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Dette intercettazioni (riportate a ff. 148 ss. della sentenza impugnata, cui si rinvia, evidenziando la decisivita’ degli elementi riportati a f. 153) risultano incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti e risultano di significato inequivocabile; merita di essere ricordata, per la sua pregnanza, la conversazione del 12.12.2011, che la Corte di appello ha motivatamente ritenuto di estremo rilievo ai fini della prova della partecipazione al reato associativo (“per il fatto stesso che (OMISSIS) e la moglie si dicano sicuri – evidentemente perche’ cio’ rispondeva ad una diffusa prassi di assoggettamento del tessuto sociale ed imprenditoriale – che la somma pagata dal commerciante sarebbe stata aumentata in ragione dello stato di detenzione del destinatario del pagamento”).
A tali elementi va aggiunto quanto emerso dai colloqui tra (OMISSIS) ed il figlio riguardanti una richiesta di sussidio/aiuto a (OMISSIS), riportati a f. 141 della sentenza impugnata, a loro volta sintomatici dell’organicita’ del (OMISSIS) al clan (l’invito al figlio di rivolgersi alla figlia del capo per una riparazione da effettuare ad una macchina sarebbe in caso contrario privo di plausibile e documentata spiegazione).
Valorizzando il complesso degli elementi raccolti, la Corte di appello ha incensurabilmente concluso che il (OMISSIS) apparteneva al sodalizio di cui al capo 1): “ridevano in questo senso, a riscontro delle chiamate di correo, che individuano (OMISSIS) come affiliato preposto al compimento di varie attivita’ illecite per conto della cosca (spaccio di droga, atti intimidatori ed estorsioni, in particolare nei confronti dei “giostrai”), i dati rinvenienti dalle intercettazioni, che mostrano il soggetto strettamente legato alla famiglia (OMISSIS) (di cui viene sistematicamente speso il nome), attivo nella raccolta di denaro dai commercianti (estremamente significativo il riscontro sulla riscossione di somme dai “giostrai”) e assistito economicamente dalla cosca, insieme a tutta la famiglia, mentre si trova in carcere”.
26. LE STATUIZIONI ACCESSORIE.
26.1. La declaratoria di inammissibilita’ totale dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonche’ – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause d’inammissibilita’ per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entita’ delle rispettive colpe – della somma di Euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
26.2. Il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
26.3. Va inoltre disposta:
– la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile (OMISSIS) di Lamezia Terme, che si liquidano complessivamente in Euro quattromiladuecentonovantasei, oltre spese forfettarie nella misura dei 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’avv. (OMISSIS) che ha dichiarato di averle anticipate;
– la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile F.A.I., che si liquidano complessivamente in Euro quattromiladuecentonovantasei, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’avv. (OMISSIS) che ha dichiarato di averle anticipate;
– la condanna di (OMISSIS) classe (OMISSIS) alla rifusione della spese del grado in favore della parte civile (OMISSIS), che si liquidano complessivamente in Euro duemilacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’avv. (OMISSIS) che ha dichiarato di averle anticipate;
– la condanna di (OMISSIS) classe (OMISSIS) alla rifusione della spese del grado in favore della parte civile (OMISSIS), che si liquidano complessivamente in Euro duemilacinquecento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’avv. (OMISSIS) che ha dichiarato di averle anticipate;
– la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS) classe (OMISSIS), (OMISSIS) alla rifusione in solido della spese del grado in favore della parte civile (OMISSIS), che si liquidano complessivamente in Euro tremilaseicento, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell’avv. (OMISSIS) che ha dichiarato di averle anticipate.
26.4. In data 5 aprile 2017 e’ pervenuta memoria con richiesta di liquidazione delle spese del grado nell’interesse della p.c. Comune di Lamezia Terme in persona del sindaco p.t..
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