Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 3 febbraio 2014, n. 2236 Rilevato che 1. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 63/12, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Ancona il 10 luglio 1977 fra I.M. e F.C. Ha respinto la domanda di imposizione al C. dell’obbligo di versare un...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 gennaio 2014, n. 2186. L’art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5 CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, impone ai medesimi di innalzare il massimale di assicurazione fino alle soglie minime ivi indicate. Il successivo art. 5, comma 1, dispone l’obbligo di conformazione per gli Stati membri entro il 31 dicembre 1987, ovvero (comma 3, lettera b) entro la data del 31 dicembre 1990 ma solo a condizione, in tale ultima ipotesi, che entro il 31 dicembre 1987 fossero state aumentate le garanzie di almeno la metà della differenza tra gli importi in vigore alla data del 1 gennaio 1984 e gli importi di cui all’art. 1, comma 2. Pertanto, avendo lo Stato italiano adeguato la propria normativa soltanto col d.P.R. 9 febbraio 1990, entrato in vigore il 1 luglio 1990, senza rispettare l’obbligo di adeguamento intermedio di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), della direttiva stessa, esso deve considerarsi inadempiente a decorrere dal 31 dicembre 1987; ne consegue che, per i sinistri verificatisi fino al 30 giugno 1990, il massimale minimo di assicurazione, applicabile anche nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, si deve individuare applicando direttamente i valori di cui all’art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5 CEE (nella specie, in presenza di una sola vittima, il massimale è pari a lire 630 milioni)
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 gennaio 2014, n. 2186 Svolgimento del processo 1. In data (omissis) P.G. rimaneva vittima di un incidente stradale. Citava quindi a giudizio, davanti al Tribunale di Grosseto, B.P. , conducente del mezzo antagonista, e la s.p.a. Tirrena di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei relativi danni. Il Tribunale...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 gennaio 2014, n. 2147. Lo scontrino non può avere valenza probatoria del versamento del corrispettivo dei beni in questione , avuto riguardo alla natura obbligatoria della sua emissione al momento della consegna della merce all’acquirente, a prescindere dal concreto pagamento del prezzo relativo, quando sulla base della valutazione delle deposizioni testimoniali non è provato che fosse stato corrisposto il saldo del corrispettivo ancora dovuto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 31 gennaio 2014, n. 2147 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23.4.1998, la Bianchi & Bellini s.n.c., rivenditrice di mobili, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di La Spezia, Z.C. per sentirlo condannare al pagamento della somma di 12.600.000, a saldo dell’acquisto di una sala...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2070. Il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell’auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione. In altri termini la locuzione individua uno stato transeunte dell’auto che procura danni al suo proprietario o utilizzatore che ne sopporta i costi inutilmente.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 gennaio 2014, n. 2070 Svolgimento del processo D.S.L. convenne in giudizio, dinanzi al Pretore di Velletri, S.O. e S. e la Winterthur Assicurazioni s.p.a. esponendo di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale cagionato a suo avviso da colpa esclusiva dell’auto di proprietà di S.O. , condotta...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 16 gennaio 2014, n. 773. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il proponente può essere condannato al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 16 gennaio 2014, n. 773 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sez. Dott. CECCHERINI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2014, n. 1761. La Cassazione può verificare la correttezza della liquidazione delle spese all’avvocato. E può integrare la motivazione non adeguata in merito alla scelta di ridurre gli importi
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 gennaio 2014, n. 1761 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. ROSSETTI...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2089. L’impugnazione al fine di impedire la formazione del giudicato sulla dichiarazione di scioglimento del matrimonio in sede civile prima della pronuncia definitiva sull’annullamento del giudice ecclesiastico rileva il carattere strumentale di tale impugnazione e può determinare l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2089 Fatto e diritto Rilevato che in data 5-15 luglio 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza non definitiva del 7 febbraio 2011, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2035. in tema di contenzioso tributario, (ma il principio riveste una portata generale applicabile anche al caso di specie) che nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento quest’ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell’ufficiale giudiziario. Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato. Gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 30 gennaio 2014, n. 2035 Svolgimento del processo La Curatela del Fallimento PROFILSERRE s.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi avverso il decreto emesso nella causa N. 866/2011 e depositato il 20.03.2012 con cui il Tribunale di Locri ha accolto l’opposizione allo stato passivo...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2075. In tema di contratto di trasporto. Posto che, in relazione al destinatario, il contratto di trasporto si atteggia come contratto a favore di terzi, la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna
La massima 1. Nell’ambito del contratto di trasporto, criterio dirimente ai fini della individuazione del titolare del diritto all’indennizzo assicurativo, in caso di perdita o di avaria del carico occorse durante il trasporto, è quello che tenga conto della incidenza del pregiudizio conseguente a tali accadimenti, e tanto sia con riferimento alla disciplina codicistica, sia...
Corte di Cassazione sezione III, sentenza 29 gennaio 2014, n. 1980. Legittimo il recesso anticipato da un contratto di locazione da parte del Comune fondato sulla valenza negoziale di una determina. Quest’ultima, ancorché indubbiamente assistita da natura provvedimentale interna all’ente, aveva tuttavia esplicato nella specie altresì efficacia contrattuale nel momento in cui entrava a far parte (formale e sostanziale) del regolamento negoziale di rinnovo; e trovava in questa sede l’accettazione da parte delle locatrici, attestata da una sottoscrizione che (nell’opposta tesi di sua esclusiva rilevanza quale atto amministrativo) non avrebbe altrimenti avuto ragion d’essere alcuna
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 29 gennaio 2014, n. 1980 Svolgimento del processo 1. In data 10 ottobre 2006 M.M. , S. e C. intimavano sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida nei confronti del Comune di Oristano in relazione al rapporto di locazione avente ad oggetto l’immobile di loro proprietà,...