Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 6 marzo 2015, n. 1141
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3097 del 2012, proposto da:
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);
contro
– Gu.Pi., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Sc,C., con domicilio eletto presso Gi.C. Sc. in Roma, via (…);
– Ro.Fa., Vi.St.Fo. e Da.Co., non costituitisi in giudizio;
nei confronti di
Ma.Ta., non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS, n. 00134/2012, resa tra le parti, concernente mancato avanzamento al grado superiore per l’anno 2006;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Guido Pi.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Va. e Gi.Sc.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
– L’appello in esame controverte del mancato avanzamento, del ten. Col. Gu.Pi., (odierno appellato) al grado superiore per l’anno 2006, poiché l’interessato si è classificato al 20° posto della graduatoria di merito, al di fuori del numero degli ufficiali iscritti in quadro.
In particolare l’appellante Ministero avversa la decisione gravata con la quale il TAR ha accolto il ricorso proposto dal Pi., ritenendo fondata la censura di eccesso di potere in senso relativo, formulata dall’interessato nei confronti dei pari grado iscritti in quadro Ro.Fa. ed altri.
Ad avviso del Ministero ricorrente, la pronunzia risulterebbe erronea anzitutto per aver estrapolato dal profilo professionale del ricorrente e degli ufficiali controinteressati (utilmente collocati nella graduatoria di avanzamento) soltanto alcuni aspetti ritenuti favorevoli al Pi., non considerando nel loro complesso i “curricula” di servizio degli altri citati ufficiali. L’appello è fondato.
Il primo giudice, dopo aver ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza sulla insindacabilità giurisdizionale dei giudizi espressi ai fini dell’avanzamento degli ufficiali (salvo che per i profili di abnormità ed irrazionalità) ha motivato la propria decisione osservando in sintesi che:
– dal sistema normativo “si evince come la promozione a scelta sia caratterizzata non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi; a tanto segue che l’iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli”;
– quanto alla caratterizzazione del giudizio espresso dalla Commissione, “è opportuno sottolineare come esso costituisca espressione di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell’ufficiale, in modo che non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto, la valutazione con la quale l’Amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell’interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6668, 24 marzo 1998 n. 495 e 3 giugno 1997 n. 592).
– “l’apprezzamento dei titoli dei partecipanti, da effettuarsi nell’ambito di un giudizio complessivo ed inscindibile, non ha specifica autonomia, in quanto la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi bene può essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 1998 n. 495, 10 marzo 1998 n. 397, 24 marzo 1997 n. 282; nonché sez. III, n. 726 del 1996 cit.)”.
Tuttavia, nel prosieguo della motivazione, il primo giudice entrando nella specificità delle questioni sollevate, evidenzia anche che:
– il “ricorrente, nel corso della sua carriera, dopo aver conseguito due qualifiche di “superiore alla media” da tenente, è stato poi valutato con la qualifica apicale di “eccellente” a differenza del parigrado Fa. che ha ottenuto una qualifica non apicale di “superiore alla media” anche nel grado di Capitano, mentre il parigrado D’A. ha conseguito una qualifica mediocre “nella media” da Tenente. Anche per quanto concerne le qualità intellettuali e culturali il ricorrente può vantare una posizione preminente rispetto ai colleghi citati che non giustifica il minor punteggio attribuito al ricorrente, il quale è in possesso di una preparazione culturale e tecnico-professionale di assoluto livello. A tale proposito va evidenziato come il ricorrente, a differenza dei colleghi citati, abbia frequentato e superato il corso ISSMI, che assume una particolare rilevanza ai fini dell’avanzamento degli ufficiali. Va, poi,osservato come la C.S.A. non abbia considerato la migliore tendenza di carriera del ricorrente, il quale dal settembre 2001 svolge un incarico previsto per il grado superiore di Colonnello; a tale proposito va ribadito come la tendenza di carriera costituisca un elemento rilevante ai fini della valutazione delle doti professionali e dell’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore”.
Tali rilievi, ad avviso del Collegio, contraddicono in pieno i principi richiamati dalla stessa decisione gravata, palesando la fondatezza dei motivi formulati dal Ministero appellante. Ed invero “nulla quaestio” che la frequenza ed il superamento del corso ISSMI, il conseguimento di una qualifica apicale, la tendenza di carriera e le qualità intellettuali costituiscano elementi fondamentali da tenere in considerazione. Ma nella contestata motivazione il TAR si spinge ben oltre, definendo migliore la tendenza di carriera del ricorrente e preminente la sua posizione in tema di qualità intellettuali; queste definizioni, oltre ad essere del tutto disancorate da sindacabili profili di difetto di motivazione (finendo quindi per costituire una forma di sostituzione alle valutazioni di spettanza della Commissione), non sono accompagnate da alcuna valutazione se la migliore collocazione accordata ai colleghi sia da ritenere irrazionale o abnorme anziché il normale risultato dell’esercizio dei poteri valutativi riservati dalla legge alla Commissione .
Queste osservazioni conducono all’aspetto centrale e decisivo della questione posta dal Ministero, vale a dire il contrasto dell’ orientamento accolto dal TAR con la giurisprudenza della Sezione che da tempo ha posto in rilievo non solo i limiti del sindacato del giudice ammnistrativo, ma anche il carattere complessivo delle valutazioni (ex multis v. Cons. di Stato, sez. IV, n. 6668/2012) e che impedisce di estrapolare dalle posizioni in esame solo gli elementi ritenuti ad favorevoli, senza considerare quelli negativi e/o favorevoli ai colleghi . E del resto lo stesso principio in argomento, ricordato dal TAR, opera anche per gli ufficiali controinteressati sicché eventuali carenze evidenziate dall’ufficiale pretermesso, a carico dei colleghi utilmente inseriti nel quadro, possono essere legittimamente controbilanciate, ai fini del giudizio globale, dal possesso da parte dei secondi di altri e diversi titoli valutati dalla Commissione e che hanno determinato il raggiungimento di un punteggio in graduatoria migliore rispetto a quello conseguito dal ricorrente.
In sintesi, la decisione deve essere riformata, poiché:
– reca valutazioni comparative, tra ricorrente ed ufficiali controinteressati, su singoli elementi oggetto della valutazione spettante alla Commissione;
– non evidenzia, a carico della valutazione sub-iudice, alcun profilo di abnormità od irrazionalità, ma prende in considerazione solo gli elementi a favore dell’interessato;
– trascura presenza e valenza degli elementi positivi individuati dalla Commissione nei confronti degli ufficiali favorevolmente scrutinati.
2.- Conclusivamente, il gravame merita accoglimento con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado proposto dall’interessato.
3.- Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi – Presidente
Marzio Branca – Consigliere
Nicola Russo – Consigliere
Raffaele Potenza – Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi – Consigliere
Depositata in Segreteria il 6 marzo 2015.
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