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La memoria, di per se’ intempestiva, e quindi da non prendere in esame quanto alla parte argomentativa (cfr. § 3.4.1. s. di queste Considerazioni in diritto), va valutata esclusivamente quanto alla richiesta di liquidazione, per la quale analogo termine non e’ previsto.
26.4.1. E’ nota al collegio l’esistenza di un contrasto in ordine alla liquidazione delle spese del grado di legittimita’ in favore della parte civile che non sia intervenuta all’udienza pubblica, ma si sia limitata a depositare memorie:
– un orientamento ritiene che non competano le spese processuali alla parte civile che, dopc avere depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza (in tal senso, piu’ recentemente, Sez. 2, n. 38713 del 6/06/2014, Rv. 260519; Sez. 5, n. 44396 del 18/6/2015, Rv. 266403; Sez. V, n. 47553 del 18/09/2015, Rv. 265918; Sez. 4, n. 30557 del 7/06/2016, Rv. 267690; Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016, Rv. 268768);
– altro orientamento ritiene che ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali la parte civile che, nel giudizio di legittimita’, pur dopo aver depositato memorie, non interviene alla discussione in pubblica udienza, in quanto, da un lato, la sua mancata presentazione non puo’ essere qualificata come revoca tacita della costituzione e, dall’altro, il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 12, attribuisce rilievo alla partecipazione in se’ alla fase decisionale, senza distinguere tra difese orali e scritte (Sez. 5, n. 36805 del 22/06/2015, Rv. 264906; Sez. 5, n. 6052 del 30/09/2015, dep. 2016, Rv. 266021).
26.4.2. A parere del collegio, il primo orientamento, tradizionalmente dominante (a partire da Sez. 5, n. 1693 del 31/01/1995, Rv. 200664), e soltanto di recente rimesso in discussione, non puo’ essere condiviso.
Deve premettersi che, ai sensi dell’articolo 523 c.p.p. (norma generale dettata in tema di dibattimento), il difensore della parte civile, al pari dei difensori delle altre parti, e’ tenuto a “formulare ed illustrare” le proprie conclusioni (comma 1) e solo successivamente “presenta conclusioni scritte” (comma 2).
Peraltro, ai sensi dell’articolo 614 c.p.p. (norma speciale), davanti alla Corte di cassazione si osservano, in quanto applicabili, tra le altre, le norme concernenti la direzione della discussione (articoli 523 e 524 c.p.p.): dopo aver fatto rinvio (per quello che in questa sede interessa) all’articolo 523 c.p.p. – ma soltanto nella parte in cui detta disposizioni concernenti la direzione della discussione, non anche nella parte in cui prevede che la parte civile depositi conclusioni scritte dopo averle formulate ed illustrate oralmente – l’articolo 614 c.p.p. prevede una disciplina “speciale” (stabilendo che “dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato espongono nell’ordine le loro difese.
Non sono ammesse repliche” (comma 4), senza riprodurre quanto stabilito dall’articolo 523 c.p.p., comma 2, in ordine alla necessita’ del deposito, solo successivamente alla discussione orale, delle conclusioni scritte.
La previsione di questa disciplina speciale trova una evidente giustificazione nel rilievo che solo nel giudizio di legittimita’, non anche in quelli di merito, la partecipazione all’udienza della difesa (anche) della parte civile e’ facoltativa, non obbligatoria: ai sensi dell’articolo 614 c.p.p., comma 2, infatti, le parti private “possono”, non “devono”, comparire per mezzo dei loro difensori.
26.4.3. L’articolo 168 disp. att. c.p.p. dispone l’applicazione, nel giudizio di cassazione, delle “disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado” (cosi’, testualmente ed inequivocabilmente, l’articolo 168 disp. att. c.p.p.): in virtu’ di tale rinvio, deve ritenersi senz’altro richiamato anche l’articolo 153 disp. att. c.p.p., a norma del quale, “agli effetti dell’articolo 541, comma 1, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al piu’ tardi insieme alle conclusioni”: al piu’ tardi insieme alle conclusioni, ma quindi, di necessita’, anche prima (ove si ritenga il contrario, la disposizione resterebbe priva di concreto significato).
E l’orientamento qui condiviso non manca di evidenziare che l’articolo 541 c.p.p. prevede – in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni un obbligo generale di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.
D’altro canto, nel giudizio di legittimita’ la mancata partecipazione della parte civile alla discussione in pubblica udienza non puo’ certamente essere qualificata come revoca tacita della costituzione ex articolo 82 c.p.p., comma 2, poiche’ la c.d. “immanenza” della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa, ovvero nei casi di revoca implicita previsti dall’articolo 82 c.p.p., comma 2, peraltro applicabile soltanto al giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 48397 dell’11/12/2008, Rv. 242132; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Rv. 257032; Sez. 5, n. 39471 del 4/06/2013, Rv. 257199); inoltre, il gia’ citato articolo 153 disp. att. c.p.p. non prevede alcuna sanzione in caso di violazioni della disc plina dettata (Sez. 2, n. 18269 del 15/01/2013, Rv. 255752).
26.4.4. In virtu’ del complesso di rilievi che precede, va, pertanto, ammessa, in rito, la possibilita’, nel giudizio di legittimita’, di chiedere la liquidazione delle spese di parte civile senza intervenire alla discussione in pubblica udienza.
26.4.5. Cio’ premesso, deve ancora rilevarsi che, sia pur con riferimento al procedimento celebrato dinanzi alla 7 Sezione ai sensi degli articoli 610 e 611 c.p.p., ma con affermazione di principio senz’altro valida anche nel caso in esame, questa Corte ha anche ritenuto che l’effettiva liquidazione delle spese di parte civile postula che quest’ultima abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attivita’ diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139: nella specie, e’ stata esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che aveva prodotto una memoria contenente l’indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilita’ operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalita’ del meccanismo di cui all’articolo 610 c.p.p., comma 1; Sez. 7, ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974: nella specie, e’ stata esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, che si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti).

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