Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione IV

sentenza 1 settembre 2015, n. 4098

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 586 del 2015, proposto da:

Pi.Li. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Gi.Ab., con domicilio eletto presso Studio Ti. in Roma, Via (…);

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via (…), è domiciliato per legge;

nei confronti di

Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Pe., con domicilio eletto presso Gi.Pe. in Roma, (…); Ga.De. ed altri;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede ROMA- SEZIONE I n. 11511/2014, resa tra le parti, concernente criteri relativi all’assegnazione dei fascicoli di causa;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dell’ Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato Or.Ab. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tar del Lazio- Sede di Roma- ha scrutinato, previa, riunione, due distinti ricorsi corredati da motivi aggiunti, (rispettivamente distinti ai numeri 10977/2004 REG.RIC.e 02819/2013 REG.RIC) .

Il primo mezzo proposto da Magistrati Amministrativi con Funzioni di Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di Consiglieri di Stato, e di Presidenti di Tar (10977/2004 REG.RIC) era volto ad avversare, chiedendone l’annullamento, la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 1° luglio 2004, recante i criteri per l’assegnazione dei fascicoli di causa e gli atti a questa connessi. Con i primi ed i secondi motivi aggiunti incardinati nel medesimo procedimento erano state rispettivamente gravate, la ulteriore delibera confermativa del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 21 ottobre 2004 e la delibera 11 marzo 2005, modificativa dei predetti criteri.

Era peraltro accaduto, che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa aveva ulteriormente provveduto sull’argomento, mercè la delibera datata 18 gennaio 2013.

Anche tale delibera –unitamente agli atti connessi, presupposti e preparatori (delibere e verbale della III Commissione 1° febbraio 2011, delibere e verbali CPGA 11 e 25 maggio 2012, delibere e verbali della III Commissione 20 e 27 settembre 2012, 11 ottobre 2012 e 17 gennaio 2013, delibere e verbali delle Commissioni congiunte II, III e IV 26 ottobre, 8 novembre e 5 dicembre 2012, delibere e verbali del Plenum 6 e 14 dicembre 2012, verbali preparatori) – era stata impugnata nell’ambito del ricorso n. 10977/2004 attraverso un terzo mezzo per motivi aggiunti.

Parallelamente, altri Magistrati Amministrativi con Funzioni di Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, di Consiglieri di Stato, e di Presidenti di Tar avevano proposto il ricorso n. 02819/2013, volto ad avversare la predetta delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa datata 18 gennaio 2013 e gli atti connessi.

Gli originari ricorrenti avevano proposto articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

La ratio impugnatoria dei mezzi proposti, si fondava sul convincimento per cui – secondo le disposizioni di legge primaria che regolamentavano la materia- da un canto l’assegnazione delle cause e degli affari consultivi era prerogativa da ricondursi alla funzione giurisdizionale rimessa dall’ordinamento al prudente apprezzamento presidenziale. Per altro verso, ed a tutto concedere, al CPGA – le cui competenze sono coperte da riserva di legge – non era attribuito il potere di disporre in materia.

Il Tar ha preliminarmente scrutinato una serie di questioni pregiudiziali, sostanzialmente affermando che il contraddittorio era stato correttamente instaurato e che non poteva dubitarsi né della legittimazione attiva e passiva di tutte le parti evocate in giudizio o comunque ivi intervenute né della rituale e tempestiva proposizione dei mezzi impugnatori.

Quanto alle prospettate questioni di giurisdizione, ed ai connessi dubbi di legittimità costituzionale evocati, ha dato atto che con ordinanza 22 agosto 2007, n. 17824, la Cassazione Civile, SS.UU., aveva deciso negativamente il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione interposto dall’interveniente ANMA e da altri soggetti ed aveva ribadito il convincimento per cui –alla stregua di pregressi arresti del Giudice delle leggi – non potesse fondatamente prospettarsi alcuna questione di costituzionalità con riferimento alla individuazione del plesso giurisdizionale deputato a conoscere delle riunite cause.

Quanto alla perimetrazione del thema decidendi, nell’ambito del ricorso n.r.g. 10977 del 2004 ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse (e conseguente improcedibilità) del ricorso principale e dei due seguenti motivi aggiunti in quanto la sopravvenuta delibera CPGA 18 gennaio 2013 – gravata con i terzi motivi aggiunti – aveva regolamentato ex novo, in corso di causa, l’intera materia oggetto del contendere, disponendo, al contempo, l’espressa abrogazione delle precedenti delibere CPGA intervenute sulla stessa materia.

Ad avviso del Tar, quindi, l’unica questione su cui necessitava pronunciarsi riposava nella contestata legittimità della avversata delibera CPGA 18 gennaio 2013, gravata sia nell’ambito del ricorso n.r.g. 10977 del 2004 che del ricorso n. 02819/2013.

Posto che le censure veicolate dai riuniti, distinti, mezzi erano identiche, esse sono state affrontate congiuntamente.

Il primo giudice ha quindi affermato che i principali versanti di critica fossero così sintetizzabili: “l’assegnazione delle cause e degli affari consultivi è funzione di natura giurisdizionale, che l’ordinamento affida esclusivamente alle prerogative presidenziali “; “ alcuna norma attribuisce al CPGA, le cui competenze sono coperte da riserva di legge, il potere di disporre in materia”.

Ha quindi partitamente approfondito ciascuno dei detti profili di critica.

Quanto al primo di essi, ha dato atto della circostanza che a sostegno della tesi impugnatoria erano state invocate una serie di disposizioni normative, di cui alcune vigenti alla data di proposizione del gravame e nelle more del giudizio abrogate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, enumerandole espressamente.

Quanto, al secondo caposaldo impugnatorio, come sopra individuato, esso si compendiava, essenzialmente, nella affermazione per cui l’art. 13 della l. 27 aprile 1982, n. 186, che elencava le attribuzioni del CPGA, non menzionava espressamente quella esercitata, che, non essendo stata nel prosieguo prevista da alcuna ulteriore disposizione, non poteva neanche rientrare nell’ambito residuale di cui al comma 2, punto 9), (norma, quest’ultima che abilitava il CPGA a disporre “su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge”).

Ad avviso del primo Giudice, tuttavia, nessuno dei versanti critici era condivisibile

Quanto al primo profilo, ha espresso il convincimento per cui la delibera gravata non incideva sull’atto di nomina del relatore delle cause e degli affari consultivi:detta potestà rimaneva in capo al presidente di sezione (ciò peraltro, conformemente a tutte le norme giuridiche invocate da parte originaria ricorrente).

Ad avviso del Tar, infatti, la delibera si era limitata a fissare in materia di assegnazione dei carichi di lavoro dei magistrati da parte dei presidenti criteri di massima generali e astratti, che, come tali, operavano a monte delle assegnazioni vere e proprie.

Queste ultime restavano, estranee alla materia del contendere.

Ciò, implicava la conseguenza per cui sarebbe stata superflua ogni indagine sulla natura (giurisdizionale o amministrativa) dell’istituto dell’assegnazione dei fascicoli ai relatori.

Per altro verso la delibera non influiva sul regime processuale successivo all’assegnazione (art. 53 c.p.c.; art. 47 r.d. 642/1907; artt. 276, u.c., c.c.; art. 118, comma 4, disp. att. c.p.c.), non implicato o scalfito dalla regolamentazione in esame.

Muovendo da tale presupposto, il Tar ha espresso la convinzione che il CPGA avesse legittimamente esercitato una delle attribuzioni demandategli dalla legge.

A tale approdo, è pervenuto richiamando il disposto di cui al comma 1, n. 6-bis) dell’ art. 13 della l. 186/82, aggiunto dall’art. 19, l. 21 luglio 2000, n. 205, che, dopo aver affidato al CPGA l’individuazione dei criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato (n.5)), e dei criteri, sempre di massima, per la ripartizione dei ricorsi nell’ambito dei tribunali divisi in sezioni (n.6)), stabiliva che l’Organo di autogoverno “determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati”.

Il Tar ha rammentato che parte originaria ricorrente aveva espresso il convincimento per cui tenendosi conto della sola figura del “magistrato” (in quanto l’unica espressamente richiamata dalla norma) la legge avesse considerato esclusivamente tale figura quale potenziale destinataria delle direttive dell’Organo di autogoverno quanto alla formazione dei carichi di lavoro.

Ad avviso del Tar, però, detta tesi non era favorevolmente delibabile in quanto trascurava di considerare che i magistrati amministrativi non sono destinati a operare singolarmente e autonomamente.

Essi erano inseriti, nell’ambito dell’Ufficio giudiziario di appartenenza, in organi collegiali, coordinati sotto il profilo organizzativo e funzionale dal presidente, il quale, appunto, “nominava” i relatori, in tal modo determinandone concretamente il carico di lavoro.

Era ovvio che una previsione (quale quella contenuta nella disposizione dianzi richiamata) che assegnava al CPGA il compito di conformare il carico di lavoro dei magistrati amministrativi doveva incidere tangenzialmente anche sul potere presidenziale di nomina del relatore, che costituiva unica fonte del carico di lavoro dei magistrati; il carico di lavoro del magistrato e il potere di assegnazione del presidente del collegio costituivano quindi due facce indivisibili della stessa medaglia

La tesi di parte ricorrente secondo cui il CPGA -pur essendo abilitato a dettare criteri per la fissazione del carico di lavoro dei magistrati – sarebbe stato sfornito del potere di incidere sulle prerogative presidenziali in materia di assegnazione degli affari, ovvero sulle modalità di formazione di quel carico, avrebbe condotto alla conclusione che gli unici criteri adottabili dal CPGA al riguardo fossero quelli di carattere quantitativo.

Tale – riduttiva- tesi, ad avviso del Tar, non poteva essere favorevolmente scrutinata e, di converso, la parallela argomentazione secondo cui la massima latitudine di discrezionalità dei presidenti avrebbe massimizzato l’interesse pubblico all’efficienza della giustizia amministrativa, integrava affermazione oggettivamente eccessiva, e trascurava di considerare che il sistema era organizzato dalla legge, che, proprio a tutela della funzione giurisdizionale amministrativa in se considerata, aveva affidato al CPGA i poteri di cui al citato art. 13, nell’esercizio di competenze proprie di tutti gli organi di autogoverno.

La tematica, poi, intersecava il principio del giudice naturale sancito dall’art. 25 Cost.; la Corte Costituzionale (sentenza 272 del 1998) si era espressa su tale problematica sostenendo che il contemperamento dell’obiettività e dell’imparzialità con la continuità e la prontezza delle funzioni trovava adeguata soluzione nella disciplina vigente per i giudici ordinari ( che prevedeva l’applicazione del cosiddetto sistema delle tabelle e l’indicazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, in via generale, dei criteri obiettivi anche per l’assegnazione degli affari penali, ai sensi dell’art. 7-ter della legge sull’ordinamento giudiziario).

Sostenere che la fissazione dei gravati canoni implicasse la rottura di una sorta di “fiducia” che l’ordinamento giuridico primario riponeva sull’operato della funzione presidenziale, (manifestantesi, secondo quanto sostenuto nei ricorsi con l’attribuzione ai presidenti, in materia di assegnazione dei fascicoli di una discrezionalità assoluta) collideva con le regole generali del vigente sistema giuridico.

E prova di ciò riposava nella circostanza che molte delle norme asseritamente dimostrative di un atteggiamento legislativo favorevole ai presidenti, in tesi ingiustamente compromesso dalla gravata delibera, era costituita da disposizioni contenute in atti normativi (regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; legge 6 dicembre 1971, n. 1034) emanati sulla base del sottostante contesto storico e giuridico, nel quale la giustizia amministrativa era plesso ancora sostanzialmente embrionale e privo dell’operatività di un organo di autogoverno.

L’interpretazione delle dette norme, invece, non poteva prescindere dalla successiva evoluzione ordinamentale della giustizia amministrativa, e dalla introduzione nel sistema di un organo di autogoverno prima non previsto.

Ne conseguiva che il sopravvenuto art. 71 del c.p.a., (nel quale era stato ribadito che il presidente nomina i relatori) era rispettato dalla delibera in esame, e non poteva prestarsi a una lettura scollegata dal contesto in cui esso era destinato ad avere applicazione, e che vedeva anche, l’operatività del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, secondo i compiti e le funzioni elencate dal novellato art. 13 della l. 186/82.

Neppure, ad avviso del Tar, poteva sostenersi che la prescelta interpretazione dell’art. 13 della l. 186/82 comportasse una questione di costituzionalità per violazione degli artt. 101, 105 e 108 Cost., posti a garanzia dell’autonomia dei magistrati e della loro sottoposizione solo alla legge.

A tacer d’altro, tale vulnus non poteva essere costituito, in astratto, dalla possibilità in sé di conformare l’attività di assegnazione dei fascicoli, atteso che la stessa funzione era svolta, per la giustizia ordinaria, dal Consiglio Superiore della Magistratura, alla luce di disposizioni della cui costituzionalità non poteva dubitarsi.

Ad avviso del Tar, inoltre, la tesi secondo cui la funzione regolatoria de qua potesse essere negata in capo al CPGA per essere ascritta tra i compiti del Presidente del Consiglio di Stato era contraddittoria ma anche intrinsecamente non persuasiva.

La fonte del potere ipoteticamente spettante al Presidente del Consiglio di Stato veniva rinvenuta negli artt. 4 e 15 del d.lgs. 165/2001: ma dette norme , essendo destinate a regolare esclusivamente gli organi e gli aspetti e burocratici-amministrativi delle istituzioni ivi elencate (Consiglio di Stato; tribunali amministrativi regionali; Corte dei conti; Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; Avvocatura generale dello Stato), erano, ad avviso del Tar, insuscettibili di essere trasportate sul piano della attività strettamente e squisitamente connesse alla funzione giurisdizionale.

Il primo giudice ha quindi espresso il convincimento che con la delibera gravata il CPGA avesse esercitato un’attribuzione dalla legge conferita all’Organo (comma 1, n. 6-bis) dell’art. 13 della l. 186/82).

Quanto alle ulteriori censure, (volte ad avversare l’andamento del procedimento che aveva condotto all’adozione della delibera, e le scelte di merito ivi operate quanto agli individuati criteri per l’assegnazione dei fascicoli di causa) esse sono state parimenti respinte.

Si è osservato infatti, da parte del giudicante, che la predisposizione da parte del presidente di pacchetti omogenei di affari, da assegnare ai singoli magistrati mediante estrazione a sorte, evidenziava in nuce l’insussistenza di qualsiasi automaticità del contestato adempimento.

Per altro verso, neppure era ravvisabile alcuna carenza istruttoria o partecipativa: la tematica era stata ampiamente dibattuta e neppure v’era alcun interesse a contestare la mancata audizione di organismi dell’avvocatura.

La specifica posizione assunta nell’ambito del dibattito dal Presidente del Consiglio di Stato, non rilevava a fini dimostrativi della supposta illegittimità della delibera, posto che era incontestato che l’adozione della stessa fosse avvenuta secondo le regole che presiedevano la formazione della volontà degli organi collegiali.

In ultimo, giovava rilevare (sotto il profilo della congruità della regolazione) che erano state introdotte ( alla luce di quanto espressamente previsto dal punto 6 dell’art. 2 della delibera, che ne elencava le fattispecie), deroghe alla regola del sorteggio dei pacchetti omogenei predeterminati, e che la disposizione era volta a evitare che determinate materie venissero affidate in via esclusiva ad alcuni magistrati.

Essa concorreva ad attuare il principio del giudice naturale, e si poneva quale corollario indispensabile della naturale evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale.

Posto che la delibera non aveva effetto sullo status dei presidenti, doveva esludersi la sostenuta necessità che la stessa fosse tradotta in un decreto del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Consiglio di Stato.

Quanto alle critiche prospettate con riferimento al sistema delle sanzioni contenute nella predetta delibera, il Tar ne ha escluso la favorevole delibabilità alla stregua delle seguenti considerazioni.

Nella delibera si rinveniva la previsione secondo cui la violazione reiterata, per due volte nell’arco dell’anno, dei criteri dettati per l’assegnazione rileva sotto il profilo disciplinare, impediva il conferimento di incarichi extra istituzionali ed era valutata negativamente ai fini della promozione, del conferimento di incarichi e della partecipazione alle attività formative.

Ad avviso di parte originaria ricorrente tale prescrizione avrebbe travalicato i limiti della riserva di legge di cui all’art. 101, comma 2 e 108, comma 1, Cost., nonché di cui all’art. 32 della l. 186/82, all’art. 1, comma 1, lett. f), della l. 105/2005, all’art. 2 e agli artt. 5 e ss. del d.lgs. 109/2006, in materia di tipicità delle fattispecie di illecito disciplinare dei magistrati e delle relative sanzioni, ed avrebbe introdotto, in violazione della disciplina di cui al d.lgs. 109/2006, una disciplina sanzionatoria ad hoc per i soli presidenti, non connotata da specificità e da tipicità.

Il Tar ha in proposito rammentato che la delibera era composta di 24 articoli e dettava numerosi criteri per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della giustizia amministrativa.

La prescrizione “sanzionatoria” della cui legittimità si dubitava, contenuta nell’art. 1, punto 3, si riferiva alla violazione reiterata, per due volte nel corso dell’anno, di tutti i criteri espressi dalla deliberazione e non era riferita esclusivamente ai criteri destinati ai presidenti e volti a conformare l’assegnazione degli affari, di cui all’art. 2, avendo il chiaro e precipuo fine di segnalare la cogenza dell’intera delibera e di assicurare l’effettività dell’insieme delle disposizioni approvate.

Nel merito, poi, la previsione, laddove suscettibile di essere applicata anche in relazione alla violazione dei criteri dettati dal CPGA per conformare l’assegnazione degli affari, non appariva contestabile, in quanto, involveva nell’attribuzione di un rilievo negativo ai fini dell’esercizio di scelte discrezionali demandate al CPGA (conferimento di incarichi, promozioni, autorizzazione alla partecipazione ad attività formative).

Tra l’altro, l’art. 2 del d.lgs. 109/2006, recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, stabiliva che costituisce illecito disciplinare, tra altro, la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti.

E la giurisprudenza aveva chiarito, in riferimento ai magistrati ordinari, che costituiva illecito disciplinare del magistrato, anche alla stregua della previgente disciplina del r.d.l. n. 511 del 1946, la rilevante e reiterata violazione delle regole “tabellari” dettate per la ripartizione degli affari ( pur se prive di immediata rilevanza processuale) rappresentando lesione del prestigio dell’ordine giudiziario la consapevole sottrazione all’osservanza di disposizioni volte ad assicurare un modello di trasparenza dell’attività giurisdizionale.

Escluso, in ultimo, che la delibera contenesse precetti inapplicabili, perché oscuri e contraddittori i riuniti ricorsi sono stati integralmente disattesi.

Avverso la sentenza in epigrafe taluni degli originari ricorrenti rimasti soccombenti, indicati in epigrafe hanno proposto un articolato appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica ed erroneamente parcellizzata.

L’atto di appello, che contiene una serrata critica al decisum del Tar è stato così strutturato.

Nella prima parte (pagg. 1-4) è stato descritto il contenuto degli atti impugnatori scrutinati dal Tar.

E’ stato quindi riassunto (pagg. 4-5) il contenuto dell’atto di appello e (pagg. 5-8) sinteticamente riepilogato il dipanarsi del giudizio di primo grado.

Nella seconda parte sono stati articolati i motivi di critica alla gravata decisione.

Con il primo di essi si è stigmatizzata la decisione del Tar di dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento alle impugnazioni proposte avverso le delibere CPGA intervenute sulla stessa materia poi regolata dalla sopravvenuta delibera CPGA 18 gennaio 2013 (trattasi delle delibere 1° luglio 2004, 26 settembre 2004, 11 marzo 2005 e 21 marzo 2005 impugnate con l’atto introduttivo del giudizio e con due seguenti motivi aggiunti nell’ambito del ricorso di primo grado n. 10977/2004).

Ad avviso di parte appellante, la corretta applicazione dell’art. 34 comma 5 del cpa avrebbe postulato che fosse medio tempore intervenuto un provvedimento satisfattorio.

Così, tuttavia non era in quanto il vulnus lamentato, ed ascrivibile alle gravate delibere 1° luglio 2004, 26 settembre 2004, 11 marzo 2005 e 21 marzo 2005 era stato invece reiterato mercè la successiva delibera CPGA 18 gennaio 2013.

Ad avviso di parte appellante il Tar avrebbe dovuto pronunciarsi su detti motivi (che infatti sono stati integralmente riproposti nella parte terza dell’appello).

Con la seconda censura è stato richiamato il disposto di cui all’art. 71 comma 6 del CPA ed è stato sostenuto che la delibera CPGA 18 gennaio 2013 (ed il decisum del Tar che ne aveva erroneamente escluso la illegittimità) collideva con detta norma di legge.

Con la terza censura parte appellante ha censurato il merito della decisione del Tar.

Ha in proposito rappresentato che la delibera gravata collideva con il disposto dell’art. 1 comma II della legge n. 241/1990, nella parte in cui vietava di aggravare il procedimento, ma soprattutto arrecava un grave vulnus al potere presidenziale di scegliere il relatore della causa (potere previsto espressamente ex art. 71 comma 6 del cpa).

Il Tar aveva predisposto una motivazione a “tesi”ed aveva misconosciuto il dato più significativo (e più lesivo) contenuto nella delibera: ivi si prevedeva che venissero predisposti pacchetti omogenei di ricorsi, e che poi il relatore di ciascuno di essi venisse scelto “a sorte”.

Ciò, incideva sul “proprium” della scelta presidenziale.

Id est: negava in radice il potere del Presidente di –valutate capacità, inclinazioni, professionalità dei Consiglieri- di affidare a ciascuno di questi le cause, secondo il proprio prudente e ragionevole apprezzamento, sempre correttamente esercitato.

L’estrazione a sorte ( o secondo altro “automatismo”) elideva tale responsabile munus.

Con la quarta e la quinta censura ha ribadito ed ampliato tali tematiche, ed ha fatto presente che nessuno dei richiami del Tar al principio del “giudice naturale precostituito per legge” ex art. 25 della Costituzione intersecasse la problematica per cui è causa: il detto principio atteneva alla ripartizione degli affari tra le Sezioni, e non certo alla individuazione del singolo Giudice deputato a trattare il singolo affare.

Nel sesto motivo di appello ha fatto presente che la circostanza che la detta delibera fosse “assistita” da sanzioni (tese a reprimere la condotta del Presidente che avesse violato le dette disposizioni) collideva con il principio di tipicità degli illeciti disciplinari; il Tar aveva in contrario senso richiamato il disposto di cui al’art. 2 del d.Lgs. n. 109/2006, ma ciò presupponeva che la disposizione di servizio fosse legittima (il che, nel caso di specie, palesemente non era).

Nella terza parte dell’appello (pagg. 24-85) sono stati integralmente riproposti tutti i motivi di censura articolati avverso le delibere del CPGA che avevano preceduto quella datata 18 gennaio 2013, dichiarati improcedibili dal Tar.

Alle pagg. 24-44 dell’appello, sono stati esposti i motivi avverso le delibere 1° luglio 2004, e 24 e 26 settembre 2004;

alle pagg. 45- 62 dell’appello, sono stati esposti i motivi avverso la delibera confermativa del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 21 ottobre 2004;

alle pagg. 62-85 dell’appello, sono stati esposti i motivi avverso la delibera 11 marzo 2005, modificativa dei predetti criteri.

Con memoria depositata in data 11 giugno 2015 parte appellante ha puntualizzato e ribadito le proprie doglianze.

Parte appellata ha depositato una articolata memoria nell’ambito della quale, analiticamente ripercorse le principali tappe infraprocedimentali di adozione degli atti gravati (pagg. 11) ha poi fatto presente che:

a) la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse resa dal Tar era corretta – a differenza di quanto sarebbe stata una statuizione di cessazione della materia del contendere –stante l’intervenuta espressa abrogazione di tali atti ad opera della delibera del 18 gennaio 2013 (pagg. 12-13 della memoria);

b)nel merito, ha contestato la fondatezza dell’appello chiedendone la reiezione- citando all’uopo anche le sentenze della Corte Costituzionale nn. 90/1996, 419/1998, 17 luglio 1998 n. 272 n. 143 del 1973 n. 117 del 1983, n.508 del 1989, n. 93 del 1988 n. 392 del 2000- sia sotto il profilo della asserita carenza di potere del CPGA a regolamentare gli aspetti relativi (anche) all’assegnazione dei fascicoli, che con riguardo alle concrete determinazioni contenute nell’avversata delibera.

Parte appellante e la difesa erariale, hanno depositato ulteriori memorie di replica tese a confutare le rispettive difese, ed in particolare la difesa erariale ha fatto presente che argomenti a confutazione della critica appellatoria si dovevano altresì rinvenire nella disciplina sub art.71 del cpa, laddove erano stati scolpiti termini diversi per la fissazione della data dell’udienza di discussione e per la nomina del relatore (commi 3 e 5 dell’art. 71 cpa) e sub art. 76 comma 4 del cpa (nella parte in cui rinviava all’art. 276 comma 5 del cpc) laddove tale norma, in combinato-disposto con l’art. 118 disp.att. del cpc fissava i criteri per la individuazione dell’estensore della sentenza.

La precostituzione del relatore poteva e doveva seguire regole predeterminate, negli stessi termini in cui erano state fissate regole predeterminate per la designazione dell’estensore. Con memoria di replica ha puntualizzato e ribadito le proprie tesi.

L’ANMA si è costituita alla odierna pubblica udienza non spiegando difese scritte.

Alla odierna pubblica udienza del 14 luglio 2015 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1.L’appello è infondato e merita di essere disatteso nei termini di cui alla seguente motivazione.

1.1. In via assolutamente preliminare si ritiene di evidenziare una circostanza: come segnalato da parte appellante, la sentenza di primo grado, nel respingere le censure, ha in larga misura fatto riferimento al contenuto complessivo della delibera del 2013 gravata, ed in minor parte (capo 6.1 e segg.) alla porzione di quest’ultima (art. 2 comma 7) che invece maggiormente, se non esclusivamente, aveva costituito oggetto delle censure della odierna parte appellante.

Parte appellante, infatti, non ha criticato la delibera del 2013 ( e neanche, per quel che rileva in questa sede, le precedenti delibere) nella parte in cui essa aveva dettato i criteri di determinazione quantitativa del carico da assegnare ai relatori per la singola udienza od adunanza camerale.

Parte appellante, anzi, (pag 13 penultimo cpv dell’appello) ritiene che tale disciplina degli aspetti ”quantitativi” non fosse preclusa al CPGA.

Parte appellante si duole e critica quasi esclusivamente il comma 7 dell’art. 2 della citata delibera (“I presidenti predispongono ed estraggono a sorte pacchetti omogenei predeterminati di affari, compresi quelli cautelari, da assegnare ai singoli magistrati componenti del collegio per ciascuna udienza o adunanza e redigono processo verbale delle relative operazioni”).

E peraltro – di ciò va dato atto a parte appellante – che tale fosse il punctum dolens oggetto delle censure è dimostrato già dalla illustrazione contenuta alle pagg. 3 e 4 del ricorso introduttivo di primo grado.

In sostanza v’è una parziale (soltanto parziale, in quanto, come lealmente ammette parte appellante, la sentenza di primo grado non ha del tutto obliato la questione) divaricazione tra oggetto delle censure e “risposta” del Giudicante di primo grado: quest’ultima maggiormente dedicata alla illustrazione della asserita legittimità complessiva della delibera, piuttosto che allo specifico profilo censurato.

Armonicamente con il contenuto delle censure articolate da parte appellante, quindi, l’esame del Collegio sarà dedicato principalmente alla tematica segnalata nell’appello.

1.2. Ciò premesso, ed al fine di perimetrare il novero delle censure esaminabili, va anzitutto scrutinato il primo motivo di appello; ivi ci si duole della decisione del Tar di dichiarare cessata la materia del contendere in riferimento alle impugnazioni proposte avverso le delibere CPGA intervenute sulla stessa materia poi regolata dalla sopravvenuta delibera CPGA 18 gennaio 2013 (trattasi delle delibere 1° luglio 2004, 26 settembre 2004, 11 marzo 2005 e 21 marzo 2005 impugnate con l’atto introduttivo del giudizio e con due seguenti motivi aggiunti nell’ambito del ricorso di primo grado n. 10977/2004).

Ad avviso di parte appellante, la applicazione dell’art. 34 comma 5 del cpa sarebbe stata condizionata al positivo riscontro dell’eventuale sopravvenienza medio tempore di un provvedimento satisfattorio: così, tuttavia non era stato, in quanto il vulnus lamentato, ed ascrivibile alle gravate delibere 1° luglio 2004, 26 settembre 2004, 11 marzo 2005 e 21 marzo 2005 era stato invece reiterato mercè la successiva delibera CPGA 18 gennaio 2013.

Parte appellante, quindi, nel sostenere che il Tar avrebbe dovuto pronunciarsi su detti motivi (e che il disposto di cui al comma 5 dell’art. 34 non poteva essere dal primo giudice utilmente evocato) li ha integralmente riproposti nella parte terza dell’appello.

1.2.1. Il Collegio non concorda con tale critica appellatoria, in quanto non aderente, in punto di fatto, al decisum del Tar: il primo giudice, infatti, non ha dichiarato la “cessazione della materia del contendere” ex art. 34 comma 5 del cpa ma la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso principale ed ai due seguenti motivi aggiunti

La statuizione del Tar è stata infatti la seguente: (capo 3.3.della gravata sentenza, che di seguito si riporta) “deve ancora essere delimitato l’ambito oggettivo della controversia, in adesione all’eccezione formulata dalle parti resistenti.

Invero, la sopravvenuta delibera CPGA 18 gennaio 2013, gravata con i terzi motivi aggiunti, ha regolamentato ex novo, in corso di causa, l’intera materia oggetto del contendere, disponendo, al contempo, l’espressa abrogazione delle precedenti delibere CPGA intervenute sulla stessa materia (1° luglio 2004, 26 settembre 2004, 11 marzo 2005 e 21 marzo 2005), che erano state impugnate dai ricorrenti con l’atto introduttivo del giudizio e i due seguenti motivi aggiunti.

Ne deriva che, allo stato, i ricorrenti non hanno più interesse a ricorrere avverso le predette ultime delibere, il cui eventuale annullamento non sarebbe comunque più in grado di arrecare loro alcuna delle perseguite utilità.

Per tale parte, deve pertanto darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, con conseguente improcedibilità del ricorso principale e dei due seguenti motivi aggiunti.”

Nel dispositivo, poi, il Tar ha dichiarato “ l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell’atto introduttivo del giudizio e dei due primi motivi aggiunti del ricorso n.r.g. 10977 del 2004”.

1.2.2. Ritiene il Collegio quindi, non soltanto infondata la critica appellato ria, ma, soprattutto, corretta la statuizione del Tar.

Invero è incontestato che la sopravvenuta delibera CPGA 18 gennaio 2013 ha regolamentato ex novo, in corso di causa, l’intera materia oggetto del contendere, disponendo, al contempo, l’espressa abrogazione delle precedenti delibere CPGA intervenute sulla stessa materia (1° luglio 2004, 26 settembre 2004, 11 marzo 2005 e 21 marzo 2005).

La sopravvenuta delibera CPGA 18 gennaio 2013 ha quindi integralmente dettato l’assetto di interessi asseritamente lesivo per parte appellante, seppure in sostanziale continuità con le precedenti delibere.

1.2.2. Parte appellante quindi, da un canto (non avendo lealmente, né prospettato, ma neppure ipotizzato, la sussistenza di alcuna problematica risarcitoria) non avrebbe interesse alla decisione in ordine alle censure infraprocedimentali specificamente dirette ad avversare le dette abrogate delibere, in quanto queste ultime non sono più vigenti.

Quanto alle censure sostanziali esse sono state integralmente riproposte in occasione della impugnativa della sopravvenuta delibera CPGA 18 gennaio 2013.

Di più: in occasione dello scrutinio sulle censure avversanti detta delibera in ultimo menzionata, il Tar ha preso in esame, cumulativamente, anche censure più direttamente afferenti la pregressa attività regolatoria culminata nelle delibere CPGA abrogate.

Invero, allorchè ha esplorato il vizio di violazione di legge dedotto, non si è limitato alla disamina dell’art. 71 comma 6 del cpa, ma ha fatto riferimento (anche) alla ante-vigente legislazione la cui violazione era stata direttamente prospettata in occasione della proposizione dei mezzi avversanti le abrogate delibere(art. 41 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; artt. 51, 69, 72 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642; art. 41 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; legge 6 dicembre 1971, n. 1034, “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”laddove richiama, all’art. 19, le norme di procedura stabilite per le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato).

Parte appellante infatti, non si era limitata a prospettare il vizio di violazione di legge: con una argomentata e dotta disamina aveva fatto riferimento alla “tradizione storica” della Giustizia amministrativa, ed aveva enumerato gli (ormai abrogati) referenti normativi che nel tempo avevano regolato la fattispecie.

Ebbene anche gli argomenti critici fondati sulla ante vigente legislazione sono stati esplorati dal Tar.

1.2.3. Una pacata disamina dell’iter motivo della gravata decisione consente di affermare quindi che tutte le censure sostanziali avversanti l’azione amministrativa spiegata dal CPGA sono state compiutamente scrutinate.

Parte appellante, peraltro, non chiarisce né specifica quale sarebbe il suo concreto interesse ad una decisione incidente sulle pregresse delibere ormai abrogate.

Armonicamente con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il ricorso al G.A. deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, quando, l’atto amministrativo impugnato abbia cessato di produrre i suoi effetti per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza (ex aliis T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 11-03-2013, n. 81, Cons. Stato Sez. IV, 06-07-2009, n. 4328 Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 31/07/2013, n. 695) il primo motivo di appello deve essere disatteso, e deve essere dichiarata la improcedibilità di tutti i riproposti motivi di censura contenuti nella “terza parte” dell’appello (pagg. 24-85) articolati avverso le abrogate delibere del CPGA che avevano preceduto quella datata 18 gennaio 2013.

2.Può adesso essere preso in esame il merito delle doglianze articolate avverso la delibera del CPGA datata 18 gennaio 2013.

L’art. 2 comma 7 della medesima, così dispone: “I presidenti predispongono ed estraggono a sorte pacchetti omogenei predeterminati di affari, compresi quelli cautelari, da assegnare ai singoli magistrati componenti del collegio per ciascuna udienza o adunanza e redigono processo verbale delle relative operazioni”.

2.1.Parte appellante –come prima accennato- segnala che tale profilo della delibera è stato volutamente lasciato sullo sfondo dal Tar, che ha argomentato, principalmente, come se la gravata delibera avesse unicamente dettato una regolamentazione quantitativa dei carichi di lavoro: invece, a tale profilo in ultimo citato si accompagnava la totale espropriazione della prerogativa presidenziale di affidare il singolo affare al Giudice da esso discrezionalmente scelto. E ciò costituiva vulnus ad espresse previsioni di legge; straripamento di potere del CPGA; ingerenza nel concreto espletamento da parte dei Presidenti di una funzione giurisdizionale, e, anche, non condivisibile approdo in quanto impediva che i Presidenti potessero al meglio gestire le professionalità dei Magistrati.

2.2.Osserva in proposito, il Collegio quanto segue.

Va premessa e ribadita la convinta adesione di questo Collegio al canone interpretativo imposto a livello ordinamentale dalla Corte Costituzionale.

Il Giudice delle leggi infatti, come è noto, in numerose decisioni (in ultimo,si veda Corte cost. n. 46/2013) ha avuto modo di ribadire “il costante insegnamento – espresso soprattutto nei giudizi incidentali, ma che vale, per ciò che attiene alla decisione di merito, anche nei giudizi in via principale (sentenza n. 21 del 2013, ordinanze n. 255 del 2012, n. 287 del 2011 e n.110 del 2010) – che di una disposizione legislativa non si pronuncia l’illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe dare un’interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un’interpretazione conforme a Costituzione.”

Tale insegnamento, diretta espressione del principio c.d. di “conservazione dell’ordinamento” costituisce vero e proprio jus receptum ed implica, ad avviso del Collegio, una stringente conseguenza: allorchè di una disposizione di legge (o di un complesso sistematico di norme) sia possibile fornire una pluralità di interpretazioni, il Giudice della causa di merito è tenuto a prescegliere quella in virtù della quale la norma(ovvero il di un complesso sistematico di disposizioni) sottoposta a scrutinio sia costituzionalmente compatibile, piuttosto che quella che implicherebbe un possibile contrasto con la Carta Fondamentale o con principi costituzionali dalla stessa ritraibili.

2.2.1.Muovendo da tale angolo prospettico, piace al Collegio, richiamare sinteticamente i termini del (risalente) dibattito incentrato sulla questione rilevante per la fattispecie oggetto di scrutinio e, insieme,alcune affermazioni – rese proprio dalla Corte Costituzionale- in subiecta materia.

La questione devoluta al giudizio del Collegio invero – sotto il profilo sistematico- non è né nuova, né recente.

Si ricorda in proposito che secondo qualificata dottrina se l’organizzazione dell’attività giurisdizionale consiste nella predisposizione di una serie di misure interne all’ufficio che regolano la distribuzione del lavoro ai magistrati ed il suo svolgimento, il principio fondamentale che regola l’assegnazione del lavoro ai magistrati deve essere quello enunciato dall’art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge” (c.d. principio del giudice naturale). Tale principio implica che il giudice di ogni controversia deve essere precostituito, ovvero deve essere determinato in base a criteri generali con riferimento a situazioni astratte che non si siano ancora verificate e che si realizzeranno solo in futuro.

V’è concordia, in dottrina, nel sostenere che trattasi “di una norma fondamentale che mira a garantire l’assoluta imparzialità dell’esercizio della giurisdizione, escludendo ogni possibilità di arbitrio, che si realizzerebbe ove il giudice venisse designato a posteriori in relazione ad una determinata controversia.

Una norma che tutela assieme la parte interessata alla controversia, ponendola al riparo da eventuali abusi, e la indipendenza del giudice che trova la sua investitura in un principio automaticamente operante e non nell’iniziativa di altro soggetto.

Circa la portata di questo principio, come è noto, si è sviluppato negli anni un dibattito molto intenso che ha visto in parte contrapposta risalente giurisprudenza e la dottrina.

La prima ha sostenuto che il principio dovesse essere riferito all’ufficio giudiziario (nel senso che la norma deve precostituire un criterio automatico di collegamento della controversia ad un certo ufficio giudiziario) pur mantenendo ferma la discrezionalità nella concreta composizione dell’organo giudicante fondata sul potere del capo dell’ufficio di distribuire gli affari.

La seconda si è spinta più avanti, prospettando che lo stesso principio dovesse essere riferito alla persona fisica del giudicante.

Secondo tale prospettazione, il “giudice precostituito” dovrebbe fare riferimento al “giudice persona fisica”.

Con una efficace lapidaria espressione, fu detto in proposito, già nel 1963, che “impedire che un dato processo possa essere giudicato dal tribunale di Catania non vale niente, se non resta impedito anche che si costituisca il tribunale di Ragusa applicando i giudici del tribunale di Catania”

Esaminando talune linee tendenziali, emerse con riferimento alla normazione primaria e secondaria riguardante la Giurisdizione Ordinaria, non appare al Collegio arbitrario affermare che tale risalente dibattito si sia avviato ad una soluzione nel senso più ampio di assicurare la precostituzione del giudice inteso come persona fisica.

Il Legislatore infatti, non soltanto con l’art. 7-bis dell’ordinamento giudiziario (introdotto dal D.P.R. 22-9-88 n. 449) ha previsto che siano determinati ogni biennio i criteri per la destinazione dei magistrati alle singole funzioni giurisdizionali all’interno degli uffici giudiziari ( norma, quest’ultima, ricettiva a livello normativo del sistema di predeterminazione già proposto antecedentemente dal Consiglio Superiore, il quale in sede di normazione secondaria aveva previsto la formazione di “tabelle” biennali di composizione degli uffici giudiziari)

Ma, con il successivo art. 7-ter del c.d. Ordinamento Giudiziario (“L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare.

Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.

Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi’ i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.”) ha stabilito che dovesse essere predeterminata la assegnazione degli affari ai singoli magistrati: al riguardo la previsione normativa è limitata ai soli affari penali ma come è noto, per ciò che concerne la Giurisdizione ordinaria il Consiglio Superiore della Magistratura ha previsto non soltanto il regime c.d. “tabellare”.

E’ stato altresì previsto (ex aliis, già in un remoto passato si veda circolare C.S.M. prot. 6244 del 27-4-95) che si dovessero “proporre criteri di assegnazione degli affari oggettivi e predeterminati, in modo che il giudice venga determinato automaticamente, impedendo che la scelta del magistrato possa avvenire ad opera delle parti. Qualora, per concrete situazioni non determinabili a priori, debba procedersi ad assegnazione non automatica ma in base a criteri diversi

da quelli oggettivi e prederminati fissati con le tabelle, il coordinatore dovrà motivare adeguatamente la ragione della diversa scelta .

Qualora l’ufficio sia diviso in sezioni, quindi, il coordinatore dovrà indicare un doppio criterio, quello di individuazione della sezione e quello di individuazione del giudice all’interno della sezione.

Ad avviso di qualificata dottrina la ratio della norma riposerebbe nella constatazione per cui “il principio del giudice naturale verrebbe vanificato ove fosse lasciata alla discrezionalità dei dirigenti la determinazione del lavoro da assegnare ad ogni giudice”.

Per il vero, la giurisprudenza di legittimità ha ponderato la questione con molta cautela (è’ stato affermato infatti il principio per cui (Cassazione penale sez. fer. 01/08/2013 n. 35729 “ l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti -si veda anche , in senso conforme: Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2012 n. 4841 Cass. pen., sez. VI, 15 novembre 2012 n. 46244 Cass. pen. n. 17150 del 2004 Cassazione penale sez. fer 09/09/2010 n. 34244).

2.2.2. Dal quadro che se ne ricava, il Collegio trae un convincimento: l’affermazione contenuta nell’atto di appello secondo la quale l’art. 25 della Costituzione sarebbe stato evocato dal Tar a sproposito, in quanto la garanzia dell’art. 25 cost., secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge – vada (unicamente) “ riferita alla competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato” trova tuttora adesione nella giurisprudenza di legittimità (ex aliis Cassazione civile sez. III 05/03/2009 n. 5342).

2.2.3. Ciò – però – non in via assoluta e senza condizioni, ma se ed in quanto siano state rispettate (rectius: predisposte) alcune “precondizioni”.

E’ questo – lo si anticipa- il convincimento del Collegio, fondato su una disamina dei principi ritraibili dalle affermazioni della Corte Costituzionale che- come prima si è avuto cura di avvertire – ha avuto modo di pronunciarsi a più riprese su problematiche di interesse ai fini della risoluzione della presente controversia.

2.3. Il leading case in materia può a buon diritto rinvenirsi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 7 luglio 1962: ivi la il Giudice delle leggi ha espresso il convincimento secondo il quale: “il principio della precostituzione del giudice tutela nel cittadino il diritto ad una previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi”.

Con le successive sentenze nn. 143 e 144 del 1973 e con l’ordinanza n. 93 del 1988 la Corte Costituzionale –ad avviso del Collegio – ha con maggior forza sposato le sollecitazioni della dottrina di cui si è prima detto.

Questa coerente progressione interpretativa è stata efficacemente tratteggiata dalla stessa Corte Costituzionale nella successiva decisione del 17/07/1998, n. 272 (sulla quale pure, a breve si tornerà) il cui capo 4.2. si riporta di seguito, senza ulteriori, superflui, commenti “in relazione al secondo dei menzionati profili la Corte, dopo aver rilevato l’inconciliabilità, in linea generale, fra precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione (sent. n. 88 del 1962), ha avuto in prosieguo occasione di soffermarsi specificamente sul tema della discrezionalità spettante ai capi degli uffici per l’assegnazione degli affari, precisando che il relativo potere deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell’ufficio e di agevolarne l’efficienza, restando, invece, esclusa qualsiasi diversa finalità (sent. n. 143 del 1973, sent. n. 144 del 1973; ord. n. 93 del 1988).”

2.4. Il punto fermo dal quale occorre muovere, quindi, ad avviso del Collegio va rinvenuto nella significativa, forte, affermazione del Giudice delle leggi per cui “precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri fra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione”.

2.4.1. Occorre adesso indugiare, su una serie di versanti di indagine.

In primo luogo, infatti, sarà opportuno dare conto del quomodo attraverso il quale la Corte Costituzionale ha riempito di significato il precetto prima illustrato.

Secondariamente, si dovrà esplorare quali siano le prescrizioni di legge primaria che regolano la materia con riferimento al plesso giurisdizionale amministrativo.

Di seguito –laddove si ravvisino eventuali differenze rispetto ad altre disposizioni di legge- dovrà accertarsi se, eventualmente, il plesso giurisdizionale amministrativo presenti peculiarità o differenze che sconsiglino l’estensione ad esso dei precetti desumibili dagli arresti del Giudice delle Leggi.

Infine – ma l’eventuale disamina di tale profilo è condizionata dalla risoluzione dei pregiudiziali punti di domanda di cui s’è detto – occorrerà interrogarsi sulla fondatezza delle ulteriori censure in punto di (negata da parte degli appellanti) attribuzione al CPGA del potere di normare tali delicati profili.

2.5.Quanto alla prima problematica, la risposta si può agevolmente trarre dalla prima richiamata decisione della Corte Costituzionale nella successiva decisione del 17/07/1998, n. 272.

Senza addentrarsi in una puntuale rivisitazione del decisum della Corte Costituzionale è sufficiente rammentare che in detta occasione, come è noto, è stato sottoposto a disamina l’ordinamento primario del Giudice contabile (si dubitava della legittimità costituzionale dell’ art. 5, comma 3, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 -disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti-, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 nella parte in cui detta disposizione affidava al presidente della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti la competenza a disporre, con proprio decreto motivato, sulla domanda di sequestro conservativo proposta dal procuratore regionale ed a fissare contestualmente l’udienza di comparizione innanzi al giudice designato, al quale spettava, con propria ordinanza, la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti cautelari adottati).

Il Giudice delle leggi, al punto 4 della citata sentenza ha preso in esame i dubbi di legittimità costituzionale prospettati con particolare riguardo alla lettera a), della citata disposizione, nella parte in cui non prevedeva che la designazione del giudice, al quale è demandato il riesame del decreto presidenziale di sequestro conservativo, venisse effettuata dal presidente della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti sulla base di criteri oggettivi e predeterminati (ad avviso del rimettente il carattere assolutamente discrezionale ed insindacabile del potere presidenziale non sarebbe compatibile con l’esigenza di obiettiva precostituzione del giudice, disattendendo, così, il principio di cui all’art. 25, primo comma, della Costituzione.).

La Corte Costituzionale, come è noto, ha disatteso il rilievo, fornendo tuttavia pregnanti contributi motivazionali.

Ha infatti fatto presente – quanto agli assetti che, sul piano ordinamentale, possono essere apprestati al fine di dare concretezza ed effettività ai richiamati principi (Trattasi dei principi prima esposti,e contenuti sub capo 4.2. della richiamata decisione della Corte Costituzionale) “il problema sia pur sempre quello di contemperare obiettività ed imparzialità con continuità e prontezza delle funzioni.”, ed ha evidenziato che fra le possibili soluzioni di un siffatto problema, il rimettente aveva richiamato “ la disciplina vigente per i giudici ordinari, che prevede l’applicazione del cosiddetto sistema delle tabelle e, più recentemente, a seguito di specifica disposizione legislativa, l’indicazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, in via generale, dei criteri obiettivi sia per l’assegnazione degli affari penali (art. 7-ter della legge sull’ordinamento giudiziario aggiunto dall’ art. 4 del D.P.R. n. 449 del 1988), sia per l’applicazione dei magistrati ( art. 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 di modifica dell’art. 110 della medesima legge sull’ordinamento giudiziario).”.

Pur esprimendo il convincimento che tale regolamentazione, (mancante nell’ordinamento del Giudice Contabile) non valesse a dar fondamento alla richiesta di declaratoria di incostituzionalità, la Consulta –rammentato che il Giudice Contabile era dotato di un Consiglio di Presidenza- è “tornata” sul disposto di cui all’art. 25 della Costituzione, esprimendo il convincimento (che nuovamente si riporta espressamente) per cui “la connessione fra imparzialità e precostituzione che si ricava da detto principio, nell’escludere, che i poteri organizzativi dei capi degli uffici possano essere svolti in modo assolutamente libero o addirittura arbitrario, consente di ritenere che l’esplicitazione di criteri per l’assegnazione degli affari, in quanto espressivi di un’esigenza costituzionale, che opera in tutti i settori della giurisdizione, possa aver luogo proprio nell’ambito di detti poteri discrezionali, quale manifestazione ed esercizio dei medesimi, senza necessità né di una specifica previsione legislativa legislativa né, tantomeno, di un intervento additivo di questa Corte.“.

Infine, la Corte Costituzionale ha così concluso la propria disamina: “In tal senso, come la stessa ordinanza ricorda, depone anche la prassi del Consiglio superiore della magistratura che, per gli affari civili, in assenza di norme analoghe a quelle della materia penale, richiede comunque che i capi degli uffici diano, in sede di proposte tabellari, indicazioni “sui criteri obiettivi e predeterminati” seguiti per le assegnazioni.”

Un primo dato significativo, ad avviso del Collegio, può agevolmente trarsi da questa richiamata decisione: esso riposa nella esclusione della possibilità che “i poteri organizzativi dei capi degli uffici possano essere svolti in modo assolutamente libero o addirittura arbitrario”.

Secondariamente, occorre porre in risalto che la Corte ha espresso il convincimento secondo il quale “l’esplicitazione di criteri per l’assegnazione degli affari” sia espressiva “ di un’esigenza costituzionale che opera in tutti i settori della giurisdizione “ possa aver luogo proprio nell’ambito di detti poteri discrezionali, quale manifestazione ed esercizio dei medesimi senza necessità di innovazioni legislative (“ ferma la facoltà del legislatore, ove lo ritenga, di intervenire per disciplinare la materia”).

2.6.Sotto un profilo più generale, il primo dato sopra evidenziato – con il quale il Collegio concorda pienamente- non collima con la “esigenza” prospettata nell’atto di appello di garantire ai Presidenti il loro responsabile e ponderato esercizio di discrezionalità nella nomina del relatore delle cause: quantomeno, occorre aggiungere, laddove non sia stato preceduto dalla anticipata “esplicitazione di criteri per l’assegnazione degli affari”.

2.6.1. Da quanto sinora esposto il Collegio ritiene possa serenamente trarsi un convincimento: la riscontrata “inconciliabilità” tra precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione è stata dalla Corte Costituzionale “risolta” a vantaggio della prevalenza del principio della precostituzione del giudice (inteso non solo quale Ufficio Giudiziario, ma, anche quale “persona fisica”).

L’adeguamento a tale “opzione” è avvenuta, per quanto concerne la Magistratura Ordinaria, sia mercè fonte primaria (il richiamato art. 7-ter del c.d. Ordinamento Giudiziario ) che mercè atti espressivi del potere di normazione secondaria dell’Organo di Autogoverno (id est: Consiglio Superiore della magistratura)

2.7. Quanto alla affermazione della Corte Costituzionale secondo cui la detta esigenza sia espressiva “ di un’esigenza costituzionale che opera in tutti i settori della giurisdizione “, è necessario riscontrarne il rispetto in rapporto alle prescrizioni normative primarie riguardanti il plesso giurisdizionale amministrativo.

2.8. A tale proposito, il Collegio non intende affatto disconoscere la fondatezza di due emergenze processuali, che vibratamente sono state affermate da parte odierna appellante:

a)l’intera legislazione previgente alla entrata in vigore del cpa (e sulla cui scorta sono state adottate le delibere gravate con i ricorsi in appello dei quali è stata prima dichiarata la improcedibilità) affermava il potere presidenziale incondizionato di assegnazione dei ricorsi giurisdizionali e di quelli assegnati alla competenza delle Sezioni consultive;

b)la “tradizione storica” dell’Istituto corrisponde al dato normativo prima indicato.

2.8.1. Il dato non è neppure contestato, ed alla ricostruzione normativa di cui alle pagg. 13, e 29-32 dell’atto di appello il Collegio ritiene di fare integrale riferimento (cfr: art. 64 del cpa).

2.9. Secondariamente, deve rilevarsi che la tesi di parte appellante (secondo motivo – primo “di merito”- dell’appello, pag 10, e restanti motivi, soprattutto quarto, pagg. 18 e segg. dell’appello) secondo cui il testo dell’art. 71 comma 6 del cpa sembri ( n.d.r. ovviamente la voce verbale “sembrare” è del Collegio, mentre nell’appello l’affermazione è resa in termini di assoluta certezza) confermare il contenuto della antevigente legislazione è esatta e tutt’altro che censurabile.

Ivi, infatti, è dato leggere che: “ Il Presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza”.

2.9.1. E parimenti deve convenirsi con la segnalazione critica a tenore della quale la motivazione contenuta nella sentenza del Tar, incentrandosi maggiormente sulla questione della determinazione dei criteri quantitativi dei “carichi di lavoro”, piuttosto che sul comma 7 dell’art. 2 della delibera del 2013 gravata (“I presidenti predispongono ed estraggono a sorte pacchetti omogenei predeterminati di affari, compresi quelli cautelari, da assegnare ai singoli magistrati componenti del collegio per ciascuna udienza o adunanza e redigono processo verbale delle relative operazioni”) abbia soltanto parzialmente concentrato il proprio esame sui profili di censura veicolati negli atti di impugnazione (massime, capo 6.1. della impugnata sentenza).

3.Ed allora, può e deve immediatamente darsi soluzione al primo e più rilevante quesito giuridico sollevato dall’appello in esame.

Ritiene il Collegio che esso possa essere così formulato: “ la prescrizione di cui al comma 7 dell’art. 2 della delibera del 2013 gravata (“I presidenti predispongono ed estraggono a sorte pacchetti omogenei predeterminati di affari, compresi quelli cautelari, da assegnare ai singoli magistrati componenti del collegio per ciascuna udienza o adunanza e redigono processo verbale delle relative operazioni”) collide con la norma di legge contenuta nel comma 6 dell’art. 71 del CPA secondo cui “ Il Presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza”?

3.1. Il Collegio ritiene vi siano più rilevanti ragioni per affermare che la tesi positiva prospettata da parte appellante non sia accoglibile.

3.2. Va premesso che né parte appellante ha mai anche solo ipotizzato che il Plesso amministrativo non possa essere ricondotto al novero delle “giurisdizioni” né il Collegio ciò ritiene .

Deve ribadirsi quindi che Plesso amministrativo (Tar, Consiglio di Stato e CGA) è, unitariamente ed anche singolarmente considerato “giurisdizione”: ciò si ricava agevolmente dalla Carta Costituzionale; dalle pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Edu e della Consulta; dalle disposizioni del cpa, che peraltro, quanto agli istituti direttamente riconducibili al Giudice “persona” significativamente, all’art. 17 del cpa (ma si veda pure l’art. 39 del medesimo testo normativo) richiama il codice d procedura civile, da sempre ritenuto koinè sistematicamente organizzata di principi processuali immanenti e trasversali al sistema.

Ciò non è mai stato negato in passato (in sede di Assemblea costituente, com’è noto, Piero Calamandrei si era espresso in favore del giudice unico, con la conseguente soppressione delle giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, appunto presupponendo che tali fossero: il principio della pluralità delle giurisdizioni, rappresentato principalmente dalle posizioni di Costantino Mortati, che ebbe alla fine sostanzialmente il sopravvento, muoveva anch’esso da tale dato conclamato) e va ribadito oggi.

3.2.1. Muovendo da tale punto di partenza, si deve rilevare che neppure in concreto parte appellante spiega e chiarisce (se non facendo richiamo, come prima chiarito, alla “tradizione storica” ed al dato normativo preesistente al cpa e stratificatosi negli anni) per quali ragioni al Plesso Giurisdizionale amministrativo dovrebbero applicarsi regole diverse da quelle che la Corte Costituzionale ha affermato essere compatibili con la carta Fondamentale (rectius: doverose alla luce delle prescrizioni ivi contenute)e, soprattutto, esigenza sentita “per tutte le giurisdizioni”.

Ed anzi, a tratti (pag. 6 secondo cpv.) la stessa parte appellante “accomuna” nella tradizione storica, il processo civile e quello amministrativo e, quindi, la Giurisdizione ordinaria e quella amministrativa.

Neppure il Collegio, per il vero, rinviene alcuna pregnante ragione a sostegno di una supposta “specificità” della funzione giurisdizionale esercitata dal Plesso Giurisdizionale amministrativo che impedirebbe che allo stesso si applichino le suindicate regole e che anche per il plesso giurisdizionale amministrativa sia ravvisabile la “esigenza” indicata dalla Corte Costituzionale e, come da quest’ultima rilevato, “sentita per tutte le giurisdizioni”.

Id est: se il Plesso amministrativo è “giurisdizione”; e se le altre “giurisdizioni” adottano regole tese a garantire la precostituzione di criterii automatici per la individuazione del Giudice “persona fisica” deputato a trattare un certo affare, in cosa riposerebbe la specificità del Plesso giurisdizionale amministrativo, per cui ad esso non potrebbero applicarsi dette regole, od altre rispondenti alla medesima esigenza (si veda Delibera plenaria CSM del 21 luglio 2011, recante “formazione delle tabelle di organizzazione

degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014” Capo I-Tabelle degli uffici giudicanti”

Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il progetto organizzativo dei medesimi e

concorrono ad assicurare l’efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale.

1.2 – Le tabelle stabiliscono….omissis

f) i criteri obiettivi e predeterminati per l’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli

collegi ed ai giudici;”)?

Chè per il vero, quelle indicate da parte appellante (esperienza Presidenziale, prudente discrezionalità, etc) parrebbero al Collegio in via teorica valere anche per le altre Giurisdizioni e non certo essere “riservate” al Plesso Tar-Consiglio di Stato.

Ed allora deve concludersi che il dato ostativo riposerebbe unicamente nella prescrizione positiva di cui all’art. 71 comma 6 del cpa.

3.2.2. Se è vero, quindi, che la Corte Costituzionale ha affermato che:

“precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri fra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione”;

ha escluso che; “i poteri organizzativi dei capi degli uffici possano essere svolti in modo assolutamente libero o addirittura arbitrario”;

ed ha ritenuto che: “l’esplicitazione di criteri per l’assegnazione degli affari” sia espressiva “ di un’esigenza costituzionale che opera in tutti i settori della giurisdizione “ devono affermarsi nell’ordine due conseguenze.

Esse sono le seguenti:

a)non sussistono elementi per ritenere che il Plesso giurisdizionale amministrativo si sottragga alla ricomprensione del medesimo nel concetto di “settore della giurisdizione” e quindi, dalle prime affermazioni precettive suindicate;

b)l’art. 71 comma 6 del cpa, ove inteso in senso collidente con tali affermazioni – id est: nel senso patrocinato da parte appellante secondo cui esso avrebbe riaffermato l’assoluta discrezionalità e libertà presidenziale di assegnazione degli affari ai singoli relatori con preclusione di qualsivoglia anticipata regolazione mercè la fissazione di criteri per la individuazione del Giudice relatore – sarebbe disposizione della cui costituzionalità (in riferimento al parametro di cui all’art. 25 nella “lettura” fornitane dalla Corte Costituzionale) potrebbe fondatamente dubitarsi.

3.3. Ciò sarebbe sufficiente, probabilmente a respingere il mezzo, in parte qua, in ossequio al canone ermeneutico esposto al punto 2.2. della presente decisione(vedasi Corte cost. n. 46/2013).

3.3.1. Ma v’è una ulteriore ragione, fondata sul dato letterale della citata disposizione di cui all’art. 71 comma 6 del cpa che milita in senso contrario alla critica appellatoria: ivi si utilizza un termine “designa” identico a quello a più riprese utilizzato dal cpc (es: art. 702 bis cpc, art. 168 bis comma 1 cpc, etc): esso tuttavia non esclude (come non è escluso nel sistema processuale civile ordinario, dove, anzi si è dimostrato che avviene esattamente il contrario) che la designazione – pur sempre affidata al Presidente, si badi – possa avvenire sulla scorta di criteri prefissati, anche di natura automatica.

Invero il termine “scelta”(libera) utilizzato nell’atto di appello ed ivi con forza patrocinato è soltanto uno dei possibili sinonimi del termine “designa” contenuto nel detto articolo.

E d’altro canto è agevole osservare che, se così non fosse, si dovrebbe affermare che per il Presidente sarebbe precluso designare qual relatore se stesso in quanto nell’art. 71 comma 6 detta possibilità non è espressamente contemplata (il che, ovviamente, non è, e sarebbe conclusione contraria a logica oltreché – come è fatto notorio- ad una inveterata e lodevole prassi da sempre pacificamente seguita,e mai da alcuno contestata, a quel che è dato conoscere).

3.3.2. Sotto il profilo “storico”, poi, l’introduzione nel sistema della citata disposizione di cui all’art. 71 comma 6 del cpa risale al 2010, quando già erano noti gli approdi della Corte Costituzionale in subiecta materia, che prima si è cercato di sintetizzare: non appare persuasivo che il Legislatore abbia consapevolmente voluto porsi in collisione con tali precetti dettando una regolamentazione contraria a quella “esigenza sentita per tutte le giurisdizioni” scolpita negli arresti della Corte Costituzionale .

3.3.3. In ultimo, non va dimenticato, sotto il profilo sistematico, l’argomento segnalato dalla difesa erariale: l’art. 76 comma 4 del cpa richiama espressamente l’art.276 commi 2,4 e 5 del cpc e l’art. 118 disp.att. cpc (“Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma del codice di procedura civile e l’articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”).

Dette norme in ultimo citate dettano i criteri di individuazione del Magistrato estensore (art. 276: (II). Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa. (IV). Se intorno a una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finché le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice”, art.118 comma 4 disp. att. cpc: “La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione”).

La piena applicabilità delle stesse al plesso giurisdizionale amministrativo, espressamente imposta ai sensi dell’art. 76 del cpa, rende evidente che si è ritenuto di stabilire regole precostituite al potere presidenziale di designazione del relatore: non si comprende perché l’art. 71 comma 6 debba essere interpretato nel significato patrocinato nell’appello secondo cui esso sarebbe insuscettibile della previa predisposizione di regole generali a “guida” della discrezionalità presidenziale.

3.4. Alla stregua di quanto sin qui esposto, ad avviso del Collegio l’argomento appellatorio fondato sul contrasto della delibera gravata con il testo dell’art. 71 comma 6 è infondato: la disposizione va interpretata in senso conforme agli arresti del Giudice delle Leggi prima citati e, semmai –lo si ripete- è convincimento del Collegio quello per cui si potrebbe dubitare della costituzionalità della stessa laddove interpretata in senso preclusivo della anticipata (rispetto alla “designazione” presidenziale) prefissazione di criteri di individuazione del giudice destinato a relazionare sull’ affare.

3.5.A quanto, detto, deve aggiungersi soltanto una considerazione: la sentenza di primo grado, come detto a più riprese, ha per il vero trattato velocemente ed incidentalmente detta tematica, soffermandosi maggiormente sul contenuto della delibera nella parte in cui individua quale sia il carico di lavoro attribuibile ai singoli giudici: va però richiamata una affermazione ivi contenuta – della quale parte appellante si duole – e riposante nella considerazione secondo cui “la delibera gravata non incide minimamente sull’atto di nomina del relatore delle cause e degli affari consultivi, che rimane saldamente in capo al presidente di sezione”.

Va sul punto ricordato che spetta sempre al Presidente l’atto formale di nomina, che però avviene non già “liberamente” ma sulla scorta di criteri predeterminati; la delibera, poi, non esclude (almeno, questa è la lettura che ritiene di poterne dare il Collegio) che –anticipatamente o successivamente alla estrazione a sorte di un relatore- lo stesso Presidente ravvisi circostanze obiettive (e non agevolmente predeterminabili anticipatamente, il che non costituirebbe comunque compito spettante a questo Collegio ) che impediscano che una certa causa, ricompresa in un certo “pacchetto”, venga attribuita proprio a “quel” relatore e possa operare in conformità sostituendolo.

E ciò peraltro lo stesso art. 2 della delibera che da un parte impone la predisposizione di “pacchetti omogenei” da assegnare automaticamente a ciascun magistrato e, dall’altra, comporta la necessità di effettuare delle compensazioni qualora vi sia un superamento del carico di lavoro (lungi dal costituire un elemento di “incoerenza” interna della delibera medesima, come pure non condivisibilmente ipotizzato) pare al Collegio espressivo del riconoscimento di una simile esigenza.

In sintesi, pare al Collegio trovarsi al cospetto di una predisposizione di criteri di natura minimale, per così dire, (d’altro canto, il comma 6 dell’art. 2 della delibera gravata prevede in via anticipata deroghe al “criterio” dell’eguale carico di cui al precedente comma 5) che consente elasticamente di rinvenire soluzioni anche per fattispecie ivi non espressamente normate, difficili da prevedere anticipatamente, e che comunque, la responsabile discrezionalità del CPGA potrebbe enucleare, al condivisibile fine di una ottimizzazione delle risorse e delle professionalità del Plesso .

In via di mera esemplificazione, è preciso convincimento del Collegio che il testo della delibera gravata non escluda, ad esempio, che talvolta un certo ricorso o gruppo di ricorsi possa essere motivatamente assegnato dal Presidente “nominatim” ad un singolo relatore in virtù di varie rilevanti circostanze quale quella, ad esempio, che un certo Magistrato si sia in precedenza occupato di questione identica od assimilabile, e/o abbia avuto occasione di approfondire un certo aspetto giuridico particolarmente complesso, ect,

3.6. Insomma: la bella espressione contenuta a pag. 33 dell’atto di appello e che piace al Collegio riportare di seguito (“la valorizzazione delle attitudini proprie di ciascuno è interesse di tutti”) non è aspirazione che possa dirsi del tutto conculcata dalla vigente avversata regolamentazione.

La avversata regolamentazione impedisce la assoluta discrezionalità della “nomina”,in assenza di alcuna predeterminazione di criteri, già ritenuta aspirazione non condivisibile dalle decisioni della Corte Costituzionale: ed in parte qua né collide con la legge primaria (art. 71 comma 6) né presenta profili diversi di illegittimità e o irrazionalità.

4. Respinto il primo (e principale) caposaldo dell’appello, devono essere esaminati i restanti motivi di censura.

4.1. La reiezione del sesto motivo –si anticipa- va pronunciata in via derivata, in quanto il presupposto della detta censura riposerebbe –secondo e terzo capoverso – nella supposta illegittimità della delibera per violazione di legge e per straripamento di potere ( quello, in tesi, autoattribuitosi dal CPA).

Venuto meno il detto presupposto (per quanto si è finora detto con riguardo al vizio di violazione di legge, e per quanto si dirà immediatamente con riferimento alle altre censure dedotte) vale a giustificare la prescrizione contenuta nella delibera e concernente la conseguenza per la reiterata violazione delle disposizioni contenute nella medesima il richiamo ai precetti indicati dal Tar (es: art. 2 del d.lgs. 109/2006, previgente disciplina del r.d.l. n. 511 del 1946).

5.Restano a questo punto da esplorare due ulteriori macrocensure prospettate nell’atto di appello e riposanti, rispettivamente:

a)nella affermata contraddittorietà della delibera al disposto di cui all’art. 1 comma 2 della legge n. 241/1990 ( nella parte in cui detta ultima disposizione vieta di aggravare il procedimento) e più in generale sulla violazione dei principi del “ giusto procedimento” nella fase di adozione della delibera;

b)nel supposto “straripamento di potere” in cui sarebbe incorso il CPGA laddove avrebbe invaso una sfera (quella “giurisdizionale”) ad esso preclusa e si è richiamata la prospettazione (non espressamente riproposta, in realtà, ma contenuta nei precedenti mezzi di ricorso di primo grado, dichiarati improcedibili ed avversanti le “prime” delibere in ordine cronologico, ormai abrogate) secondo cui, a tutto concedere, detta prerogativa sarebbe spettata al Presidente del Consiglio di Stato.

5.1. Nessuna delle due richiamate censure persuade il Collegio.

5.1.1. Quanto alla prima di esse (art.1 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.”) in disparte ogni ulteriore considerazione, deve osservarsi quanto segue.

L’ottica della censura – se il Collegio non ha frainteso le affermazioni contenute nel secondo capoverso di pag 11 dell’appello- riposerebbe nell’avere imposto la formazione di pacchetti; la estrazione a sorte del relatore da “abbinare” ai pacchetti e la formazione di un processo verbale che dia atto dell’avvenuto espletamento di tali incombenti.

Ora, pur potendo convenirsi della circostanza che tale attività possa comportare un dispiego di energie e di tempo, il punto rilevante su cui incentrare l’attenzione è che, in realtà, la norma de quo è stata non del tutto pertinentemente evocata.

Essa infatti, vieta che vengano imposti, in fase “istruttoria” adempimenti in realtà non necessari.

Nel caso di specie, l’unica “operazione” nuova e diversa ed ulteriore, rispetto al disegno che costituisce la filosofia dell’impianto critico contenuto nell’atto di appello, riposa nella verbalizzazione delle operazioni eseguite.

Null’altro.

Invero, la stessa parte appellante, nel postulare l’esigenza che il potere di assegnazione dell’affare al relatore si dispieghi liberamente avverte, che non trattasi di sostenere la libertà di una attività “a caso” ma di una complessa e responsabile, quanto discrezionale, attività valutativa, che individui il “più appropriato” relatore, per qual singolo affare.

Non altrimenti possono essere intesi i richiami alla “esperienza”del Presidente (pag. 15) e la più approfondita disamina di cui alle pagg. 36-37 dell’appello (con il sapiente richiamo alla voce avverbiale “prudentemente”.

Se così è, nel caso di specie non v’è incombente nuovo e diverso rispetto al passato (cioè all’epoca antecedente alle contestate delibere introduttive nel sistema dei criteri), ma soltanto la necessità che esso sia documentato.

La delibera contestata non introduce a carico dei Presidenti l’obbligo di emanare atti amministrativi non previsti dalla legge, ma unicamente quello di verbalizzare un “procedimento” (quello di individuazione del singolo relatore per quel singolo’affare) prima parimenti esistente, sebbene non esternato se non con l’atto materiale di assegnazione.

Non v’è alcun aggravio, se non quello discendente dalla verbalizzazione (ma nulla vietava in passato, e nulla vieterebbe attualmente, ove l’assegnazione degli affari venisse sottratta alla formazione prevista dalla delibera gravata) che il Presidente desse contezza del procedimento logico-valutativo che l’aveva condotto ad assegnare quel singolo affare a quel singolo Magistrato dandone succinta contezza in un atto idoneo ad esternare i presupposti della scelta.

Di più: muovendo dalla richiamata affermazione della Corte Costituzionale secondo cui va escluso che “i poteri organizzativi dei capi degli uffici possano essere svolti in modo assolutamente libero o addirittura arbitrario” vi sarebbe addirittura da dubitare della possibilità che – anche in carenza della regolamentazione di cui alla contestata delibera- i Presidenti non dovessero (quantomeno) redigere un sommario processo verbale che desse conto dei canoni mercè i quali era stata esercitata la loro prudente e responsabile “individuazione” del singolo relatore.

La giurisprudenza amministrativa ha insegnato che nessun potere, per quanto supportato da amplissima discrezionalità ( con la esclusione dei c.d. “atti politici”, liberi nel fine) possa essere esercitato omettendo di dare contezza (seppur generica e succinta, quanto maggiore è il quantum di discrezionalità attribuito) dei presupposti in base al quale si è giunti ad una data soluzione.

La conclusione non dovrebbe essere diversa nel caso in esame, per cui nessun “indebito aggravio” rispetto al passato può ravvisarsi.

5.1.2. Anche tale articolazione della censura va pertanto disattesa, mentre nulla ritiene di aggiungere il Collegio a quanto affermato dal Tar in punto di insussistenza di vizi discendenti dalla omessa audizione dei Presidenti (soggetti, questi, poi chiamati ad applicare la delibera): l’istruttoria è stata compiuta, completa, e si è dipanata in numerosi atti; la tematica è stata a più riprese approfondita dall’ Organo di autogoverno, e la prova lampante di ciò risiede nella pluralità di delibere susseguitesi sul tema.

E’ massima di esperienza quella per cui la più agevole condivisione di un deliberato si realizza quando maggiormente vi sono stati coinvolti i soggetti che – per primi- sono chiamati ad applicarlo: ma una omissione di tale consultazione non potrebbe condurre a dichiarare la illegittimità della delibera (che neppure parte appellante esplicitamente invoca nella parte dell’atto di appello diretto a criticare la delibera del 2013) involgendo unicamente valutazioni di opportunità e convenienza.

5.2. Resta da approfondire la critica incentrata sull’ asserito straripamento di potere in cui sarebbe incorso il CPGA allorchè si è risolto a regolamentare (con le avversate delibere) una “prerogativa” (in tesi quella, presidenziale, di individuazione del singolo relatore cui assegnare il singolo affare) di natura giurisdizionale (si veda pag. 19 dell’appello, laddove si rimprovera alla delibera di “interferire nel corso dei processi”, e, più diffusamente, pagg 35 e segg. recanti i riproposti motivi di censura ovvero le delibere abrogate) e di essere stata emessa in carenza di espressa od implicita attribuzione del relativo potere.

5.2.1. Il mezzo è certamente ammissibile, sebbene parte appellante non abbia gravato il capo della avversata decisione (ultima parte del capo 5.3.) “dedicato” a confutare la tesi del mezzo di primo grado secondo cui detta competenza, a tutto concedere, sarebbe spettata al Presidente del Consiglio di Stato (in sentenza è stata recisamente escluso il rilievo, nella presente controversia degli artt. 4 e 15 del d.lgs. 165/2001, norme che sono state ritenute “destinate a regolare esclusivamente gli organi e gli aspetti e burocratici-amministrativi delle istituzioni ivi elencate” e quindi insuscettibili di essere trasportate sul piano della attività strettamente e squisitamente connesse alla funzione giurisdizionale”); né abbia riproposto in appello (se non attraverso la reiterazione dei motivi dichiarati improcedibili dal Tar assorbiti ) detta “tesi alternativa” .

E’ comunque ben possibile, legittimo, e quindi ammissibile, limitarsi a contestare che la competenza a disciplinare una determinata “materia” o financo un aspetto della medesima pertenga ad un certo Organo, senza per converso dovere indicare quale sarebbe l’Organo eventualmente competente (peraltro, come prima chiarito, parte appellante nega che la fattispecie necessiti di alcuna regolamentazione diversa da quella impressa ex art. 71 comma 6 del cpa, nella “lettura” dalla stessa fornita).

5.2.2. La censura, però, ad avviso del Collegio, è infondata, ed in parte contiene anche elementi di endemica contraddittorietà con la precedente censura prima scrutinata.

5.2.3. La disposizione invocata dal Tar a comprova della sussistenza, in capo al CPGA, del potere di regolamentare la materia mercè le avversate delibere, è contenuta sub art. 13 della legge n. 186/1982.

Il comma 1, n. 6 bis di tale norma (aggiunto dall’ art. 19, L. 21 luglio 2000, n. 205)

prevede che pertenga alla responsabile discrezionalità del CPGA, tra l’altro, il compito di determinare “ i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati”.

Ad avviso di parte appellante (in particolare pag. 13 penultimo cpv dell’atto di appello) tale competenza del CPGA sarebbe stata “delimitata nel senso di stabilire i criteri di ripartizione dl lavoro tra i magistrati amministrativi”,ed anzi, il detto comma avrebbe confermato implicitamente il criterio della nomina dei relatori da parte dei presidenti.

Il Collegio non condivide tale approdo riduttivo.

Già sul piano semantico, è evidente che la disposizione in oggetto ha un grado di precisione e dettaglio significativamente superiore rispetto a quello di cui ai due numeri della elencazione che la precedono (“5 stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;6 stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell’ambito dei tribunali divisi in sezioni;).

Criteri e modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati, ad avviso del Collegio, è espressione idonea a ricondurre al potere dell’Organo di autogoverno, in funzione regolatoria, anche la indicazione delle modalità di abbinamento del singolo relatore al singolo ricorso contenuto nel singolo “pacchetto di ricorsi” predeterminato .

E’ pienamente condivisibile, sul punto, il convincimento del Tar: tale potere pertiene pienamente all’Organo di Autogoverno (e parte appellante, ovviamente, in seno all’appello non nega che così sia avvenuto nelle altre Giurisdizioni, né rifugge decisamente dal parallelismo tra competenze e funzione del CPGA rispetto a quelle del CSM che è espresso nel ragionamento del Tar).

Né dicasi che così opinando si consentirebbe che il CPGA intervenga su materia preclusagli in quanto la nomina del relatore costituisce atto “giurisdizionale”: la forzatura riposa proprio in tale punto di partenza.

Se “atto giurisdizionale” implica uno “ius dicere”, la nomina del relatore di una causa non lo è certamente, e non v’è (ancora) esercizio di potere giurisdizionale: e d’altro canto non può affermarsi che ogni atto che si inserisca nel solco di un procedimento avente una certa matrice (in questo caso giurisdizionale) ne mutui le caratteristiche e finisca con l’assorbirne la natura: anche l’atto con cui si ordina l’allontanamento dall’aula di udienza di un soggetto disturbatore si connota per essere inserito nell’alveo di un procedimento giurisdizionale e di una funzione giurisdizionale: sarebbe davvero ardito, per ciò solo, considerare tale ordine “atto giurisdizionale”.

5.2.4. E peraltro, anche a volere seguire detta impostazione, la articolazione della censura si porrebbe in evidente conflitto con quella prima scrutinata laddove parte appellante si è doluta dell’aggravio procedimentale imposto dalla avversata delibera .

Invero, delle due l’una: o l’atto di nomina del relatore è di “natura giurisdizionale” o non lo è (ed il Collegio propende per tale ipotesi); ma se si volesse ritenere che esso integri atto giurisdizionale, è agevole riscontrare la contraddittorietà sistematica della ipotesi appellatoria, che si spinge ad ipotizzare un “unicum” nel sistema (cfr art. 111 Cost): un atto “giurisdizionale” (la designazione del relatore) eppur totalmente libero, e financo scevro da alcun obbligo motivazionale e di documentazione dell’iter logico seguito per pervenire alla scelta.

Sotto qualsiasi angolo prospettico la si guardi, la censura non persuade.

5.2.5. Può, concludersi questa disamina con una ultima considerazione.

Nell’ultima parte del comma 4 dell’art. 2 della delibera gravata, si elencano, affiancandoli, due “interessi” che la normazione ivi contenuta tenderebbe a soddisfare: quello ad una equa ripartizione del carico tra Magistrati, e quello volto ad evitare che determinate materie siano affidate in via esclusiva ad alcuni relatori (così testualmente la delibera “ l’equilibrata ripartizione, per qualità e quantità, del carico di lavoro, evitando di norma che determinate materie siano affidate in via esclusiva ad alcuni relatori”).

Tali esigenze rientrano certamente tra le esclusive competenze del CPGA e sono in massima parte di natura “interna”, .

La delibera del 2013, non enuncia l’ulteriore presupposto della contestata regolamentazione, sotteso alla prescrizione di cui al comma 7: quella di garantire trasparenza assoluta, attraverso la anticipata predisposizione di un criterio che consenta di pervenire in modo anticipato e prefissato ( sebbene casuale, attraverso la estrazione a sorte) alla individuazione della persona fisica deputata alla trattazione del singolo affare ( in quanto inserito in un certo “pacchetto” di ricorsi) in ossequio ad una visione estesa del concetto di “giudice naturale precostituito per legge” (ed in questa sede si può solo rammentare che qualificata Dottrina individua il bene giuridico tutelato da simili prescrizioni riconducendolo alla effettività della terzietà e dell’indipendenza del Giudice) .

Esigenza, questa, generale, scolpita, come prima si è cercato di dimostrare , nelle decisioni della Corte Costituzionale citate e parimenti rientrante nella responsabile competenza del CPGA.

E la stessa parte odierna appellante, per il vero, da atto che (ultimo paragrafo di pag. 3 del mezzo di primo grado,e primo di pag 4) la delibera del 2004 era motivata da esigenze di assicurazione della trasparenza e di rispetto del principio ex art, 25 della Costituzione.

5.2.6. Né, si ripete –per venire all’ulteriore articolazione della censura- che risulti in senso contrario dirimente la considerazione secondo cui “l’assegnazione delle cause e degli affari consultivi è funzione di natura giurisdizionale, che l’ordinamento affida esclusivamente alle prerogative presidenziali“.

5.2.7. La ricostruzione di parte appellante manifesta un primo punto di debolezza “intrinseco”, per così dire allorchè propugna la tendenziale assolutezza ed ammette a propria volta che possa essere ammissibile un limite “quantitativo.

Ne manifesta un secondo,laddove –come prima chiarito- insiste nel ricondurre l’atto di nomina alla funzione giurisdizionale, il che è considerazione non condivisa dal Collegio.

5.3.Anche tale censura, conclusivamente, va disattesa, potendosi in ultimo e conclusivamente formulare una aggiuntiva considerazione: come si è visto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 1998, “chiude” la propria disamina con la seguente considerazione, che di seguito si riporta nuovamente “Invero la connessione fra imparzialità e precostituzione che si ricava da detto principio, nell’escludere, come già detto, che i poteri organizzativi dei capi degli uffici possano essere svolti in modo assolutamente libero o addirittura arbitrario, consente di ritenere che l’esplicitazione di criteri per l’assegnazione degli affari, in quanto espressivi di un’esigenza costituzionale, che opera in tutti i settori della giurisdizione, possa aver luogo proprio nell’ambito di detti poteri discrezionali, quale manifestazione ed esercizio dei medesimi, senza necessità né di una specifica previsione legislativa né, tantomeno, di un intervento additivo di questa Corte. In tal senso, come la stessa ordinanza ricorda, depone anche la prassi del Consiglio superiore della magistratura che, per gli affari civili, in assenza di norme analoghe a quelle della materia penale, richiede comunque che i capi degli uffici diano, in sede di proposte tabellari, indicazioni “sui criteri obiettivi e predeterminati” seguiti per le assegnazioni.”.

La tesi di parte appellante, nel sostenere che il CPGA non avrebbe avuto la competenza ed il potere di provvedere sull’oggetto in trattazione, oltre che non condivisibile in sé e per sé, come si è prima tentato di dimostrare, si pone peraltro in controtendenza rispetto alla ratio della legislazione vigente, seppur successiva al 2013.

E’ appena il caso di rammentare, infatti, che a più riprese il Legislatore ha fornito indicazioni “unitarie” relativamente a compiti e poteri degli Organi di autogoverno della Magistratura (ex aliis si veda il comma 4 dell’art. 16 del dL 12/09/2014, n.132 in tema di ferie dei Magistrati: “. gli organi di autogoverno delle magistrature e l’organo dell’avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.”) che collidono con il sostrato della tesi affermata da parte appellante secondo la quale il CPGA avrebbe competenze “minor” rispetto a quelle assegnate agli altri Organi di autogoverno, e, più specificamente, al CSM, ( ferma restando la rilevanza costituzionale di quest’ultimo, unico tra gli Organi di autogoverno).

6. Conclusivamente, l’appello va disatteso e la sentenza del Tar gravata va confermata, con le precisazioni rese in motivazione.

7.E’ evidente che la complessità, particolarità e novità delle questioni esaminate legittimano l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del grado sostenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese processuali del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi – Presidente

Fabio Taormina – Consigliere, Estensore

Diego Sabatino – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Antonio Bianchi – Consigliere

Depositata in Segreteria il 1 settembre 2015.

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