[……..segue pag. precedente]

10) (OMISSIS):
11) (OMISSIS):
Il GUP del Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato:
– (OMISSIS) colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) e 33), con la contestata recidiva, unificati dal vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione ed Euro 8.000 di multa, oltre alle statuizioni accessorie;
(OMISSIS) colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 19), 20) e 33), unificati dal vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 10 e mesi 4 di reclusione ed Euro 40.000 di multa, oltre alle statuizioni accessorie
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibili per rinuncia i rispettivi appelli quanto ai motivi riguardanti le affermazioni di responsabilita’, ed ha riformato la sentenza di primo grado unicamente con riguardo al reato di cui al capo 33), relativamente al quale sono state riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; le rispettive pene sono state, pertanto, ridotte, per il primo ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 6.000 di multa, per il secondo ad anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 6.600 di multa; gli imputati sono stati condannati al pagamento delle ulteriori spese processuali soltanto in favore delle pp.cc. Comune di Lamezia Terme, (OMISSIS) di Lamezia Terme e F.A.I. nonche’ della p.c. (OMISSIS).
10/11.1. Contro la predetta decisione, ricorrono disgiuntamente gli imputati (il primo personalmente, il secondo con l’ausilio di un difensori iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione), deducendo, nei medesimi termini:
1) – mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al diniego della diminuante di cui alla L. n. 203 del 1991, articolo 8.
10/11.2. I ricorsi sono integralmente inammissibili.
10/11.2.1. Sono state gia’ illustrate (nel § 1.4. di queste Considerazioni in diritto) le ragioni per le quali e’ inammissibile il motivo formulato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.
Per tali ragioni, la comune censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione risulta priva della necessaria specificita’, il che rende di per se’ i ricorsi degli imputati inammissibili per difetto della specificita’ necessaria ex articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera C).
10/11.2.2. Deve, peraltro, aggiungersi che il motivo comune non e’ comunque consentito, perche’ dedotto per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto degli appelli degli imputati, e non risultando formulato neanche all’atto della precisazione delle conclusioni in appello all’udienza 4.12.2014, nella quale per entrambi gli imputati i difensori avevano rinunciato al motivo di appello sull’affermazione di responsabilita’, riportandosi agli altri motivi di appello (silenti quanto all’attenuante de qua) e ad una memoria difensiva.
Sarebbe stato – pena la aspecificita’ del motivo – onere delle difese documentare di essersi trovate nell’impossibilita’ di formulare l’odierna doglianza nell’atto di appello (per essere l’evocata collaborazione in ipotesi maturata successivamente ai termini utili per la proposizione del gravame) e di aver formulato la richiesta nelle predette memorie difensive, ma i ricorsi sono sul punto del tutto silenti (non indicando ne’ la precisa data della evocata collaborazione ne’ la sede nella quale in ipotesi la richiesta sarebbe stata formulata).
10/11.2.3. Questa Corte ha, inoltre, gia’ chiarito che non e’ censurabile in cassazione (ne’ e’ configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado) il mancato esercizio del potere, eccezionalmente previsto dall’articolo 597 c.p.p., comma 5, di riconoscere di ufficio la configurabilita’ di circostanze attenuanti (Sez. 5, n. 37569 del 16.9.2015, CED Cass. n. 264552).
1.2) (OMISSIS) classe (OMISSIS).
Il GUP del Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato (OMISSIS) classe (OMISSIS) colpevole del reato ascrittogli al capo 1), con la contestata recidiva, ed operata la riduzione per il rito lo aveva condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione, oltre alle statuizioni accessorie.
All’imputato, detto “(OMISSIS)”, si contestava la partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata âEuroËœndrangheta, costituita, promossa, organizzata e diretta da (OMISSIS) detto “(OMISSIS)”, capo riconosciuto della locale di (OMISSIS), con ruolo di addetto a chiudere le estorsioni per conto di “chilli da’ muntagna” e cioe’ della famiglia (OMISSIS), ponendo in essere atti intimidatori e danneggiamenti propedeutici alle estorsioni, sotto l’egida del clan (OMISSIS) (in (OMISSIS), con condotta perdurante).
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali,
anche in favore delle pp.cc. Comune di Lamezia Terme, (OMISSIS) di Lamezia Terme e F.A.I..

[……..segue pag. successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *