Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 13 febbraio 2017, n. 613

Risulta corretto l’inserimento nel novero della “nuova costruzione” un intervento edilizio, effettuato nel 2010, consistente in una demolizione e ricostruzione, comportante una riduzione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente poiché, al tempo, per essere l’intervento qualificabile in termini di ristrutturazione edilizia necessitava non solo il rispetto della sagoma ma anche il requisito della “stessa volumetria”.

Consiglio di Stato

sezione VI

ordinanza 13 febbraio 2017, n. 613

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2017, proposto da:

Ca. Pa. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Sa. Am., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Me., con domicilio eletto presso lo studio Ge. Te. in Roma, piazza (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE II n. 02531/2016, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Am.;

Considerato, ad una sommaria delibazione propria di questa sede e fatte salve le determinazioni definitive di merito, che non sussistono i presupposti per la concessione della invocata sospensione della esecutività della sentenza di primo grado, considerandosi:

che l’opera non appare qualificabile in termini di ristrutturazione edilizia, atteso che trattasi di manufatto realizzato già nel 2010, quando la demolizione e ricostruzione, al fine di rientrare nella predetta tipologia di intervento, richiedeva il rispetto della sagoma preesistente, evidenziandosi comunque che l’opera realizzata non rispetta comunque il requisito della “stessa volumetria”, onde risulta corretto l’inserimento nel novero della “nuova costruzione”, sia pure in presenza di una asserita riduzione volumetrica;

che la domanda proposta nel 2015, in relazione al tenore letterale della stessa non è qualificabile in termini di istanza di sanatoria, ma, essendo già avvenuto l’abbattimento dell’originario manufatto e la realizzazione di altro diverso, si riferisce anch’essa ad una nuova costruzione;

che la destinazione di zona risulta incompatibile con l’opera richiesta;

che la presentazione di una istanza di sanatoria determina la mera sospensione dell’ordine di demolizione, onde, rigettata la stessa, il termine relativo non decorre ex novo, ma unicamente per il residuo;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta:

Respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 35/2017).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bernhard Lageder – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Francesco Mele – Consigliere,

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