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5/6/7.2.6. Il settimo motivo e’ inammissibile perche’:
– risulta proposto per la prima volta in questa sede;
– risulta proposto in termini meramente assertivi, che nulla dicono ne’ sul pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima dell’estorsione (che, secondo la contestazione ed i successivi accertamenti, appare di per se’ certamente non di minima entita’: le difese sono del 1:utto silenti in ordine agli elementi che in ipotesi dovrebbero dimostrare il contrario);
– risulta ad un tempo, privo della specificita’ necessaria ex articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera C), nonche’ manifestamente infondato, non considerando che, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (ribadito da ultimo da Sez. 2, n. 50987 del 17.12.2015, rv. 265685), che il collegio condivide e ribadisce, ai fini della configurabilita’ dell’attenuante del danno di speciale tenuita’ con riferimento ai delitti di rapina e di estorsione, non e’ sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale e’ stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la liberta’ e l’integrita’ fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuita’ puo’ farsi luogo all’applicazione dell’attenuante.
8) (OMISSIS):
Il GUP del Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reati ascrittile ai capi 1), 15) e 28) (esclusa per questi ultimi due la circostanza aggravante di cui all’articolo 629 c.p.p., comma 2, in riferimento all’articolo 628 c.p., comma 3, n. 1), unificati dal vincolo della continuazione, e riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla sola residua aggravante di cui all’articolo 629 c.p., comma 2, ed operata la riduzione per il rito, la aveva condannata alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2800 di multa, oltre alle statuizioni accessorie.
All’imputata si contestava la partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata âEuroËœndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da (OMISSIS) detto “(OMISSIS)”, capo riconosciuto della locale di (OMISSIS), con ruolo attivo ed anche decisionale, nonche’ di raccordo tra i congiunti in posizione verticistica detenuti, gli affiliati in liberta’ e gli imprenditori assoggettati ad usura ed estorsione, oltre che beneficiaria di profitti ingiusti derivanti dal metodo estorsivo tipico della cosca, dettagliatamente descritto nel relativo capo d’imputazione. In particolare (OMISSIS), figlia del “(OMISSIS)”, era attiva nello sfruttare la forza intimidatrice promanante dal proprio cognome per ottenere con sistematicita’ benefici economici per se’ e per i propri familiari presso i commercianti di (OMISSIS) nonche’ quale “veicolo informativo da e per (OMISSIS) (il fratello)” nei periodi di detenzione di quest’ultimo.
All’imputata si contestavano, inoltre, le estorsioni di cui ai capi 15 e 28.
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente alle affermazioni di responsabilita’, riducendo la pena ad anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2600 di multa, e condannando l’imputata al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore della pp.cc. Comune di Lamezia Terme, (OMISSIS) di Lamezia Terme e F.A.I.;
8.1. Contro la predetta decisione, ricorre l’imputata, con l’ausilio di due difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, deducendo:
1 – articolo 606/E: mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla riconosciuta appartenenza al sodalizio di cui al capo 1) della rubrica, nonche’ travisamento della prova in relazione alla sussistenza di condotte inferenziali rispetto alla partecipazione al sodalizio;
2) – articolo 606/B: erronea applicazione e violazione dell’articolo 416-bis c.p. anche in relazione alle modalita’ di partecipazione al presunto sodalizio;
3) – articolo 606/B: erronea applicazione e violazione dell’articolo 629 c.p. anche in relazione alle modalita’ di riconoscimento della c.d. estorsione ambientale;
4) – articolo 606/B: erronea applicazione e violazione della L. n. 203 del 1991, articolo 7;
5) – articolo 606/B (rectius 606/C) erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p. e di tutte le norme processuali applicabili nel caso di specie.

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