L’Ordinanza n. 8705 dell’8 aprile 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Civile, ha stabilito un principio fondamentale in materia di responsabilità nei contratti di viaggio e pacchetti turistici. La controversia riguardava la responsabilità di un tour operator (l'organizzatore) per le informazioni errate fornite al cliente riguardo ai documenti necessari per l'espatrio, quando il pacchetto era stato acquistato tramite un’agenzia di viaggi.
La Suprema Corte ha chiarito la natura del rapporto tra le tre parti coinvolte. Quando un cliente acquista un pacchetto turistico organizzato da un tour operator avvalendosi di un’agenzia di viaggi, quest’ultima non agisce come un semplice intermediario. Al contrario, l’agenzia assume la veste di mandataria sia del cliente che del tour operator organizzatore, svolgendo un ruolo cruciale nel facilitare la conclusione del contratto tra le due parti principali.
In questa specifica veste di mandataria, l’attivazione dell’agenzia di viaggi per reperire informazioni presso i consolati stranieri in merito ai visti o ai documenti necessari per l'ingresso nel paese di destinazione è determinante. La Corte ha stabilito che tale attività dell'agenzia rileva direttamente ai fini della configurabilità di un affidamento incolpevole del turista. Il viaggiatore ha, infatti, il diritto di fare affidamento sulla correttezza delle indicazioni ricevute dall’agenzia, considerandole come fornite (tramite la sua mandataria) direttamente dal tour operator organizzatore.
Di conseguenza, qualora le informazioni fornite dall’agenzia si rivelino errate – impedendo, ad esempio, al turista di partire o di entrare nel paese a causa di documenti incompleti – la responsabilità ricade sul tour operator. L’organizzatore risponde, infatti, per l’inadempimento dell’obbligo informativo legale previsto a suo carico, anche se l’errore materiale è stato commesso dall’agenzia di viaggi sua mandataria. L’agenzia, agendo per conto del tour operator, impegna la responsabilità di quest’ultimo nei confronti del consumatore finale.








