Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione VI
sentenza 24 febbraio 2014, n. 857

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE SESTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 575 del 2011, proposto da:

Re.Sc., rappresentata e difesa dagli avv. Gi.Gi., Do.To., con domicilio eletto presso Gi.Gi. in Roma, via (…);

contro

Ministero Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna – Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna – Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE II n. 02262/2009, resa tra le parti, concernente graduatoria scolastica – risarcimento danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna – Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna – Ufficio Scolastico Provinciale di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Ba.Ti., e To.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Trattasi di un’azione risarcitoria proposta dalla sig.ra Sc. in conseguenza dell’annullamento, in sede giurisdizionale, dell’esclusione dal concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, indetto con DM 12/7/1989, cui ha fatto seguito l’inserimento in graduatoria e la successiva immissione in ruolo con decorrenza giuridica dall’1/9/1991.

Il TAR ha demandato all’amministrazione la liquidazione del danno da ritardata assunzione in riferimento al periodo 1/9/91 – 1/9/2001 (data dalla quale la ricorrente ha ripreso ad insegnare) dettando i seguenti criteri: 1) riconoscimento delle retribuzioni non corrisposte con decurtazione dell’80 per cento in ragione a) della mancata effettuazione della prestazione lavorativa, b) della circostanza che la nomina riguardava la provincia di Modena, mentre la ricorrente viveva a Roma dal 1993; c) della circostanza che mentre sino all’89 la ricorrente aveva comunque svolto incarichi precari di insegnamento, dall’89 in poi non ha documentato di essersi attivata per conseguire incarichi provvisori.

La sig.ra Sc. propone ora appello.

Questi sarebbero gli errori commessi dal primo giudice: 1) il dies a quo del periodo considerato non sarebbe l’1/9/1991, come affermato in sentenza, ma l’1/9/1989, e ciò in forza di un provvedimento amministrativo intervenuto nell’imminenza dell’udienza di discussione; 2) la decurtazione, in via equitativa, dell’80 per cento sulle somme spettanti, in considerazione della mancata prestazione dell’attività lavorativa, sarebbe eccessiva; 3) non sarebbe stato riconosciuto il danno differenziale derivante dall’assoggettamento alla disciplina del TFR, applicabile ai dipendenti pubblici nominati successivamente all’anno 2000, rispetto al regime del TFS cui avrebbe avuto diritto se fosse stata assunta per tempo; 4) non sarebbe stato riconosciuto il danno relativo alla mancata attivazione della posizione contributiva sin dal 1989; 5) non sarebbe stato riconosciuto il danno conseguente alle maggior somme richieste nel 2001 per il riscatto della laurea, rispetto a quelle che sarebbero state chieste nel caso in cui la ricorrente fosse stata immessa a tempo debito nei ruoli; 6) non sarebbe stato riconosciuto il danno non patrimoniale alla professionalità ed alla personalità morale del ricorrente.

L’amministrazione si è costituita in giudizio, invocando la reiezione del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 19 novembre 2013.

L’appello è fondato nei limiti di cui appresso.

1. Merita innanzitutto accoglimento la domanda tesa ad rettificare il dies a quo del computo risarcitorio.

In relazione a tale aspetto, v’è in atti un provvedimento dell’amministrazione che, pochi giorni prima che si tenesse l’udienza di discussione in primo grado, ha rettificato il punteggio conseguito dalla ricorrente e conseguentemente riconosciuto il diritto all’assunzione dall’1/9/1989. Il ricorrente ne ha curato il deposito avanzando domande correlate, ma il giudice di primo grado ha ritenuto la documentazione inammissibile in quanto tardivamente prodotta.

In verità si tratta di documentazione dirimente ai fini del decidere, prodotta tardivamente poiché formata e conosciuta tardivamente, che comunque sarebbe idonea a costituire base per la proposizione di una nuova domanda e, sul piano della prova, può costituire la base del potere acquisitorio ex officio del collegio.

In relazione a tale circostanza può darsi ingresso ora alla documentazione, ai fini di una emendatio libelli, sì da computare nel danno anche gli ulteriori due anni di forzata inoccupazione.

2. A conclusioni di segno differente deve giungersi in relazione alla contestata decurtazione. Essa è ben motivata dal giudice di prime cure e risponde ad un criterio teso a garantire il ristoro di ciò che il dipendente ha perduto al netto di quanto ha risparmiato in termini monetari o di risorse grazie al mancato obbligo di erogare della prestazione lavorativa nel tempo considerato.

Il giudice di prime cure ha in proposito valorizzato tre elementi per giustificare l’elevata decurtazione (80 per cento): il primo è offerto dalla riduzione che in via equitativa la giurisprudenza ordinariamente opera in caso di danno da tardiva assunzione; il secondo è dato dalla circostanza che la ricorrente si è trasferita a Roma sin dal 93, mentre l’incarico riguardava la provincia di Modena; il terzo è costituito dalla circostanza che nel periodo considerato la ricorrente non si è attivata (o comunque non ha dimostrato di averlo fatto) per trovare occasioni di insegnamento a titolo precario, né ha argomentato circa le ragioni per le quali, mentre nel periodo antecedente al 1989 ha svolto incarichi di insegnamento, non l’ha più fatto nel periodo successivo alla vicenda oggetto di causa.

Sono tutti elementi che in una prognosi ex post quale, qual è quella che è chiamato a fare il Collegio, hanno sicuramente un peso e, nella specie, giustificano la riduzione dell’80 per cento.

3. Fondata invece appare la richiesta di liquidazione del danno da mancato assoggettamento al TFS.

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS) consiste in una somma di denaro una tantum cui hanno diritto i dipendenti pubblici che erano già in servizio al 1.1.2001. Essa si calcola sull’80 per cento dell’ultima retribuzione comprensiva della indennità integrativa speciale e della quota di tredicesima mensilità da moltiplicare per il numero degli anni utili ai fini della buonuscita. Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) del quale godono obbligatoriamente i dipendenti assunti dall’1.1.2001, costituisce invece una forma di retribuzione differita che si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo pari all’entità della retribuzione lorda dovuta per ogni annualità, divisa per il parametro fisso 13,5. Tale importo viene rivalutato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, di una percentuale costituita dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

E’ notorio che il TFS sia maggiormente vantaggioso in termini economici per il dipendente, sicchè il non poterne fruire a causa di una tardiva immissione in ruolo costituisce voce di danno risarcibile.

La liquidazione non può che essere frutto di un valutazione equitativa che nella specie si attesta in Euro. 5.000.

4. Ragionamento analogo può farsi per il danno da incremento del costo di riscatto della laurea. Anche in questo caso non v’è dubbio che il maggior costo del riscatto nel 2001 rispetto al 1989 costituisce una fonte di pregiudizio per la ricorrente. Il danno non può tuttavia quantificarsi nell’esatta differenza fra le due somme secondo quanto chiesto dall’appellante (Euro 50.000 contro i 10 milioni di lire necessari nel 1989), poiché essa, da quanto emerge dagli atti, non ha ancora chiesto né pagato il riscatto, né ovviamente è obbligata a farlo in futuro. Il danno è quindi quello relativo alla perdita della possibilità di optare nel 1989 per un riscatto a basso costo, ossia una danno da perdita di chance, che nella specie può equitativamente quantificarsi in Euro. 5.000.

4. Quanto al danno relativo alla mancata attivazione della posizione contributiva sin dal 1989, il giudice di prime cure aveva già riconosciuto il diritto alle retribuzioni (decurtate dell’80 per cento), “ivi comprese le quote di trattamento di fine rapporto che sarebbero maturate nel periodo dal 1.9.1991 al 1.9.2001” nonché il “valore delle contribuzioni previdenziali che, in relazione alle suddette retribuzioni, l’Amministrazione sarebbe stata tenuta a versare all’Ente di previdenza obbligatoria”. Il calcolo di tali voci, in ragione di quanto accertato al par. 1), dovrà considerare quale dies a quo l’1/9/1989,

5. Non merita invece accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale (specificato dall’appellante come danno alla professionalità ed alla personalità morale). Il danno non patrimoniale di carattere “morale” deve essere escluso non integrando, la mancata tempestiva assunzione, un’ipotesi di reato. Il “danno alla professionalità” è poi espressione vaga, inidonea di per sè ad individuare una componente pregiudicata del patrimonio. Come anche nel caso del danno morale (all’infuori dell’ipotesi della rilevanza penale del fatto illecito lamentato), tali voci di danno non possono invocarsi a prescindere dall’allegazione, debitamente comprovata, della lesione di un bene costituzionalmente protetto,,e non danno luogo ad alcuna liquidazione automatica di danno, ulteriore rispetto a quella direttamente patrimoniale già liquidata; né, appunto, l’appellante ha indicati i riferimenti costituzionali, nella specie violati, che tutelerebbero detta professionalità nella sua dimensione non patrimoniale, attinente all’integrità biologica, alla vita di relazione, etc. ai sensi dell’art. 2059 c.c. (Cfr. Cass. n. 25157/2008).

In conclusione l’appello è accolto nei limiti sopradetti. Per l’effetto la sentenza di prime cure deve intendersi riformata nella parte in cui: a) prevede quale decorrenza per il computo del danno, 1.9.1991 anziché l’1.9.89, ferma la decurtazione dell’80 per cento; b) non prevede la liquidazione del danno differenziale da mancata fruizione del regime del TFS; c) non prevede la liquidazione del danno da perdita di chance in ordine al riscatto della laurea alle indicate condizioni più favorevoli. La sentenza è invece confermata per il resto.

Avuto riguardo all’esito ed alla peculiarità delle questioni trattate, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Sesta – definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in premessa. Per l’effetto, in riforma della sentenza di prime cure, condanna l’amministrazione al risarcimento del maggior danno derivante dalle statuizioni di cui in parte motiva, da ritenersi integrative dei criteri già fissati dalla sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo – Presidente

Claudio Contessa – Consigliere

Andrea Pannone – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Giulio Veltri – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 24 febbraio 2014.

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