Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 7 giugno 2016, n. 2421

La mera cessazione dell’attività agricola non implica, di per sé, la modificazione della destinazione d’uso da agricola a residenziale (con conseguente irrilevanza dello scioglimento del maso chiuso nell’anno 1956), occorrendo all’uopo un effettivo utilizzo della cubatura a fini abitativi, da comprovare in modo rigoroso dalla parte privata che se ne intenda giovare ai fini dell’esercizio dello ius aedificandi.

 
 

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 7 giugno 2016, n. 2421

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8386 del 2010, proposto da:

Ru. Sc. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dapprima, dagli avvocati He. Ga. e An. Ma. e, di poi, dagli avvocati Ma. Ru. e An. Pe., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, p.zza (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ma. e Mi. Co., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. – SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 00154/2010, resa tra le parti e concernente: diniego rilascio di concessione edilizia – risarcimento danni;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi per le parti gli avvocati Ru., Pe. e Co.;

PREMESSO

che, a fronte della manifesta infondatezza dell’appello, ricorrono i presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;

RILEVATO

che il T.r.g.a. – Sezione autonoma di Bolzano, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso n. 211 del 2009, proposto dalla Ru. Sc. s.r.l. avverso gli atti di diniego al rilascio di concessione edilizia, adottati dal Comune di (omissis) nell’anno 2009 in relazione al progetto per il «risanamento della casa di abitazione» [costituente nel passato la sede del maso chiuso ‘He.’ in P.T. 14/I C.C. (omissis), formalmente sciolto nell’anno 1956 (v. estratto tavolare)] presentato dalla ricorrente, basati sul rilievo che solamente una parte della cubatura dell’edificio era qualificabile come residenziale (mc 366,36), mentre gran parte dell’immobile era costituito da cubatura agricola (mc 1.068,72) e una piccola parte (mc 84,65) da cubatura artigianale-produttiva, con conseguente impossibilità di un risanamento dell’intero edificio a scopo residenziale senza modifica della destinazione d’uso e senza convenzionamento ex art. 27 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13 (l. urb. prov.);

CONSIDERATO

in particolare, che il T.r.g.a. fondava la statuizione di rigetto sul centrale rilievo che l’amministrazione comunale legittimamente aveva escluso la configurabilità dell’intervento in oggetto come risanamento conservativo, poiché la maggior parte della cubatura non aveva destinazione residenziale, né, sulla base della documentazione presentata dalla società ricorrente in sede procedimentale, poteva ritenersi comprovata l’anteriorità del mutamento di destinazione d’uso da agricola ad abitativa rispetto all’entrata in vigore della l. prov. 23 giugno 1992, n. 21 – introduttiva, nell’ordinamento urbanistico provinciale, di una disciplina organica delle varie categorie di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti ed attributiva di rilevanza urbanistica al cambiamento funzionale della destinazione d’uso senza opere -, mentre sarebbe stato onere della ricorrente fornire la prova dell’utilizzo dell’intero immobile a scopo abitativo per sottrarsi all’obbligo di convenzionamento di cui all’art. 27 l. urb. prov., applicabile anche alle zone di recupero (quale quella di ubicazione dell’immobile de quo);

RITENUTO

che i motivi d’appello dedotti avverso tale sentenza dall’originaria ricorrente, sostanzialmente ripropositivi dei motivi di primo grado (seppur adattati all’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza), siano inidonei ad intaccare le ragioni della decisione e il decisum, in quanto:

– come correttamente rilevato nell’impugnata sentenza, la mera cessazione dell’attività agricola non implica, di per sé, la modificazione della destinazione d’uso da agricola a residenziale (con conseguente irrilevanza dello scioglimento del maso chiuso nell’anno 1956), occorrendo all’uopo un effettivo utilizzo della cubatura a fini abitativi, da comprovare in modo rigoroso dalla parte privata che se ne intenda giovare ai fini dell’esercizio delloius aedificandi;

– nel caso di specie, dallo stato di consistenza presentato dalla stessa ricorrente in data 14 settembre 2007, le cui risultanze sono rimaste confermate in sede di sopralluogo eseguito il 20 settembre 2007 dall’impiegato addetto all’ufficio tecnico comunale, emerge in modo incontrovertibile che l’immobile in questione era costituito da mc 366,36 di cubatura residenziale, da mc 1.068,72 di cubatura agricola e da mc 84,65 di cubatura artigianale, mentre l’oggetto del progetto era costituito dal risanamento dell’intero edifico a destinazione d’uso residenziale;

– pertanto, a ragione è rimasta disattesa la tesi dell’odierna appellante, secondo cui già al momento dell’entrata in vigore della l. prov. 23 giugno 1992, n. 21 – introduttiva nell’ordinamento urbanistico provinciale di una disciplina organica delle varie categorie di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti [in esplicazione della potestà legislativa primaria delle Province autonome in materia urbanistica, ai sensi dell’art. 8, n. 5), d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)] -, l’edificio fosse destinato ad esclusivo uso abitativo, con la conseguenza che la realizzazione di nuova volumetria residenziale (per effetto della trasformazione ad uso residenziale della cubatura preesistente destinata ad uso agricolo e artigianale) avrebbe richiesto il convenzionamento ai sensi dell’art. 27, comma 1, l. urb. prov. (la citata disposizione di legge, nel testo vigente all’epoca dell’adozione degli impugnati atti di diniego, per la realizzazione di nuova cubatura nelle zone con funzione residenziale prescriveva che la nuova cubatura dovesse essere destinata, nella misura del 60%, alla costruzione di alloggi non aventi caratteristiche di lusso, in regime di convenzionamento);

– il T.r.g.a. a ragione ha ritenuto applicabile l’obbligo di convenzionamento di cui al citato art. 27 l. urb. prov. anche alle zone di recupero (quale quella di ubicazione dell’immobile in questione), sulla base di una corretta interpretazione della legge urbanistica provinciale e dell’art. 6, punto 2.1., delle n. t.a. al Piano di recupero, né sono ravvisabili i lamentati vizi di difetto di motivazione degli impugnati atti di diniego, essendo ricostruibile in modo chiaro e univoco l’iter argomentativo, in fatto ed in diritto, postovi a fondamento (anche in relazione alle osservazioni svolte dalla parte privata in sede procedimentale);

RITENUTO

che, per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori;

RILEVATO

che, in applicazione del criterio della soccombenza, la società appellante deve essere condannata a rifondere al Comune appellato le spese del presente grado, come liquidate nella parte dispositiva;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8386 del 2010), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna la società appellante a rifondere al Comune di (omissis) le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere, Estensore

Marco Buricelli – Consigliere

Francesco Mele – Consigliere

Depositata in Segreteria il 07 giugno 2016.

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