La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8911 del 9 aprile 2026 (Sezione Civile), ha fornito un importante chiarimento in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La controversia riguardava la liquidazione del danno a seguito del decesso di una donna che faceva parte di una "comunità familiare di fatto". Il giudice di merito aveva proceduto a una valutazione delle componenti risarcitorie ritenuta non corretta dagli attori, che lamentavano un’illegittima duplicazione nella considerazione della convivenza.
La Suprema Corte ha, invece, sancito che non costituisce una illegittima duplicazione risarcitoria la considerazione della convivenza nelle sue diverse accezioni, pur precisando che l'espressione "convivenza" può essere utilizzata secondo modalità differenti e tra loro indipendenti per finalità risarcitorie.
In particolare, gli ermellini hanno distinto due piani:
Piano descrittivo: La convivenza è un mero "fatto storico", funzionale a qualificare l'ambito delle relazioni affettive ritenute idonee ad esprimere un valore sociale, senza discriminazioni rispetto alle relazioni tipizzate dal legame parentale formale. In questo senso, la convivenza descrive l'esistenza del legame.
Piano qualitativo: La convivenza serve, in via autonoma, a valutare l'intensità affettiva del legame, attraverso la valorizzazione di quella particolare organizzazione di vita consistente nella scelta di condividere la medesima abitazione. In questa accezione, è un indice della qualità del rapporto.
Sulla base di tale distinzione, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rimettendo la causa al giudice del rinvio con il compito di rinnovare la valutazione della qualità del rapporto affettivo tra gli attori e la donna deceduta, tenendo conto dell'indice della convivenza come estremo di maggiore, o minore, afflittività della perdita subita, senza timore di duplicazioni se tale parametro è utilizzato correttamente nelle sue diverse funzioni.









