Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V
sentenza 12 maggio 2015, n. 2371

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2015, proposto da:

Mi.An., nella qualità di presentatore e delegato di lista per la lista “Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.it”, per legge domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, alla piazza (…);

contro

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mesagne, in persona del legale rappresentante pro tempore, non ritualmente costituita in giudizio;

Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Brindisi, in persona del Prefetto pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione II, n. 1472/2015;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella udienza pubblica speciale elettorale del 12 maggio 2015, il Consigliere Antonio Amicuzzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Con provvedimento della Sottocommissione elettorale circondariale di Mesagne n. 65 del 3 maggio 2015 è stata ricusata la lista “Movimento Cinque Stelle Beppegrillo.it”, presentata ai fini dell’elezione del 31 maggio 2015 del Sindaco e del Consiglio Comunale di Torre Santa Susanna, nel sostanziale assunto che le firme di tutti i presentatori della lista non erano state autenticate nei modi di legge, dal momento che risultavano mancanti la data e il luogo dell’autenticazione, nonché la qualifica rivestita dal soggetto autenticante, con nullità insanabile dell’autenticazione delle sottoscrizioni.

2.- Il signor An.Mi., nella qualità di presentatore e delegato di lista per la suddetta lista, ha impugnato il provvedimento di ricusazione presso il T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, che, con la sentenza della Sezione II in epigrafe indicata, ha respinto il gravame ritenendo che la ricusazione fosse stata legittimamente disposta perché fra l’atto principale e i 10 atti separati (nei quali mancavano la data di autenticazione, l’indicazione della qualifica del soggetto autenticante e l’apposizione del timbro) esisteva una mera congiunzione materiale, ma nessuna dichiarazione di continuità e collegamento tra i fogli proveniente da un pubblico ufficiale, sicché poteva escludersi che si trattasse di un’unicum inscindibile; inoltre perché, con riguardo alla pretesa violazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 marzo 2010 n. 29 (che reca interpretazione autentica dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968 n. 108) il decreto legge non era stato convertito in legge.

3.- Con il ricorso in appello in esame detto signor Mi., premesso che tanto la data di avvenuta sottoscrizione dei presentatori della lista di cui trattasi, quanto la qualifica dell’autenticatore risultavano sull’ultima facciata dell’atto principale e che la circostanza che la data mancasse sugli atti separati sarebbe irrilevante perché era contenuta nella prima facciata dell’atto principale l’annotazione “contenute in questo foglio ed in n. 10 atti separati”, ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo:

a) Erroneità ed illegittimità delle motivazioni addotte.

Il primo giudice oltre che aver fatto riferimento a pronunce giurisdizionali favorevoli alla tesi del ricorrente per poi discostarsene aderendo a diversa giurisprudenza eccessivamente rigorosa e formalista, non avrebbe adeguatamente considerato che le sottoscrizioni ritenute invalide erano state apposte nello stesso spazio di tempo, ed in piena contestualità, dinanzi ad un pubblico ufficiale autenticante ed in un foliario recante l’intestazione “atto separato” rispetto ad un altro foliario, pienamente regolare, recante l’intestazione “atto principale”, sicché il secondo avrebbe dovuto essere considerato allegato del primo.

b) Erronea valutazione degli orientamenti in materia elettorale ed ingiustizia manifesta.

Il T.A.R. avrebbe errato nel non attribuire una responsabilità professionale nei confronti del delegato del Comune che non avrebbe regolarmente adempiuto ai propri doveri d’ufficio nel provvedere all’autenticazione delle firme e comunque, tenuto conto del principio del favor partecipationis, nel non riammettere alla competizione elettorale la lista in questione, non sussistendo responsabilità dei presentatori con riguardo ad operazioni successive alla raccolta delle firme.

c) Mancata valutazione del decreto “Salva liste”.

Erroneamente il T.A.R. avrebbe ritenuto inapplicabile il decreto 6 marzo 2010, n. 29 in quanto non convertito in legge: esso sarebbe infatti stato varato proprio al fine di evitare discriminazioni in merito alla partecipazione di liste alla competizione elettorale e sarebbe “incostituzionale” non applicarlo al caso in esame “considerato che lo stesso sarebbe stato regolarmente applicato in situazioni identiche”.

4.- In data 12 maggio 2015 sono pervenute via fax deduzioni in fatto ed in diritto del Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mesagne, corredata da documentazione, con la quale è stata contestata la fondatezza dell’appello.

5.- Alla pubblica udienza speciale elettorale del 12 maggio 2015 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.

E’ presente l’avvocato Do.So., che ha dichiarato di essere stato telefonicamente delegato dall’avvocato Ba.Lo. a partecipare all’udienza.

Il Presidente mostra all’avvocato So. la delega, pervenuta via fax in Segreteria in data odierna alle ore 12, 27, del signor An.Mi. all’avvocato So. affinché lo sostituisca all’udienza odierna. L’avvocato So. ha al riguardo dichiarato di non aver mai ricevuto mandato difensivo dall’appellante signor Mi.

Il Presidente sottopone, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., la questione concernente l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto in proprio dalla parte non iscritta all’Albo dei Patrocinanti in Cassazione.

6.- La Sezione ritiene l’appello inammissibile.

7.- Osserva in proposito il Collegio che, come risulta dall’atto introduttivo della presente fase di giudizio, il signor An.Mi. ha proposto l’appello in esame senza il patrocinio di alcun difensore, pur non avendo dedotto o comunque dimostrato di essere titolare della qualità per esercitare il relativo ufficio.

L’appello deve infatti, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del c.p.a., riportare la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente ai sensi dell’articolo 22, comma 3 (secondo il quale a parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore), oppure del difensore con indicazione, in questo caso, della procura speciale rilasciata anche unitamente a quella per il giudizio di primo grado.

Nel giudizio amministrativo innanzi al Consiglio di Stato, ai sensi di detto art. 22, commi 1 e 3, del c.p.a. le parti devono avvalersi obbligatoriamente del ministero di avvocati ammessi al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Costituisce eccezione a detta regola la possibilità della difesa personale prevista dall’art. 23 del c.p.a., tra l’altro, in materia elettorale, che è tuttavia preclusa per i giudizi di impugnazione che si svolgono davanti al Consiglio di Stato dall’art. 95, comma 6, del c.p.a..

Tanto, dal momento che l’appellante non risulta essere in alcuna delle condizioni che consentono la difesa personale nella presente fase del giudizio, comporta la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e costituisce causa ostativa alla pronuncia sul merito, con inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), del c.p.a. (Consiglio di Stato, Sezione V, 31 ottobre 2013, n. 5245).

Non è idonea ad influire sulla rilevata inammissibilità la circostanza che, con il citato fax pervenuto in data odierna, il signor Misseri abbia delegato l’avvocato Do.So. a sostituirlo nell’udienza odierna, atteso che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 22, comma 3 del c.p.a., non avendo detta parte la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, sicché è anche priva della facoltà di delegare validamente un difensore abilitato.

A diverse conclusioni non può portare la trasmissione di una email in data odierna con la quale l’avvocato Ba.Lo. chiede il deposito di detta delega nel fascicolo di parte e di consentire all’avvocato So. la discussione del ricorso in anticipo, atteso che detto avvocato Lo. ha difeso l’appellante in primo grado, ma non risulta dall’atto d’appello che ad essa sia stata rilasciata procura speciale a difendere il signor Mi. in secondo grado.

8.- Per le medesime considerazioni non può essere, specularmente, riconosciuta valenza di rituale atto di costituzione all’atto in data 11 maggio 2015 a firma del Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Mesagne pervenuto agli atti del giudizio.

9.- L’appello in esame deve essere quindi dichiarato inammissibile e deve essere confermata la prima decisione.

10.- Nessuna determinazione può essere assunta in ordine alle spese della presente fase del giudizio stante la mancata rituale costituzione in appello delle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l’appello in esame.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Vito Poli – Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti – Consigliere

Antonio Amicuzzi – Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano – Consigliere

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2015.

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