La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1107 del 19 gennaio 2026, ha affrontato due questioni centrali in materia di condominio negli edifici: la tutela dell'aspetto architettonico e la regolarità della convocazione dell'assemblea.
In primo luogo, la Corte ha approfondito il concetto di "aspetto architettonico", definendolo complementare ma distinto rispetto a quello di "decoro architettonico" (art. 1120 cod. civ.). La sentenza chiarisce che ogni intervento edilizio deve rispettare lo stile originario del fabbricato, evitando "rilevanti disarmonie percepibili da qualunque osservatore". Non è necessario che l'edificio possieda un particolare pregio artistico; è sufficiente che abbia una fisionomia propria. L'unico caso in cui un intervento disarmonico non è sanzionabile si verifica quando l'edificio si trova già in uno stato di degrado complessivo tale da rendere ininfluente qualsiasi ulteriore modifica.
In secondo luogo, la pronuncia si è soffermata sui requisiti di validità della convocazione dell'assemblea condominiale (artt. 1139 e 1105 cod. civ.). La Cassazione ha ribadito che, per garantire una partecipazione informata dei condomini e la conseguente validità della delibera, è sufficiente che l'avviso di convocazione indichi gli argomenti all'ordine del giorno nei termini essenziali e comprensibili. Non è richiesto che l'avviso prefiguri lo sviluppo della discussione o l'esito della votazione. La valutazione sulla completezza dell'ordine del giorno e sulla pertinenza della deliberazione spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata









