Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 1 settembre 2014, n. 4444


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2014, proposto da:

Em.Bo., rappresentato e difeso dall’avv. Al. C. Pe., con domicilio eletto presso Lu.Tu. in Roma;

contro

Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Cosenza in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO SEZIONE I n. 01032/2013

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Cosenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Co.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato presso la sede della Prefettura di Cosenza e del Ministero dell’Interno e non presso la sede della Avvocatura Distrettuale dello Stato il ricorrente impugnava dinanzi al Tar Calabria, sede di Catanzaro, il provvedimento di revoca della patente di guida chiedendone l’annullamento.

L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

Il Tar in sede cautelare assumeva una sentenza in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a. dichirando inammissibile il gravame atteso che in forza dell’art. 10 della l. n. 103/79 e dell’art. 11 R.D. n. 1611/33, come sostituito dall’art. 1 della legge n. 260/58, il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato all’Autorità statale emanante presso l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’organo giurisdizionale innanzi al quale è incardinato il ricorso.

Pertanto dichiarava nulla la notifica ed inammissibile il ricorso.

Nell’atto di appello il ricorrente sostiene che in violazione del principio del contraddittorio il procuratore costituito non avrebbe potuto presenziare alla udienza dell’14.11.2013 non avendo ricevuto la notifica del relativo avviso di fissazione di udienza da parte della cancelleria, né l’avviso all’indirizzo p.e.c. .

Ciò ha provocato la non corretta instaurazione del contraddittorio e violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost..

Ove il difensore del ricorrente avesse presenziato all’udienza lo stesso avrebbe potuto chiedere al giudice l’errore scusabile.

Nel merito l’appellante insiste sulla illegittima attribuzione della sanzione irrogata di sospensione della patente di guida.

L’amministrazione appellata si è costituita senza depositare memorie.

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. L’appello è infondato.

In forza delle disposizioni correttamente richiamate dal primo giudice (art. 10 della L. n. 103 del 1979 ed art. 11 R.D. n. 1611 del 1933, come sostituito dall’art. 1 L. n. 260 del 1958, cfr. anche art. 41 comma 3 c.p.a.) il ricorso giurisdizionale amministrativo deve essere notificato all’Autorità statale emanante presso l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede l’organo giurisdizionale innanzi al quale è incardinata la causa, cosicché è nulla la notifica del ricorso fatta direttamente all’Amministrazione statale nella sede della stessa, anziché presso l’Avvocatura dello Stato.

Correttamente il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante notificato alla sede della Amministrazione e non alla Avvocatura distrettuale dello Stato.

3. La censura con la quale si afferma che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al procuratore del ricorrente di talché il procuratore medesimo non avrebbe potuto comparire all’udienza del 14.11.2013, viene formulata in maniera perplessa e non circostanziata e come tale deve ritenersi inammissibile.

La censura così come formulata appare in contrasto con le attestazioni fidefacienti della sentenza ove si dà atto che erano stati “uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale” e che erano state “Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.”.

Era quindi onere del ricorrente, in relazione al tenore della censura e alla attestazione della sentenza, fornire un qualche elemento di prova mettendo a disposizione del giudice di appello la copia conforme del verbale di udienza in primo grado (che di regola non viene trasmesso dal Tar unitamente agli atti del primo grado di giudizio), l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine ex art. 366 c.p.c. e soprattutto la attestazione della Segreteria del Tar che certificasse i due tentativi di invio di notifica da parte della segreteria non andati a buon fine.

Sotto tale profilo si aggiunga ancora (e non da ultimo) che come attestato dall’epigrafe della sentenza, il procuratore del ricorrente risultava avere eletto domicilio presso la segreteria del Tar ove quindi dovevano intendersi a lui pervenute tutte le comunicazioni effettuate dalla segreteria e dalle altre parti compreso l’avviso di udienza; pertanto anche sotto tale profilo l’appello avrebbe dovuto fornire elementi circostanziali a supporto della censura quali ad esempio un mutamento di indirizzo del domicilio eletto o la mancata giacenza presso la segreteria dell’avviso di udienza (cfr. al riguardo Cons. Stato, IV, 3477/2013) .

4. In conclusione l’appello va rigettato.

5. Sussistono motivi per compensare le spese e gli onorari del giudizio in relazione alla mancanza di attività difensiva in appello da parte della Amministrazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Roberto Capuzzi – Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli – Consigliere

Alessandro Palanza – Consigliere

Depositata in Segreteria il 01 settembre 2014.

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