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9.1. Le parti private hanno formulato e reiterato una pretesa patrimoniale generica e indeterminata nel suo fondamento, si sono rimessi ai poteri del giudice per dare a essa effettivo contenuto, non hanno nemmeno prodotto gli atti (in specie: l’autorizzazione a svolgere lavoro straordinario) che – come correttamente osserva il T.A.R. – dovevano essere necessariamente in loro possesso.
9.2. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si pone dunque al limite dell’inammissibilità, in quanto chiede l’accertamento di un diritto in astratto e non in relazione a una situazione concreta e, lungi dal provare, non contiene nemmeno l’allegazione di un minimo di elementi di fatto costitutivi della domanda.
9.3. Quanto all’istanza istruttoria che dovrebbe dare più solido fondamento alla pretesa degli appellanti, formulata in primo grado e rinnovata in questa sede di appello, il Collegio rileva che l’art. 63, comma 1, c.p.a., fa salvo il principio dell’onere della prova, così rinviando all’art. 2697 c.c.
9.4. Vero è che, secondo un diffuso orientamento, la strutturale disparità fra le parti nel processo amministrativo, almeno nell’ambito dei rapporti fra privato e P.A., e l’interesse pubblico immanente alla tutela della giustizia nell’Amministrazione sono a base dell’attribuzione dei particolari poteri istruttori del giudice ora testualmente riconosciuti dagli artt. 63 e 64 c.p.a., da esercitarsi anche d’ufficio.
9.5. Tuttavia, anche ad ammettere che, in tema di prova, il processo amministrativo non sia retto dal principio dispositivo pieno e che l’onere della prova si attenui nell’onere del principio di prova, certo è che:
a) l’attività istruttoria del giudice presuppone quanto meno l’allegazione in maniera sufficientemente circostanziata e precisa, ad opera della parte interessata, dei fatti da provare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4862);
b) la parte non può limitarsi a formulare le proprie richieste e censure in modo del tutto generico, invocando nella sostanza una attività istruttoria al solo scopo di dare un contenuto concreto alla propria iniziativa processuale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1702);
c) quando il ricorrente non fornisca almeno un principio di prova, il giudice non può disporre d’ufficio indagini istruttorie (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 1998, n. 90; sez. V, 10 febbraio 1998, n. 151);
d) l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio non è doveroso, ma resta rimesso al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 1991, n. 637);
10. Dalle considerazioni che precedono discende che l’istanza istruttoria non può essere accolta e che – come anticipato – gli appelli sono infondati e vanno perciò respinti, con conferma della sentenza impugnata.
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