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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 febbraio 2014, n. 2962. L’occupazione a fini di ricerca archeologica costituisce attività lecita della pubblica amministrazione, mirante a realizzare l’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico e alla promozione della cultura e della ricerca (art. 9 Cost.), essendo d’altro canto giustificati, per ragioni d’interesse culturale, anche il sacrificio definitivo della proprietà privata (art. 56 l. 1089/39), o, più in generale, la limitazione all’uso, al godimento, alla disponibilità (artt. 3 e 21). La proprietà delle cose che rivestono l’interesse storico, artistico, archeologico, nasce vincolata, e la connotazione culturale del bene è un carattere che incide sulla valutazione economica dello stesso, comportando, ad esempio, che in caso di esproprio, dell’eventuale minusvalore che il vincolo determini sul bene, a causa della sua limitata utilizzabilità, si debba tener conto in sede di determinazione dell’indennizzo, come per tutti i vincoli conformativi della proprietà. La riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata dall’occupazione a fini di ricerca archeologica non può essere ispirata ai caratteri di integralità del risarcimento, bensì assume i connotati dell’obbligazione indennitaria che, in quanto riferita alla lesione dell’altrui interesse a prescindere dal contegno illecito e dalla colpa, si risolve nell’obbligo di versare un compenso minore, per lo più limitato alla perdita della disponibilità del bene

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 febbraio 2014, n. 2962 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12.6.1996, la Edilstevi s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il Ministero per i beni culturali e ambientali chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 1.149.954.960, con interessi e rivalutazione,...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2815. All’ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall’art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell’ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. In linea con la giurisprudenza di questa sezione, va riaffermato che nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  7 febbraio 2014, n. 2815 Svolgimento del processo Con la sentenza depositata il 22.3.2007, oggetto della presente impugnazione, il Giudice di pace di Terni, decidendo sull’opposizione di R.R. all’esecuzione (oltre che agli atti esecutivi) promossa da P.L. per il rimborso del 50% delle spese mediche e scolastiche relative...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 febbraio 2014, n. 2441. In merito alla violazione del decoro architettonico previsto dal regolamento condominiale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 febbraio 2014, n. 2441 Svolgimento del processo R.P., proprietario di un appartamento in un fabbricato sito in Pistoia, via Ernesto Rossi nn 3, 5, 7 e 9, citò, nel settembre 1999, innanzi al locale Tribunale, A.C., più altri condomini, chiedendo che fossero tutti condannati ad eliminare diverse...