L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 5 marzo 2026, n. 4958, offre un'importante e chiarificatrice esegesi delle regole che governano lo scioglimento della comunione e la formazione delle porzioni spettanti ai singoli coeredi, ponendo l'accento sulla necessità di salvaguardare l'integrità economica dei beni ereditari.
La Suprema Corte ha statuito che la divisione ereditaria non esige un'assoluta ed esasperata omogeneità in sede di composizione dei singoli lotti. Ciò significa che, nell'ambito delle macro-categorie individuate dalla legge (beni immobili, beni mobili e crediti), non è necessario procedere a un frazionamento quotistico di ogni singola entità. Il giudice o il professionista delegato possono legittimamente assegnare un cespite per l'intero a una determinata quota e un altro bene, sempre per l'intero, a una quota differente, bilanciando poi le eventuali disparità di valore economico mediante il ricorso ai necessari conguagli in denaro.
Il principio cardine espresso dai giudici di legittimità mira espressamente a evitare l'eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione. Spezzettare ogni singolo immobile o bene ereditario comporterebbe infatti un grave pregiudizio economico, deprezzando il valore complessivo della massa. Il diritto dei condividenti a ottenere una porzione in natura non va inteso come il diritto a ricevere un pezzo di ogni singolo contratto o mattonato, bensì come il diritto a conseguire una quota di valore proporzionalmente corrispondente a quello dell'intera massa da dividere.
Pertanto, nell'ipotesi in cui l'asse ereditario sia composto da più unità immobiliari, il giudice del merito non può applicare un automatismo spartitorio sussidiario. Egli ha il preciso dovere di accertare, attraverso una valutazione concreta, se l'interesse dei condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento materiale delle singole entità oppure, al contrario, mediante l'assegnazione di interi immobili a ciascun coerede, ristabilendo l'equilibrio della dazione patrimoniale con i dovuti conguagli pecuniari.









