La Corte di Cassazione, con la sentenza civile n. 5244 del 9 marzo 2026, ha chiarito un punto fondamentale in materia di distanze legali tra costruzioni, con specifico riferimento ai muri di contenimento situati su confini tra fondi a dislivello.
La questione verteva sull'interpretazione della funzione di un muro in un contesto in cui l'andamento naturale del piano di campagna era stato modificato per opera dell'uomo, dando origine a un "terrapieno artificiale." La Suprema Corte ha stabilito che, in tali circostanze, il muro posto sul confine, assolvendo alla funzione di contenere questo volume di terra artificiale, non può essere considerato un semplice "muro di cinta" (come una recinzione isolata), bensì deve essere equiparato a un "muro di fabbrica."
Di conseguenza, per questo tipo di struttura, non valgono le esenzioni tipiche dei muri di cinta isolati, ma deve essere rispettata la normativa sulle distanze legali tra costruzioni. La Corte ha motivato questa conclusione sottolineando come il muro sia "direttamente e funzionalmente collegato al terrapieno che esso contiene," diventando parte integrante di una costruzione complessiva che altera in modo permanente il territorio. La sua funzione di contenimento lo rende, a tutti gli effetti, una costruzione assoggettata alle regole di distanziamento per garantire aerazione, luce e sicurezza tra edifici.









