Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 aprile 2017, n. 1943

Gli impianti tecnologici e volumi tecnici qualificati ex lege, come opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione impressa alle aree di insediamento dagli strumenti urbanistici

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza 27 aprile 2017, n. 1943

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2016, proposto da:

Comune di (omissis), in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ro. De Gi. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Gi. Mi. in Roma, via (…);

contro

Me. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Er. St. Da. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza (…);

nei confronti di

Pa. Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato Ca. Fu. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Ar. Br. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 01676/2015, resa tra le parti, concernente demolizione opere edilizie abusive

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Me. S.r.l. e di Pa. Pa.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati An. Ci., per delega degli avvocati Ro. De Gi. e Ca. Fu., e Er. St. Da.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Me.” s.r.l. ha impugnato l’ordinanza (d.16 maggio 2014 n. 12) di demolizione adottata dal Comune di (omissis) avente ad oggetto “sistema removibile traliccio-cabinet mobile a monitoraggio della copertura wireless in zona” realizzato su suolo distinto in catasto al fg. (omissis), p.lla (omissis). Nel medesimo atto ha dato atto di aver presentato, in data 5 giugno 2014, istanza di accertamento di conformità di quanto realizzato.

Con motivi aggiunti (depositati il 23 ottobre 2014) la società ha poi impugnato il diniego opposto (d.26 giugno 2014 prot. n. 13714) dal responsabile dell’ufficio tecnico sull’accertamento di conformità, presentato ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sul rilievo che “la zona è gravata da vincolo paesaggistico e non si può applicare l’art. 36 del D.P.R. 380/2001”. Al diniego, poi integrato nella motivazione con un ulteriore atto – nel quale si dà conto della preclusione normativa alla sanatoria ambientale – hanno fatto seguito le ordinanze di demolizione n. 15 del 14 luglio 2014 e n. 17 del 27 agosto 2014.

Provvedimenti autonomamente impugnati con motivi aggiunti (depositati, rispettivamente, quanto alle ordinanze di demolizione il 23.10.2014 e, quanto all’otto integrativo del diniego di sanatoria, l’11.02.2015).

Nei motivi d’impugnazione la società ha dedotto la plurima e concorrente violazione degli artt. 167, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; 3, comma 1, lett. e) d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 86 e 90 d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

2. Si è costituito in giudizio il comune di (omissis) ed è intervenuto ad opponendum il proprietario dell’immobile confinante l’area d’intervento, i quali congiuntamente hanno chiesto la reiezione dei ricorsi.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. III, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione ed ha accolto il gravame avente ad oggetto il diniego di sanatoria.

Ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale a mente del quale “la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 380 del 2001 successivamente all’impugnazione dell’ordine di demolizione produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per carenza di interesse”; mentre, osservato che né la piattaforma in calcestruzzo, né il traliccio, né il vano-cabinet (un’armadiatura a protezione degli allacci elettrici)” – ossia l’ubi consistam strutturale dell’opera realizzata – sviluppano superficie o volumetria utile, il Tar ha ritenuto “errata la conclusione dell’Ufficio tecnico, il quale esclude la sussumibilità del caso concreto riguardante tale specifica opera nella fattispecie descritta dall’articolo 167, quarto comma, d.lgs. n. 42/2004”.

4. Appella la sentenza il comune di (omissis). Resiste Me. s.r.l. E’ intervento a sostegno dell’appello il sig. Pa. Pa., già interventore ad opponendum nel giudizio di prime cure.

5. Alla pubblica udienza del 16.03.2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Con un unico motivo d’appello articolato in plurime censure, il Comune lamenta gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove, disattendendo le disposizioni previste nelle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico e di quello urbanistico, non hanno considerato che prima di eseguire qualsiasi tipologia di intervento – anche quelli tecnici riconducibili all’art. 86 e ss. d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 – nelle aree tutelate occorre acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica.

Anche perché, aggiunge il Comune appellante, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può comunque essere rilasciata nei casi in cui – come quello che ne occupa: basamento in calcestruzzo del traliccio – l’intervento determini la creazione di superficie utile.

7. L’appello è infondato.

7.1 L’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 consente il rilascio dell’autorizzazione paesistica postuma per un’opera che non comporti la creazione di superfici utili o volumi. La piattaforma in calcestruzzo, il traliccio ed il vano-cabinet rientrano nel genus delle opere urbanistiche che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non realizzano superfici utili o volumi.

7.2 Integrano inoltre, quanto alla specie, impianti tecnologici e volumi tecnici qualificati ex lege, come opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione impressa alle aree di insediamento dagli strumenti urbanistici (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 4910; Id., sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055).

Tant’è che, ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 259 del 2003, gli impianti e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”; sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria; sono suscettibili di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale; e non assoggetti in linea di massima ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055).

7.3 Conseguentemente le norme tecniche di attuazione contenute negli strumenti di pianificazione territoriali o urbanistici non precludono in apicibus la realizzazione dell’impianto per cui è causa.

Così come l’omessa acquisizione dell’assenso dell’autorità preposta alla tutela non comporta –

contrariamente a quanto ritenuto dal Comune appellante nel motivare il diniego di sanatoria -, di per sé, alcuna preclusione all’esame della pratica confluente nell’autorizzazione unica, di cui all’articolo 87 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

7.4 A riguardo, dando continuità all’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, è dirimente osservare che l’interesse pubblico, connesso alla realizzazione di una capillare rete di trasmissione, recede solo a fronte di specifiche disposizioni poste a tutela di interessi collocati al vertice dell’ordinamento pubblicistico quali, ad esempio, quello naturalistico-ambientale.

Che, va sottolineato, per non vanificare in astratto ed ex ante ogni tipo di intervento preordinato alla realizzazione della rete, deve essere accertato in concreto, mediante un giudizio teleologicamente orientato alla valutazione della (possibile) compatibilità dell’intervento – se del caso mediante l’imposizione di prescrizioni sulle modalità di realizzazione – con la disciplina conformativa del paesaggio (cfr., Cons. Stato, sez. III, 19 marzo 2014, n. 1361; C.G.A.S., 25 giugno 2013, n. 624).

8. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

9. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere

Marco Buricelli – Consigliere

Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore

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