Con la sentenza n. 1292 del 21 gennaio 2026, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta su uno dei pilastri del diritto bancario e delle garanzie commerciali: il contratto autonomo di garanzia (noto anche come Garantievertrag).
Il cuore della decisione risiede nel delicato equilibrio tra l'autonomia della garanzia e la validità del rapporto sottostante. Per definizione, il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione perché il garante si impegna a pagare "a prima richiesta" e senza eccezioni, rinunciando al vincolo di accessorietà. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che questa "indipendenza" non può spingersi fino a tollerare l'inesistenza giuridica dell'obbligazione principale.
Il caso trattato riguarda l'accertamento di firme apocrife (ovvero false) sul contratto principale. La Corte ha stabilito che, se la firma sul contratto garantito è falsa, il contratto stesso è inesistente o radicalmente nullo. Tale vizio travolge anche la garanzia autonoma per un motivo logico-giuridico fondamentale: se l'obbligazione principale non è mai sorta perché il debitore non ha mai firmato, viene meno la causa stessa della garanzia.
In particolare, la sentenza sottolinea due conseguenze critiche:
Diritto di regresso: Il garante che paga nonostante la falsità della firma non può poi rivalersi (regresso) sul presunto debitore, il quale è rimasto estraneo al vincolo negoziale.
Atti di coobbligazione: Anche gli atti collegati, come le coobbligazioni assunte da terzi a supporto della garanzia, perdono validità, poiché poggiano su un presupposto negoziale fittizio.
In sintesi, la Cassazione ribadisce che l'autonomia del garante non è un "assegno in bianco" che prescinde dalla realtà documentale: la falsità materiale della sottoscrizione principale è un'eccezione che può e deve essere rilevata per evitare abusi








