La massima
1. Deve ritenersi sufficiente il consueto inserimento, nel gravame, della nota clausola che estende l’impugnazione anche a tutti gli altri atti “presupposti, consequenziali e connessi”, ove non sussistano dubbi circa l’identificazione dell’oggetto della domanda e dei contraddittori.
2. Una riserva pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso non può operare laddove i posti da assegnare siano in numero talmente basso da non consentire quello scomputo percentuale, non essendo possibile creare la riserva quando le vacanze siano inferiori.
3. L’esclusione espressa, prevista dal citato art. 5, comma 10, del D.P.R. n. 268/1987, di ogni riserva per l’accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali non comporta che una simile riserva debba invece essere ammessa per gli altri concorsi pubblici a un posto banditi dal Comune. Detta disposizione deve essere interpretato nel senso che esso:
– esclude in toto (anche attraverso una previa compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale) ogni riserva per l’accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali;
– impone in tutti gli altri casi che, ai fini della riserva, sia effettuata una previa compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale;
– non consente però che, effettuata la compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale, possa poi essere bandito un concorso pubblico in cui l’unico posto sia di fatto riservato (violando i principi indicati dalla Corte costituzionale) a uno dei candidati interni: la previa compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale attiene ai calcoli d’organico dell’Amministrazione e impone le conseguenti determinazioni in materia di organici e di reclutamento, ma non consente che – sostanzialmente evitando la selezione del concorso pubblico – si riservi l’unico posto a un dipendente interno.
4. L’art. 6, comma 12, legge n. 127/1997 (“Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente”) non impone i concorsi interni. Esso invece consente alle Amministrazioni di operare in proposito delle scelte.
CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE V
SENTENZA 15 maggio 2013, n.2621
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2003, proposto da Poli Nicola Fortunato, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Calvani e Giovanni Abbattista, e con domicilio eletto presso Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli, 24 -C/11;
contro
– il Comune di Molfetta, non costituito;
– Lisena Orazio, rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Mastroviti, e con domicilio eletto presso Alessandro Chieco Bianchi in Roma, via Cicerone 28;
per la riforma
della sentenza del Tar Puglia – Bari, Sezione II – n. 05841/2002, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per istruttore direttivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 26 ottobre 2012 il Cons. Giancarlo Luttazi;
Uditi per le parti gli avvocati Abbattista e Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – L’appellante è risultato primo classificato nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di Molfetta per il conferimento di un posto di Istruttore direttivo – 7 qualifica funzionale (q.f.) – Settore territorio – U.O. Centro storico – con riserva al personale interno dell’Ente ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.
Egli – lamentando la lesione del proprio interesse all’assunzione, inciso dalla riserva di posti in favore del personale già in servizio presso quell’Amministrazione – ha proposto dinanzi al Tar della Puglia, sede di Bari, i seguenti 2 ricorsi:
1) il ricorso n. 1201/2000, per l’annullamento:
– della deliberazione di Giunta comunale n. 1082 del 15/12/1998 (di indizione del concorso);
– della deliberazione di Giunta comunale n. 620 del 24/8/1999 (recante, fra l’altro, l’ammissione al concorso del dottor Lisena Orazio, aspirante alla riserva);
2) il ricorso n. 1561/2000, per l’annullamento:
– della medesima deliberazione di Giunta comunale n. 1082 del 15/12/1998;
– della deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 16/2/1998, così come modificata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 951 del 16/11/1999, a mezzo della quale è stato approvato il Disciplinare dei concorsi e delle altre procedure di assunzione presso il Comune di Molfetta limitatamente alla parte in cui disciplina la riserva al personale interno dell’ente per i concorsi banditi per posti unici.
Il Tar ha riunito i ricorsi.
Il relativo giudizio – nel quale si è costituito, proponendo anche ricorsi incidentali (uno per ciascuno dei due ricorsi introduttivi), il controinteressato Lisena Orazio – si è definito con la sentenza n. 5841/2002, la quale ha respinto i ricorsi del Poli.
2.1 – Quest’ultimo ha impugnato la sentenza, formulando le censure di seguito specificate.
1) Erroneamente l’Amministrazione e la sentenza di primo grado – integrando il servizio prestato dal controinteressato presso il Comune di Molfetta con il servizio da lui prestato precedentemente presso il Comune di Livorno – hanno riconosciuto al Poli il requisito dell’anzianità biennale.
2) Il posto messo a concorso, essendo unico, non poteva in alcun modo essere oggetto di riserva, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del D.P.R. n. 268/1987, per il personale in servizio di ruolo.
3) La previsione della riserva al personale interno in caso di unicità di posto a concorso viola gravemente il principio di accesso in condizioni di eguaglianza, così come disposto dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
4) Violazione dell’art. 2 della citata deliberazione giuntale, impugnata in primo grado, n. 147 del 16/2/1998, così come modificata dalla deliberazione n. 951 del 16/11/1999, a mezzo della quale è stato approvato il Disciplinare dei concorsi e delle altre procedure di assunzione presso il Comune di Molfetta, laddove il citato articolo 2, al comma 8, prevede, riproducendo sostanzialmente il pure citato articolo 5, comma 8, del D.P.R. n. 268/1987, “i bandi di concorso o di selezione dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso”, così escludendo la legittimità della riserva per l’unico posto messo a concorso.
5) L’articolo 2, comma 10, del citato Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 16/2/98 (“La riserva non opera per l’accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale”), che riproduce sostanzialmente l’articolo 5, comma 10, del D.P.R. n. 268/1987, ove interpretato nel senso dell’esclusione della riserva per i soli concorsi a posti unici apicali, violerebbe l’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale ha ribadito il principio secondo cui le procedure selettive debbono garantire adeguatamente l’accesso dall’esterno.
2.2 – Il controinteressato si è costituito per resistere, ed ha proposto appello incidentale.
In rito il Lisena ha riproposto le eccezioni di inammissibilità già formulate in primo grado ed assorbite dal Tar.
Quanto alla specifica censura incidentale essa – formulata in subordine e nella denegata ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale – reitera le censure incidentali già proposte in primo grado.
Il bando di concorso sarebbe viziato per aver individuato quale modalità di copertura del posto in argomento il concorso pubblico (ancorché con previsione della riserva a favore del personale interno) anziché il concorso interno previsto dall’art. 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale prevede:’ Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente”.
3. – Entrambe le parti hanno depositato documenti.
Il ricorrente ha altresì depositato una memoria.
Il controinteressato ha depositato due memorie.
Con ordinanza n. 1343/2003 è stata respinta l’istanza cautelare.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 26 ottobre 2012.
DIRITTO
1.0 -Le eccezioni di inammissibilità, formulate in primo grado e riproposte in appello, non sono fondate.
Il controinteressato eccepisce:
– che l’impugnazione volta a contestare il bando di concorso nella parte concernente la previsione di apposita clausola di riserva in favore del personale interno avrebbe dovuto essere proposta entro l’ordinario termine di decadenza dalla data di pubblicazione del bando, o al limite dalla data del verbale con cui era stata disposta l’ammissione al concorso dei candidati interni;
– che in ogni caso il gravame va dichiarato inammissibile per carenza di interesse perché il Poli non ha impugnato né il verbale n. 13 del 10 maggio 2000, con cui la Commissione ha provveduto, al termine della prova orale, alla formazione della graduatoria di merito, né i successivi atti con cui l’Amministrazione ha approvato le risultanze del concorso, ivi compresa la graduatoria di merito.
Queste eccezioni vanno disattese perché – così come mostra di aver consapevolezza anche il controinteressato – nei concorsi a posti di pubblico impiego il termine per l’impugnazione degli atti del procedimento diversi dall’esclusione dalla partecipazione o dai giudizi negativi formulati dalla Commissione sulle prove di esame decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, coincidente col provvedimento di approvazione della graduatoria (v., per tutte, C.d.S., Sez. V, 9 dicembre 2009, n. 7683).
Quanto alla mancata formale impugnazione della graduatoria, si osserva che una simile impugnativa, alla luce delle sostanziali (e tempestive) prospettazioni dei due gravami di primo grado (i quali lamentano che, operando la riserva sul posto unico in favore del personale interno all’Ente, il controinteressato dipendente Lisena Orazio – seppur postergato in graduatoria – ha illegittimamente pretermesso il Poli che in graduatoria era primo) risulta di fatto avvenuta.
In proposito può ritenersi sufficiente il consueto inserimento, nel gravame di primo grado, della nota clausola che estende l’impugnazione anche a tutti gli altri atti “presupposti, consequenziali e connessi”.
E’ vero che quella clausola costituisce solitamente una mera formula di stile, per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba essere l’oggetto d’impugnazione (v. per tutte C.d.S., Sezione VI, 13 gennaio 2011, n. 177); ma è anche vero che nella specifica fattispecie non vi sono stati dubbi di sorta circa l’identificazione dell’oggetto della domanda e dei contraddittori (v. la medesima sentenza n. 177/2011 testé citata; v. anche C.d.S., Sezione VI, 24 gennaio 2012, n. 291). Nella fattispecie, infatti, l’oggetto del contendere era, con piena evidenza, la postergazione del Poli primo classificato nella graduatoria finale di merito del concorso, al Lisena, secondo nella graduatoria ma preferito perché interno all’Amministrazione; sicché valorizzare, a favore di quest’ultimo, la mancata formale indicazione, negli atti oggetto di impugnativa, degli estremi del pur contestato provvedimento di approvazione della graduatoria finale comporterebbe violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, oggi chiaramente espresso nel codice del processo amministrativo (v. artt. 1 e 7, comma 7, c.p.a.; che applica l’art. 24 della Costituzione e l’articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).
Ciò premesso, l’appello principale va accolto.
1.1 – Il Poli lamenta, in primo luogo, che erroneamente l’Amministrazione e la successiva sentenza di primo grado hanno ritenuto sussistente nel Lisena l’anzianità biennale, riconoscendo a quest’ultimo, in aggiunta al servizio prestato presso il Comune di Molfetta, anche il servizio precedentemente prestato presso il Comune di Livorno.
Questo primo rilievo è infondato, sicché può prescindersi dalle eccezioni del Lisena in primo e secondo grado circa la mancata tempestiva impugnazione delle relative specifiche disposizioni contenute nell’articolo 3 del Disciplinare dei concorsi di cui alla delibera di Giunta comunale n. 147 del 16/2/1998 (impugnata in primo grado col ricorso n. 1561/2000).
Si condividono sul punto le considerazioni del giudice di primo grado: l’anzianità di servizio di due anni non deve necessariamente essere maturata all’interno del medesimo Ente che procede all’espletamento del concorso pubblico.
La normativa di riferimento, a monte del bando di concorso è la seguente:
– l’articolo 5, comma 9, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (vigente alla data di riferimento, il quale relativamente alle riserve di posti nei bandi di concorso per il reclutamento del personale degli enti locali, prevedeva: “Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso”;
– il citato articolo 3 del Disciplinare dei concorsi di cui alla delibera di Giunta comunale n. 147 del 16/2/1998, il quale, nella parte che qui interessa, prevedeva: “L’anzianità richiesta per avere diritto a concorrere alla riserva è determinata in base al servizio effettivo prestato dal dipendente presso Enti locali territoriali in posizione di ruolo”.
In proposito si osserva che la limitazione al computo dell’anzianità invocata dal ricorrente non risulta né nel testo letterale dell’articolo 5, comma 9, del D.P.R. n. 268/1987 (il quale richiama l’anzianità di servizio in generale, senza ulteriori specificazioni), né invero nello spirito della disposizione, il quale appare essere quello di dare riconoscimento, oltre che al trattamento economico già maturato (correttamente l’appellata sentenza richiama in proposito il successivo comma 17 del medesimo articolo 5), anche all’esperienza di servizio e all’anzianità giuridica già maturata nella medesima qualifica.
Il precedente giurisprudenziale invocato dall’appellante (C.d.S., Sezione VI, 16 febbraio 2009, n. 854) appare confermare, piuttosto che contrastare, questa tesi.
La sentenza infatti reca espressamente (alla pagina 8) l’inciso “salvo che non vi siano espresse disposizioni normative in tal senso”; e ciò è quanto avviene nel caso di specie, perché l’articolo 5, comma 9, del D.P.R. n. 268/1987, ove correttamente interpretato, risulta espressamente prevedere, ai fini concorsuali di cui si discute, il riconoscimento dell’anzianità di servizio nella medesima qualifica (confr. altresì, con riferimento alla analoga precedente normativa di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347: TAR Veneto 1 giugno 1990, n. 697).
1.2 -La restante parte dell’appello espone, con varie argomentazioni a supporto, che l’unico posto messo a concorso, essendo appunto unico, non poteva essere riservato ai candidati interni all’Amministrazione comunale.
L’assunto, diversamente da quanto sostenuto della sentenza appellata, è fondato.
In effetti una riserva pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso non può operare laddove i posti da assegnare siano in numero talmente basso da non consentire quello scomputo percentuale, non essendo possibile creare la riserva quando le vacanze siano inferiori (cfr., C.d.S., Sez. V, 19.4.1991 n. 602, citata dall’appellante; v. anche C.g.a., S.G., 19 ottobre 2005, n. 686; C.d.S., Sez. V, 1 ottobre 2010 n. 7271; Tar Lombardia – Milano, 3 giugno 2008, n. 1914; e, con riferimento alla anteriore analoga normativa di cui all’art. 24 del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347: TAR Basilicata 21 ottobre 1986, n. 231).
I rilievi formulati in proposito dalla controparte non sono condivisibili.
Relativamente al citato precedente di cui alla sentenza di questa Sezione n. 602/1991 la circostanza, sottolineata dal controinteressato, che quella fattispecie avesse specifico riferimento alle categorie protette rafforza, anziché indebolire, l’argomentazione dell’appellante. Infatti se la preclusione a disporre una riserva in percentuale superiore a quella consentita dal/i posto/i a concorso vale per le categorie protette, a maggior ragione quella preclusione risulta riferibile a soggetti non parimenti tutelati dell’ordinamento.
Il resistente ribadisce altresì il richiamo, operato dalla appellata sentenza, all’art. 5, comma 10, del D.P.R. n. 268/1987 (“La riserva non opera per l’accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale”).
Il divieto di riserva in favore degli interni sussisterebbe pertanto per la sola copertura dei posti di qualifica apicale delle diverse aree funzionali; mentre negli altri casi (fra i quali quello in esame), ossia per l’accesso a posti unici non apicali o concorsi con un unico posto il 35%, elevabile al 40%, dei posti medesimi (art. 5 citato, comma 8) dovrebbe essere riservato al personale interno attraverso una procedura compensativa tra i diversi profili professionali della medesima qualifica, sentite le organizzazioni sindacali aziendali per gli interconnessi incentivi occupazionali previsti dall’art. 2 del D.P.R. n. 268/1987, con la conseguenza che in siffatte ipotesi il meccanismo della riserva opererebbe su un distinto piano, relativo alla sola fase propedeutica di pianificazione del fabbisogno periodico di personale. Esaurita quella fase propedeutica l’Amministrazione ben potrebbe bandire il concorso per la copertura di un unico posto, anche con la riserva in favore degli interni.
L’assunto non è condivisibile.
L’esclusione espressa, prevista dal citato art. 5, comma 10, del D.P.R. n. 268/1987, di ogni riserva per l’accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali non comporta che una simile riserva debba invece essere ammessa per gli altri concorsi pubblici a un posto banditi dal Comune.
Una simile interpretazione equivarrebbe nella sostanza a riservare agli interni il 100% dei posti (idest l’unico posto) a concorso; e si porrebbe in contrasto con la più corretta (e costituzionalmente orientata: v. la nota sentenza della Corte costituzionale 6/14 luglio 2004, n. 205) interpretazione secondo cui prevedere l’utilizzo – ai fini della immissione in ruolo – di una procedura interamente riservata a personale già in servizio non è legittimo, perché in contrasto sia col principio dell’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, sia col principio di uguaglianza di tutti i cittadini (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione); principi questi trasfusi già nell’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e poi nell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali hanno ribadito il principio secondo cui le procedure selettive debbono garantire adeguatamente l’accesso dall’esterno [v. art. 35 citato, comma 1, lettera a)].
Appare invece più corretto intepretare il citato art. 5, comma 10, del D.P.R. n. 268/1987 nel senso che esso:
– esclude in toto (anche attraverso una previa compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale) ogni riserva per l’accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali;
– impone in tutti gli altri casi che, ai fini della riserva, sia effettuata una previa compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale;
– non consente però che, effettuata la compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale, possa poi essere bandito un concorso pubblico in cui l’unico posto sia di fatto riservato (violando i principi indicati dalla Corte costituzionale) a uno dei candidati interni: la previa compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale attiene ai calcoli d’organico dell’Amministrazione e impone le conseguenti determinazioni in materia di organici e di reclutamento, ma non consente che – sostanzialmente evitando la selezione del concorso pubblico – si riservi l’unico posto a un dipendente interno.
Relativamente a questo profilo il controinteressato afferma anche la parziale inammissibilità dell’appello.
Il Poli contesterebbe ora ciò che non avrebbe minimamente contestato in primo grado, invertendo altresì l’onere della prova a proprio esclusivo vantaggio.
Il Poli – rileva il controinteressato – non si è proprio curato, nell’impostare i1 ricorso di primo grado e nel formulare i relativi motivi d’impugnazione, di riscontrare a monte la correttezza dell’atto di programmazione, limitandosi a censurare, a valle, il bando di concorso per cui è causa. Egli non ha contestatto in primo grado che il Comune di Molfetta, in sede di approvazione dell’atto di programmazione (delibera n. 326 del 6.4.1998), avrebbe ecceduto nel determinare e/o individuare i posti da riservare al personale interno, non rispettando la percentuale stabilita dal citato art. 5, comma 8, del D.P.R. n. 268/1987 e non operando compensazione tra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
L’assunto Lisena è infondato, poiché l’appello, nel prospettare la tematica della compensazione tra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale, di cui all’art. 5, comma 10, del D.P.R. n. 268/1987, contesta una specifica asserzione in diritto della sentenza appellata, diretta a dimostrare la legittimità della riserva ai candidati interni dell’unico posto messo a concorso.
È utile riportare in proposito il relativo passo della sentenza, dal quale si evince che la relativa contestazione è correttamente formulata e non concreta una inammissibile prospettazione di censure nuove in appello:
<<L’art. 5, comma decimo, del D.P.R. n. 268/1987 recita che: “La riserva non opera per l’accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazione fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale”.
Da una prima, immediata lettura della disposizione già s’evince – de plano – che un divieto espresso di riserva in favore degli interni sussiste (soltanto) per la copertura dei posti di qualifica apicale delle diverse aree funzionali; fattispecie, questa, che non ricorre nel caso in esame.
Negli altri casi, ossia per l’accesso a posti unici non apicali o concorsi con un unico posto (come nella fattispecie in trattazione), il 35%, elevabile al 40%, dei posti medesimi (art. 5, comma ottavo) deve essere riservato al personale interno attraverso una procedura compensativa tra i diversi profili professionali della medesima qualifica, sentite le organizzazioni sindacali aziendali per gli interconnessi incentivi occupazionali previsti dall’art. 2, del D.P.R. n. 268/1987.
Ed invero, il meccanismo della riserva opera, in siffatte ipotesi, su un distinto piano che involge la propedeutica fase di pianificazione del fabbisogno periodico di personale esaurita la quale l’Amministrazione ben può bandire il concorso per la copertura di un unico posto (anche) con la riserva in favore degli interni.
Dalle considerazioni che precedono s’evince l’assoluta infondatezza della tesi secondo la quale nei concorsi banditi per la copertura di un unico posto giammai potrebbe operare la riserva in favore del personale interno all’Ente.
Va soggiunto che, nel caso in esame, l’Amministrazione comunale – con deliberazione di Giunta comunale n. 326, del 6/4/98, esecutiva il 24/4/98 (anche questa agli atti rimasta inoppugnata) – ha curato la suddetta procedura per il triennio 1998/2000. Nella circostanza, essa, dopo aver informato le OO.SS., ha previsto la copertura di n. 21 posti di varie qualifiche funzionali, vacanti d’organico, per l’esigenze funzionali di vari uffici comunali tra i quali ha ricompreso, all’esito delle verifiche procedurali, il posto di Istruttore Direttivo – 7 q.f. U.O. – Settore Territorio – Centro Storico >>.
2. – Il gravame incidentale del Lisena – formulato in subordine e nella denegata ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale – reitera le censure incidentali già proposte in primo grado.
Il bando di concorso sarebbe viziato per aver individuato quale modalità di copertura del posto in argomento il concorso pubblico anziché il concorso interno.
Questa diversa modalità di provvista sarebbe stata imposta dall’art. 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, vigente alle date di riferimento [nonché dal conforme articolo 2, comma 1, lettera d), del citato Disciplinare dei concorsi].
Sostiene in proposito il Lisena che, in ossequio alla disposizione di legge, il Comune avrebbe dovuto indire un concorso interno, dal momento che trattavasi di far luogo alla copertura di posto afferente a profilo caratterizzato da particolare professionalità e connotato da specifica preparazione ed esperienza nel settore, acquisibili esclusivamente all’interno del Comune.
La censura incidentale è infondata, poiché il citato art. 6, comma 12, della legge n. 127/1997 (“Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente”) non impone i concorsi interni.
Esso invece consente alle Amministrazioni di operare in proposito delle scelte; e l’opzione del Comune di reclutare la figura professionale in argomento attraverso un pubblico concorso appare priva di palesi vizi logici gravi o carenze valutative e dunque conforme alla disposizione invocata dal Lisena; anche perché il posto messo a concorso [posto vacante di ‘Istruttore direttivo’ (settima qualifica funzionale) dell’Unità organizzativa Centro storico del Settore tecnico-area tecnica] non risulta essere inerente “a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente”, così come previsto dalla disposizione invocata.
3. – L’appello principale del Poli Nicola Fortunato va dunque accolto, menre l’appello incidentale di Lisena Orazio deve essere respinto.
La vicenda processuale concreta giusti motivi perché le spese di entrambi i gradi siano compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale.
Per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie i ricorsi di primo grado, annullando in parte qua gli atti impugnati.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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