CONSIGLIO DI STATo
sezione V
SENTENZA 24 luglio 2014, n.3927
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, proposto da: Rosanna Alagia, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Lacerra, con domicilio eletto presso l’avv. Biagio Sole in Roma, via Salaria, 290;
contro
Regione Basilicata, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Roberto Brancati, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Basilicata in Roma, via Nizza, 56; Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità;
nei confronti di
Carla Ierardi;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA – POTENZA: SEZIONE I n. 00625/2013, resa tra le parti, concernente appello avverso sentenza con cui il Giudice Amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione – Selezione esperti esterni per il conferimento incarichi di collaborazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Lacerra;
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sez. I, con la sentenza 22 ottobre 2013, n. 625, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in relazione al ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento della Determinazione n. 886 del 12.7.2013, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata ha approvato diverse graduatorie definitive, volte a selezionare esperti esterni all’Amministrazione Regionale per il conferimento di eventuali e futuri incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso lo stesso Dipartimento, tra cui anche quella relativa all’individuazione di 1 laureato in Architettura con esperienza non inferiore a 2 anni, da utilizzare con compiti di assistenza e supporto nella realizzazione dei progetti, nella parte in cui all’Arch. Rosanna Alagia è stato attribuito il 2° posto con il punteggio complessivo di 64,50 punti (di cui 26,50 per titoli e 38,00 per colloquio orale), anziché il 1° posto ed il punteggio complessivo di 66,50 punti, cioè più precisamente sono stati contestati i 2 punti assegnati per l’elemento di valutazione relativo alla “Conoscenza dei livelli delle applicazioni informatiche indicati nel curriculum” ed è stata rivendicata l’attribuzione di 4 punti, che avrebbero consentito lo scavalcamento della candidata Arch. Carla Ierardi, classificatasi al 1° posto con il punteggio complessivo di 65,50 punti (di cui 27,50 per titoli e 38,00 per colloquio orale).
Secondo il TAR, analogamente al procedimento di selezione del Dirigente Sanitario di struttura complessa ed a quello del conferimento dell’incarico dirigenziale ad un soggetto esterno all’Amministrazione, la procedura comparativa, prescritta dal predetto art. 7, comma 6-bis, d.lgs. n. 165-2001 per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, non sancisce l’obbligo della conclusione dell’apposita procedura selettiva con l’attribuzione di un punteggio e/o con la formazione di una graduatoria finale di merito tra più candidati, come la procedura concorsuale che ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165-2001 spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo, ma consiste soltanto in una valutazione dei curriculum, delle competenze e delle esperienze degli aspiranti all’incarico.
Inoltre, per il TAR, tale tipo di atti di conferimento di incarichi di Co.Co.Co. rientra nella categoria degli atti di micro-organizzazione ex artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, d.lgs. n. 165-2001, in quanto tali atti sono emanati dal Dirigente competente e non dall’organo politico per l’assenza all’interno dell’Amministrazione resistente di figure professionali idonee e disponibili e perciò nell’esercizio dei poteri dirigenziali, spettanti a qualsiasi privato datore di lavoro, di scelta dei propri collaboratori e delle funzioni da affidare agli stessi; da tale qualificazione di atti di microorganizzazione discenderebbe che le posizioni giuridiche confliggenti assumono la configurazione di diritti soggettivi.
Per il TAR, inoltre, poiché i contratti di Co.Co.Co. sono caratterizzati da un rapporto di cd. parasubordinazione, non possono essere equiparati ad un appalto di servizi, rientrando così nell’ambito soggettivo ed oggettivo dell’art. 409, n. 3, c.p.c, di competenza del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.
La parte appellante contestava la sentenza del TAR sostenendo la giurisdizione del giudice adito.
Si costituiva la Regione chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla Camera di Consiglio del 27 maggio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ritiene il Collegio che l’individuazione, operata dal TAR, del giudice dotato di giurisdizione sulla vicenda oggetto del presente giudizio sia erronea e vada, invece, affermata la giurisdizione del giudice adito (GA).
A tale conclusione si può pervenire alla luce dell’orientamento in materia di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa attraverso una procedura concorsuale, trattata dalla Corte regolatrice della giurisdizione, da ultimo, con l’ordinanza 15 settembre 2010, n. 19550, che ha tracciato al riguardo un nitido quadro di riferimento, seguito pedissequamente da questo Consiglio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3274 e sez. V, 9 novembre 2010 n. 7974).
Peraltro, tale orientamento si deduce anche dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 18 dicembre 2007, n. 26631 che attribuisce all’autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulla controversia nella quale il candidato all’incarico di direttore generale di azienda sanitaria locale lamenti che l’Amministrazione regionale lo abbia illegittimamente escluso (nella specie, perché ritenuto privo dei requisiti stabiliti dalla legge) dall’elenco degli idonei a ricoprire l’incarico; in tale pronuncia testualmente le Sezioni Unite individuano il criterio di attribuzione della giurisdizione sul presupposto che l’Amministrazione, in quel caso, era chiamata esclusivamente a verificare i presupposti (regolare e tempestiva domanda) e la sussistenza dei requisiti normativamente previsti (diploma di laurea ed esperienza dirigenziale), nello svolgimento di attività vincolata, di carattere meramente ricognitiva.
Nel caso di specie, invece, sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversie aventi ad oggetto la graduatoria redatta a conclusione della procedura concorsuale indetta per la costituzione di rapporti parasubordinati, involgendo detto contenzioso valutazioni discrezionali (comparazione di titoli con attribuzione di punteggi e graduatoria finale) da parte dell’Amministrazione procedente nel conferimento degli incarichi.
Infatti, ove il rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione sia qualificabile come rapporto di lavoro (rectius: di parasubordinazione), le controversie attinenti alla fase che precede la stipula della convenzione o del contratto, ove si riferiscano all’esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, rientrano nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, quale giudice naturale dell’esercizio del potere pubblicistico, che deve essere esercitato nel rispetto della normativa che disciplina tale attività amministrativa e che si sostanzia nella valutazione dei titoli e delle eventuali incompatibilità dei candidati e che culmina nella formazione della graduatoria.
Rispetto a tale esercizio di potere amministrativo, gli aspiranti vengono a trovarsi in una posizione di interesse legittimo; al contrario, le controversie attinenti, una volta stipulata la convenzione o il contratto, allo svolgimento (o alla risoluzione) del rapporto di lavoro rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto stesso, da ricondurre nell’ambito della categoria della parasubordinazione, attribuisce al lavoratore veri e propri diritti soggettivi.
Nella specie, vertendosi nella fase della procedura concorsuale, sono identificabili posizioni di interesse legittimo dei concorrenti a che la pubblica amministrazione, che ha bandito il concorso, lo espleti nel rispetto dei criteri del bando; la questione riguarda indubbiamente una procedura di selezione pubblica attraverso valutazione comparativa di titoli e, quindi, un procedimento con la scansione caratteristica della procedura concorsuale di diritto pubblico, contraddistinta dalle tipiche fasi della pubblicazione di un bando, della valutazione dei concorrenti e della formazione di una graduatoria finale (cfr. C.d.S., Ad. Pl., 12 luglio 2011, n. 11, e citazioni ivi).
Nel caso concreto, inoltre, il thema decidendum investe proprio l’esplicazione della discrezionalità valutativa che tipicamente si esprime nei procedimenti concorsuali.
La doglianza principale mossa dall’appellante, infatti, attiene alle valutazioni dei titoli prodotti dai candidati, che la Commissione preposta avrebbe effettuato in violazione del bando ed in maniera non coerente né ragionevole.
La controversia, investendo dunque posizioni di interesse legittimo, si colloca nel raggio della giurisdizione amministrativa generale di legittimità.
Donde la conferma che l’art. 63 d.lgs. n. 165-2001, che al lavoro subordinato si riferisce, non è pertinente ai fini di causa, atteso che la presente vicenda riguarda la materia degli incarichi di lavoro autonomo destinati ad estrinsecarsi in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi degli artt. 7, comma 6, d.lgs. n. 165-2001, e 409, n. 3 c.p.c., e che, in difetto di una più specifica previsione normativa, l’individuazione della giurisdizione competente non può che procedere secondo le regole generali, alla stregua della natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio.
Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve esser annullata, con conseguente remissione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie, annullando la sentenza impugnata e rimettendo la causa al TAR ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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