Con l’ordinanza n. 1301 del 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, con particolare riferimento al D.M. n. 55 del 2014.
Il punto centrale della decisione riguarda la fase di trattazione, che per legge include anche la fase istruttoria. La Suprema Corte ha stabilito che il compenso previsto dai parametri forensi per questa fase ha natura unitaria. Ciò significa che, nel momento in cui viene calcolato l’onorario spettante al legale, la voce relativa alla trattazione deve comprendere obbligatoriamente anche l’indennizzo per l’attività istruttoria, e ciò deve avvenire a prescindere dal fatto che tale attività sia stata concretamente espletata nel corso del giudizio.
In termini pratici, anche se una causa viene decisa senza l’assunzione di testimoni, l’espletamento di consulenze tecniche d’ufficio o altri atti istruttori tipici, l’avvocato ha comunque diritto alla liquidazione del compenso per la fase istruttoria in quanto assorbita e fusa unitariamente con quella di trattazione. La Cassazione sottolinea quindi che l’onere economico non può essere decurtato sulla base di una valutazione “atomistica” delle singole attività, ma deve seguire la struttura tabellare del decreto ministeriale che vede le due fasi come un unico blocco inscindibile ai fini del calcolo
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 gennaio 2026| n. 1301
Fase istruttoria: compenso dovuto a prescindere dallo svolgimento
Massima: Il D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria. Nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: AVVOCATO – Onorari – Compenso professionale – Causa istruita in via documentale – Liquidazione della fase istruttoria – A prescindere dal suo concreto svolgimento – Sussistenza
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da:
Dott. PAZZI Alberto – Presidente
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere Rel.
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10206/2024 R.G. proposto da:
Bo.Lu., elettivamente domiciliato in M, Via (Omissis), presso lo studio dell’avvocato Bo.Lu., che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Fallimento Co.Gh. Srl
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Marsala n. cron. 3133/2024, depositato il 28/3/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere COSMO CROLLA.
Fase istruttoria: compenso dovuto a prescindere dallo svolgimento
FATTI DI CAUSA
1. L’avv. Bo.Lu., deducendo di aver svolto, per conto della società in bonis, prestazioni professionali di rappresentanza ed assistenza nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. svoltosi, in primo grado, davanti al Tribunale di Marsala (causa n.r.g 1699/2015) e, in secondo grado, davanti alla Corte d’Appello di Palermo (causa n.r.g. 732/2017), propose domanda di ammissione al passivo del Fallimento Co.Gh. Srl, in collocazione privilegiata ex art. 2751-bis n. 2, c.c., per il complessivo importo di Euro 144.328,85 (di cui Euro 98.915,00 per compensi, Euro 14.837,25 per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, Euro 4.550,09 per CPA. e Euro 26.026,51 per IVA).
2. Il Giudice delegato ammise al passivo del Fallimento il credito di Euro 7.797,00 (di cui Euro 6.780,00 per compensi), oltre IVA e CPA, con il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c., per l’attività svolta in grado di appello e, in via chirografaria, il credito di Euro 7.458,00, oltre rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA, per l’attività svolta in primo grado.
3. Il Tribunale di Marsala, in parziale accoglimento dell’opposizione, ex art. 98 L.fall, proposta da Bo.Lu. ammetteva al passivo del Fallimento Co.Gh. Srl i seguenti crediti: a) in collocazione chirografaria per l’importo di Euro 7.256,04, comprensivo del rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso (per la causa n.g.r. 1699/2015 Tribunale di Marsala), oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda di insinuazione fino alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento ed accessori legge; b) in privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c., per l’importo di Euro 7.458, a titolo di compenso per la causa n.g.r. 732/2017 davanti Corte d’Appello di Palermo, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda di insinuazione fino alla data di deposito del progetto di riparto ed accessori di legge; c) in via chirografaria per l’importo di Euro 1.118,70 (a titolo di rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato per il giudizio n.r.g. 732/2017 Corte d’Appello di Palermo), oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda di insinuazione fino alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, oltre accessori di legge.
3.1 Osservava il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede: i) che i compensi, spettanti all’avv. Bo.Lu., andavano quantificati, in mancanza di specifico accordo, sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento della conclusione dei giudizi di primo e secondo grado; ii) che, ai fini della quantificazione del compenso, avuto riguardo alle caratteristiche e alla natura dell’attività prestata, al modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e alla loro modesta difficoltà e complessità, nonché ai risultati conseguiti nelle suindicata cause, andavano presi in considerazione i valori minimi tabellari, con esclusione della fase “trattazione /istruttoria”; iii) che il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2,c.c. era da riconoscersi per il credito relativo alla prestazione resa nel giudizio davanti alla Corte d’Appello di Palermo, avendo l’avv. Bo.Lu. concluso l’attività professionale relativa alla causa di primo grado con la pubblicazione della sentenza (avvenuta il 31/1 2017), quindi, oltre i due anni prima del fallimento della società Co.Gh. Srl (dichiarato con sentenza pubblicata il 3/3/2023) per cui il compenso liquidato per tale grado di giudizio andava ammesso in collocazione chirografaria.
4. Bo.Lu. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ex art. 380 1bis c.p.c.; il Fallimento non ha svolto difese.
Fase istruttoria: compenso dovuto a prescindere dallo svolgimento
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751-bis n. 2 c.c. con riferimento al principio di unitarietà ed inscindibilità dell’incarico professionale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.., per aver il Tribunale di Marsala erroneamente ritenuto di ammettere al passivo fallimentare ed al richiesto rango privilegiato solo il compenso maturato per le prestazioni professionali rese dall’esponente in relazione al giudizio di appello e non anche il compenso maturato in relazione all’attività compiuta per il primo grado della medesima lite patrocinata dal ricorrente, all’esito di un’erronea suddivisione del mandato in due distinti incarichi professionali, corrispondenti a ciascuna fase processuale, nonostante il mandato fosse unico ed inscindibile.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2 Il Tribunale si è pienamente uniformato alla giurisprudenza di questa Corte, citata nel decreto, secondo la quale “la prestazione giudiziale dell’avvocato che sia espletata in più gradi di giudizio viene ad essere suddivisa, ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2,c.c., in autonomi incarichi corrispondenti ai singoli gradi di esso (posto l’innegabile collegamento funzionale esistente, all’interno del grado, tra tutte le “prestazioni” ivi eseguite dal legale), con la conseguenza che il privilegio stesso può esser riconosciuto solo al credito riguardante i compensi relativi alle prestazioni per gli incarichi specifici (nella specie, dunque, del singolo grado di appello) conclusisi nell’ultimo biennio del rapporto professionale complessivo” (Cass. 6884/ 2022).
2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014 e dell’art. 2233, comma 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e/o n. 5, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto di ammettere al passivo il credito per compensi dell’esponente nella limitata misura calcolata ai valori minimi, anziché ai valori massimi o, in via subordinata, ai valori medi di tariffa.
2.1 Si contesta, altresì, il decreto nella parte in cui ha dichiarato di applicare ai compensi maturati per il primo grado di giudizio il D.M. 55/2014 nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.M. 37/2018, mentre ha ritenuto di applicare ai compensi maturati per la fase di gravame il D.M. nella versione successiva alle modifiche apportate dal predetto decreto 37/2018, ma antecedente a quelle previste dal D.M 147/2022.
2.3 La prima parte della censura è inammissibile, in quanto secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte “in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (cfr. Cass. 14198/2022).
2.4 Con riferimento alla disciplina normativa tariffaria sulla liquidazione dei compensi applicabile ratione temporis, questa Corte ha chiarito che “in materia di prestazioni professionali vige la regola della post numerazione (artt. 2225 e 2233 c.c.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta (regola mitigata da un duplice ordine di diritti del professionista: quello all’anticipo delle spese occorrenti all’esecuzione dell’opera e quello all’acconto, da determinarsi secondo gli usi sul compenso da percepire una volta portato a termine l’incarico – Cass. 10 novembre 2006, n. 24046).
La prestazione difensiva ha così carattere unitario e ciò importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale, unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado (fra le tante Cass. 3 agosto 2007, n. 17059)” (cfr. Cass. 24003/2019; vedi anche 24890/2011 e 17577/2018).
2.5 Il Tribunale si è attenuto a tali principi liquidando, secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, nella versione anteriore al D.M. 37/2018, i compensi relativi alla causa di primo grado che è stata definita con sentenza n. 68/2017 del Tribunale di Marsala e secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.M. 37/2018 (entrato in vigore il 27/4/2018), ma anteriore a quelle apportate dal D.M. 147/2022 (entrato in vigore il 23/10/2022), i compensi della causa d’appello che è stata definita con sentenza n. 153/2022 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 1/2/2022.
2.6 Il ricorrente non ha, peraltro, allegato i pregiudizi sofferti dall’asserito errore nell’applicazione delle tabelle ministeriali sulla liquidazione delle spese.
3. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/2014, in relazione 360, comma 1, n. 3, per aver il Tribunale ritenuto di escludere dal passivo fallimentare il compenso maturato per le prestazioni compiute in relazione alla fase di trattazione del giudizio patrocinato sia in primo grado sia in appello.
3.1 Il motivo è fondato.
3.2 L’art. 4, comma 5, lett. c), D.M. 55/2014 prevede la liquidazione di un compenso omnicomprensivo “per la fase istruttoria”, intendendosi questa “le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private…. “.
3.3 Al riguardo questa Corte ha ripetutamente affermato che “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (cfr. Cass. 8561/2023).
3.4 È evidente l’errore in cui è incorso il Tribunale nell’escludere la liquidazione della fase istruttoria, “poiché la causa è stata istruita in via documentale”.
4. Conclusivamente in accoglimento del terzo motivo, va cassato l’impugnato decreto, con rinvio della causa al Tribunale di Marsala in diversa composizione, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Fase istruttoria: compenso dovuto a prescindere dallo svolgimento
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e secondo motivo, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Marsala, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2026.
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