Consiglio di Stato
sezione V
sentenza 4 giugno 2015, n. 2757
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUINTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2015, proposto da:
Co. S.C., rappresentato e difeso dall’avv. Lo.Le., con domicilio eletto presso Gi.Pl. in Roma, Via (…);
contro
Comune di Parete, rappresentato e difeso dall’avv. Lu.D’A., con domicilio eletto presso Lu.D’A. in Roma, Via (…);
nei confronti di
Co. Sas, rappresentati e difesi dall’avv. Gi.Sa., con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, Via (…);
Ce. Scarl;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE I n. 01899/2015, resa tra le parti, concernente affidamento dei lavori di recupero statico e funzionale del palazzo ducale e la successiva aggiudicazione dei lavori
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Parete e di Impr. Co. Sas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Lo.Le. ed altri;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione dei giudizio con sentenza succintamente motivata come da avviso dato alle parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Rilevato che è oggetto di appello la sentenza con la quale i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Parete n. 1 del 7 gennaio 2015 con la quale era stata disposta l’esclusione della concorrente dalla procedura relativa all’affidamento dei lavori di recupero statico e funzionale del palazzo ducale, procedura culminata nell’aggiudicazione in favore della ditta CO.GE.PAR;
Ritenuto che l’appello non è meritevole di positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:
– l’esclusione è stata disposta dalla stazione appaltante perché la ricorrente ha allegato all’ “offerta tempo” un cronoprogramma incompleto con riguardo ad alcune fasi di lavorazione (allestimento permanente, sistemazione arredo urbano e smobilizzo del cantiere);
-detto provvedimento espulsivo costituisce applicazione vincolata della prescrizione dettata dalla pagina 17 del disciplinare, ove si dispone che si deve “a pena di esclusione indicare in cifra e lettere, sull’apposito modulo “scheda offerta tempo”, la percentuale determinante la riduzione dei tempi di esecuzione per dare ultimati i lavori (l’offerta tempo si riferisce alla riduzione percentuale dei giorni)”, soggiungendo che “unitamente alla scheda offerta tempo, a pena di esclusione, si dovrà allegare il cronoprogramma dettagliato dei lavori, con indicazione delle singole fasi di lavorazione e dei tempi occorrenti, redatto sulla scorta del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo”, e che “il cronoprogramma sarà ritenuto vincolante ai fini contrattuali”;
-la previsione della lex specialis costituisce esplicazione del potere discrezionale, spettante alla stazione appaltante anche negli appalti di sola esecuzione, di individuare gli elementi e i documenti in concreto necessari o utili ai fini della valutazione dell’offerta e risponde alla ragionevole esigenza di garantire una conoscenza puntuale dei tempi delle singole fasi di lavorazione ai fini della verifica sull’affidabilità dell’offerta, del controllo sui tempi di esecuzione e dell’erogazione dei compensi in corrispondenza con gli stati di avanzamento dei lavori (cfr., sulla rilevanza dell’interesse pubblico a far emergere, in sede di offerta, i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5159);
-il riferimento esplicito della lex specialis al valore contrattualmente vincolante del cronoprogramma evidenzia l’inerenza di detto ultimo atto alla struttura dell’offerta e la conseguente impossibilità di accordare, a fronte di una sua sostanziale incompletezza, un soccorso istruttorio che si porrebbe in contrasto con il principio generale della par condicio;
Reputato, in definitiva, che l’appello deve essere respinto e che le spese devono seguire la regola della soccombenza nei termini in dispositivo specificati;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 4.000//00 (quattromila//00), da dividere in parti uguali tra il Comune di Parete e la ditta CO.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno – Presidente
Francesco Caringella – Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Depositata in Segreteria il 4 giugno 2015.
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