Consiglio di Stato
sezione VI
sentenza n. 596, del 7 gennaio 2014
FATTO e DIRITTO
1.- Il Centro italiano femminile (d’ora in avanti anche CIF) impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 12 febbraio 2013 n. 1495, resa in forma semplificata, che ha respinto il suo ricorso avverso il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 settembre 2012, recante la cancellazione dell’associazione CIF dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale. L’appellante torna a reiterare i motivi di censura già fatti valere dinanzi al giudice di prime cure, lamentando l’erroneità della gravata sentenza che, sulla base di una fuorviante lettura dei dati di bilancio dell’ente ricorrente, non avrebbe sufficientemente approfondito il tema della piena compatibilità dell’attività di formazione professionale svolta dal CIF (peraltro a beneficio del proprio personale dipendente) rispetto alla primaria attività di promozione sociale svolta istituzionalmente dall’ente. Conclude l’appellante per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado e per il consequenziale annullamento, in riforma della impugnata sentenza, del provvedimento di cancellazione dell’associazione CIF dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. Si è costituito in giudizio l’appellato Ministero del lavoro e delle politiche sociali per resistere all’appello e per chiederne la reiezione. All’udienza pubblica del 21 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è infondato e va respinto.
3.- Con il primo articolato motivo d’appello il Centro Italiano Femminile nazionale torna a censurare la determinazione di cancellazione dell’associazione dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, già oggetto del ricorso di primo grado.
Lamenta in particolare il CIF l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretta la valutazione, posta a base del provvedimento impugnato, di considerare prevalente l’attività di formazione professionale rispetto all’attività di promozione sociale, e tanto sulla base di un’erronea lettura dei dati di bilancio e sulla base delle previsioni della legge 14 febbraio 1987 n. 40 (Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative) e del d.m. attuativo 18 aprile 2006 (nella parte in cui, in particolare, – art. 1, comma 2- stabilisce che possono fruire dei contributi pubblici per la formazione gli enti privati che svolgono tale attività per almeno il 60% in termini finanziari dell’attività dell’ente).
Nella prospettazione dell’appellante, l’errore sarebbe consistito nel riferire ad un solo anno (2010) i contributi percepiti dall’ente nell’arco di due anni (2009 e 2010) in relazione all’attività di formazione professionale ed inoltre nel non considerare le altre attività di promozione sociale che non generano entrate o uscite e sfuggono pertanto ad una rappresentazione numerica nel conto economico. Peraltro, sempre secondo l’appellante, le attività di coordinamento della formazione (essenzialmente del proprio personale) degli uffici periferici del CIF, parzialmente finanziate con contributi ministeriali, rientrerebbero a pieno titolo nella categoria delle attività di cui alla lett. c) dell’art. 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e non sarebbero pertanto valutabili alla stregua di attività commerciali incompatibili con la natura dell’associazione. La censura, nelle distinte declinazioni dianzi compendiate, non appare meritevole di condivisione. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 7 dicembre 2000 n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), le associazioni di promozione sociale svolgono esclusivamente attività di utilità sociale, senza fini di lucro, in maniera democratica ed ugualitaria tra tutti gli associati che contribuiscono in modo diretto, con quote a loro carico, al funzionamento dell’associazione e allo svolgimento delle attività perseguite.
Tenuto conto delle finalità istituzionali delle associazioni di promozione sociale, rileva il Collegio che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto immune dai vizi dedotti la determinazione dell’Amministrazione che, accertato lo svolgimento di una consistente attività di formazione professionale nonché la percezione, a tal titolo, di significativi contributi finanziari pubblici, ha ritenuto non più possibile il mantenimento dell’iscrizione dell’odierno ente appellante nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. Non induce a conclusioni diverse l’allegazione secondo cui il contributo pubblico ricevuto dal CIF nel 2010 andrebbe in realtà imputato, per competenza, a due annualità diverse atteso che, in ogni caso, risulta per tabulas come il centro appellante, avendo percepito ingenti somme di denaro per l’attività di formazione professionale, svolga detta attività in modo intensivo e, pertanto, non sia annoverabile tra le associazioni di promozione sociale in base alla definizione che di tali enti forniscono le dianzi citate disposizioni normative.
D’altronde, se possono usufruire dei contributi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n.40 solo gli enti privati che svolgono attività di formazione professionale, come parte del sistema di istruzione pubblica per almeno il 60% in termini finanziari, della complessiva attività dell’ente e ciò secondo quanto pure disposto dal decreto ministeriale del 18 aprile 2006, appare difficilmente sostenibile che l’ente appellante, che quei contributi ha percepito, non svolga in via prevalente attività di formazione professionale. Corretto appare pertanto quanto considerato nel decreto di cancellazione impugnato a proposito della natura e delle attività svolte da un ente di formazione, che non possono risultare assimilabili a quelle proprie di una associazione di promozione sociale, così come individuate dalla citata legge n. 383 del 2000, tenuto conto della diversa natura giuridica degli enti di formazione rispetto alle associazioni di promozione sociale e della consequenziale carenza delle condizioni legali per applicare agli enti di formazione il particolare regime fiscale di favore che la stessa legge appresta per le associazioni a finalità sociali. Quanto all’argomento secondo cui l’ente svolgerebbe l’attività di formazione essenzialmente nei confronti dei propri addetti, in particolare dei dirigenti e dei formatori periferici impiegati nelle concrete attività dei CIF periferici, lo stesso – come correttamente rilevato dal giudice di primo grado – risulta smentito dal fatto che il CIF odierno appellante, con decreto del 6 ottobre 2005, è stato confermato quale “agenzia di formazione per il personale della scuola di ogni ordine e grado”associazione CIF. A diverse conclusioni, da ultimo, non può condurre quanto considerato dallo stesso Tribunale amministrativo del Lazio in un precedente ben anteriore epoca dei fatti oggetto di quella precedente decisione e che evidentemente non tengono conto delle emergenze istruttorie successive, sulla scorta delle quali, come detto, è stata coerentemente assunta la determinazione di cancellazione della associazione ricorrente dal registro delle associazioni di promozione sociale.
5. Per le ragioni suesposte, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 6180/13), come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’associazione appellante al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e liquida dette spese in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre iva e cpa se dovuti.
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