Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 26 gennaio 2018, n. 565. Le prescrizioni dei bandi di gara d’appalto hanno carattere inderogabile e vincolano anche l’Amministrazione

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4.8. La data del 7 marzo 2017, a sua volta, si riferisce alla proposta di aggiudicazione in favore dell’odierna appellante, ma a questo proposito non solo si può rilevare come l’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. vieti di impugnare la proposta di aggiudicazione, assimilabile alla vecchia aggiudicazione provvisoria, ma anche come già prima dell’introduzione di tale disposizione la giurisprudenza considerasse l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria meramente facoltativa (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2016, n. 631; Cons. St., sez. V, 25 luglio 2014, n. 3960).

4.8. La data del 9 marzo 2017, infine, è riconducibile alla contestazione effettuata da B. Br. Mi. s.p.a. nei confronti dell’aggiudicazione disposta in favore di Fr. Ka. It. s.r.l., ma è stata posta in essere solo ipotizzando che la stessa Fr. avesse offerto i propri flaconi standard, privi della scala di misurazione richiesta dall’art. 11.2 del capitolato, sicché, in ipotesi, questa avrebbe ben potuto offrire un prodotto diverso da quello standard.

4.9. È pertanto solo con la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 386 del 15 marzo 2017, alla quale era allegato il verbale del 10 marzo 2017 da cui si evincevano le esatte caratteristiche tecniche dell’offerta di Fr. Ka. It. s.r.l., che B. Br. Mi. s.p.a. ha avuto una conoscenza certa della difformità del prodotto concretamente offerto dalla stessa Fr..

4.9. Ne discende che è solo nel 15 marzo 2017 che deve essere individuato il dies a quo per la decorrenza del termine utile alla proposizione del ricorso.

4.10. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso risulta tempestivo e si deve respingere la questione di inammissibilità sollevata dall’appellante con il secondo motivo in esame.

5. Ciò chiarito in limine litis, dunque, è ora necessario procedere all’esame del primo motivo di appello, che censura nel merito le ragioni che hanno indotto il primo giudice a statuire l’esclusione della odierna appellante dalla gara (pp. 4-14 del ricorso).

5.1. Con tale doglianza, infatti, Fr. Ka. It. s.r.l. assume l’erroneità della decisione di primo grado, sostenendo che il T.A.R. per la Toscana avrebbe fornito una non corretta interpretazione dell’art. 11.2 del capitolato normativo.

5.2. Il giudice di prime cure, infatti, avrebbe erroneamente qualificato il requisito della scala di misurazione ogni 50 ml o 100 ml, previsto nel citato articolo 11.2, come necessario e non facoltativo, annullando così l’aggiudicazione di Fr. Ka. It. s.r.l. per difetto di conformità del prodotto da essa offerto.

5.3. Anche il secondo motivo di appello, come si è premesso, deve essere rigettato.

5.4. Si deve in primo luogo far riferimento al tenore letterale dell’art. 11.2 del capitolato, il quale, sotto la rubrica “Caratteristiche tecnico-qualitative per soluzioni infusionali e sostituti del sangue”, prevede che «i flaconi in plastica devono […] possedere uno spazio libero per consentire l’eventuale aggiunta di farmaci ed avere scale di misurazione leggibili facilmente anche a flacone capovolto, preferibilmente anche con l’indicazione del riferimento dei 50 ml, altrimenti ogni 100 ml».

5.5. Nonostante la previsione non appaia perfettamente formulata, l’interpretazione più fedele alla lettera dell’art. 11.2 è quella che riconosce carattere meramente preferenziale soltanto alla scala di misurazione con l’indicazione dei 50 ml, mentre, per converso, l’indicazione dei 100 ml va intesa come requisito necessario del prodotto oggetto della fornitura.

5.6. In tal senso depongono l’utilizzo del verbo “devono”, espressione della vincolatività dell’art. 11.2, dell’avverbio “preferibilmente”, riferito esclusivamente all’indicazione dei 50 ml, e dell’espressione “almeno ogni”, la quale conferma il carattere obbligatorio della sola indicazione ogni 100 ml.

5.7. Non sembrano invero decisive, in senso contrario, le deduzioni formulate da Fr. Ka. It. s.r.l. (v., in particolare, anche le osservazioni di cui alla memoria difensiva depositata il 28 dicembre 2017, pp. 4-5), perché l’uso della virgola, certamente non impeccabile sul piano grammaticale, può essere compreso alla luce di una lettura complessiva della frase, prestando soprattutto attenzione alla citata locuzione “almeno ogni”.

5.8. Ancor meno decisivo sembra essere, poi, l’utilizzo del termine “scale” al plurale, in quanto il mancato utilizzo della forma singolare può trovare giustificazione in un normale fenomeno di attrazione linguistica esercitata dal soggetto plurale della frase (“i flaconi”).

6. L’interpretazione propugnata dall’appellante, inoltre, striderebbe sul piano logico-giuridico con la scelta, adottata dalla stazione appaltante, di aggiudicare la gara mediante il criterio del minor prezzo, in quanto tale criterio non permetterebbe di considerare né favorevolmente né sfavorevolmente la presenza nel prodotto offerto di requisiti meramente preferenziali e facoltativi, sicché l’inserimento nel capitolato di tali requisiti, che l’appellante assume come eventuali, non troverebbe giustificazione.

6.1. A sostegno dell’interpretazione qui accolta, del resto, depone anche il chiarimento fornito da ESTAR il 17 novembre 2016, mediante il quale sono state confermate, nonostante i dubbi espressi da alcune imprese concorrenti, le indicazioni del capitolato.

6.2. Non appaiono nemmeno condivisibili le considerazioni svolte da Fr. Ka. It. s.r.l. sulla collocazione sistematica dell’art. 11.2 del capitolato, in quanto tale collocazione, come correttamente sottolineato anche dalla controinteressata nella propria memoria, consente di affermare la natura vincolante delle prescrizioni contenute in detto articolo.

6.3. Sta di fatto che l’art. 11.2 (“Caratteristiche tecnico-qualitative per soluzioni infusionali e sostituti del sangue”) sembra essere strettamente collegato e in perfetta sintonia con gli artt. 11 (“Requisiti particolari di fornitura e stato obiettivo dei prodotti”) e 11.1 (“Requisiti dei prodotti”) che lo precedono.

6.4. Tali disposizioni, anche alla luce di una attenta lettura del loro contenuto, sembrano costituire un sistema unitario, finalizzato alla individuazione delle caratteristiche essenziali del prodotto oggetto del contratto di fornitura.

6.5. Inoltre, anche un’analisi atomistica dell’art. 11.2 evidenzia l’insostenibilità della tesi propugnata dall’appellante, in quanto tale disposizione contiene un ampio elenco di caratteristiche tecniche, in virtù delle quali «i flaconi in plastica devono […] essere in materiale plastico, esente da PVC, rispondente alle caratteristiche descritte in F.U. [Farmacopea Ufficiale] vigente […] essere impermeabili all’aria ed al vapore acqueo, resistenti alla trazione ed alla pressione […] possedere un tappo in materiale elastomerico protetto sino al momento dell’utilizzo […] essere esenti da lattice […]».

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