo motivo d’appello, eccesso di potere, del pari per altri profili, realizzato dalle determinazioni notificate il 9 marzo 2007 per insufficienza assoluta e comunque inadeguatezza della motivazione, per contrasto immotivato della medesima con quella emergente da tutte le precedenti determinazioni della stessa Amministrazione, manifesta ingiustizia, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, sviamento;
3) violazione, per quanto di rilievo, del principio di correlazione tra motivazione e dispositivo, applicabile anche al procedimento amministrativo e alle sue determinazioni conclusive, eccesso di potere per contrasto tra parti dello stesso provvedimento, irragionevolezza e perplessità .
3.2. Anche nel presente grado di giudizio si è costituito il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione dell’appello.
3.3. L’appellante ha prodotto una memoria difensiva in data 16 luglio 2019, nonché in tale stessa data e – antecedentemente – in data 25 giugno 2019, ulteriore documentazione costituita da copie di schede di valutazione antecedenti e susseguenti al periodo di valutazione qui contestato, nonché di vari encomi da lui ricevuti.
3.4. All’odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.
4.2. In sintesi, va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata, ancorché motivata in modo sintetico, risulta comunque del tutto coerente all’ormai del tutto consolidata giurisprudenza formatasi in prosieguo di tempo sia in ordine all’ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione sul rendimento del personale militare, sindacabile in sede giudiziale soltanto in casi di macroscopico travisamento o incongruità riconoscibili ictu oculi (cfr. al riguardo, ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 389), sia in ordine all’ininfluenza dei giudizi in ipotesi positivi riportati dall’interessato in periodi diversi da quello oggetto di valutazione (anteriori e successivi), atteso che le qualità e il rendimento del militare possono subire nel tempo flessioni e appannamenti, come pure miglioramenti (cfr., ex plurimis e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2019, n. 2674).
Inoltre va evidenziato che la domanda, formulata in primo grado dall’-OMISSIS-, di “declaratoria del diritto a più congrua e satisfattiva valutazione, adeguata alle circostanze e al servizio da lui prestato e non inferiore a quella conseguita con riferimento ai periodi pregressi” risulta intrinsecamente inammissibile, posto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pur sussistente a tutt’oggi e al momento della proposizione della domanda giudiziale (cfr. il combinato disposto dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 5 c.p.a.) in forza dell’art. 7, secondo comma, e ss., della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’art. 29 del t.u. approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, in ordine alle “controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico” (così, attualmente, l’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., con riferimento all’art. 3 del t.u. approvato con d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e succ. modd. che confermano l’attuale sussistenza della giurisdizione medesima) non consente comunque a questo giudice di sostituirsi all’Amministrazione in ordine al contenuto di merito dei documenti caratteristici redatti nei confronti del personale militare (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 59).
4.3.1. Comunque sia, venendo alla puntuale disamina dei motivi d’appello dedotti, si rileva quanto segue.
4.3.2. Con il primo ordine di motivi l’appellante afferma che a seguito del primo ricorso da lui presentato e dichiarato improcedibile in dipendenza del sopravvenuto annullamento d’ufficio del documento caratteristico ivi impugnato, sia il diretto superiore compilatore della scheda, sia entrambi i revisori della stessa hanno rispettivamente prodotto osservazioni all’autorità gerarchicamente sovraordinata e deputata alla decisione dell’impugnativa, rispettivamente in data 5 settembre 2006, 15 settembre 2006 e – presumibilmente – in data 30 settembre 2006, tutti e tre peraltro “evidentemente prescindendo del tutto dalla considerazione data della determinazione di accoglimento, ancora non adottata, e dal rilievo, successivamente, dalla stessa provocato” (cfr. pag. 5 dell’atto introduttivo del presente giudizio).
Il medesimo appellante a questo riguardo afferma “che i vizi riscontrati sarebbero stati ritenuti di valenza tale da incidere nella legittimità del procedimento e delle determinazioni conclusivamente raggiunte; che in relazione consequenziale a tanto, detti vizi si sarebbero potuti eliminare solo con la sostituzione dei “documenti” incriminati e di quanto sulla base di essi risultava essere stato deciso; che, acquisita la sostituzione di detti documenti, previa redazione ex novo dei medesimi, le Autorità preposte alle varie fasi del procedimento di valutazione non avrebbero potuto limitare il proprio avviso al documento in precedenza formato ma sarebbero state tenute a dar conto, sia pur sintetico, ma non per questo meno adeguato, dei criteri seguiti e delle motivazioni poste a fondamento della realizzata rinnovazione ex novo dei documenti stessi, ovviamente con esclusione della possibilità di ritenere sufficiente la mera reiterazione, assolutamente pedissequa, del precedente provvedimento e l’asserzione di avere nella sua adozione bene e puntualmente operato” (cfr. ibidem) e conclude, quindi, nel senso che “per tali profili, le più recenti determinazioni, meglio: le riproposte determinazione notificate stavolta il 9 marzo 2007, riescono già inaccettabilmente illegittime” (cfr. ibidem, pag. 5 e ss.).
Sembra di capire che – in buona sostanza – l’appellante sostenga la tesi per cui in sede di ricompilazione della scheda di valutazione, il compilatore e i due revisori avrebbero eluso il decisum del provvedimento di annullamento del precedente documento caratteristico, riproducendo ivi fedelmente il contenuto dello stesso documento caratteristico censurato e reiterando in tal modo gli stessi vizi sulla base dei quali esso era stato annullato, astenendosi pertanto dal fornire adeguata contezza dei criteri seguiti e delle motivazioni poste a fondamento della nuova documentazione caratteristica.
Se così è, va evidenziato che lo stesso appellante si dimostra – per contro – pienamente consapevole del comportamento non censurabile del compilatore della scheda e dei due revisori laddove, a pag. 3 dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio afferma testualmente che “… a seguito della ricompilazione, rimosse le riscontrate irregolarità della precedente valutazione con la scheda in data 16 febbraio 2007, l’Amministrazione ha pedissequamente confermato con riferimento al medesimo periodo il precedente giudizio di superiore alla media”.
In tal modo, quindi, il medesimo appellante inoppugnabilmente afferma che, proprio in quanto erano state – per l’appunto – “rimosse le riscontrate irregolarità della precedente valutazione” e non essendo da lui segnatamente rilevata alcuna reiterazione delle stesse, non può conseguentemente sussistere nell’ambito del nuovo documento caratteristico formato nei suoi confronti e contestato nella presente causa alcuna illegittimità determinata su di esso per effetto di quello precedentemente annullato.
Va infatti in tal senso evidenziato che, in forza del predetto provvedimento di annullamento Prot. n. M_D GMIL 07/V/18(CONT/0084642 dd. 12 ottobre 2006, era stata rilevata dall’organo ministeriale la difformità del precedente documento caratteristico rispetto alle “Istruzioni per la redazione dei documenti caratteristici del personale delle FF.AA.” allora vigenti e “redatte dal Segretario Generale /D.NA. in data 5 ottobre 2002 in applicazione del d.P.R: n. 213 del 2002” (cfr. ivi), in particolare, con riguardo alla circostanza che “il Modello G – Elementi di informazione allegato alla scheda… risulta compilato posteriormente (24 luglio 2006) al documento principale sottoscritto dal ricorrente in data 13 luglio 2006, laddove invece il capitolo III, paragrafo 4, delle citate Istruzioni dispone, tra l’altro, che per gli Ufficiali del Corpo Sanitario dell’Aeronautica “prima di esprimere il giudizio… il compilatore, qualora non appartenga alla stessa Arma/Corpo del giudicando deve chiedere elementi di informazione all’ufficiale più elevato in grado o più anziano del giudicando e appartenente alla stessa Arma/Corpo dal quale il giudicando direttamente dipende in linea tecnica”. La valutazione del rendimento fornito dall’interessato nella dipendenza tecnica è stata inoltre erroneamente indicata sul frontespizio del modello G in questione, anziché a tergo nell’apposito riquadro “Incarichi o dipendenze secondarie” alla voce “Ha contribuito/partecipato/svolto…” e barrando la corrispondente casella a piè di pagine” (cfr. ivi).
Nel medesimo provvedimento si legge – altresì – che “l’ulteriore, approfondito esame” del documento caratteristico di cui trattasi “ha inoltre evidenziato talune mende anche nella scheda valutativa in oggetto, nella quale, oltre alla mancata menzione nella “Parte IV- Eventuali note aggiuntive del compilatore” della dipendenza tecnica del Maggiore -OMISSIS-, documentata mediante il suddetto Modello G, il giudizio complessivo finale del 2° revisore sul rendimento del ricorrente nell’espletamento dell’incarico svolto nel periodo di riferimento risulta estremamente generico e sommario” (cfr. ibidem): e in conseguenza di tutto ciò è stato – per l’appunto – disposto l’annullamento della prima stesura del documento caratteristico dell’attuale appellante, prescrivendo la sostituzione delle surriferite parti censurate “sulla base delle osservazioni sopra formulate e tenendo presente che le date da apporre sullo stesso dovranno essere quelle di effettiva compilazione” e che “dovranno essere redatti ex novo, ora per allora, i nuovi documenti, i quali, dopo averne dato partecipazione all’interessato, dovranno essere trasmessi a questa Divisione” (cfr. ibidem).
Poiché indubitabilmente il compilatore, nonché il primo e il secondo revisore, hanno riformulato il documento caratteristico di cui trattasi conformandosi a quanto disposto dall’organo ministeriale ed eliminando pertanto le irregolarità sopradescritte, ogni censura sul punto da parte dell’appellante non può che essere respinta, dovendo il giudizio conclusivo di “superiore alla media” da lui contestato ascriversi in via esclusiva e del tutto autonoma all’ultimo documento caratteristico da lui – per l’appunto – impugnato, e non già a quello precedentemente emesso e annullato.
In buona sostanza – quindi – l’appellante reputa che i vizi formali rilevati dall’organo ministeriale e posti alla base del provvedimento di annullamento si siano estesi anche a tutte le altre parti del documento caratteristico non censurate, di fatto impedendo al compilatore e al primo e secondo revisore di riformulare nei suoi confronti il giudizio di “superiore alla media” da lui avversato.
Ma – per tutto quanto testé evidenziato – tale assunto risulta del tutto privo di fondamento.
4.3.3. Con il successivo ordine di motivi l’appellante, dopo aver di fatto reiterato le proprie infondate censure riferite al precedente documento caratteristico, afferma “di aver sempre conseguito… nel corso degli anni e in relazione a tutti i periodi di servizio intercorsi tra l’assunzione e la data cui si riferisce la scheda valutativa… le valutazioni, assolutamente lusinghiere ed eccellenti, che risultano dalle schede e dai rapporti appositamente redatti a suo nome; il che rende sussistente l’interesse alla proposizione dell’impugnativa, poiché al ricorrente non è stato attribuito l’apprezzamento ottenuto in precedenza, apprezzamento che, in una valutazione comparativa tra ufficiali, può certamente svolgere la funzione d’elemento discriminante…. Quindi, sussistono nella fattispecie i dedotti vizi di illegittimità degli atti impugnati…. Il giudizio del quale si tratta s’inserisce tra una serie d’analoghe valutazioni, espresse…che si sono concluse tutte, oltre che con la qualifica di “ottimo”, con la manifestazione, da parte dei compilatori, dell’apprezzamento per l’opera svolta dall’ufficiale nel corso del suo servizio: così, in particolare, nella scheda valutativa relativa al periodo immediatamente precedente a quello oggetto del giudizio, così come per tutti i precedenti; nonché per i successivi, così come si è documentato con la produzione effettuata in limine alla celebrazione del merito. Improvvisamente e senza ragione, tuttavia, il quadro muta allorché variano le dinamiche gerarchiche; la valutazione del ricorrente ne risente, buona parte delle sue qualità, acquisite nel corso della carriera e consolidate e migliorate nel tempo, e da chiunque sin qui riconosciutegli, sarebbero venute a mancare. Fortunatamente, negli anni successivi, melius re perpensa, l’Amministrazione ha nuovamente riportato valutazioni lusinghiere, il che tuttavia rende chiara l’anomalia realizzata dai valutatori con l’impugnata determinazione…. La valutazione, non completamente positiva, in esame rappresenta – nell’ambito del servizio complessivamente svolto dal ricorrente – un’eccezione rispetto a giudizi viceversa sempre encomiastici, ottenuti dal ten. col. -OMISSIS- prima della scheda de qua” (cfr. pag. 8 e ss. dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio).
Come dianzi rilevato al § 4.2. della presente sentenza, i giudizi analitici, e quello complessivo formulati di anno in anno nei confronti del personale militare, sono autonomi in considerazione della potestà discrezionale attribuita all’Amministrazione militare in ordine alla valutazione del servizio reso in relazione al periodo specifico, alle variabili esigenze dell’Amministrazione medesima, alle autorità che intervengono nella formazione del documento caratteristico secondo la progressione di carriera del militare, sicché la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni espresse per il passato, con l’ulteriore conseguenza che il contrasto tra due valutazioni, l’una favorevole e l’altra sfavorevole, non è di per sé sintomatico di eccesso di potere; in sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all’interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica; interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili; in tale quadro di riferimento, le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza fisiologica, e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca ex se indice di contraddittorietà (così, ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 26 aprile 2019, n. 2674, e 20 marzo 2019, n. 1832, nonché, sempre ad es. e tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 14 novembre 2012, n. 5760).
4.3.4. Con l’ulteriore ordine di motivi successivamente dedotto l’appellante evidenzia che nella scheda annullata il giudizio di “superiore alla media” traeva origine da un giudizio in ordine alle “buone qualità complessive” da lui evidenziate e che gli avevano consentito di “garantire un buon rendimento”, nel mentre nella nuova scheda redatta in sostituzione di quella annullata si dà atto della sussistenza nei suoi riguardi di “qualità morali, militari e di carattere di livello molto buono”, avendo egli operato “con impegno e professionalità e di essere pertanto meritevole di considerazione e stima”.
In dipendenza di ciò l’appellante reputa che le espressioni riportate nella seconda stesura della scheda avrebbero dovuto naturalmente comportare, con riguardo all’aggettivazione in essa utilizzata, un giudizio finale senza dubbio più elevato di quello di “superiore alla media”.
A tale riguardo il Collegio evidenzia – per parte propria, e sulla scorta delle puntuali deduzioni difensive dell’Amministrazione appellata – che i superiori gerarchici dell’-OMISSIS-, pur dimostrando di apprezzare nei suoi confronti le qualità morali, militari e di carattere attestate nel complesso ad un livello “molto buono”, hanno tuttavia ravvisato nel contempo il raggiungimento di risultati soltanto “discreti” e, di conseguenza, l’impossibilità di attribuire nella specie la massima qualifica.
Da ciò consegue che la qualifica finale di “superiore alla media” con la quale si è conclusa la scheda valutativa dell’-OMISSIS- costituisce la risultante di una ponderata valutazione di tutte le qualità mostrate dal ricorrente durante il servizio all’epoca prestato e non, come da questi invece sostenuto, quale conseguenza di una mancanza di obiettività atta ad inficiare i giudizi formulati.
Anche questo giudice rimarca a questo riguardo che, comunque, il giudizio di “superiore alla media” non ha affatto connotazione negativa e, quindi, penalizzante – come sembra per contro ritenere l’attuale appellante – ma è una valutazione, come più volte sostenuto nella giurisprudenza, di livello comunque elevato, ove si consideri che la qualifica di “eccellente” va attribuita soltanto al militare che, nel circoscritto periodo di valutazione, emerga nettamente per qualità e rendimento eccezionali, e il cui rendimento sia di tale livello e continuità da farlo non soltanto emergere, ma sovrastare altri che parimenti emergono e che quella di “superiore alla media” è – per l’appunto – attribuibile al militare che emerge sulla media per la bontà delle qualità e la costanza del rendimento (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 5 novembre 2018, n. 6248).
4.3.5. L’appellante reputa inoltre che nel documento caratteristico impugnato sia ravvisabile una contraddittorietà intrinseca, che si manifesterebbe sotto il profilo rappresentato dall’aver reso giudizi viziati da illogicità e contrasto tra premesse e conclusioni, oltre che da assoluto difetto di motivazione.
In tal senso l’appellante afferma che nella specie non varrebbe “il principio, posto a base della sentenza impugnata, secondo cui la sostanziale bontà del giudizio complessivo giustificherebbe una motivazione come quella della scheda valutativa impugnata, proprio per l’inincidenza della valutazione sul curriculum e sulla progressione in carriera. Quanto alla Parte I del documento in esame, una diversa valutazione di alcune qualità morali, fisiche e di carattere potrebbe costituire l’effetto e risentire di un’interpretazione soggettiva del giudicante, anche per gli effetti di una conoscenza limitata dalla esiguità dei rapporti intercorsi. Inoltre, le valutazioni in pejus sono solo affermate, e non desunte da elementi specifici e concreti; il giudizio inoltre risulta intrinsecamente contraddittorio e contrastante tra premesse e conclusioni. Dunque le valutazioni oggetto d’impugnativa, sia perché peggiorative rispetto a quelle ottenute dal ricorrente negli anni immediatamente precedenti, sia per l’esistenza dell’evidenziato contrasto interno tra le valutazioni espresse, avrebbero richiesto ed anzi imposto un’idonea motivazione ed una precisazione degli elementi che, in concreto, avevano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto dal ricorrente. Ne risulta un non corretto esercizio del potere tecnico- discrezionale della P.A., sia sotto il profilo della sua congruenza logica, del tutto insoddisfacente, sia sotto quello dell’accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento impugnato. Nessuna sufficiente motivazione è dato rinvenire nel testo degli impugnati giudizi, i quali si limitano – acriticamente – a esplicitare le valutazioni conclusive, senza peraltro specificare gli elementi fattuali, dai quali desumere la motivazione delle realizzate deteriori valutazioni. E, nella specie, se è vero che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi legittimo il giudizio espresso in maniera molto succinta in una scheda valutativa relativa al personale militare, e sempre che l’Amministrazione individui in termini generali e con formula sintetica la complessiva condizione che giustifichi la valutazione finale formulata ed i giudizi espressi in relazione alle singole voci analitiche (Cons. Stato, III sez. Par. 6/4/04 n. 2448/2003), è del pari vero ed è qui assorbente che qui non si trova traccia di alcuna neppur succinta motivazione, che giustifichi il peggioramento della valutazione delle qualità morali e professionali. E se sotto altro profilo i giudizi espressi nella scheda valutativa possono in qualche misura ritenersi caratterizzati da discrezionalità tecnica, essi sono comunque, evidentemente, soggetti al sindacato di legittimità sia pure entro i limiti della manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto, oltre che per la palese omissione di un benché minimo supporto motivazionale… e per contraddittorietà . Il giudizio analiticamente espresso e le sue singole voci non risultano fondati sugli imprescindibili presupposti di obiettività, imparzialità, e giustizia, e risultano carenti nell’apprezzamento di tutti quegli elementi che qualificano ed integrano l’attività prestata e il rendimento prestato e realizzato, oltre che difettando del tutto di motivazione. Donde i rilevati vizi, consistenti nella violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole per la valutazione del personale delle FF.AA.; e segnatamente delle prescrizioni delle Leggi n. 1695 del 1962 e 675 del 1996, nonché del d.P.R. 213 del 2002 e relativi Regolamenti di esecuzione: per difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; l’eccesso di potere per illogicità, il realizzato contrasto tra premesse e conclusioni, e con le pregresse (e le successive) determinazioni della stessa amministrazione” (cfr. pag. 12 e ss. dell’atto introduttivo del presente grado di giudizio).
A quest’ultimo riguardo il Collegio, per parte propria, ribadisce che, come dianzi accennato al § 4.2. della presente sentenza, secondo un’ormai del tutto consolidata giurisprudenza i giudizi sul personale militare formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione di discrezionalità tecnica; tali giudizi esprimono infatti una valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono nel merito dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che, con riguardo alle ben note figure sintomatiche dell’eccesso di potere, non siano palesemente arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento dei fatti (cfr. al riguardo. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2018, n. 6997, id. 7 giugno 2011, n. 3439, 26 marzo 2010, n. 1776, 7 giugno 2011, n. 3439, 12 maggio 2011, n. 2877 e 9 marzo 2011, n. 1519).
Nel caso di specie, comunque, coloro che hanno formulato la valutazione qui contestata non sono incorsi in nessuno dei vizi riconducibili alle predette figure sintomatiche di eccesso di potere.
Infatti i giudizi che compongono il documento impugnato rivelano, sia sotto il profilo formale che sotto quello dei contenuti, piena coerenza e consequenzialità, non potendosi in esso ravvisare un contrasto tra la parte analitica, rispondente ai giudizi preliminarmente espressi dalle autorità gerarchiche sulle doti evidenziate dal militare sottoposto a valutazione e il giudizio finale che di essi costituisce la risultante complessiva e sintetica.
Né può dirsi che il documento caratteristico dell’-OMISSIS- sia carente di motivazione.
Il compilatore e i due revisori del documento caratteristico hanno infatti espresso i giudizi analitici scegliendo le formulazioni prefissate dalle disposizioni pro tempore vigenti in tema di compilazione delle schede valutative attraverso l’indicazione della definizione più appropriata tra quelle ivi elencate per mettere in risalto gli aspetti essenziali che caratterizzano la figura del militare nella considerazione delle qualità dimostrate e del rendimento fornito conformandosi, di conseguenza, a quanto in tal senso, espressamente previsto dalla normativa di riferimento.
Per quanto poi segnatamente concerne la dedotta carenza di motivazione dei giudizi espressi alla parte IV del documento caratteristico, secondo l’appellante i giudizi medesimi non risulterebbero suffragati da specifici elementi e circostanze di fatto atti a giustificarne la formulazione e la conseguente attribuzione della qualifica di “superiore alla media”.
Il Collegio a tale proposito rileva – per contro – che in sede di compilazione e revisione delle note caratteristiche del personale militare non occorre che sia data specifica indicazione di fatti, circostanze e criteri in base ai quali le autorità giudicatrici esprimono i loro giudizi (così Cons. Stato, Sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6330, nonché Sez. III, 11 febbraio 2003, n. 3090).
Nel richiamare tale principio, la stessa giurisprudenza ha peraltro puntualizzato che, comunque, i documenti caratteristici sfuggono all’obbligo di puntuale e diffusa motivazione in quanto devono contenere apprezzamenti che, pur fondandosi sul complesso dei fatti verificatisi nello specifico periodo di valutazione, prescindono dai singoli accadimenti.
Pertanto, l’esigenza di dettagliare le mende riscontrate nel militare sottoposto a valutazione trova un limite nella natura stessa del documento che non deve essere cronaca di avvenimenti né costituire un articolato rendiconto delle attività svolte nel periodo considerato: e ciò proprio in quanto esso assolve alla funzione di riassumere in poche e succinte proposizioni i connotati e le caratteristiche dei compiti assegnati e dell’attività svolta dal militare; né va sottaciuto che la mancanza di richiami da parte dei superiori gerarchici durante l’espletamento del servizio nel periodo considerato agli effetti della valutazione non è, in ogni caso, circostanza idonea a rendere illegittimo il documento caratteristico, trattandosi di formalità normativamente non contemplata che riguarda piuttosto le modalità di gestione del personale adottate da ciascun Comandante (così Cons. Stato, Sez. III, 11 febbraio 2003, n. 3090 cit.).
In questo contesto, pertanto, la motivazione sul complessivo calo di rendimento del militare – purché congrua e congruente con il resto del documento – ben può essere espressa (come, per l’appunto, nel caso di specie) individuando in termini generali e con formula sintetica la complessiva condizione o situazione che ha giustificato i giudizi espressi in relazione alle singole voci analitiche e la conseguente valutazione finale.
4.3.6. Corre da ultimo l’obbligo di evidenziare la palese inconferenza, nel contesto dei motivi complessivamente addotti dal ricorrente in primo grado nonché attuale appellante, del proprio richiamo, senza illustrazione di specifiche circostanze fattuali, ad una supposta violazione della l. 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali: richiamo, questo, oltre a tutto palesemente improprio anche sotto il profilo immediatamente temporale, atteso che al momento della proposizione da parte dell’-OMISSIS- sia del secondo ricorso gerarchico, sia del ricorso giurisdizionale in primo grado, tale legge risultava da tempo abrogata e sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.
5. Il Collegio, pur respingendo l’appello, reputa di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Fulvio Rocco – Consigliere, Estensore
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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