La formulazione di una istanza di fissazione d’udienza non può essere desunta aliunde e, in particolare, dalla mera circostanza della presentazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato, in quanto quest’ultima serve ad introdurre un procedimento incidentale, inserito in quello principale, ma autonomo e distinto, onde la richiesta di tutela cautelare non è idonea ad interrompere il termine di perenzione del giudizio principale.
Ordinanza 19 marzo 2018, n. 1755
Data udienza 15 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2018, proposto da:
Ca. Si., rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Sa., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fr. Ma. in Roma, via (…);
contro
Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata – Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
per la riforma
dell’ordinanza collegiale del T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE I n. 12423/2017, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata – Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per la parte appellante l’Avvocato Al. Sa. e l’Avvocato dello Stato Ge. Di Le.;
Rilevato che, con decreto del Presidente del T.A.R. Lazio n. 4747 del 28.7.2017, è stata dichiarata la perenzione del ricorso proposto dall’odierno appellante avverso l’ordinanza dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. 0041196/2015, con la quale, ex art. 2 decies, comma 2, l. n. 575/1965, oggi art. 47, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, veniva ingiunto al suddetto ed al suo nucleo familiare di “restituire…consegnando tutte le chiavi di accesso direttamente ai funzionari competenti” l’immobile di via Isonzo n. 6 “libero da persone e cose entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di notifica” del provvedimento;
Rilevato che la perenzione del ricorso è stata dichiarata in quanto lo stesso “risulta depositato il giorno 19 febbraio 2016” e “nel termine di cui all’art. 71, comma 1, c.p.a. non è stata chiesta con apposita istanza la fissazione dell’udienza di discussione”;
Rilevato altresì che, con l’ordinanza collegiale n. 12423 del 15.12.2017, il medesimo T.A.R. Lazio ha respinto l’opposizione presentata dal ricorrente avverso il decreto suindicato (a fondamento della quale veniva dedotta l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di perenzione, avendo il ricorrente proposto istanza cautelare diretta alla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato), così come l’istanza subordinata di riconoscimento dell’errore scusabile in cui il medesimo sarebbe incorso;
Rilevato che il T.A.R., a fondamento della pronuncia reiettiva, ha evidenziato che la parte opponente “non ha fornito, neanche nella presente sede, alcuna prova in ordine all’unico elemento che, ai sensi degli artt. 71 e 81 c.p.a., avrebbe potuto giustificare l’accoglimento dell’opposizione, ovvero la presentazione tempestiva e rituale di un’istanza di fissazione di udienza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5350; Consiglio di Stato, sez. III, 18 luglio 2013, n. 3911)”, aggiungendo che “la formulazione di una istanza di fissazione d’udienza non può essere desunta aliunde e, in particolare, dalla mera circostanza della presentazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato, in quanto quest’ultima serve ad introdurre un procedimento incidentale, inserito in quello principale, ma autonomo e distinto, onde la richiesta di tutela cautelare non è idonea ad interrompere il termine di perenzione del giudizio principale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2013, n. 2789)”; infine, quanto all’istanza di riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile, il T.A.R. ha posto l’accento, nel respingerla, sul “chiaro e univoco tenore della previsione di cui all’art. 71, comma 1, c.p.a. circa la necessità di presentare l’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso”;
Ritenuta l’infondatezza dell’appello proposto avverso la citata ordinanza;
Rilevato che, con il primo motivo di appello, l’appellante sostiene che egli, mediante la presentazione dell’istanza cautelare, avrebbe dimostrato il suo “interesse alla trattazione della lite cautelare; interesse, escludente – perché antitetico – la ipotizzata inerzia processuale, tale erroneamente ritenuta dal primo Giudice”, mentre la mancata presentazione nel termine ex art. 71, comma, c.p.a. di apposita istanza per la fissazione di udienza di discussione non sarebbe “imputabile ad inerzia della parte, versando il giudizio in una fase – cautelare – governata esclusivamente dall’impulso d’ufficio”, tenuto anche conto del fatto che l’istanza di fissazione di udienza sarebbe “insita nella domanda di discussione della richiesta cautelare”;
Evidenziato in senso contrario che, ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a., “la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio”, con la conseguenza che, da un lato, la seconda non può considerarsi “insita” nella prima, dall’altro lato, la mancata fissazione della camera di consiglio destinata alla trattazione dell’istanza cautelare non è imputabile all’ufficio giudiziario, ma alla mancata attuazione da parte dell’istante dell’adempimento all’uopo indispensabile, rappresentato dalla presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito;
Rilevato altresì che non è sufficiente, ai fini della progressione del processo verso il suo scopo (rappresentato dall’accertamento nel merito della fondatezza della domanda), la sussistenza dell’interesse della parte attrice all’ottenimento di una pronuncia (cautelare o di merito), laddove non sia manifestato nelle forme processualmente prescritte, a tutela dell’interesse obiettivo ad uno svolgimento ordinato del processo e di quello delle controparti ad un corretto contraddittorio, fondato anche sulla chiarezza ed univocità dei comportamenti processuali di tutti gli attori della controversia;
Rilevato che la parte appellante deduce ancora che “stante l’autonomia ontologica, prima ancora che processuale, delle due fasi, cautelare e di merito, del processo amministrativo, la eventuale “mancanza di prova dell’istanza di fissazione” (…) non può esplicare, come erroneamente ritenuto dal Primo Giudice, effetti sul rapporto processuale principale, maxime se di natura estintiva”;
Ritenuta l’infondatezza della deduzione, in quanto il contestato effetto estintivo non è derivato da vicende attinenti al giudizio cautelare, ma dal mancato assolvimento di un onere processuale, relativo alla presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, direttamente connesso al giudizio di merito e richiesto accessoriamente, dal vigente codice di rito, anche quale presupposto per la trattazione della domanda cautelare, in considerazione del carattere incidentale della relativa fase processuale e del ruolo anticipatorio e strumentale dei mezzi di tutela cautelare rispetto alla decisione nel merito del ricorso;
Vista ancora la deduzione di parte appellante secondo cui “l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme regolanti il processo amministrativo imponeva, al più, di comminare una decadenza/estinzione dell’azione cautelare proposta dall’appellante insuscettiva, stante la piena autonomia tra le fasi cautelari e di merito del giudizio, di esplicare ulteriori effetti estintivi sul rapporto processuale principale”, sollecitando, nell’ipotesi contraria, l’invio degli atti alla Corte costituzionale “per contrasto degli artt. 55, 71, 81 e 85 c.p.a. con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione” nonché “per violazione dell’art. 6 CEDU che garantisce il diritto della parte ad ottenere una pronuncia sulla pretesa azionata”;
Ritenuta l’infondatezza della deduzione così come della relativa istanza di rimessione, atteso che, da un lato, per quanto già detto, la necessità della tempestiva presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito, al fine di evitare il verificarsi della perenzione del ricorso, non deriva da una indebita commistione tra il giudizio cautelare e quello di merito, dall’altro lato, l’esplicazione del diritto di difesa, anche nei confronti della P.A., per risultare costituzionalmente conforme, non può avvenire indipendentemente dal rispetto delle norme processuali che fissano le modalità, i limiti e le condizioni dell’azione giurisdizionale, ove non travalicanti i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità;
Rilevato infine che la parte appellante invoca il riconoscimento dell’errore scusabile, essendo “prassi costante del Giudice Amministrativo quella di fissare l’udienza per la discussione della istanza cautelare a prescindere dall’avvenuto deposito della istanza di fissazione di udienza ex art. 71 c.p.a.”, con il conseguente “incolpevole affidamento dell’appellante circa la fissazione dell’udienza”, richiamando altresì la “schermata recante “dettaglio fascicolo” del ricorso che attesta (a) in riferimento alla voce “domanda cautelare collegiale” la intervenuta presentazione con dicitura “S”; (b) relativamente alla istanza di fissazione la mancanza di specifica indicazione e/o dicitura in ipotesi atta a esplicitare la presentazione o meno della istanza di fissazione d’udienza”;
Ritenuta l’infondatezza della censura, in quanto, da un lato, la prassi cui fa riferimento la parte appellante, seguita fino alla introduzione del codice di rito, non può più considerarsi attuale in vigenza di quest’ultimo, siccome smentita da una norma dal contenuto dispositivo univoco e perentorio, dall’altro lato, la mancanza di indicazioni affermative, sulla schermata del sito web della giustizia amministrativa relativa al procedimento de quo, in ordine alla presentazione dell’istanza di fissazione di udienza, oltre a confermare la mancata presentazione di quest’ultima, non è suscettibile di generare alcun ragionevole affidamento in capo all’appellante, il quale non poteva non essere a conoscenza degli adempimenti processuali da lui stesso posti (o non posti) in essere;
Ritenuto in conclusione che l’appello debba essere respinto, siccome infondato;
Ritenuta infine la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti, in considerazione della costituzione solo formale dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Terza) respinge l’appello.
Spese del giudizio di appello compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Pierfrancesco Ungari – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere, Estensore
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