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1.Con ricorso ritualmente proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo della Campania, sezione staccata di Salerno, Ra. Ve. domandava che fosse ordinato alla Comunità (omissis) di prestare ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 306/13 emesso dal Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, recante la condanna della predetta Comunità Montana al pagamento in suo favore della somma di E. 15.288,79, a titolo di stipendi non corrisposti per vari periodi, oltre accessori e spese di giudizio.
Con lo stesso ricorso spiegava intervento giudizio ad adiuvandum l’avvocato An. Ba., quale procuratore antistatario, per il pagamento delle spese processuali delle fase monitoria, liquidate in E. 280,00 per spese varie ed E. 380,00, per compenso professionali, oltre accessori di legge.
L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
2. Con sentenza n. 1172 del 16 maggio 2016 l’adito tribunale, pur evidenziando che dagli atti non emergeva che il decreto ingiuntivo fosse stato ottemperato, dichiarava inammissibile il ricorso, non avendo la parte istante dato prova del passaggio in giudicato della decisione di cui era stata chiesta l’esecuzione, così come richiesto dall’art. 114, comma 2, del c.p.a..
3. Con rituale atto di appello notificato il 24 agosto 2016 il sig. Ra. Ve. e l’avvocato Bassi, anche in quest’occasione quale interventore ad adiuvandum, hanno chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 647 cpc per errore di fatto” e “Violazione del giudicato formatosi sul decreto specificato in epigrafe”; in particolare hanno dedotto il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, in quanto negli atti versati in causa era oggettivamente desumibile la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ed hanno concluso per l’accoglimento dell’originario ricorso per l’ottemperenza, con il conseguente ordine alla Comunità Montana di versare quanto stabilito dal decreto ingiuntivo, oltre a spese ed onorari liquidate in quella fase di giudizio, alle somme eventualmente dovute dalla resistente ai sensi dell’art. 114 co. 1 (sic) lett. e) c.p.a. nominando inoltre fin da ora un commissario ad acta; il tutto con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio con attribuzione di queste ai procuratori avvocati dichiaratisi antistatari.
Anche nel giudizio di appello la Comunità (omissis) non si è costituita.
4. L’appello è fondato e deve essere accolto.
4.1. Come recente ribadito da questa Sezione (sentenza n. 1609 del 27 marzo 2015), secondo un consolidato indirizzo giurisdizionale di questo Consiglio di Stato, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045; 19 marzo 2007, n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318; 31 maggio 2003, n. 7840; Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza previsto dall’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dall’articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (C.d.S., sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6843; 3 febbraio 1996, n. 105; Id., luglio 1993, n. 678; sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807; 28 marzo 1998, n. 807), ora dell’art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a. (Cons. St., sez. V., 8 settembre 2011, n. 5045).
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