Secondo la Corte di Cassazione, con la Sentenza del 18 ottobre 2024, la n. 27124, la finzione di avveramento della condizione di cui all’art. 1359 cod. civ. non si applica alle condizioni potestative semplici o improprie, anche nell’ipotesi in cui si tratti di condizione di adempimento.
Categoria: Corte di Cassazione
Diritto al compenso per il professionista in caso di domanda risarcitoria committente
Per la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 18 ottobre 2024, la n. 27042, nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.
Al correntista prova ripristinatoria rimesse contestate
Per la Cassazione con l'Ordinanza del 16 ottobre 2024 la n. 26897, nel contratto di conto corrente, la banca può eccepire la prescrizione dell'actio indebiti affermando la natura solutoria delle rimesse contestate e l'inerzia del correntista. Spetta al correntista dimostrare che le rimesse hanno natura ripristinatoria.
Omesso esame processuale non è omessa pronuncia
L'omesso esame di una questione processuale, come un'istanza di ricusazione, non costituisce vizio di omessa pronuncia. Questo vizio si verifica solo per il mancato esame di domande o eccezioni di merito.
Giudicato interno e la verifica dell’avvenuta impugnazione
Per la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 ottobre 2024, la n. 26835, in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la Suprema Corte non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa
Clausola risolutiva nulla per indeterminatezza dell’oggetto
Per la S.C., con l'Ordinanza del 17 ottobre 2024, la n. 26931, la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per “gravi e reiterate violazioni” dell’altro contraente “a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto.
Divisione ereditaria e la petizione dell’eredità
La Suprema Corte ha stabilito, con la Sentenza del 17 ottobre 2024, la n. 26951 che nell'azione di divisione ereditaria è insita la petizione dell'eredità, ove si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione in esso di beni sottratti da altro erede o da un terzo, tanto più che la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri condividenti, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno più titolo per proseguire la loro detenzione.
La valutazione della gravità dell’inadempimento
La Cassazione ha nuovamente affermato, con l'Ordinanza del 18 ottobre 2024 la n. 27032, che in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Incasso di assegno a persona non legittimata
La Cassazione con l'Ordinanza del 17 ottobre 2024, la n. 26972, ha affermato che in tema di responsabilità della banca negoziatrice, per aver consentito l'incasso di un assegno di traenza a persona non legittimata, il giudizio di diligenza professionale, compiuto dal giudice di merito per integrare la clausola generale ed elastica dell'art. 1176, comma 2, c.c., costituisce attività di interpretazione della norma, non limitata al mero profilo di ricostruzione fattuale, e, trattandosi di giudizio di diritto, è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ove si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale
La convivenza more uxorio instaurata dall’ex coniuge
Per la Suprema Corte, con l'Ordinanza del 18 ottobre 2024 la n. 27043, ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza more uxorio instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario, può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche e reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.






