Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 7 settembre 2017, n. 40904. Sostituzione di misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto di esercitare l’attività di imprenditore

E’ legittima la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto di esercitare l’attività di imprenditore nel settore dei servizi socio-sanitari nei confronti del proprietario della casa di cura che esercita pressioni sui suoi dipendenti per favorire il successo elettorale di un candidato alle elezioni comunali

 

Sentenza 7 settembre 2017, n. 40904
Data udienza 2 novembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. MAZZEI Antonella – rel. Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;

avverso l’ordinanza del 26/05/2016 del Tribunale del riesame di Messina, nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Balsamo Antonio, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;

uditi i difensori, avvocati (OMISSIS), che hanno chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e, in subordine, il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 26 maggio 2016, in parziale accoglimento della richiesta di (OMISSIS), amministratore unico della casa di riposo per anziani ” (OMISSIS)” s.r.l., in (OMISSIS), ha annullato l’ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale (capo 24 della rubrica provvisoria: articolo 416 cod. pen.); e, con riguardo all’altro reato contestato allo stesso (OMISSIS) per avere, nell’aprile 2013, minacciato ai suoi dipendenti presso la casa di cura ” (OMISSIS)” la perdita del posto di lavoro, se non avessero votato in favore del candidato alle elezioni comunali, (OMISSIS) (capo 29: Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 87), ha sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di’ esercitare imprese nel settore dei servizi socio-sanitari e assistenziali, o uffici direttivi nelle persone giuridiche e nelle imprese operanti nel medesimo settore, per la durata di sei mesi.

1.1. Preliminarmente il Tribunale ha dato atto che (OMISSIS) era stato ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari gravemente indiziato di aver aderito ad un sodalizio dedito, tra l’autunno del 2012 ed il primo semestre del 2013, alla perpetrazione di reati di corruzione elettorale, finalizzati all’accaparramento di voti per le competizioni elettorali regionali (28-29 ottobre 2012), nazionali (25-26 febbraio 2013) e comunali (19-20 giugno 2013), utilizzando metodi illeciti, imperniati sulla promessa/offerta di favori, posti di lavoro, derrate alimentari e somme di denaro.

Nel sodalizio (OMISSIS), consigliere nel comune di (OMISSIS) e componente della segreteria locale del partito democratico, rivestiva un ruolo apicale, quale organizzatore e direttore dell’attivita’ illecita.

A causa dell’attivita’ politica svolta sul territorio cittadino, (OMISSIS) tratteneva una rete di rapporti che gli consentiva di offrire occasioni lavorative, ovvero di intervenire sull’iter delle pratiche burocratiche, o ancora di adoperarsi per segnalazioni e raccomandazioni a dirigenti e funzionari pubblici.

Nella compagine plurisoggettiva, gli imprenditori (OMISSIS) e (OMISSIS) rappresentavano la struttura operativa, siccome inseriti nella realta’ produttiva locale, che permetteva loro di rapportarsi agli operatori economici e di fruire di mezzi strumentali alle esigenze dell’attivita’ illecita per il prelievo, lo spostamento e la distribuzione delle derrate, utilizzate per il confezionamento di pacchi alimentari destinati agli elettori da guadagnare a favore di (OMISSIS) (candidato alle elezioni comunali) e, prima di lui, dei suoi amici e colleghi di partito: (OMISSIS) (candidato al consiglio regionale) e (OMISSIS) (candidato al parlamento nazionale).

All’associazione apparteneva anche il pregiudicato (OMISSIS), che si poneva quale factotum di (OMISSIS), eseguendo le sue molteplici direttive, partecipando in particolare alla raccolta delle derrate e alla successiva distribuzione di esse in cambio di voti, a ridosso sia delle elezioni parlamentari del 2013, sia di quelle comunali tenutesi nel mese di giugno dello stesso anno.

1.2. Il Tribunale del riesame, pur ritenendo acquisiti gravi indizi di sussistenza dell’associazione finalizzata alla conquista, con metodi illeciti, del consenso elettorale, a carico in particolare del ritenuto capo di essa, (OMISSIS), e del suo braccio operativo, costituito dai predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), ha tuttavia escluso che i medesimi indizi sussistessero anche a carico di (OMISSIS), contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, che lo aveva invece considerato come membro di rilievo del sodalizio per la sua costante disponibilita’, emersa principalmente dai risultati delle intercettazioni, a procurare posti di lavoro presso la casa di riposo da lui diretta, ” (OMISSIS)”, e, tramite la figlia, (OMISSIS), socia della (OMISSIS) s.r.l., anche presso altre strutture assistenziali, a favore di coloro i quali appoggiavano elettoralmente (OMISSIS) ed amici, nonche’ dei parenti dei sostenitori.

Secondo il giudice del riesame, dalle indagini era emerso un rapporto solo bilaterale tra (OMISSIS) e (OMISSIS), non comprendente l’adesione del primo alla struttura plurisoggettiva costituita dal secondo per assicurare a se stesso ed ai propri amici un esteso bacino elettorale. Tale rapporto si connotava essenzialmente come relazione di colleganza politica e ideologica, essendo entrambi, (OMISSIS) e (OMISSIS), aderenti a loggia massonica, e non come accordo criminale esteso ai predetti (OMISSIS) e (OMISSIS), coi quali (OMISSIS) non aveva avuto alcun contatto, in funzione del procacciamento del consenso elettorale.

Alla disponibilita’ di (OMISSIS) nel favorire (OMISSIS), interessato ad ottenere l’accelerazione di una pratica burocratica afferente ad una casa di riposo, avendo (OMISSIS) accompagnato l’amico (OMISSIS), il 30 novembre 2012, presso un funzionario, (OMISSIS), dell’assessorato regionale alla sanita’ che gli aveva assicurato il suo tempestivo interessamento, era corrisposta la disponibilita’ di (OMISSIS) e della figlia, (OMISSIS), ad assumere le persone segnalate da (OMISSIS) perche’ incluse o da includere nel suo bacino elettorale, e segnatamente: (OMISSIS) (nipote di (OMISSIS)), (OMISSIS) (moglie di Barila’ Giuseppe), la consuocera del comandante della stazione dei carabinieri di Messina-Giostra, maresciallo (OMISSIS), amico di (OMISSIS) e di (OMISSIS), quest’ultimo ufficiale medico dell’esercito e, come (OMISSIS) e (OMISSIS), membro della massoneria.

Nessuna delle predette persone, peraltro, proposte da (OMISSIS) per ottenere un posto di lavoro, era stata effettivamente assunta, vuoi perche’ non ritenuta idonea (la (OMISSIS)), vuoi perche’ il lavoro era stato giudicato troppo pesante dalle stesse interessate ( (OMISSIS) e la consuocera del maresciallo (OMISSIS)).

Delle persone segnalate da (OMISSIS) solo (OMISSIS) era stato assunto presso la struttura ” (OMISSIS)” della (OMISSIS) s.r.l. grazie all’intervento della figlia dell’indagato, (OMISSIS) (OMISSIS), la quale si era occupata anche degli altri casi.

1.3. Ad avviso del Tribunale, quindi, restavano a carico di (OMISSIS) gravi indizi del delitto previsto dal Testo Unico 5 aprile 1951, n. 203, articolo 87 per avere, il 17 aprile 2013, nel corso di una conversazione telefonica con (OMISSIS), impegnato nella campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di (OMISSIS), riferito all’amico di aver sensibilizzato i propri dipendenti di ” (OMISSIS)”, dicendo loro, “senza mezze parole”, che se non si fossero dati da fare per procurare voti a (OMISSIS) avrebbero perso il posto di lavoro, nel contempo assicurando il suo interlocutore che era in corso il conteggio dei voti a lui procurati e di potervi fare affidamento al 100%.

La difesa di (OMISSIS), il quale ha sostenuto di aver fatto le suddette affermazioni solo per compiacere (OMISSIS), senza aver mai attuato alcuna intimidazione nei confronti dei suoi dipendenti, non e’ stata ritenuta credibile dal Tribunale.

1.4. Le ravvisate esigenze cautelari di prevenzione speciale sono state, infine, stimate soddisfabili con la misura interdittiva come sopra applicata a (OMISSIS) limitatamente al reato di minaccia al fine di procurare voti a (OMISSIS).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Messinail quale deduce la nullita’ dell’ordinanza impugnata, per erronea applicazione della legge penale e per contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.

Il provvedimento sarebbe viziato per erronea applicazione dell’articolo 416 cod. pen. e per insanabili contraddizioni e manifeste illogicita’ nell’impianto motivazionale, che emergerebbero dal testo dello stesso provvedimento.

[……..segue pag. successiva]

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