Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 4 settembre 2019, n. 6091.
La massima estrapolata:
Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento.
Sentenza 4 settembre 2019, n. 6091
Data udienza 6 giugno 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6884 del 2010, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Me., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il riconoscimento della dipendenza del decesso dalla causa di servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2019 il Cons. Alessandro Verrico e udito l’avvocato Gi. Ma. Lo., su delega dell’avvocato Gi. Me.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Sardegna (R.G. n. -OMISSIS-), la Signora-OMISSIS-, madre del -OMISSIS-, in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Tattici di Sassari e -OMISSIS-, impugnava il provvedimento prot. n. 13665/ML-2 del 7 novembre -OMISSIS-1, con il quale la Commissione Medica di seconda istanza presso il Comando Militare Autonomo della Sardegna ha giudicato il decesso del -OMISSIS-non dipendente da causa di servizio.
2. Il T.a.r. Sardegna, Sezione I, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. Secondo il Tribunale, in particolare:
a) la condotta del militare è stata particolarmente grave sotto il profilo della colpa, in quanto alla violazione della norma cautelare dettata dal codice della strada (che non consente l’attraversamento pedonale in quel punto della -OMISSIS-) si è accompagnata l’imprudenza dell’attraversamento effettuato in ore notturne (le -OMISSIS- del -OMISSIS-) e con la presenza di traffico intenso;
b) in applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza in materia di interruzione del nesso causale tra ragioni di servizio ed evento lesivo, si deve concludere che non può essere riconosciuta la dipendenza dell’evento morte da una causa di servizio;
c) pertanto, la motivazione contenuta nella decisione della Commissione Medica deve essere considerata adeguata e sufficiente a sorreggere il diniego.
3. La ricorrente in primo grado ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto la censura rubricata “Violazione di legge ed eccesso di potere (motivazione mancante, carente ed affetta da errata e parziale rappresentazione della realtà (art. 3 legge n. 241/90)”. Secondo l’appellante, in particolare, il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione, in quanto la Commissione medica di seconda istanza si sarebbe limitata a fornire un giudizio di non dipendenza da causa di servizio attribuendo al militare, senza un’adeguata istruttoria, una condotta “estremamente colposa”. La ricorrente precisa infatti che la valutazione dell’insieme degli elementi della vicenda conduce a negare l’interruzione del nesso causale tra il servizio e il sinistro, dovendo al riguardo essere considerati -OMISSIS-ntamente lo stato dei mezzi di trasporto a disposizione del militare per poter fare rientro in orario in caserma, lo stato dei luoghi in cui è avvenuto l’incidente, la particolare prudenza adottata dal caporale nell’attraversamento e la dinamica del sinistro, dalla quale emerge la condotta gravemente imprudente dell’investitore. Ad ogni modo l’attraversamento effettuato dal -OMISSIS-non sarebbe vietato in quel tratto di strada, ai sensi degli artt. 190 e 191 del codice della strada.
3.1. Nessuno si è costituito in giudizio per il Ministero appellato.
4. All’udienza del 10 gennaio 2019 il Collegio, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, ha disposto incombenti istruttori, chiedendo di acquisire gli esiti del procedimento penale n. -OMISSIS- del Tribunale di Sassari, ed ha rinviato per la trattazione del merito della causa all’udienza del 6 giugno 2019.
5. All’udienza del 6 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
7. Il Collegio intende premettere la seguente ricostruzione dei fatti posti alla base del provvedimento impugnato, come si evince dagli atti del giudizio (cfr. rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro dei Carabinieri – Compagnia di Sassari del 14 maggio -OMISSIS-1, e dichiarazione del signor -OMISSIS-in atti e consulenza tecnica Tribunale di Sassari – Ufficio GIP):
i) al termine della licenza di due giorni, concessa dal Reparto Comando e Supporti Tattici di Sassari in data -OMISSIS-, il -OMISSIS- in data -OMISSIS-, dovendo rientrare in caserma entro le ore 24, si faceva accompagnare in automobile dal signor -OMISSIS–sulla-OMISSIS-in direzione Cagliari al km. -OMISSIS-+-OMISSIS-, verso le ore-OMISSIS-circa, per raggiungere a piedi l’abitazione del signor -OMISSIS- situata all’incirca alla stessa altezza della medesima strada, dall’altro lato della carreggiata, il quale lo avrebbe in seguito accompagnato alla caserma;
ii) il -OMISSIS- attraversava la sede stradale e veniva travolto, in successione, prima da una autovettura modello “-OMISSIS-, che percorrevano la citata arteria in direzione Sassari (cfr. verbale dei Carabinieri e dichiarazione del signor -OMISSIS-in atti);
iii) in quel momento in quel tratto della -OMISSIS-vi era un traffico intenso e l’illuminazione era mancante;
iv) l’attraversamento avveniva in ora serale -OMISSIS- in un giorno di un mese invernale -OMISSIS-, quindi in assenza di luce solare;
v) sebbene il tratto di strada, pianeggiante e rettilineo, presentasse un limite di velocità di 80 km/h, l’autovettura “-OMISSIS-“, prima dell’urto, viaggiava a una velocità più prossima ai 90 km/h che agli 80 km/h, mentre l’autovettura “-OMISSIS-“, prima dell’urto, viaggiava a una velocità di circa 100 km/h;
vi) il sinistro causava l’immediato decesso del -OMISSIS-;
vii) essendo il sinistro verificatosi “in itinere”, il Reparto Comando e Supporti Tattici di Sassari avviava il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (cfr. nota prot. n. 1027/16 del 3 marzo 1999), nell’ambito del quale venivano rilasciati i pareri favorevoli (in atti) del Comandante di corpo e del Capo Servizio Sanità del Comando Brigata Meccanizzata Sassari e si concludeva con il giudizio negativo della Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Cagliari (cfr. verbale n. ML/AB-N° 440 del 23 giugno -OMISSIS-1);
viii) sul ricorso amministrativo presentato dalla signora -OMISSIS-, la Commissione Medica di seconda istanza presso il Comando Militare Autonomo della Sardegna, con il provvedimento (in questa sede impugnato) prot. n. 13665/ML-2 del 7 novembre -OMISSIS-1, giudicava il decesso del -OMISSIS-non dipendente da causa di servizio, adducendo a motivo “la condotta estremamente colposa del -OMISSIS-” in quanto l’incidente era “accaduto mentre incautamente e imprudentemente attraversava a piedi la -OMISSIS-“.
7.1. Ciò considerato in ordine alla sussistenza dei fatti posti a base del provvedimento impugnato, il Collegio, quanto all’esame della sussistenza della dipendenza della causa di servizio, rammenta che:
a) “il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo di verifica delle cause di servizio” (Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4049; in termini Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093; Cons. Stato, sez. IV, 16 maggio 2011, n. 2959; id., 6 maggio 2010, n. 2619);
b) più in generale, si è affermato che “nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2012, n. 404; id., 9 marzo 2010, n. 3827);
c) con specifico riferimento all’ipotesi dell’infortunio in itinere, la giurisprudenza ha, inoltre, avuto modo di affermare che ai fini di una valutazione della sussistenza della relazione di strumentalità tra l’attività nella quale è occorso l’infortunio ed il servizio “deve accedersi a criteri valutativi estremamente rigorosi nel considerare l’evento dannoso come verificatosi nel tragitto di provenienza o in direzione del luogo di lavoro” (Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio -OMISSIS-6, n. 4572);
d) in particolare, “si verifica l’ipotesi dell’infortunio in itinere allorché il fatto invalidante sia avvenuto fuori dai locali di ufficio durante un percorso esterno imposto da ragioni di servizio e purché al verificarsi dell’incidente non abbia concorso il dipendente con iniziative colpose o ingiustificate o con imprudenza grave” (Corte conti, sez. III centrale, 11 marzo 1998, n. 78; Corte conti, sez. III pens. civ., 28 giugno 1983, n. 5430; sez. Abruzzo, 29 agosto 1995, n. 273), che la dipendenza causale tra la patologia e l’incidente deve essere provata da colui il quale ne richiede il riconoscimento (Cass. civ., sez. un., 17 giugno -OMISSIS-4, n. 11353; sez. lavoro, 5 agosto -OMISSIS-3, n. 11823; 7 giugno -OMISSIS-3, n. 9171) e che la grave responsabilità (seppur concorrente) del dipendente, acclarata nel determinismo causale dell’infortunio, pone l’evento al di fuori della tutela pubblicistica di cui si tratta e della quale l’equo indennizzo costituisce logica espressione consequenziale (Cons. Stato, n. 4116/2010);
e) il comma 2 dell’art. 190 del codice della strada “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”;
f) ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”, così come, ai sensi del comma 2 dell’art. 191 del codice della strada, “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”;
g) dal compendio normativo consegue pertanto che, in caso di attraversamento della carreggiata da parte di un pedone in assenza di attraversamenti pedonali, di sottopassaggi e di sovrapassaggi, incombono non solo sui conducenti ma anche sul pedone rigide regole di cautela volte ad evitare l’accadimento di sinistri.
7.2. Ebbene, alla luce di tale ricostruzione fattuale e dei principi normativi e giurisprudenziali applicabili alla fattispecie, il Collegio osserva che:
a) non vi sono dubbi in ordine al fatto che il sinistro avveniva “in itinere” per raggiungere la sede di servizio a termine di una licenza di due giorni, nel percorso normale previsto per il rientro in caserma e mediante l’uso del veicolo privato in quanto necessitato;
b) in assenza di prove sul regolare funzionamento dei fari della autovettura “-OMISSIS-“, “i fattori che possono aver determinato l’incidente potrebbero essere ricercati, per quanto riguarda il -OMISSIS-, nell’eventuale incertezza sulla valutazione della velocità della -OMISSIS- e quindi dell’effettiva distanza che lo separava dall’auto stessa, -OMISSIS-nta ad una esiziale incertezza nella manovra di “scarto” del pedone non attuata dal -OMISSIS-” (v. la citata consulenza tecnica Ufficio GIP Sassari);
c) pertanto, appare conseguente il giudizio della Commissione, secondo la quale la condotta tenuta dal -OMISSIS–nell’effettuare l’attraversamento della -OMISSIS-si connota per un grado di imprudenza tale da configurare colpa grave e al punto da interrompere il nesso causale del fatto con il rapporto di lavoro, necessario per ritenere sussistente la dipendenza del decesso dalla causa di servizio;
d) del resto, sebbene entrambe le autovetture viaggiavano a una velocità superiore al limite di velocità di 80 km/h previsto per quel tratto di strada, ad avviso del consulente tecnico del Tribunale di Sassari – Ufficio GIP, i conducenti, per arrestare l’autovettura senza investire il -OMISSIS-, in considerazione del ridotto campo di visibilità dovuto in particolare all’ora serale ed all’assenza di illuminazione, avrebbero dovuto tenere una velocità massima di 70 km/h, quindi una velocità comunque inferiore rispetto al limite di velocità in quel tratto stradale; da che discende che anche una condotta dei conducenti rispettosa dei limiti di velocità imposti loro dal codice della strada non avrebbe per certo evitato il sinistro;
e) in conclusione, atteso che non può essere riconosciuta nella fattispecie la dipendenza dell’evento morte da una causa di servizio, il giudizio negativo della Commissione medica risulta sorretto da una motivazione – adeguata e sufficiente – che non presenta profili di illogicità sindacabili in questa sede di legittimità .
7.3. Peraltro, in senso contrario, non può deporre la sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale penale di Sassari a seguito di giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del signor-OMISSIS–, versata in atti in ottemperanza alla citata ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, atteso che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento):
a) ai sensi dell’art. 445, c. 1-bis c.p.p., non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi (salvo quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. per i giudizi disciplinari);
b) per giurisprudenza costante (cfr. Cons, Stato, sez. VI, 23 febbraio 1999, n. 188), non costituisce ammissione di colpa, né vincola il giudice amministrativo in ordine all’accertamento del fatto, attesa l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale e la sommarietà di un accertamento sotteso ad una pronuncia applicativa di una pena concordata;
b.1) invero, “la sentenza di applicazione della pena ex art. 444, c.p.p. non comporta alcuna ammissione di responsabilità, ma costituisce un accordo sulla misura della sanzione applicabile, grazie al quale l’imputato può beneficiare di uno sconto fino ad un terzo, evitando così l’alea del dibattimento, ed in effetti il consenso dell’imputato ed il conseguente accordo con l’accusa può essere raggiunto anche in caso di innocenza del primo; quindi, sulla base di tale incontro di volontà, il giudice formula un giudizio di non manifesta innocenza ex art. 129, c.p.p., oltre che in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto ed applicazione delle circostanze, nonché in ordine all’adeguatezza della pena concordata” (Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2016, n. 3272).
8. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.
9. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente grado di giudizio, in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello R.G. n. 6884/2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-3, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2019, con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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