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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2014, n. 2610. Il termine ventennale di efficacia dell’ipoteca, di cui all’articolo 2847 c.c., disciplina soltanto gli effetti dell’opponibilita’ erga omnes dell’ipoteca

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 febbraio 2014, n. 2610 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSERA Maurizio – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2014, n. 2692. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. A tanto, peraltro, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa: quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va bensì compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela. Quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi integrato il caso fortuito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  6 febbraio 2014, n. 2692 Svolgimento del processo I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso avverso la sentenza della corte di appello di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2086. In tema di addebito della separazione, errata la valutazione della Corte di Appello in merito a dei comportamenti dispotici e violenti del marito.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2086 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio, n. 2413. La presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poiché non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 del codice civile, sicché l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 cod. civ., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio, n. 2413 Svolgimento del processo 1. C.P. , in proprio e nella qualità di genitore del minore C.F.A. , citava in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e B.C. davanti al Tribunale di Firenze, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dal figlio...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2014, n. 107. Il Tribunale del luogo in cui ha sede l’arbitrato è competente a decidere sull’esecutorietà del lodo, anche se le parti hanno statuito diversamente nella clausola compromissoria

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI – 1 CIVILE Ordinanza 7 gennaio 2014, n. 107 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente – Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere – Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 febbraio 2014, n. 2364. La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 febbraio 2014, n. 2364 Fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex artt. 377 e 380 bis cod. proc. civ., in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 22916 del 2012. “La Corte d’Appello dell’Aquila respingeva il reclamo proposto ex art. 720 bis...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2542. I beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorché non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono tuttavia essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato (e quindi anche ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge beneficiario)

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  5 febbraio 2014, n. 2542 Fatto e diritto 1. Con ricorso del 18 giugno 2009 G.M. ha chiesto la modifica dell’ammontare dell’assegno divorzile dovuto nei confronti dell’ex coniuge C.M. (450 Euro mensili) e dell’assegno di mantenimento della figlia G.T. (300 Euro mensili) in base alla sentenza n. 6272/08...