Consiglio di Stato, Sentenza|9 dicembre 2020| n. 7821.
Non può attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. “di rispetto”, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, etc.
Sentenza|9 dicembre 2020| n. 7821
Data udienza 15 settembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Piano Regolatore Generale – Variante – Modifica destinazione urbanistica – Impugnazione – Scelte di pianificazione urbanistica – Discrezionalità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8436 del 2010, proposto dal sig. Pe. Ca., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. de Pi., Gi. Lu. e Gi. An. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via (…),
contro
il Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Pa. St. Ri. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale (…),
nei confronti
della Provincia di Trento, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, n. 195 del 19 giugno 2009, resa tra le parti sul ricorso n. r.g. 321/2004, proposto per l’annullamento del provvedimento del Comune di Trento del 31 agosto 2004 n. 24944/2003.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020, il Cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, il sig. Ca. Pe. impugnava le deliberazioni del Consiglio comunale di Trento e della Giunta provinciale di Trento di adozione e, rispettivamente, di approvazione della Variante 2004 al Piano regolatore generale di Trento, nella parte in cui questa modificava la destinazione dei terreni di sua proprietà nel distretto industriale di (omissis) (due appezzamenti di terreno collegati tra loro da una striscia larga m. 5,50 e lunga circa m. 65), in adiacenza al tratto sud-est di via (omissis), mutandola in parte da zona F2 – viabilità a zona F4 – verde di protezione ed arredo.
Con sentenza n. 195 del 19 giugno 2009 il TAR adito respingeva il ricorso.
Avverso la sentenza di primo grado il sig. Pe. ha proposto ricorso in appello, cui ha resistito il Comune di Trento.
In vista della discussione le parti hanno prodotto memorie e repliche; il Comune ha, altresì, depositato note di udienza ai sensi del protocollo di intesa del 27 luglio 2020 sullo svolgimento delle udienze dal 16 settembre al 15 ottobre 2020.
Alla pubblica udienza del 15 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Preliminarmente, deve darsi atto che le parti hanno concordemente rappresentato che le particelle di proprietà dell’appellante sul lato sud-est della Via (omissis), elencate al punto a) del ricorso e già destinate a zona F4, a seguito delle ulteriori modifiche impresse alla disciplina urbanistica dell’area dalla Variante per Opere Pubbliche del Comune di Trento, definitivamente approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1456 del 10 agosto 2018, ricadono ora tutte ed interamente in zona “D1a – zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello”.
Ciò determina la parziale improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, in questi termini potendosi apprezzare l’affermazione di cessata materia del contendere compiuta dall’appellante nonostante la destinazione di zona sia del tutto nuova.
Sulla richiesta dell’appellante di vagliare, comunque, sul punto la soccombenza virtuale del Comune al fine di regolare le sole spese di giudizio si tornerà in seguito.
2. – Viceversa l’appellante, rappresentando che la nuova variante avrebbe lasciato immutata la destinazione F4 impressa con la variante 2004 alla p.f. (omissis) in C.C. Gardolo, di cui al punto b) del ricorso, insiste perché sia accolto l’ultimo motivo di appello sul capo di sentenza col quale il T.A.R. aveva respinto il (quinto) motivo del ricorso di primo grado, concernente, per l’appunto, la classificazione urbanistica impressa dalla variante del 2004 al compendio contraddistinto dalla p.f. (omissis).
3. – Il TAR aveva respinto quel motivo di ricorso con motivazione che, per chiarezza espositiva, giova riferire nella sua integralità :
“La detta area era stata in precedenza destinata parte a zona F2 – viabilità, parte a zona F4 – verde di protezione e arredo e per la restante parte a zona B3 – edificata di integrazione e completamento e con la prima adozione della variante impugnata è stata introdotta, anche in luogo della porzione destinata a B3, la classificazione F4 a tutta l’area.
Su puntuale osservazione (n. 339) presentata dal ricorrente, in sede di adozione definitiva e poi in quella tutoria, è stata ripristinata la destinazione B3 su parte della p.f. (omissis), mentre è stata confermata – e di ciò si lamenta il Pe. – la restante destinazione F4 ‘coerentemente con la necessità di preservare un’area cuscinetto a tutela dell’insediamento di Spinà .
Con ciò il pianificatore comunale avrebbe dunque inteso sostituire alla strada il verde arredo così da preservare un’area verde a ‘cuscinettò in una zona fortemente produttiva.
In proposito, nella Relazione illustrativa alla variante è stato precisato che “al fine di dare completezza al nucleo “urbano” di (omissis) che si è ritenuto necessario rivedere l’attuale destinazione di due ampi comparti classificati H2 – verde privato, nonché delle altre aree adiacenti con destinazione a verde pubblico ed a verde di protezione ed arredo, prevedendo una nuova zona di espansione soggetta all’obbligo di un piano attuativo con una consistente presenza di aree da riservare a verde pubblico” .
Un’attenta considerazione delle suddette finalità, consente di apprezzare la ragionevolezza dell’intervento in questione, che rappresenta una logica conseguenza dell’esplicita volontà di ricondurre il piano nel rispetto dei predetti criteri generali preposti alla formazione degli abitati, come del resto può evincersi anche dagli estratti cartografici in atti; in particolare, nella scheda contenuta nell’allegato 4.1. delle norme di attuazione, cui rinvia l’art. 41 delle N.T.A. relativo alla disciplina della zona C3 di nuova espansione, si enuncia che le aree da cedere per “verde, viabilità e parcheggio pubblico alberato” debbono corrispondere ad una superficie superiore al 50% di quella di proprietà .
In concreto, la scelta operata dal pianificatore appare coerente con i fini perseguiti nell’esercizio di una lata discrezionalità, quale si configura nella sede urbanistica (cfr. la sentenza di questo T.R.G.A. 17.12.2003 n. 486)”.
4. – L’appellante sottopone il suddetto capo di sentenza ad un duplice ordine di critiche.
Da un lato, insiste che la conferma dell’inserimento di parte della particella p.f. (omissis) in zona F4 avrebbe comportato l’assoggettamento ad un nuovo vincolo espropriativo, senza indennizzo, di quella stessa fascia di terreno che i precedenti strumenti urbanistici avevano già assoggettato ad un vincolo sostanzialmente espropriativo derivante dalla previsione, al suo interno, di una strada di piano (che, prevista dal piano guida del 1988, era stata eliminata soltanto con la variante del 2004, che, in compenso, in origine avrebbe previsto l’inserimento dell’intera particella in zona F4).
Dall’altro lato, contesta che la conferma della destinazione di zona F4 potesse giustificarsi con la necessità di conservare la continuità della zona di protezione dell’edificato residenziale da quello produttivo, poiché tale giustificazione sarebbe in contraddizione col fatto che, a fronte dell’allargamento del “cuscinetto” verde di protezione sul terreno dell’appellante per una lunghezza di non più di venticinque metri, la stessa variante del 2004 avrebbe eliminato oltre duecento metri del cuscinetto lungo i lati esterni del quadrante sud-est della lottizzazione rispetto a quanto previsto dalla variante del 2001. Perciò la decisione dell’Amministrazione sarebbe stata viziata da eccesso di potere sotto una molteplicità di profili, incluso lo sviamento, perché, non arrecando quella previsione alcuna utilità pubblica (sull’area frontistante la p.f. (omissis) vi sarebbe stato un maso e la stessa area avrebbe avuto destinazione agricola, mentre gli insediamenti produttivi si sarebbero trovati sugli altri lati), ne resterebbe dimostrato il carattere “punitivo”.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Per condiviso indirizzo giurisprudenziale, non può attribuirsi carattere ablatorio ai vincoli che regolano la proprietà privata al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità, c.d. “di rispetto”, a tutela di una strada esistente, a verde attrezzato, a parco, a zona agricola di pregio, verde, etc. (C.d.S., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 342; id., 6 marzo 2020, n. 1643).
Si tratta di una limitazione alla proprietà privata che incide su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla zona in cui questi ricadono, senza che questa caratteristica possa dirsi venuta meno, nella fattispecie, perché per una parte dell’originario “cuscinetto” è stata mutata la destinazione urbanistica.
A questo riguardo, va richiamato il consolidato orientamento per cui le scelte di pianificazione del territorio sono caratterizzate da un’ampia discrezionalità e costituiscono un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti, sicché il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi, restando ad esso estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (ex ceteris, C.d.S., sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2284; 31 dicembre 2019, n. 8917; 12 maggio 2016, n. 1907).
In concreto, la scelta urbanistica operata dell’Amministrazione non risulta abnorme od irrazionale od affetta da travisamento alcuno.
L’area frontistante il “cuscinetto” verde previsto sulla p.f. (omissis) non aveva destinazione agricola, ma D2a (zone produttive del settore secondario di nuovo impianto di livello provinciale), senza soluzione di continuità dal P.R.G. del 1989 fino alla Variante del 2004 compresa (allegati 19-24 della produzione di primo grado del Comune di Trento del 1° luglio 2008).
Il “cuscinetto” in questione costituiva effettiva prosecuzione di quello che era previsto corresse a “L”, lungo via (omissis) e via (omissis), sulla fascia esterna delle particelle ad essa contigue classificate parimenti in zona B3 (zone edificate di integrazione e completamento) (allegato 17 ed allegato 24 prod. cit.).
La soppressione del cuscinetto lungo i lati esterni del quadrante sud-est della lottizzazione, rispetto a quanto era stato previsto dalla variante del 2001, riguardava un’area originariamente classificata H2 (zone destinate a verde privato) che, nella variante del 2004, era divenuta C3 (zone di espansione di nuovo impianto), come dagli estratti cartografici agli atti (cfr. allegati 20 e 24 cit.)
La ragionevolezza di questa diversa previsione, per un’area comunque destinata ad insediamenti residenziali, è stata esaurientemente illustrata dal giudice di primo grado rilevando, come poc’anzi si è visto, che le N.T.A. prevedevano che nella zona C3 di nuova espansione le aree da cedere per “verde, viabilità e parcheggio pubblico alberato” dovessero corrispondere ad una superficie superiore al 50% di quella di proprietà .
Su questo specifico punto l’appellante non ha mosso alcuna critica alla sentenza impugnata.
Infine, anche alla luce di tutto ciò il denunciato sviamento di potere per un supposto intento punitivo della Amministrazione nei confronti dell’appellante resta al livello di una mera congettura, non assistita da alcun riscontro probatorio.
5. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello va in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.
6. – In sede di regolamento delle spese di lite, occorre tornare sulla richiesta dell’appellante di valutare, a tali esclusivi fini, l’eventuale soccombenza virtuale del Comune sui motivi di appello dichiarati improcedibili.
Poiché l’appellante è risultato soccombente sull’impugnazione del capo di sentenza relativo al rigetto della domanda di annullamento della variante urbanistica del 2004 nella parte relativa alla classificazione della p.f. (omissis), se il Comune risultasse virtualmente soccombente per il resto ciò condurrebbe alla compensazione delle spese di lite per reciproca soccombenza.
Se, invece, soccombente virtuale dovesse risultare lo stesso appellante, egli dovrebbe essere condannato alle spese siccome integralmente soccombente sull’appello, per il principio generale che ne regola l’attribuzione, salvo che ricorrano i presupposti di legge che giustificano la compensazione.
In ogni caso, dunque, resta escluso che il Comune possa essere condannato al pagamento delle spese di lite.
Su questa premessa, le spese del grado del giudizio possono essere senz’altro compensate, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, ricorrendone giusti motivi in relazione alla peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Italo Volpe – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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