Chiunque intenda completare la costruzione

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 25 settembre 2019, n. 6424.

La massima estrapolata:

Una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere, sottoponendosi ad un nuovo iter procedimentale, volto sia a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni urbanistiche vigenti nell’attualità, sia, se del caso a provvedere al “ricalcolo del contributo di costruzione”.

Sentenza 25 settembre 2019, n. 6424

Data udienza 11 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3684 del 2011, proposto dalla società
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Fo. e Ca. Mi., con domicilio eletto presso lo studio Pa. Sc. in Roma, viale (…);
contro
Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. De To., con domicilio eletto presso lo studio Al. Pl. in Roma, via (…);
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Pa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
nei confronti
Agenzia nazionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del permesso di costruire rilasciato l’8 ottobre 2007 e i relativi atti presupposti (concessione del 30 gennaio 1997 e atto di “voltura e rinnovo” del 22 novembre 2005)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria, di -OMISSIS- e della Agenzia nazionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2019 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti l’avvocato Ca. Mi., l’avvocato Vi. Tr. su delega dell’avvocato Ma. De To., l’avvocato Vi. Ma. su delega dell’avvocato Al. Pa., l’Avvocato dello Stato An. Gr.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente atto di appello è stata impugnata dalla -OMISSIS-. la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria – sezione di Reggio Calabria, che ha accolto il ricorso proposto, con atto notificato il 10 dicembre 2007, dal vicino signor -OMISSIS- avverso il permesso di costruire n. 178 rilasciato dal Comune di Reggio Calabria l’8 ottobre 2007 in variante al permesso di costruire n. 9 del 1997, per la realizzazione di un fabbricato di 5 piani fuori terra in via (omissis), angolo via (omissis) oggetto di un provvedimento di “rinnovo” del 22 novembre 2005.
In primo grado il ricorrente aveva impugnato il permesso di costruire dell’8 ottobre 2007 unitamente ai titoli precedentemente rilasciati (concessione del 1997 e atto di rinnovo del 22 novembre 2005) formulato i seguenti motivi:
-violazione dell’art. 4 della legge n. 10/1977 e dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’originaria concessione del 1997 sarebbe decaduta per mancato inizio dei lavori entro l’anno e completamento degli stessi entro il triennio dal rilascio; in assenza di alcuna proroga, sarebbero illegittimi, in via derivata, sia il “rinnovo” della concessione operato dall’amministrazione nel 2005, sia il permesso di costruire rilasciato nel 2007;
-violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 15 e 20 del Regolamento edilizio del Comune di Reggio Calabria; inosservanza delle norme procedimentali stabilite per rilasciare un permesso di costruzione; difetto e insufficienza di istruttoria, in quanto il progetto approvato nel 2007, sarebbe in realtà un nuovo intervento di trasformazione urbanistica, in quanto comporterebbe aumento delle unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti e delle superfici e abbisognerebbe dunque di autonomo permesso di costruire; sarebbe stato pertanto necessario lo svolgimento di tutto il relativo iter procedimentale, mentre risultano mancanti gli elaborati richiesti dall’art. 15 del Regolamento edilizio come “documentazione indispensabile per la presentazione delle domande”;
-violazione dell’art. 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977 e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di Reggio Calabria, in quanto il fabbricato non rispetterebbe gli indici previsti dall’art. 19 delle N.T.A.; in particolare sarebbe inclusa nel computo dell’area edificabile anche quella di un cortile laterale già asservita al fabbricato nel quale è compreso l’appartamento del ricorrente, giusta licenza edilizia n. 889/1968;
– violazione dell’indice di edificabilità relativo alla distanza da osservare tra costruzioni nella zona omogenea (omissis), secondo le prescrizioni dell’art. 19 delle N.T.A. del P. R.G. di Reggio Calabria, in quanto la parte retrostante dell’edificio sarebbe realizzata in violazione della disciplina sulle distanze minime dettata dalla disposizione delle NTA;
– violazione degli articoli 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001, in relazione al D.M. 16 gennaio 1996, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, in quanto l’altezza del fabbricato su via (omissis) (mt. 16,50) violerebbe il limite che avrebbe dovuto essere rispettato in base a tali disposizioni;
La sentenza, qualificando il permesso di costruire rilasciato nel 2007 un titolo edilizio autonomo, anche richiamando la nota del Responsabile del procedimento prot. n. 12110 del 3 luglio 2008, ha respinto la eccezione di tardività, proposta dal Comune e dal controinteressato; ha accolto il ricorso, ritenendo fondate, a seguito di una consulenza tecnica d’ufficio, le censure relative all’utilizzo di cubatura già asservita al fabbricato in cui è collocato l’appartamento di proprietà del ricorrente; alla violazione delle distanze e dei limiti di altezza stabiliti dalla normativa antisismica. In particolare, il Tribunale amministrativo ha interpretato l’art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. nel senso letterale ovvero escludendo il porticato dal calcolo del volume solo per il piano terra e non per i piani superiori, (aggiungendo quindi la cubatura di 66 metri cubi a quella calcolata nel progetto).
Con i motivi di appello la società -OMISSIS- ripropone la eccezione di tardività, deducendo che l’edificio era comunque già stato realizzato in forza della concessione del 1997e del rinnovo del 2005 non tempestivamente impugnati; in particolare l’avvenuta realizzazione del corpo del fabbricato già prima del 2007 renderebbe tardive le censure relative alla violazione dei limiti di altezza e delle distanze; inoltre, il titolo edilizio del 2007 riguarderebbe solo piccole modifiche rispetto al progetto approvato nel 1997. A sostegno della tardività del ricorso di primo grado deduce ancora che il coniuge del ricorrente aveva più volte richiesto documentazione al Comune relativa alla pratica edilizia nel 2005 e nel 2006. Nel merito sostiene che la cubatura complessiva del progetto del 2007 risulta nel complesso inferiore di 24 metri cubi a quella oggetto del titolo del 1997, e con riferimento alla interpretazione dell’art. 19 N.T.A. seguita dal giudice di primo grado richiama la prassi del Comune per cui i porticati non si calcolano nel volume anche per i piani superiori al piano terra.
Si sono costituiti in giudizio il Comune a sostegno dell’appello ed il signor -OMISSIS-che ne ha contestato la fondatezza.
Alla camera di consiglio del 14 giugno 2011 fissata per l’esame della domanda cautelare di sospensione della sentenza, il giudizio è stato rinviato alla fase di merito.
Il 20 febbraio 2017 si è costituita l’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata Reggio Calabria, deducendo di essere divenuta proprietaria dell’immobile a seguito della confisca dei beni della società -OMISSIS-.
In vista dell’udienza pubblica la difesa del sig. -OMISSIS-e la difesa della società -OMISSIS- hanno presentato memorie; l’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata Reggio Calabria ha presentato memoria di replica concludendo per l’accoglimento dell’appello.
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare deve essere esaminato il motivo di appello con cui si ripropone l’eccezione di tardività del ricorso che è stata respinta dal giudice di primo grado (che ha ritenuto il titolo edilizio rilasciato l’8 ottobre 2007 autonomo rispetto a quello del 1997).
Tale motivo è formulato sostanzialmente sotto due profili della vicenda in fatto.
In primo luogo, si sostiene che il permesso di costruire rilasciato nel 2007 sarebbe stato solo una variante di quello del 1997, che era anche stato espressamente “rinnovato” dall’Amministrazione con il provvedimento del 22 novembre 2005; pertanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tali titoli, essendo, inoltre, sicuramente a conoscenza della realizzazione dell’immobile già edificato nella sua consistenza a seguito del permesso di costruire del 1997; pertanto, secondo la ricostruzione dell’appellante, almeno le censure relative alle altezze e alla violazione delle distanze sarebbero sicuramente tardive. Sotto altro profilo si deduce che la parte (in particolare la moglie del ricorrente, signora -OMISSIS- e la di lei sorella) avrebbero presentato varie istanze di accesso agli atti nel corso degli anni 2005 e 2006, con la conseguenza della conoscenza della pratica edilizia ben prima dell’ottobre 2007.
Ritiene il Collegio che tale motivo di appello sia infondato.
Risulta, infatti, evidente dalla documentazione agli atti di causa e anche dalla relazione del consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado che il permesso di costruire dell’8 ottobre 2007 sia del tutto autonomo dal precedente.
Ciò risulta in fatto sia dalla nuova istruttoria effettuata dall’Amministrazione, di cui dà atto lo stesso Comune nella nota del Responsabile del procedimento, prot. n. 12110 del 3 luglio 2008, allegata alla relazione del C.T.U. e citata dal giudice di primo grado sia dalle sostanziali modifiche di sagoma, di prospetti e di cubatura introdotte rispetto al progetto originario, secondo quanto indicato dal consulente.
Il parametro normativo per la definizione di varianti cd. essenziali che comportano il rilascio di un nuovo titolo edilizio è costituito dall’art. 32 del D.P.R. 380 del 2001 che, nel testo allora vigente indicava le varianti essenziali come quelle “mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la variante in senso proprio al titolo edilizio comporti “modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione”; mentre la variante essenziale, caratterizzata da “incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario”, sulla base dei parametri indicati dall’art. 32 del T.U. 380/2001 costituisca un permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario” (Consiglio di Stato sez. VI 30 marzo 2017 n. 1484).
Peraltro, nel caso di specie, a monte la configurabilità di una variante è esclusa anche dalla circostanza che la concessione edilizia rilasciata il 30 gennaio 1997 era scaduta senza che fossero mai stati completati i lavori né concessa una proroga prima della scadenza del titolo.
Infatti, la concessione edilizia rilasciata il 30 gennaio 1997 prevedeva i termini di 12 mesi per l’inizio dei lavori e di 36 mesi per l’ultimazione dalla data del rilascio, aveva quindi perso efficacia il 30 gennaio 2000.
L’immobile non è stato realizzato nel termine previsto dall’originario titolo edilizio; infatti l’atto del 22 novembre 2005 di “voltura e rinnovo” della concessione ha fatto riferimento, quale presupposto per la sua adozione, “al ritardo sulle lavorazioni dovuto alla particolare complessità delle opere geotecniche”; a tale data, quindi, i lavori non erano ancora terminati.
L’art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, da cui era disciplinata la concessione rilasciata nel 1997, disponeva che l’atto di concessione indicasse i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Inoltre, prevedeva: “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata”.
Analoga disciplina è contenuta nell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per cui “il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.
Inoltre, in base al comma 3 della medesima disposizione, “la realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività (ora SCIA) ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione”. Infine “il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”.
Tale disciplina comporta che a seguito della concessione edilizia del 30 gennaio 1997, scaduta senza che fosse presentata alcuna richiesta di proroga prima della scadenza, in alcun modo si potesse configurare una variante; né, in difetto di proroga tempestiva, avrebbero potuto essere salvati gli effetti di un titolo edilizio già scaduto.
La costante giurisprudenza afferma, altresì, che nel caso di variante semplice rimangono i termini di efficacia originari del titolo, mentre nel caso della variante essenziale valgono nuovi termini indicati nel nuovo titolo (Cons. Stato Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 5324; Sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4704).
Pertanto, si deve ritenere, pena la violazione della disciplina relativa ai termini di efficacia del titolo edilizio, che la variante non essenziale non possa comunque più intervenire quando siano già scaduti i termini originari.
Inoltre, la decadenza del titolo edilizio è considerata effetto legale del verificarsi del relativo presupposto, ovvero del decorso del termine, sì che il provvedimento comunale sul punto è meramente dichiarativo.
Ne deriva che la decadenza, intervenuta per il superamento dei termini previsti per la realizzazione della costruzione, comporta la impossibilità di realizzare la “parte non eseguita” dell’opera a suo tempo assentita, e la necessità del rilascio di un nuovo titolo edilizio per le opere ancora da eseguire.
Una volta intervenuta la decadenza, chiunque intenda completare la costruzione necessita di un nuovo ed autonomo titolo edilizio, che deve provvedere a richiedere, sottoponendosi ad un nuovo iter procedimentale, volto sia a verificare la coerenza di quanto occorre ancora realizzare con le prescrizioni urbanistiche vigenti nell’attualità, sia, se del caso a provvedere al “ricalcolo del contributo di costruzione” (Cons. Stato sez. IV 11 aprile 2014 n. 1747).
Infine, i provvedimenti abilitativi in materia edilizia sono tipizzati dal legislatore.
Applicando tali principi al caso di specie si deve ritenere che il titolo edilizio del 1997, per il quale non era stata richiesta alcuna proroga nei termini di efficacia, sia scaduto alla data del 30 gennaio 2000.
Il provvedimento “di voltura e rinnovo” del 22 novembre 2005, in relazione ai presupposti a cui si riferisce ovvero “al ritardo sulle lavorazioni dovuto alla particolare complessità delle opere geotecniche”, non può che essere qualificato, come una proroga, ma priva di effetti, in quanto intervenuta su un titolo edilizio già scaduto.
Il permesso di costruire dell’8 ottobre 2007, è quindi, un nuovo titolo edilizio autonomamente impugnabile.
Non può poi rilevare, ai fini della tempestiva impugnazione, l’attività edilizia in corso prima del rilascio del permesso di costruire dell’8 ottobre 2007, secondo quanto affermato dalla difesa Comunale nella memoria di costituzione nel giudizio di appello.
La dedotta circostanza di fatto, per cui, alla data dell’11 maggio 2007, i lavori di realizzazione dell’immobile erano già avanti conduce solo ad individuare la realizzazione di una opera edilizia abusiva, rispetto alla quale il ricorrente in primo grado avrebbe potuto sollecitare i poteri repressivi del Comune, ma non certo impugnare un titolo edilizio, non potendosi come tale qualificare il “rinnovo” del 22 novembre 2005.
Quanto all’esercizio del diritto di accesso agli atti effettuato nel corso del procedimento, la pregressa conoscenza di atti del procedimento non poteva impedire la impugnazione del nuovo titolo edilizio, rilasciato dal Comune solo in data 8 ottobre 2007, trattandosi dell’unico titolo legittimante la realizzazione dell’immobile.
E quindi, per le suindicate assorbenti ragioni, ma anche per quelle rassegnate all’inizio della disamina del detto motivo di appello (e concernenti la rilevanza delle modifiche apportate con la “variante” al permesso originario) la censura va senz’altro disattesa
Con gli ulteriori motivi di appello avverso il merito della decisione viene in primo luogo contestata
la motivazione della sentenza con riferimento all’erronea applicazione dell’art. 19 NTA.
Secondo il Tribunale, dall’applicazione letterale di tale disposizione deriva un calcolo di cubatura superiore a quella indicata nel progetto.
In primo luogo la difesa appellante deduce che la cubatura risulta nel complesso inferiore di 24 metri cubi al titolo del 1997, ma tale circostanza è del tutto irrilevante, in relazione alla completa autonomia del permesso di costruire del 2007 oggetto del ricorso.
Rispetto alla interpretazione dell’art. 19 N.T.A., relativa alla zona omogenea (omissis), ritiene il Collegio di confermare l’interpretazione del giudice di primo grado.
Infatti, dal dato testuale della disposizione, per cui è escluso il computo del volume destinato “a porticato o spazi liberi coperti a piano terra”, risulta evidente che tale esclusione dal calcolo della volumetria possa riferirsi esclusivamente al piano terra.
Oltre al dato letterale della disposizione soccorre poi una interpretazione di carattere logico, in relazione alla medesima ratio di esclusione dal computo della volumetria per i porticati e gli spazi coperti al piano terra, mentre non risulta la stessa identità di ratio anche per il calcolo di tali superfici ai piani superiori, che la disposizione avrebbe dovuto quindi prevedere espressamente. Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 8, punto A, delle stesse N.T.A., è considerata volume “la parte fuori terra delle costruzioni esistenti o da realizzare sul lotto, misurata dall’estradosso del pavimento più basso destinata a residenza, ufficio, attività produttive”, senza alcuna eccezione per aree di evidente pertinenza residenziale, quali i porticati.
Il medesimo art. 8 delle N.T.A. nel definire la “superficie utile” si riferisce alla “somma delle superfici di pavimento di singoli vani dell’alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a muro, i sottoscala di scale interne, le cantine, le soffitte non abitabili, gli eventuali spazi comuni e le superfici comprese negli sguinci”.
Ne deriva che l’art. 19 N.T.A. non può che interpretarsi come norma speciale che introduce una eccezione al regime generale di calcolo del volume, e quindi applicabili solo nei casi espressamente previsti, ovvero per i porticati ai piani terra.
Né può rilevare una eventuale diversa prassi operativa dell’Amministrazione comunale, come dedotto dalla difesa appellante se in violazione della normativa edilizia.
Nei motivi di appello relativi alla violazione delle distanze e delle altezze non vengono sollevate contestazioni in fatto avverso le violazioni (delle distanze e delle altezze), ma è riproposta la questione della tardività delle relative censure sollevate in primo grado, in quanto il corpo del fabbricato sarebbe stato realizzato ben prima del rilascio del permesso di costruire del 2007.
Sul punto si richiama integralmente quanto sopra già evidenziato con riferimento al primo motivo di appello.
Nel merito, in ogni caso, come rilevato dal giudice di primo grado, sia per le distanze che per le altezze la violazione è stata accertata dal consulente d’ufficio; infatti nella relazione, con riferimento alle distanze, è stato accertato un distacco di metri 1.10, mentre è prescritta la distanza di sei metri.
Tale circostanza, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non può essere superata mediante la modifica effettuata in corso di esecuzione, tramite la “tampognatura” dei ballatoi dell’edificio con pareti cieche, per realizzare una sorta di costruzione in aderenza (ma che comunque costituirebbe un aumento di cubatura come rilevato anche dal C.T.U.).
Il presente giudizio, infatti, attiene alla legittimità del provvedimento abilitativo edilizio e del relativo progetto, mentre le eventuali modifiche al progetto assentito con il titolo dovrebbero essere oggetto di una variante o se successive di un titolo in sanatoria.
Con riferimento alle altezze, dalla consulenza tecnica risulta il superamento delle altezze previste da D.M. 19 gennaio 1996, sulle costruzioni in zone sismiche. La relazione di consulenza tecnica ha, infatti, sul punto accertato che l’altezza massima assentibile su via (omissis), in attuazione del punto C3 del predetto D.M., è di mt. 14,84, mentre l’impugnato permesso di costruire prevede in progetto per il fabbricato -OMISSIS- un’altezza di metri 16,50 (a lavori eseguiti di metri 16,60).
Rispetto alla violazione dell’altezza per le costruzioni in zone sismiche, la parte appellante, oltre a dedurre la tardività della censura, contesta solo l’applicabilità del D.M. 16 gennaio 1996, “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”, in quanto successivamente è entrato in vigore il D.M. 14 gennaio 2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, che ha dettato nuove norme per le costruzioni in zone sismiche, indicando le altezze con riferimento alla capacità di resistenza dei materiali usati negli edifici.
Tale motivo è infondato, in quanto il D.M. 14 gennaio 2008 è entrato in vigore dopo il rilascio del permesso di costruire del’8 ottobre 2007 impugnato in primo grado, e comunque dopo il deposito del relativo progetto al servizio edilizia asismica regionale avvenuto il 20 luglio 2007.
Tale disciplina sopravvenuta non può rilevare, nel caso di specie, trattandosi di disciplina successiva al rilascio del permesso di costruire, la cui legittimità deve essere valutata in base al principio tempus regit actum.
In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.
In considerazione della complessità fattuale e giuridica delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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