Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 29 agosto 2017, n. 4102

Il diniego di conferma può essere disposto dal Consiglio Superiore sulla base di una valutazione che, in quanto volta in via primaria a salvaguardare i valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale, non ha natura disciplinare e può pertanto prescindere dal puntuale riscontro in ordine alla imputabilità soggettiva degli specifici fatti negativi ascritti all’interessato.

 

Sentenza 29 agosto 2017, n. 4102
Data udienza 27 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4917 del 2016, proposto da:

Di Ge. Re., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ab., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. I, n. 13531/2015, resa tra le parti, concernente mancata conferma nell’incarico di giudice di pace nella sede giudiziaria di Avellino;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato An. Ab. e l’avvocato dello Stato Se. Fi.;

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor Re. Di Ge. per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso di primo grado diretto all’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia del 23.5.2012 (adottato sulla base della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 2.5.2012), avente ad oggetto la mancata conferma del ricorrente nell’incarico di giudice di pace già ricoperto nella sede giudiziaria di Avellino.

2. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura.

3. Alla pubblica udienza del 27 luglio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. L’appello non merita accoglimento.

5. Il diniego di conferma è motivato richiamando la circostanza, incontestata in punto di fatto, che il ricorrente per otto anni (dal 2003 al 2011) ha svolto le funzioni di giudice di pace trovandosi in una situazione di incompatibilità, essendo stato nel relativo periodo dipendente dell’Agenzia delle Entrate. Anche se allo stato l’incompatibilità è cessata (perché il ricorrente non è più dipendente dell’Agenzia delle Entrate), il provvedimento impugnato ha dato rilievo alla condotta pregressa, rinvenendo in essa una ragione ostativa alla conferma dell’incarico.

6. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, formulato censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, che vengono sostanzialmente riprodotte in appello.

7. I motivi di gravame (che possono essere esaminati congiuntamente) non meritano accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.

8. Anzitutto va evidenziato che l’incompatibilità pregressa (e la conseguenza situazione di illegittimità in cui il ricorrente si è venuto a trovare per otto anni) giustificano sul piano motivazionale il mancato rinnovo dell’incarico.

Sotto tale profilo va dato rilievo all’ampia discrezionalità spettante al Consiglio superiore della Magistratura in sede di conferma nell’incarico di cui trattasi: l’inserimento transitorio nel corpo magistratuale di un giudice onorario richiede infatti una “prudenza” valutativa che, pur senza sconfinare nell’alveo del puro merito, comporta una estensione del giudizio che non si presta ad essere scrutinata secondo i consueti canoni della verifica di stretta legittimità (cfr. in questi termini Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2017, n. 862). Dalle considerazioni ora esposte in ordine alla latitudine dell’apprezzamento discrezionale demandato all’Autorità amministrativa procedente consegue sul piano processuale che il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo al cospetto di controversie quale quella all’esame resta necessariamente ancorato al riscontro della sussistenza dei presupposti, al vaglio in ordine alla congruità della motivazione, nonché all’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2013, n. 4317).

Non rileva, pertanto, la circostanza che al momento del mancato rinnovo l’incompatibilità fosse cessata (per non essere il ricorrente più dipendente dell’Agenzia delle Entrate), perché il provvedimento impugnato ha dato ragionevolmente rilievo alla condotta pregressa (di svolgimento delle funzioni in situazione di incompatibilità), per desumerne l’inidoneità allo svolgimento delle funzioni.

9. L’art. 5, comma 1, lettera g) legge 21 novembre 1991 n. 374 stabilisce chiaramente che lo svolgimento delle funzioni di giudice di pace non è compatibile con la prestazione di attività lavorativa dipendente: tra i requisiti di nomina è, infatti, previsto di aver cessato, o di impegnarsi a cessare, prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

La norma in esame, in quanto norma speciale prevale sul generale regime delle incompatibilità dei dipendenti pubblici di cui all’art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

In senso contrario, non vale, pertanto, richiamare l’autorizzazione che il ricorrente ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate, che non può certamente prevalere su una causa di incompatibilità stabilita ex lege, né tanto meno condizionare la valutazione discrezionale spettante al CSM al momento della decisione concernente l’eventuale conferma dell’incarico.

10. Non rileva neanche l’asserito affidamento ingenerato dalla circostanza che il CSM avesse in passato nominato e confermato il ricorrente, pur consapevole dell’attività lavorativa da questi svolta presso l’Agenzia delle Entrate. Sul punto è sufficiente osservare che nessun affidamento meritevole di tutela può derivare da una situazione illegittima, venutasi a creare in violazione di una specifica ed univoca prescrizione normativa.

11. Non rileva, infine, l’archiviazione del procedimento disciplinare avente ad oggetto gli stessi fatti, stante la diversità dei presupposti tra la valutazione in sede disciplinare e la valutazione da compiersi ai fini del rinnovo dell’incarico.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il diniego di conferma può essere disposto dal Consiglio Superiore sulla base di una valutazione che, in quanto volta in via primaria a salvaguardare i valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale, non ha natura disciplinare (Sez. III, par. 23 gennaio 2001 n. 2078; Sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2126; sez. IV, 29 agosto 2013, n. 4317) e può pertanto prescindere dal puntuale riscontro in ordine alla imputabilità soggettiva degli specifici fatti negativi ascritti all’interessato.

Dovendo istituzionalmente prevenire ogni situazione pregiudizievole per la funzione da affidare, il Consiglio può inoltre tenere conto di ogni elemento suscettibile di determinare una effettiva ripercussione sfavorevole sull’immagine del magistrato onorario: in tale ottica il diniego di conferma non richiede dunque la prova piena dell’avvenuta compromissione del bene tutelato, trattandosi di strumento utilizzabile anche quando il prestigio dell’Ufficio sia soltanto messo in pericolo.

12. La peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli – Presidente

Roberto Giovagnoli – Consigliere, Estensore

Claudio Contessa – Consigliere

Valerio Perotti – Consigliere

Francesco Gambato Spisani – Consigliere

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