La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la sentenza del 13 gennaio 2026, n. 740, ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto del lavoro: il primato delle previsioni dei contratti collettivi (CCNL) e dei regolamenti aziendali nella determinazione della proporzionalità tra infrazione e sanzione.
1. Il caso e la violazione delle norme igieniche
La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare irrogato a un lavoratore per la violazione di specifiche norme igienico-sanitarie. Sebbene tali condotte fossero accertate e sussistenti, la Suprema Corte ha focalizzato l'attenzione sulla natura della sanzione prevista per quel tipo di mancanza all'interno del quadro regolatorio del rapporto di lavoro (CCNL o regolamento disciplinare interno).
2. Il vincolo della sanzione conservativa
Il cuore della decisione n. 740/2026 risiede nel fatto che, se la contrattazione collettiva o il codice disciplinare aziendale classificano una determinata condotta — pur grave o contraria a norme igieniche — come punibile con una misura conservativa (ad esempio una sospensione o una multa), il datore di lavoro non può procedere al licenziamento.
Il potere disciplinare del datore di lavoro non è assoluto:
Deve rispettare la scala gerarchica delle sanzioni concordata con le parti sociali.
Non può elevare a "giusta causa" (licenziamento in tronco) un fatto che le parti hanno preventivamente deciso di sanzionare con il mantenimento del posto di lavoro.
3. Il giudizio di proporzionalità e gravità
I giudici di legittimità hanno chiarito che l'illegittimità del licenziamento scatta nel momento in cui la condotta non è riconducibile alle ipotesi di "gravità analoga" a quelle che giustificano la rottura definitiva del vincolo fiduciario. Se il contratto collettivo prevede una sanzione conservativa, significa che la fiducia non è considerata irrimediabilmente compromessa. Di conseguenza, il licenziamento è sproporzionato e, per l'effetto, illegittimo, comportando le tutele previste dall'ordinamento (reintegra o indennizzo a seconda della casistica)








