Consiglio di Stato
sezione IV
sentenza 30 novembre 2015, n. 5413
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 84/2015 RG, proposto dalla Gi.Fi. s.a.s. di Am.Gi., corrente in Mercogliano (AV), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pi.An. e Ma.Ma., con domicilio eletto in Roma, via (…)
contro
il Comune di Marigliano (NA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ri.Ma., con domicilio eletto in Roma, via (…), presso l’avv. Na.,
per la revocazione
della sentenza della Sezione n. 4278/2014, resa tra le parti e concernente l’acquisizione di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Marigliano;
Visti gli atti tutti della causa
Relatore all’udienza pubblica del 20 ottobre 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Am. (su delega di An.) e Ma.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – La Gi.Fi. s.a.s. di Am.Gi., corrente in Mercogliano (AV), dichiara che, in data 17 settembre 1984, la sua dante causa Am. s.p.a. ed il Comune di Marigliano stipularono una convenzione urbanistica per un intervento lottizzatorio da allocare nelle aree di quest’ultima site in via Risorgimento.
Detta Società rende noto altresì che la sua dante causa s’impegnò con il Comune a cedergli, a titolo gratuito ed ai sensi dell’art. 28 della l. 17 agosto 1942 n. 1150, le aree necessarie per realizzare sia le opere di urbanizzazione primaria (per complessivi mq 1519, all’atto dell’ ultimazione delle opere), sia quelle secondaria (per complessivi mq 3401, entro un anno dal rilascio della prima concessione edilizia). La convenzione fissò in cinque anni, decorrenti dalla data della registrazione di essa, il termine per l’esecuzione di tutti gli interventi colà dedotti.
Tuttavia, le clausole della convenzione di lottizzazione, inerenti alla cessione dei terreni de quibus, non furono spontaneamente adempiute da detta Società o dalla sua dante causa ed il Comune solo con le note del 7 settembre e del 27 ottobre 2004 gliela richiese. Gli fu, però, opposto che il relativo diritto, divenuto esigibile dalla scadenza del predetto quinquennio, s’era prescritto fin dal 17 ottobre 1999 per le aree destinate alle opere d’urbanizzazione primaria e dal 5 ottobre 2000 per quelle per le opere d’urbanizzazione secondaria, donde la tardività di tali atti interruttivi. Sicché il Comune, con la nota prot. n. 26551 del 27 ottobre 2004, intimò la consegna coattiva dei terreni stessi, a pena dell’azione costitutiva ex art. 2932 c.c.
2. – Da ciò seguì un lungo contenzioso tra detta Società ed il Comune avanti al TAR Napoli che, con la sentenza n. 2773 del 27 marzo 2007 e previa riunione di tutti i ricorsi sulla questione, annullò i provvedimenti comunali e gli atti interruttivi del 2004, respingendo anche la domanda costitutiva del Comune stesso ai sensi del citato art. 2932 c.c.
Avendo il Comune proposto appello (ricorso n. 4040/2008 RG) contro tal sentenza, la Sezione l’ha poi accolto con la sentenza n. 4278 del 26 agosto 2014. In particolare, la Sezione ha precisato, all’uopo richiamando l’arresto dell’Adunanza plenaria (cfr. Cons. St., ad. plen., 20 luglio 2012 n. 28), il significato degli artt. 16, 17 e 28 della l. 1150/1942, “… secondo cui l’efficacia dei piani particolareggiati, ai quali si assimilano analogicamente le lottizzazioni convenzionate, ha un termine entro il quale le opere debbano essere eseguite, che non può esser superiore a dieci anni…”.
Ebbene, per la Sezione e per gli arresti della giurisprudenza amministrativa, “… l’imposizione del termine suddetto va inteso nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate ai sensi di legge oltre un certo termine, scaduto il quale l’autorità competente riacquista il potere-dovere di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione di lottizzazione…”. Pertanto, “… se, e .fino a quando, tale potere non viene esercitato, l’assetto urbanistico dell’area rimane definito nei termini disposti con la convenzione di lottizzazione… (onde) … le conseguenze della scadenza dell’efficacia del piano attuativo (ovvero dei piani a questo equiparati) si esauriscono… nell’ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi …”. Il che è come dire, ad avviso della Sezione, che al titolo del Comune ad ottenere la cessione delle aree a scomputo dei due tipi di opere d’urbanizzazione non è opponibile la scadenza del termine d’efficacia della convenzione. Sicché la sentenza ha disposto, in accoglimento, nella specie, della domanda costitutiva proposta dal Comune di Marigliano, il trasferimento a suo favore delle aree indicate nella convenzione lottizzatoria inter partes.
Detta Società ha allora chiesto la revocazione della sentenza n. 4278/2014, con il ricorso in epigrafe ed ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, c. 1, n. 4), c.p.c., per non aver la Sezione pronunciato sui seguenti due punti, reputati nodali per la soluzione della controversia: A) – l’individuazione del termine d’effettiva scadenza della convenzione di lottizzazione in data 18 ottobre 1984 tra le parti; B) – l’esistenza, o meno, d’una data precisa entro cui il Comune intimato sarebbe stato onerato ad attivarsi utilmente per acquisire le aree predette ed indicate in convenzione come censite al NCT, fg. 24, partt. nn. 76/78. Resiste in giudizio il Comune intimato, concludendo per l’inammissibilità del gravame revocatorio, in quanto siffatte censure, ancorché dedotte come errori od omissioni di fatto, in realtà consistono in doglianze di diritto, ossia come l’inapplicabilità del punto di diritto, su cui si regge la sentenza impugnata, alla peculiare vicenda in esame.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2015, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
3. – Il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile.
Solo sotto il profilo meramente materiale, ossia in base a com’è fisicamente scritta la sentenza qui impugnata, quest’ultima appare non aver preso in considerazione l’effettivo termine stabilito dalla convenzione di lottizzazione per eseguire gli interventi edilizi (al massimo, cinque anni dalla data di sua registrazione, avvenuta il 18 ottobre 1984), né soffermarsi sui due segnalati dies a quibus (17 ottobre 1989 e 5 ottobre 1990), a partire dai quali sarebbe decorsa, a detta della ricorrente, l’opposta prescrizione del diritto all’acquisizione gratuita di aree, come dedotta in convenzione stessa.
Ma ciò è accaduto perché la Sezione ha affermato il principio di diritto,secondo cui gli effetti della scadenza dell’efficacia d’uno strumento urbanistico attuativo o d’una convenzione lottizzatoria si esauriscono all’interno della sola disciplina urbanistica. Sicché, in pratica, il relativo termine non può giammai incidere sulla validità e sull’efficacia, dunque di per sé permanenti, delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi, tra cui, appunto, la cessione di aree private al Comune al fine di potervi realizzare le opere d’urbanizzazione. Non s’avvede la ricorrente che, in tal modo affermando la non prescrittibilità del titolo comunale a pretendere l’adempimento della cessione, la Sezione ha reso irrilevante ogni questione sull’an ed il quando dell’opposta prescrizione, nonché sulla pretesa inefficacia degli atti interruttivi di essa. In altre parole, la Sezione ha affermato un principio, che in quanto esclude la prescrizione de qua, comporta il legittimo assorbimento di tutti gli elementi che la compongono e che ne sono il corollario logico.
È ormai jus receptum che l’assorbimento dei motivi dedotti (e delle domande che sottendono), che legittimamente esime il Giudice dal loro esame, si ha, in giusta deroga al principio dispositivo e di corrispondenza fra chiesto e pronunciato che vige nel processo amministrativo di legittimità, ove ne ricorra uno o più dei presupposti, cioè dell’assorbimento per legge, per pregiudizialità necessaria e per ragioni di economia (arg. ex Cons. St., ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5; ma cfr. pure, p.es., id., IV, 11 settembre 2012 n. 4827 o id., 20 dicembre 2013 n. 6160). È ben noto, infatti, che la tecnica di tal assorbimento è quindi legittima e NON dà luogo ad errore revocatorio ogni qualvolta non sia frutto di arbitrio o di casualità giudiziaria, ma espressione consapevole del potere di controllo esercitato da questo Giudice sull’esercizio della funzione pubblica. Ebbene, nella specie, ricorre il caso di assorbimento per pregiudizialità necessaria, logica e/o giudica: data o esclusa la regolazione di una fattispecie mediante un dato istituto giudico, saranno dati o esclusi tutti gli elementi e conseguenze che esso prevede o implica.
Da ciò discende l’impossibilità, per la ricorrente, di riproporre con il gravame revocatorio questioni di diritto legittimamente assorbite, a cagione della loro estraneità alla qualificazione giuridica del fatto operata in sede di cognizione, riesponendoli come errori di fatto revocatori od omissioni di pronuncia.
Non a caso, dalla serena lettura del ricorso in epigrafe, ben s’evince che la ricorrente qualifica come questione di fatto ciò che in realtà è la doglianza, tutta in diritto, contro il rigetto dell’appello. Prova ne è che la ricorrente afferma un’erronea supposizione da parte dell’impugnata sentenza, cioè, a suo dire, l’inesistenza del comprovato fatto giuridico della prescrizione del titolo comunale ad ottenere la cessione gratuita. Non s’avvede la ricorrente di aver così denunciato, al più e se sussistesse, l’error in judicando per errata lettura di consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa e civile, di cui si assume la concordia nell’applicabilità della prescrizione decennale alle convenzioni lottizzatorie. Scolorano quindi le considerazioni della ricorrente stessa sul mancato rinvenimento in fascicolo di taluni atti che indicavano le due date citate, da cui calcolare la prescrizione, poiché tal vicenda non ha inciso sul convincimento della Sezione nell’affermare l’imprescrittibilità del titolo comunale ad ottenere detta cessione gratuita.
Né convince la dedotta circostanza di vari arresti della giurisprudenza civile ed amministrativa in contrario avviso alla soluzione posta, giacché ciò comunque non integra i rigorosi presupposti per la revocazione ex art. 395, n. 5), c.p.c. Anzi, inammissibili s’appalesano le considerazioni attoree su come vada interpretata la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 28/2012 rispetto al caso in esame, in quanto anche tal assunto è una censura sulla qualificazione giuridica della res controversa.
4. – In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile perché esprime soltanto censure di preteso errore di diritto. Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 84/2015 RG in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore del Comune resistente e costituito, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in euro 6.000,00 (Euro seimila/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2015, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Riccardo Virgilio – Presidente
Nicola Russo, – Consigliere
Fabio Taormina – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Oberdan Forlenza – Consigliere
Depositata in Segreteria il 30 novembre 2015.
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