Consiglio di Stato
sezione III
sentenza 17 dicembre 2015, n. 5714
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9343 del 2013, proposto da:
Un. S.r.l.;
contro
Azienda ULSS n.1 di Belluno, rappresentata e difesa dall’avv. Le.Co., con domicilio eletto presso Ma.Sa. in Roma, Via (…);
per la riforma;
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE III n. 00582/2013, resa tra le parti, concernente sospensione immediata vendita self-service di pane sfuso privo di involucri di protezione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss n.1 di Belluno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Da.Va. e Le.Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società Al. S.r.l., (poi incorporata nella società UN. S.r.l., attuale appellante) opera nel settore della grande distribuzione ed ha quale proprio oggetto sociale il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari. Tra le sue attività rientra la vendita self service di pane sfuso. In data 15 marzo 2011, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n. 1 di Belluno provvedeva a svolgere una ispezione nei locali della società, oggi appellante, a seguito della quale veniva adottato dal Responsabile dell’U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione il provvedimento impugnato n. prot. (…). Con esso veniva prescritto alla società:
“a) di sospendere immediatamente la vendita self-service del pane sfuso, privo di involucri di protezione, interdicendo la zona ad esso dedicata; b) che il pane allo stato sfuso deve essere manipolato esclusivamente dal personale dipendente addetto alla vendita, nel rispetto delle norme di buona prassi igienica e fornito della necessaria documentazione sanitaria; c) di proteggere la zona vendita pane non confezionato nei confronti degli avventori”. Si avvertiva, inoltre, che il mancato adeguamento alle suddette prescrizioni avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 193/07, nonché l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 54 del Reg. 882/2004 e s.m..
La società controdeduceva nei confronti delle prescrizioni imposte anticipando la volontà di agire nelle opportune sedi in opposizione alle stesse e, al contempo, comunicava la contestuale provvisoria ottemperanza alle medesime.
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 1063 del 2011, la Società Al. S.R.L. adiva il TAR per il Veneto per l’annullamento, previa sospensione degli effetti esecutivi, del citato provvedimento, notificato in data 16 marzo 2011, nonché del Verbale di Vigilanza del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS n.1 del 15 marzo 2011 n.1019. Deduceva nel ricorso introduttivo: a) Violazione della normativa in materia di S.C.I.A. per mancata adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività; b) violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento; c) Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Violazione dell’art. 6, comma 7, del D.Lgs. 193/2007; d) Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
2. – Con la sentenza n. 582/13, il TAR per il Veneto ha respinto il ricorso ritenendo che l’Amministrazione abbia esercitato un legittimo potere di vigilanza sulle modalità di espletamento delle attività in oggetto senza pertanto incidere sul titolo autorizzativo. La sentenza respinge le censure sollevate in merito alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, stanti le urgenti ragioni di tutela della salute, come consentito dall’art. 7 della legge n. 241/1990, e la successiva facoltà concessa alla società ricorrente di produrre propri scritti difensivi. Parimenti infondati si assumono i motivi di ricorso nel merito per violazione dell’art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 193 del 2007. Il provvedimento impugnato, infatti, è motivato in relazione alla inadeguata protezione del pane allo stato sfuso avverso possibili contaminazioni ed in conformità al regolamento CE n. 882 del 2004, che all’art. 54 detta specifiche modalità di intervento per assicurare che l’operatore ponga rimedio a determinate situazioni di non conformità. Da ultimo viene respinto il motivo di ricorso fondato sulla carenza di istruttoria da parte della Amministrazione, avendo quest’ultima compiutamente descritto la situazione di fatto accertata, comprovata in giudizio tramite idonea documentazione, anche fotografica, e rispetto alla quale parte ricorrente non ha provato il contrario.
3. – Appella la sentenza del Tar Veneto la società UN. S.r.l., che ha incorporato la società ricorrente in primo grado Al. S.r.l., riproponendo tutti i motivi di ricorso del giudizio di primo grado, a suo avviso, non adeguatamente valutati dal TAR. In particolare deduce:
a) Eccesso di potere per carenza dei presupposti e contraddittorietà della motivazione. Nel provvedimento adottato dall’Azienda ULSS 1 non sono state concretamente indicate né le non conformità rilevate né le specifiche disposizioni alla base delle prescrizioni imposte. Al contrario la società appellante ha adempiuto ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 (c.d. Pacchetto Igiene) ove l’Operatore del Settore Alimentare (O.S.A.) viene descritto come colui che si assume la responsabilità della conformità delle modalità di vendita o somministrazione adottate rispetto alla normativa e, quindi, la responsabilità di quanto prodotto, commercializzato e somministrato. Nel caso di specie, la presentazione del modello B2, nell’ambito di una procedura S.C.I.A., secondo quanto previsto dalla normativa regionale del Veneto, ha certificato il rispetto della normativa vigente in materia igienico – sanitaria ed in particolare degli stessi regolamenti comunitari. Inoltre, prima della presentazione del modello B2, la società UN. S.r.l., cui la società Al. s.r.l. appartiene, aveva proceduto attraverso un esperto della materia – il Professor Va.Gi. dell’Università di Padova – a eseguire esami scientifici e tecnici con i quali erano stati dichiarati infondati i timori di carattere igienico – sanitari relativi al pane venduto con modalità self service, con contestuale adozione di tale modalità di distribuzione in tutti gli altri 46 punti vendita del Gruppo senza mai ricevere segnalazioni da parte della stessa Azienda ULSS di Belluno, nonostante i sopralluoghi dalla medesima compiuti. Richiama, a conferma delle proprie tesi, la sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. VIII, n. 382 del 6 ottobre 2011, la quale fornisce l’interpretazione delle disposizioni di cui all’allegato II del regolamento CE 852/2004 e, nella ipotesi in cui i principi in essa sanciti non vengano ritenuti pertinenti rispetto al caso in esame, formula espressa richiesta di rinvio pregiudiziale a norma dell’art. 267 del TFUE;
b) Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione dell’art. 6, comma 6, della legge. n. 193/2007. Il provvedimento impugnato non richiama alcuna disposizione vigente che possa giustificare le prescrizioni imposte né le specifiche non conformità riscontrate, risultando perciò illegittimo per carenza di presupposti e sotto il profilo motivazionale. In aggiunta l’Amministrazione ha erroneamente richiamato nel provvedimento la fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 193/07, che sanziona l’omissione, da parte dell’operatore del settore sanitario, delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP. La norma eventualmente contestabile nella fattispecie concreta sarebbe dovuta essere quella di cui al comma 7, dell’art. 6, ma che, ad ogni modo, è stata violata dall’Amministrazione che non ha provveduto ad assegnare un congruo termine ai fini della eliminazione delle inadeguatezze riscontrate come previsto dal medesimo comma 7;
c) Violazione della normativa in materia di S.C.I.A. ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990. In data 10 marzo 2011 la società ha presentato presso la competente Azienda ULSS il c.d. Modello B2 relativo agli ampliamenti od alle modifiche strutturali ed impiantistiche di strutture esistenti che, secondo la nota prot. n.468415 del 6 settembre 2010 della Regione Veneto – Unità di Progetto Sanità animale e Igiene alimentare, costituisce il titolo/provvedimento amministrativo e igienico – sanitario suscettibile di consentire l’inizio dell’attività (nel caso di specie la vendita del pane self service). L’Amministrazione, né nell’atto impugnato né all’interno del verbale di ispezione, fa alcun riferimento alla Segnalazione certificata presentata dalla società ricorrente che autorizzava quella stessa attività, con ciò ponendosi in contraddizione con la normativa in materia di S.C.I.A. ed in particolare con la prescrizione volta a consentire alla Amministrazione di intervenire nel termine di 60 giorni ove venga accertata la carenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività con un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione della stessa. In aggiunta, si ritiene errata la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui afferma che “la misura adottata dall’Amministrazione non è poi gravosa, come invece lamentato da parte ricorrente, in quanto rimane consentita l’attività di vendita self service del pane, purché siano adottati i necessari accorgimenti”. Il provvedimento impugnato, infatti, ha inibito a tutti gli effetti la vendita del pane self service provocando non solo un danno all’immagine della società ed una potenziale perdita di clientela, ma anche un danno economico alla luce degli investimenti realizzati per l’acquisto e l’installazione degli espositori self service;
d) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. Le ragioni di tutela della salute indicate nella sentenza di primo grado non sono in alcun modo motivate in nessun atto del provvedimento impugnato;
e) Illegittimità per carenza di istruttoria. L’Amministrazione non ha in alcun modo considerato la predisposizione, da parte della stessa società, di apposite procedure per la lavorazione e la gestione in sicurezza delle modalità di vendita secondo il sistema HACCP, limitandosi ad adottare un provvedimento ingiustificato e prescrizioni particolarmente gravose per il suo destinatario.
4. – Si costituisce in giudizio l’Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno per la conferma della sentenza resa tra le parti nel giudizio di primo grado, introducendo, preliminarmente, una serie di questioni procedurali di inammissibilità dell’appello in rapporto alla genericità della sua formulazione e alla novità di alcune questioni. Nel merito sostiene le argomentazioni svolte dalla sentenza del TAR, sottolineando in particolare la distinzione tra la procedura autorizzativa e l’attività di vigilanza e controllo legittimamente e doverosamente svolta dalla ASL. L’Amministrazione appellata contesta la applicabilità al caso in esame della sentenza n. 328/2011 della Corte di giustizia della Unione europea – non richiamata dalla società appellante in primo grado – per il carattere macroscopico della violazione riscontrata ed in considerazione del differente contesto in cui essa si inserisce. Lo stesso carattere macroscopico della violazione giustifica il tipo di prescrizioni adottate, dirette ad assicurare la immediata cessazione del rischio per la salute pubblica. Non a caso l’appellante si è guardato bene dal richiedere una CTU sulla valutazione di tale rischio, che dovrebbe precedere qualsiasi richiesta interpretativa ai sensi dell’art. 267 TFUE. Non è per nulla provato che altre ULSS abbiano avallato metodi così insicuri di vendita. Nega con certezza che lo abbia fatto la ULSS appellata nel presente giudizio per i due punti vendita che rientrano nel suo territorio. Né comunque il comportamento di altri soggetti avrebbe alcun rilievo ai fini della causa in oggetto. Aggiunge che l’evoluzione dei sistemi di vendita successiva ai fatti di causa conferma la totale inadeguatezza delle procedure adottate dalla società UN. S.r.l.. Quanto alla relazione del perito professor Gi., la ULSS osserva che ha un oggetto diverso e non pertinente riguardando le caratteristiche micro biologici del pane come alimento e non le specifiche modalità di vendita adottate in concreto. Quanto al terzo motivo, che risulta anche esso riformulato in appello, va respinto perché si risolve nella riproposizione della contestazione della permanenza di un potere di vigilanza della ASL dopo la procedura autorizzativa svolta mediante SCIA.
Con memoria conclusionale depositata in vista della udienza in data 4 giugno 2015 la ULSS appellata ripropone in sintesi tutte le argomentazioni sopra riportate, rilevando in particolare l’inconferenza della produzione documentale depositata dalla società UN. S.r.l. in data 28 maggio 2015, concernente l’elenco dei punti di vendita del pane con metodo self service e il tonnellaggio del pane commercializzato, essendosi la società appellante limitata a fornire un elenco privo di qualsiasi documentazione sulle modalità di vendita. Si segnalano inoltre tra i fatti sopravvenuti – al fine di attestare la delicatezza della materia – nuovi casi di epidemie da prodotti alimentari riscontrate nelle mense e nelle grandi navi da crociera e di recente in Germania, causate da cariche batteriche anche ridotte. Infine si sottolinea che la documentazione anche fotografica che correda il provvedimento esclude la carenza di istruttoria e che la società appellante ha avuto ampio modo di esercitare il diritto di difesa, anche se per la oggettiva urgenza non è stato inviata comunicazione di avvio del procedimento.
5. – La società appellante deposita in data 8 giugno 2015 memoria conclusiva facendo presente che dalla documentazione depositata in data 28 maggio 2015 risulta che le stesse modalità di vendita adottate nel punto vendita di Ponte delle Alpi sono adottate in altri 52 punti di vendita, i quali sono stati controllati dalla rispettive ULSS senza alcuna contestazione riguardo a tali modalità. Viene inoltre documentato il complessivo quantitativo di pane venduto, attestato da altro documento depositato nella stessa data, per segnalare che rispetto a tale notevole quantitativo non si sono manifestati problemi né alcun tipo di segnalazione da parte dei consumatori. Si contestano le eccezioni dell’Amministrazione resistente a cominciare da quelle di inammissibilità dell’appello, che non contiene alcuna nuova censura. La pronuncia della Corte di giustizia era già stata richiamata in primo grado ed in ogni caso non può essere certo il richiamo ad una sentenza ad introdurre nuove doglianze. La sentenza riguarda un caso del tutto simile ed è erronea l’affermazione secondo la quale in tale occasione erano stati acquisiti pareri tecnici super partes. Come nel caso in esame si trattava di pareri tecnici acquisiti dagli operatori nello svolgimento della fase preliminare di verifica delle garanzie di igiene alimentare che la normativa pone a carico degli operatori. La sentenza della Corte di giustizia fornisce dunque chiari criteri interpretativi nel senso di non ritenere sufficiente la mera e astratta possibilità di contaminazioni attraverso il contatto con le mani e con starnuti da parte degli avventori in assenza di concreti riscontri. Nessun dubbio è possibile sul fatto che il Consiglio di Stato sia il giudice di ultima istanza e sia dunque obbligato ad accogliere la richiesta di questione pregiudiziale interpretativa nei confronti della Corte di giustizia nei termini prescritti dall’art. 267 TFUE in caso di dubbi interpretativi in ordine alle modalità applicative della normativa comunitaria.
La società appellante chiarisce inoltre che non si è contestato in primo grado né si contesta in appello il generale potere di controllo in capo alle ASL riconosciuto dall’art. 54 del Reg. CE 882/2004. Si contestano invece le modalità di esercizio ed in particolare la mancata esplicita indicazione nel provvedimento di una determinata “non conformità” a precise prescrizioni come previsto dallo stesso art. 54 e quindi la mancata contestazione di una specifica violazione della normativa, dato che il provvedimento omette di indicare quale specifica disposizione dei citati regolamenti CE 852 e 882 sia stato violato dalle modalità di vendita adottate nel punto di vendita di Ponte delle Alpi. Né può certamente ritenersi non conforme la vendita del pane self service come tale sempre alla luce della richiamata sentenza della Corte di giustizia n. 382/2011. Inoltre il provvedimento impugnato non solo non ha individuato la violazione, ma ha richiamato una norma del tutto in conferente quale il comma 6 dell’art. 6 del D.Lgs. 193/2007, che sanziona l’operatore per omissioni nella predisposizione di procedure di autocontrollo HACCP, mentre la ULSS ha del tutto omesso di vagliare proprio il manuale di autocontrollo debitamente predisposto dalla società appellante relativamente al punto di vendita interessato. L’Amministrazione ha ignorato che la società appellante aveva tempestivamente svolto la preventiva valutazione del rischio prima dell’avvio della attività di vendita del pane self service nella fase di autocontrollo preliminare. Lo dimostra agli atti l’argomentata valutazione tecnico-scientifica del professor Va.Gi. dell’Università di Padova avente ad oggetto i profili microbiologici connessi alla vendita self service di pane sfuso. Tale valutazione giunge a conclusioni che giudicano infondati i timori di proliferazione di batteri dannosi ed estremamente contenuto il rischio di contaminazioni; tali conclusioni sono poi confermate nel parere tecnico pro veritate reso dal professor Gi. in data 25.07.2012. La società ha dunque debitamente provveduto al compito di operare preventivamente una valutazione del rischio di contaminazione e non può essere certo imposto agli stessi operatori l’obbligo di richiedere un parere all’EFTA o all’Istituto superiore di sanità come pretenderebbe la controparte. Il provvedimento impugnato contrasta anche con la normativa in materia di SCIA che, secondo la nota delle Regione Veneto n. 468415 del 6.09.2010, si applica anche alle procedure attuative del citato regolamento CE n. 852/2004. Il provvedimento impugnato ha ignorato l’avvenuto svolgimento della procedura autorizzativa mediante SCIA che, nel caso in questione, riguardava specificamente la vendita self service del pane.
6. – La Amministrazione appellata ha depositato memoria di replica in data 11 giugno 2015 e la società appellante ha controreplicato in data 17 giugno 2015, ciascuna ribadendo le rispettive argomentazioni.
7. – La causa è stata discussa ed è passata in decisione all’udienza pubblica del 9 luglio 2015.
8. – Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato nel merito e che possa pertanto prescindersi dall’esame delle questioni di ordine processuale sollevate dalla Amministrazione appellata in ordine alla inammissibilità ed improcedibilità dell’appello. Quanto all’ordine delle questioni di merito, deve essere premesso, dopo la esposizione della normativa da applicare al caso di specie, l’esame delle questioni di ordine sostanziale relative alla stessa configurabilità, nella tipologia di fatto individuata, di una violazione della normativa comunitaria alla luce della sentenza della Corte di giustizia n. 382/2011, richiamata dalla parte appellante a sostegno di una formale richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.
8.1. – Occorre dar conto preliminarmente della organicità e completezza della disciplina vigente in tema di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari e dei relativi controlli. In primo luogo va considerata la normativa comunitaria introdotta con i regolamenti di settore Reg. CE 852/2004 e 882/2004, inseriti all’interno del c.d. “Pacchetto igiene” (di cui fanno parte anche i reg. CE 853, 854 e le direttive 2002/99 e 2004/41). Tali regolamenti definiscono rispettivamente le norme sostanziali e le procedure di controllo in tema di sicurezza alimentare con particolare riferimento alla definizione e applicazione del sistema HACCP (un apposito protocollo nazionale di autocontrollo che permette di valutare e stimare i rischi di contaminazione ai quali sono sottoposti gli alimenti e di adottare le adeguate misure di prevenzione), disciplinando altresì i processi produttivi degli alimenti e le caratteristiche degli ambienti e dei macchinari utilizzati nei rispettivi settori. Sintetizzando l’insieme delle procedure previste l’art. 5 del regolamento CE 852/2004 stabilisce il principio che attribuisce agli operatori la responsabilità di “prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile il rischio che può presentare una contaminazione”. Secondo il citato Regolamento CE 852/2004, gli operatori del settore alimentare sono tenuti a garantire a tutela della sicurezza alimentare un controllo efficace durante tutte le fasi di trasformazione, produzione e distribuzione del prodotto. Si prevede in particolare che:
– la principale responsabilità per la sicurezza alimentare ricada sull’operatore;
– la sicurezza vada garantita in tutta la filiera alimentare;
– vada garantita la catena del freddo per la conservazione degli alimenti che non possono essere immagazzinati a temperatura ambiente;
– vadano applicati un sistema integrato attraverso delle procedure di autocontrollo (sistema HACCP) e una corretta prassi igienica;
– venga effettuata una valutazione scientifica dei rischi per gli alimenti;
– in caso di importazione di prodotti da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, venga garantita l’equivalenza delle norme vigenti in tali Paesi circa gli standard igienici rispetto a quelle europee.
Il parallelo regolamento CE 882/04 uniforma la legislazione vigente nei paesi appartenenti alla Unione europea allo scopo di prevenire o ridurre ad un livello accettabile i rischi derivati dall’ambiente per la salute umana e animale e di garantire altresì la trasparenza nel mercato degli alimenti e dei mangimi nonché la tutela degli interessi dei consumatori. Pertanto in esso si prescrivono una serie di obblighi per i Paesi comunitari fra cui quello concernente l’adozione di misure amministrative in tema di: elaborazione di Piani nazionali di controllo, formazione del personale addetto ai controlli, controlli da effettuarsi nei Paesi comunitari e nei Paesi extracomunitari, sanzioni a livello comunitario. In particolare l’art. 54 del reg. CE 882/04 prevede, nei casi di azioni non conformi alla normativa, l’intervento dell’autorità competente per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l’azione da intraprendere, l’autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore. Tale azione comprende, a seconda dei casi, diverse misure: a) l’imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; b) la restrizione o il divieto dell’immissione sul mercato, dell’importazione o dell’esportazione di mangimi, alimenti o animali; c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti; d) l’autorizzazione dell’uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti; e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata per un appropriato periodo di tempo; f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento; g) le misure di cui all’articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi; h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall’autorità competente.
8.2. – Per quanto riguarda la normativa nazionale, devono essere considerate le norme esplicitamente richiamate dal provvedimento impugnato in primo grado. Si tratta in particolare dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante le norme in “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”. Il citato art. 6, comma 6, prevede che: “L’operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.” In connessione a tali disposizioni devono altresì considerarsi le parallele disposizioni recate dal successivo comma 7 il quale stabilisce: “nel caso in cui l’autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.”
8.3. – Dalla ricognizione della normativa in materia risulta che il provvedimento impugnato n. prot. 612/BL/III in primo grado ha le sue basi giuridiche in un organico, coerente e assai evoluto quadro normativo costituito da norme comunitarie e nazionali fortemente integrate, che conferiscono alla autorità amministrativa non solo i poteri ma anche il dovere di agire in fase di controllo, quale che sia stata la precedente procedura autorizzativa, nonché di adottare una vasta gamma di prescrizioni a tutela della sicurezza alimentare tra cui rientrano certamente anche quelle adottate nel caso in esame. Il provvedimento impugnato, pertanto, è in linea con i compiti attributi all’autorità amministrativa prescrivendo alla società appellante: a) di sospendere immediatamente la vendita self-service del pane sfuso, privo di involucri di protezione, interdicendo la zona ad esso dedicata; b) che il pane allo stato sfuso deve essere manipolato esclusivamente dal personale dipendente addetto alla vendita, nel rispetto delle norme di buona prassi igienica e fornito della necessaria documentazione sanitaria; c) di proteggere la zona vendita pane non confezionato nei confronti degli avventori. Il provvedimento avverte, inoltre, che in caso di mancato adeguamento alle suddette prescrizioni si provvederà alla applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 193/07, nonché l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 54 del Reg. 852/04 e s.m..
8.4. – Sulla base delle domande formulate nell’appello, prima di passare all’esame dei profili procedurali di legittimità del provvedimento più avanti esaminati, deve essere pregiudizialmente accertato nel caso di specie se sia configurabile nella tipologia di fatto individuata dal provvedimento stesso una significativa violazione della normativa in materia. La società appellante contesta, oltre alla mancata indicazione nel provvedimento, la stessa esistenza di una violazione in relazione alla mancanza di una specifica disposizione violata, avendo la stessa società appellante adempiuto a tutte le prescrizioni previste ed avendo acquisito su questa base l’autorizzazione amministrativa alla vendita del pane secondo le stesse modalità successivamente contestate dal provvedimento impugnato mediante segnalazione certificata presentata dalla società ricorrente secondo la normativa in materia di S.C.I.A., senza che l’Amministrazione intervenisse tempestivamente. A tale questione, centrale nella economia del giudizio, si collega direttamente la richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE in relazione alla sentenza della Corte di giustizia n. 382/2011, la quale, secondo l’appellante, conferma l’inesistenza di violazioni della normativa e la illegittimità delle sanzioni adottate in un caso simile.
8.5. – A tal fine il primo profilo da esaminare è la censura sollevata dalla società appellante nei confronti del provvedimento impugnato e della sentenza del TAR, che lo ha avallato, per la mancata esplicita individuazione delle norme che la modalità di vendita in questione avrebbe violato. A questa censura può opporsi la considerazione che il sistema normativo delineato nei punti 8.1. e 8.2, converge nell’attribuire agli operatori la responsabilità di adottare i comportamenti idonei “allo scopo di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile il rischio di contaminazione”. Rispetto a questa generale ma assai vincolante prescrizione, le difese approntate dalla società si concentrano sull’avvenuto espletamento delle procedure autorizzative alla vendita del pane sfuso e su altri adempimenti di carattere formale, documentale o procedurale. Al di sopra di tutte le procedure si pone tuttavia lo scopo a cui esse sono finalizzate, che è quello di realizzare un grado accettabile di prevenzione dal rischio e di sicurezza alimentare. Dopo avere assolto agli adempimenti procedurali, la norma prescrive agli operatori di adottare concretamente e praticamente misure idonee al fine di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile il rischio di contaminazione nei termini previsti dalla normativa. La questione oggetto del presente giudizio è infatti esclusivamente la valutazione dell’adeguatezza delle misure adottate per la vendita del pane sfuso. Tale valutazione comporta essenzialmente, al di là di qualsiasi parametro normativo, l’esercizio di discrezionalità tecnica in ordine alla efficacia delle misure dirette a garantire la sicurezza alimentare riducendo al minimo il rischio nel caso concreto. Tale compito spetta agli operatori nello svolgimento della attività e poi all’Amministrazione in sede di controllo. Ai giudici spetta di conseguenza il compito di verificare il corretto esercizio della discrezionalità tecnica secondo i principi generali in materia. Sotto questo primo profilo, la censura dell’appellante secondo la quale il provvedimento impugnato non individua la specifica disposizione che sarebbe stata violata, è priva di qualsiasi consistenza, essendo evidente che il provvedimento assume violata – sulla base dell’esercizio di una specifica discrezionalità tecnica – la norma più importante di tutte quelle di cui qui si tratta – e cioè lo scopo a cui l’intero sistema normativo soprarichiamato è finalizzato – consistente nell’obbligo di garantire la sicurezza alimentare quanto meno riducendo il rischio ad un livello accettabile e perciò minimo. E’ invece pienamente pertinente e ammissibile la richiesta dello stesso appellante di adottare ai fini della valutazione della discrezionalità tecnica esercitata nel caso in questione dagli operatori e dall’Amministrazione i criteri desumibili dalla sentenza della Corte di giustizia della Unione Europea n. 382/2011, che interviene proprio a censurare una valutazione dello stesso tipo di altra autorità amministrativa su una questione analoga a quella in esame in termini di diritto e che quindi può fornire al giudice nazionale criteri interpretativi applicabili anche a situazioni di fatto non identiche.
8.6. – Con riferimento alla specifiche eccezioni di tipo processuale sollevate a questo riguardo dalla Amministrazione appellata, si condivide la tesi della società appellante limitatamente all’obbligo del Consiglio di Stato quale giudice amministrativo di ultima istanza di applicare i criteri desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ovvero, in presenza di dubbi interpretativi, di sollevare la questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Al riguardo si conviene sul fatto che la esistenza di una sentenza della Corte di giustizia su un caso simile (ma non identico come si dimostra più avanti) comporti l’obbligo del giudice nazionale di applicare i criteri interpretativi deducibili da quella sentenza. Sarebbe invece contrario ai principi generali di economia del processo (art. 2., comma 2, c.p.a.) e di concentrazione della giurisdizione (art. 7, comma 7, c.p.a.), nonchè a quelli specifici che regolano i rapporti tra le Corti nazionali e la Corte europea, riproporre una analoga questione interpretativa, salvo che non emergano dall’esame della precedente pronuncia profili ulteriori o dubbi interpretativi rispetto alla fattispecie di cui si discute. Gli organi della Corte di giustizia hanno più volte espresso rilievi assai critici in occasione dell’esame di richieste di questioni interpretative pregiudiziali per casi in ordine ai quali l’orientamento della Corte di giustizia era già desumibile da precedenti pronunce. Occorre pertanto nel caso specifico esaminare le statuizioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia n. 382/2011 in rapporto alla situazione di fatto in cui si è pronunciata e confrontarla con quella delineata dal caso di specie anche alla luce delle contrastanti versioni offerte dalle parti.
8.7. – La sentenza della Corte di giustizia n. 382/2011 richiama al punto 6 (con le precisazioni rese al successivo punto 22) la normativa europea che considera come principale parametro in termini di diritto ai fini della valutazione della fattispecie al suo esame: “Nell’allegato II del regolamento, intitolato, “Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare (diversi da quelli di cui all’allegato I)”, il capitolo IX di tale allegato II, intitolato “Requisiti applicabili ai prodotti alimentari”, contiene un punto 3 formulato come segue:”In tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gli alimenti devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni”. Al punto 22, la stessa sentenza afferma che “non si può concludere che gli operatori del settore alimentare interessati abbiano violato tale punto 3 sulla base della sola constatazione che un potenziale acquirente possa aver teoricamente toccato a mani nude gli alimenti in vendita o starnutito su questi ultimi, senza prendere in considerazione le misure che tali operatori hanno adottato conformemente all’art. 5 del regolamento al fine di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile il rischio che può presentare una contaminazione ai sensi dell’allegato II, cap. IX, punto 3, di tale regolamento e senza contestare l’insufficienza delle misure adottate a tale proposito sulla base di tutti i dati pertinenti disponibili”.
8.8. – L’affermazione resa dalla Corte di giustizia sul punto di principio, che interessa anche la presente causa, è espressamente associata (per ben due volte nella stessa frase) alla mancata considerazione e contestazione delle misure adottate in quel caso dagli operatori (richiamando al riguardo il già citato principio fissato dall’ art. 5 del medesimo regolamento che attribuisce agli stessi operatori la responsabilità di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile il rischio di contaminazione). Si tratta quindi di una decisione chiaramente condizionata da tale contesto e diretta a bilanciare le diverse circostanze che in tale contesto ricorrono. La essenza della decisione assunta dalla Corte di giustizia è nella critica rivolta all’Amministrazione per non aver valutato l’adeguatezza delle misure specificamente adottate dagli operatori nelle circostanze date e non aver motivato il provvedimento in rapporto ad esse. In questi termini, e dunque soltanto queste condizioni, la Corte di giustizia ha ritenuto che non fossero violate le norme dell’allegato II, capitolo IX, punto 3 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 852, in combinato disposto con l’art. 4, n. 2, e con l’art 5 del medesimo regolamento, quanto agli obblighi che spettano agli operatori allo scopo di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile il rischio di contaminazione.
8.9. – Le misure e le circostanze che la Corte di giustizia considera rilevanti – al fine di escludere che nel caso concreto l’Amministrazione abbia dimostrato la violazione dei suddetti obblighi da parte degli operatori – sono indicate in altrettanti passaggi della stessa sentenza ove si rileva:
– che i prodotti da forno erano inclusi in contenitori di plastica destinati alla vendita in self service corrispondenti a prodotti importati dalla Germania e ampiamente utilizzati a questo scopo;
– tali contenitori erano dotati di coperchio;
– che i coperchi erano provvisti di manici in modo che la loro apertura impegnava una mano del cliente che poteva usare solo l’altra per utilizzare la pinza a disposizione;
– che il cliente era inoltre invitato da appositi cartelli a non riportare il prodotto nel contenitore una volta prelevato;
– che il giudice del rinvio ha precisato nella sua richiesta che “emerge da perizie di esperti tedeschi ed austriaci che i citati contenitori non pongono alcun problema in materia di igiene”;
– che l’Amministrazione non si è curata di contestare i risultati di queste perizie.
8.10. – Applicando i medesimi criteri fissati dalla sentenza al caso di specie può rilevarsi che nessuna delle condizioni e circostanze previste nei punti 8.8. e 8.9. ricorre nel caso oggetto del presente giudizio, né soccorrono elementi alternativi in grado di produrre i medesimi effetti ovvero tali da poter affermare che l’Amministrazione non li abbia adeguatamente valutati. Infatti:
– il pane offerto in self service non risulta inserito in contenitori dotati di coperchi e relativi manici per indurre i clienti a comportamenti controllati nella apertura e chiusura degli stessi e all’uso delle pinze;
– non vi sono misure alternative quale un operatore in grado di indirizzare e non è neppure chiaramente affermata e comprovata la esistenza di adeguati cartelli informativi sul comportamento da tenere.
– la perizia del professor Va.Gi. non affronta il punto della idoneità dei contenitori o la opportunità di altre misure concorrenti, come invece fanno le perizie a cui si fa riferimento nel caso oggetto della pronuncia della Corte di giustizia.
8.11. – Ne consegue che nel caso di specie sussistono significative differenze che incidono proprio sugli aspetti considerati più qualificanti dalla sentenza della Corte. In particolare la società appellante non fornisce elementi idonei a identificare e sostanziare specifiche e concrete misure rivolte ad indirizzare il comportamento dei clienti con riferimento specifico ai contenitori e alle modalità di prelievo dagli stessi analoghe a quelle esistenti nel caso esaminato dalla Corte di giustizia. La stessa relazione tecnica richiesta al perito – professor Va.Gi. – nella fase preliminare di svolgimento delle procedure di autocontrollo al fine di effettuare una preventiva valutazione scientifica dei rischi, riguarda l’analisi dei profili microbiologici connessi al pane come alimento, ma non fa alcun riferimento alle condizioni materiali di distribuzione del prodotto né esamina i contenitori né certamente esclude la opportunità di adottare alcuni accorgimenti e cautele nelle modalità di vendita. In sostanza non sono ravvisabili elementi concreti e aggiuntivi rispetto al mero deposito in contenitori liberamente accessibili, né perizie volte a dimostrarne l’efficacia. Non sussistono quindi gli elementi specifici la cui mancata valutazione da parte dell’Amministrazione costituisce la motivazione essenziale della sentenza della Corte di giustizia. La società appellante si limita ad affermare di avere adempiuto alle procedure previste sia con riferimento alla valutazione scientifica del rischio, sia con riferimento ai parametri HACCP previsti all’art. 5 del Reg. CE 882/04, sia con riferimento al compiuto svolgimento della SCIA. Ma, come già detto, l’avvenuto adempimento di questi requisiti procedurali non esclude una valutazione successiva in ordine alla pratica efficacia delle concrete misure di prevenzione del rischio adottate in pratica o circa la loro assenza, come più precisamente avviene nel caso in esame (dato che in pratica l’Amministrazione sembra presumere che il pane non presenti seri rischi di contaminazione al contatto con i clienti e non sia richiesta alcuna misura che orienti il comportamento dei clienti stessi). Infatti il provvedimento impugnato fa leva su dati di fatto non contestati relativi alle modalità di vendita constatate dalla autorità amministrativa secondo la cui valutazione tecnica il pane appariva privo di protezioni ed involucri ed era facilmente accessibile senza particolari accorgimenti né controlli da chiunque. Ciò viene considerato carente ai fini del rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, non risulta affetta da quei vizi di logicità e di travisamento di fatto che caratterizzano l’ambito proprio del sindacato del giudice amministrativo alla luce della situazione descritta e della applicazione ad essa dei criteri desumibili dalla sentenza della Corte di giustizia n. 358/2011. Altrettanto ragionevoli appaiono le prescrizioni adottate in quanto corrispondono ai tipi di intervento che il regolamento CE 882/2004 attribuisce alle Amministrazioni (si veda il punto 8.1., ultima parte, e 8.3.) e consentono di risolvere nell’immediato i problemi riscontrati senza escludere diverse soluzioni per il futuro.
Dall’esame della sentenza al confronto con la fattispecie di cui si tratta, non emergono significativi dubbi interpretativi, dal momento che la Corte si è pronunciata con chiarezza su un caso molto simile in senso favorevole all’operatore per ragioni che non sussistono nel caso in esame, fornendo a questo giudice basi sufficientemente certe per applicare gli stessi criteri decidendo in senso opposto sul corrispondente motivo di appello nel presente giudizio. Pertanto – anche alla luce dei richiamati principi generali di economia del processo (art. 2., comma 2, c.p.a.) e di concentrazione della giurisdizione (art. 7, comma 7, c.p.a.) e delle raccomandazioni rivolte dalla Corte di giustizia ai giudici nazionali – non si da seguito alla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, nei termini in cui è proposta dall’appellante, come necessaria opzione alternativa al caso in cui questo giudice ritenga che i criteri desumibili dalla richiamata sentenza n. 382/2011 non siano a favore delle tesi sostenute dallo stesso appellante.
8.12. – Per quanto concerne l’esame delle ulteriori censure di legittimità sollevate dalla parte appellante, in via generale si è già osservato che la normativa cosi come ricostruita ai punti 8.8 e 8.9, fornisce al provvedimento impugnato una solida base giuridica come espressione dei poteri ispettivi posti a tutela della salute pubblica e diretti a rintracciare e sanzionare eventuali difformità rispetto ai modelli di comportamento previsti per legge. La stessa società appellante chiarisce negli atti di appello di non aver contestato e di non contestare il fondamento dei poteri ispettivi dell’Amministrazione, ma di contestarne le modalità di esercizio (si veda al riguardo il punto precedente 8.11). Se il fondamento del permanere dei poteri ispettivi dell’Amministrazione anche dopo il completamento delle procedure autorizzative non è contestato, si può sgombrare il campo dalle censure relative alla mancanza di qualsiasi riferimento nel provvedimento impugnato alla procedura di SCIA completata dalla società appellante. La SCIA presentata dalla stessa società appellante ai fini della commercializzazione del pane in modalità self service, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di appello, ha proprie finalità che concernono l’autorizzazione all’esercizio di una determinata attività commerciale con riferimento alle sue modalità strutturali e organizzative, ma non inibiscono la successiva funzione di controllo e di tutela della salubrità degli alimenti con riferimento a specifiche modalità di vendita e a singoli prodotti, che resta del tutto autonoma dalla precedente attività autorizzativa. La ULSS n.1, pertanto, a seguito di una segnalazione, ha doverosamente eseguito una ispezione in loco ed ha adottato il provvedimento di sospensione della vendita del pane con le modalità riscontrate, in quanto le ha ritenute contrastanti con la normativa di riferimento in materia, esercitando le proprie prerogative di controllo così come previste dal D.Lgs. n. 193/2006 e dal Reg. CE 882/2004. Sulla base della normativa citata l’attività di controllo è successiva ed autonoma rispetto alla procedura di formazione della autorizzazione sanitaria a seguito della SCIA presentata dalla ricorrente, in quanto espressione del generale potere di vigilanza della p.a. in materia igienica e sanitaria. Si condivide al riguardo quanto rilevato dal giudice di prime cure nella sentenza appellata in quanto l’Amministrazione non ha esercitato un potere che incide sul titolo autorizzativo, ma un potere di vigilanza sulle modalità di espletamento dell’attività.
8.13. – Con specifico riferimento al testo del provvedimento impugnato, non sono condivisibili le doglianze sollevate dalla società appellante nei confronti della parte in cui il provvedimento impugnato dichiara applicabili le sanzioni di cui al comma 6 dell’art.6 del D.Lgs. 193/06 in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contemplate dal provvedimento stesso. L’appellante sostiene che è anche errato il riferimento normativo che avrebbe dovuto essere invece il comma 7 dello stesso articolo. In realtà il comma 7 fa anche riferimento a violazioni delle prescrizioni di cui ai precedenti commi 4,5 e 6. I commi 6 e 7 sono quindi strettamente congiunti e contengono norme parallele che concorrono allo stesso scopo, prevedendo le stesse identiche sanzioni e facendo riferimento ciascuna a due diverse fasi in cui le eventuali violazioni possono essere constatate senza apprezzabili differenze ai fini di cui al caso in esame. Il riferimento al comma 6 dell’art. 6 si intende quindi riferito alla natura ed alla specie delle sanzioni ivi prescritte nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni (i.e. sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000), che sono peraltro identiche a quelle previste dal successivo comma 7. In ogni caso, anche se è stata omessa l’ulteriore e pur utile indicazione normativa alle disposizioni del successivo comma 7, considerata la fase in cui la violazione è stata effettivamente constatata, resta fermo il principio di diritto formulato dalla giurisprudenza di questo Consiglio per il quale, anche laddove vi sia una errata o incompleta indicazione dei riferimenti normativi da parte della Amministrazione, ciò non vale ad inficiare la legittimità del provvedimento (Cons. St., Sez. V, sentenza 26 maggio 2015, n. 2632). L’orientamento giurisprudenziale in proposito è, difatti, nel senso che la carente o erronea indicazione degli estremi della normativa di riferimento nel provvedimento impugnato non assume rilievo in termini di legittimità, laddove non impedisca di individuare i presupposti di fatto o le ragioni di diritto sottesi al provvedimento stesso (C.d.S., Sez. III, 18 luglio 2011, n. 4353; Sez. V, 17 maggio 2000, n. 2873; 18 settembre 1998, n. 1312).
8.14. – Non sono fondate neanche le censure relative alla procedura seguita dall’Amministrazione. Quest’ultima ha, infatti, adeguatamente motivato l’atto impugnato attraverso l’indicazione non solo della inadeguatezza delle tecniche di commercializzazione del pane, ma anche prescrivendo modalità alternative facilmente attuabili come già dimostrato al punto 8.11. ai fini della applicazione dei criteri desumibili dalla sentenza della corte di giustizia. Per le stesse ragioni non si riscontra il lamentato difetto di istruttoria. Inoltre dalla documentazione depositata agli atti, il provvedimento adottato dalla ULSS 1 risulta preciso nella descrizione e supportato anche da rilievi fotografici che documentano una situazione conforme a quella descritta nel provvedimento. Nello stesso senso muove anche lo scambio di corrispondenza intercorso fra gli interessati a seguito del controllo ispettivo da parte della ULSS 1. La preesistente relazione del professor Giaccone non fornisce elementi rilevanti in senso contrario per le ragioni già più volte ricordate relative al suo diverso oggetto (si veda ancora il punto 8.11.).
8.15. – Sono inammissibili per evidente mancanza dei presupposti le censure sollevate in merito alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Se lo scopo del provvedimento è di prevenire infezioni o altre patologie ai danni dei consumatori, sono infatti del tutto evidenti le pressanti esigenze di urgenza: in questo caso l’urgenza del provvedere è in re ipsa ed è attestata dagli stessi tempi del procedimento confermati dalla società appellante. Inoltre il procedimento si è svolto in termini di immediatezza a stretto contatto con rappresentanti della medesima società, che ha potuto ampiamente esercitare il suo diritto di difesa come è testimoniato dagli atti.
8.16. – Non può infine attribuirsi alcun rilievo alle censure relative all’asserito mancato intervento della ULSS 1 negli altri punti vendita della società UN. srl collocati nello stesso distretto e, da parte di altre ULSS, per quelli collocati in altri distretti e in altre Regioni, che, a detta dell’appellante, a tutt’oggi adottano lo stesso sistema di vendita self service del pane sfuso. Tranne che per singoli casi, manca infatti la dimostrazione in punto di fatto di tali circostanze, che sono contestate dalla Amministrazione appellata. Inoltre l’argomento potrebbe assumere concreta rilevanza solo se fosse accompagnato dalle motivazioni alternative in quel caso adottate dalla stessa o da altre amministrazioni, mentre il solo mancato intervento non è di per sé significativo ai fini di questa causa, potendo costituire una semplice inadempienza da parte dell’Amministrazione interessata.
9. – Per tutte le considerazioni che precedono l’appello va dunque respinto e la sentenza del Tar confermata con le motivazioni ulteriori dovute alla considerazione dei motivi di appello. In particolare, essendosi fatta applicazione – quanto agli aspetti corrispondenti – dei criteri desumibili dalla sentenza della Corte di giustizia della Unione Europea n. 382/2011, non si dà seguito alla richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, avanzata dall’appellante.
10. – La particolare complessità della materia, dovuta all’intreccio con la normativa comunitaria e con la relativa giurisprudenza, induce a ravvisare giustificati motivi per la compensazione delle spese tra le parti per questa fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza –
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Angelica Dell’Utri – Consigliere
Roberto Capuzzi – Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere
Alessandro Palanza – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 17 dicembre 2015.
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