Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 26 ottobre 2020, n. 6497.
Gli atti sanzionatori in materia edilizia, in virtù del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, non devono essere preceduti da comunicazione d’avvio del relativo procedimento.
Sentenza 26 ottobre 2020, n. 6497
Data udienza 22 ottobre 2020
Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Atti sanzionatori – Procedimento – Comunicazione di avvio – Carenza – Omissione delle dovute garanzie partecipative – Non sussiste – Atti sanzionatori – Contenuto vincolato – Lottizzazione abusiva – Sindaco – Sospensione immediata dei lavori – Notifica dell’ordinanza – Lottizzazione cartolare – Nozione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7622 del 2016, proposto da
Gi. Me., rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. La., con domicilio eletto presso lo studio Se. Co. in Roma, via (…);
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. An., Fa. Ma. Fe., An. Pu., con domicilio eletto presso lo studio Ni. La. in Roma, via (…);
Comune di Napoli – Servizio Antiabusivismo non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Quarta n. 01888/2016, resa tra le parti, concernente sospensione opere abusive e acquisizione immobili
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Co. Lo. su delega dell’avv. Pa. La., Au. Ba. su delega dell’avv. An. Pu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1888 del 2016 del Tar Campania, di rigetto dell’originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 1531/UOA del 05.11.1998, emessa dal Comune di Napoli, con cui si è disposta la sospensione di alcune opere abusive eseguite alla via (omissis) e del successivo provvedimento n. 133 del 23.02.2001 con cui si è disposta l’acquisizione degli immobili di sua proprietà oggetto delle indicate opere abusive.
Il Tar dichiarava irricevibile il gravame nei confronti dell’ordinanza di sospensione e respingeva le restanti censure.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante, contestando le argomentazioni del Giudice di prime cure, formulava i seguenti motivi di appello:
– error in iudicando per mancato esame di due censure avverso l’ordine di acquisizione per violazione degli artt. 18 l. 47 del 1985 e 7 l. 241 del 1990, presupposto erroneo e difetto di istruttoria.
L’amministrazione comunale appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 3763 del 2020 veniva disposto il rinvio della causa per mancata ricevimento dell’avviso da parte della p.a. appellata.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2020 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, in assenza di censure dedotte avverso il capo di sentenza che ha dichiarato l’irricevibilità dell’originario gravame in parte qua, relativamente all’impugnazione dell’ordinanza di sospensione, tale capo resta fermo e oggetto di conferma.
2. Analoghe considerazioni vanno estese nella parte di censure esaminate dal Tar e non contestate dall’atto di appello, che si è limitato a riproporre quelle riassunte nella narrativa in fatto, in quanto non esaminate dal Tar.
3. Passando all’esame delle censure residue, così delimitate, le stesse appaiono infondate.
3.1 Per quanto concerne la invocata omissione delle dovute garanzie partecipative, costituisce orientamento consolidato il principio per cui gli atti sanzionatori in materia edilizia, in virtù del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, non devono essere preceduti da comunicazione d’avvio del relativo procedimento (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2020, n. 2557).
Ciò non può che essere esteso alla sanzione di cui all’art. 18 cit., laddove così dispone: “Nel caso in cui il sindaco accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all’articolo 7.”
Se per un verso la norma prevede, come automatica conseguenza del trascorrere dell’indicato termine, l’acquisizione delle aree lottizzate, per un altro verso le esigenze partecipative sono garantite dalla precedente ordinanza di sospensione, oggetto di pacifica ricezione nel caso di specie, come evidenziato al punto 2.3 della sentenza impugnata, non censurata: “quanto all’ordinanza di sospensione indicata al sub A dell’epigrafe, la regolarità della notifica è effettivamente stata provata dal Comune di Napoli: in data 01.03.1999, la notifica è stata effettuata a mani della originaria proprietaria del fondo (v. relata di notifica depositata il 20.01.2016 dal Comune di Napoli).”
3.2 Per quanto concerne la dedotta mancanza di adeguata istruttoria in ordine all’accertamento della lottizzazione, nei limiti di ammissibilità delle censure mosse avverso il mero ordine di acquisizione, l’analisi degli atti impugnati evidenzia il rinvio per relationem, in termini in generale ammissibili (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2016, n. 5262), agli atti che hanno dato vita al sequestro prodromico alla vicenda sanzionatoria in esame.
Se in linea generale, in tema di sanzioni edilizie l’acquisizione ha un effetto dichiarativo automatico e vincolato dalla accertata inottemperanza, nel caso di specie le censure dedotte in parte qua avverso il difetto di istruttoria appaiono inammissibili, in quanto dedotte nei confronti di un atto conseguente e meramente dichiarativo. In proposito, infatti, il giudicato che copre la declaratoria di irricevibilità del gravame nella parte in cui ha coinvolto l’atto presupposto dell’ordine di sospensione, esclude l’ammissibilità delle censure in parte qua.
3.3 In ogni caso, nel merito risultano indicati, da parte della p.a. procedente, i presupposti per la contestata lottizzazione cartolare che, come noto, si ha quando la trasformazione viene predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Alessandro Maggio – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore
Giovanni Orsini – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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