Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 6 settembre 2016, n. 3820

Gli organi del Ministero dell’Interno ravvisano l’assenza della buona condotta, quanto il richiedente abbia commesso maltrattamenti in famiglia o atti caratterizzati da violenza

 

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 6 settembre 2016, n. 3820

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3245 del 2016, proposto dal signor -Omissis-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ca. (C.F. omissis), con domicilio eletto presso lo Studio Legale Ca. & associati in Roma, viale (…);

contro

Il Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I ter, n. 11434/2015, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato Gi. Ca. e l’avvocato dello Stato Ma. Vi. Lu.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Due società hanno chiesto al Prefetto di Roma che l’appellante fosse iscritto nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.m. 6 ottobre 2009.

Dopo aver acquisito il parere negativo della Questura di Roma, il Prefetto ha respinto l’istanza, con l’atto n. 51005 del 3 marzo 2014, rilevando che l’interessato è stato condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, con la sentenza del Tribunale di Roma del 22 novembre 2013, per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia.

2. Col ricorso n. 8906 del 2014 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), l’interessato ha impugnato il diniego del Prefetto ed il parere del Questore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

3. Il TAR, con la sentenza n. 11434 del 2015, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

4. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.

Le Amministrazioni statali appellate si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell’appello.

All’udienza del 21 luglio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Col primo motivo, l’appellante ha dedotto che il TAR avrebbe errato nel ritenere necessaria l’impugnazione dell’art. 1, comma 4, del d.m. 6 ottobre 2009, che ha previsto i requisiti per il rilascio dell’atto di iscrizione nell’elenco in questione.

A suo avviso, il medesimo art. 1, comma 4, si porrebbe in contrasto con l’art. 11 del testo unico di pubblica sicurezza e doveva essere dunque disapplicato dal TAR.

6. Le deduzioni così riassunte dell’appellante risultano infondate e vanno respinte.

6.1. In primo luogo, come ha correttamente rilevato il TAR, la mancata tempestiva impugnazione del decreto ministeriale preclude nel presente giudizio la valutazione sulla sua legittimità.

Il medesimo decreto ha una obiettiva natura regolamentare – pur se non è stato preceduto dal parere del Consiglio di Stato (per il principio, v. Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2006, n. 4543) – in quanto contiene regole generali ed astratte (sulla determinazione dei “requisiti per l’inscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”), sicché – per contestarne le determinazioni – sarebbe occorsa una sua rituale e tempestiva impugnazione.

Contrariamente a quanto ha dedotto l’appellante, i regolamenti amministrativi sono “disapplicabili” quando il ricorrente chieda la tutela di diritti soggettivi (Cons. Stato, Sez. V, 24 luglio 1993, n. 799) o, in malam partem, quando egli chieda la tutela di un interesse legittimo e invochi il contenuto di un regolamento favorevole, che però si ponga in contrasto con la legge (con conseguente reiezione del ricorso introduttivo: Sez. V, 26 febbraio 1992, n. 154), ma non anche quando sia contestato l’atto autoritativo applicativo di un regolamento contenente determinazioni sfavorevoli (in tal senso, v. i principi enunciati da Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 1952, n. 1032; Sez. V, 1° marzo 1952, n. 340, Sez. IV, 14 febbraio 1941, n. 93; Sez. IV, 18 agosto 1936, n. 829, più volte ribaditi e ai quali questa Sezione intende dare continuità).

6.2. In secondo luogo, non sussiste l’ipotizzato contrasto tra le disposizioni del d.m. 6 ottobre 2009 e quelle del testo unico sulla pubblica sicurezza.

Infatti, il regolamento è stato emanato in attuazione dell’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 e contiene, ratione materiae, regole speciali concernenti l’iscrizione nell’elenco e le modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo, attività di per sé non disciplinata in quanto tale dal testo unico.

6.3. Peraltro, anche in considerazione delle disposizioni del testo unico, sono infondate le censure riportate a pp. 8 ss. dell’atto d’appello.

Il principio generale, desumibile anche dall’art. 11, secondo comma, del testo unico è nel senso che le autorizzazioni di polizia “possono essere negate” “a chi non può provare la sua buona condotta”, oltre a chi ha commesso uno dei reati ivi previsti.

In relazione a fattispecie nelle quali si controverteva sulla legittimità di provvedimenti che hanno inibito l’uso delle armi, questa Sezione ha ritenuto che del tutto legittimamente gli organi del Ministero dell’Interno ravvisano l’assenza della buona condotta, quanto il richiedente abbia commesso maltrattamenti in famiglia o atti caratterizzati da violenza (Sez. III, 24 agosto 2016, n. 3687; Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1702): similmente, il Collegio ritiene che l’Amministrazione possa ravvisare la carenza del requisito della “buona condotta”, e respingere l’istanza proposta ai sensi dell’art. 1 del d.m. 6 ottobre 2009, quando l’interessato abbia commesso maltrattamenti in famiglia o atti caratterizzati da violenza.

6.4. Va infine respinta la censura di violazione dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, poiché il silenzio assenso non è configurabile quando si tratti di un procedimento riguardante la pubblica sicurezza.

7. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza) respinge l’appello n. 3245 del 2016.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti – Presidente, Estensore

Carlo Deodato – Consigliere

Manfredo Atzeni – Consigliere

Stefania Santoleri – Consigliere

Raffaello Sestini – Consigliere

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