Con la sentenza n. 1292 del 21 gennaio 2026, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta su uno dei pilastri del diritto bancario e delle garanzie commerciali: il contratto autonomo di garanzia (noto anche come Garantievertrag).
Il cuore della decisione risiede nel delicato equilibrio tra l’autonomia della garanzia e la validità del rapporto sottostante. Per definizione, il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione perché il garante si impegna a pagare “a prima richiesta” e senza eccezioni, rinunciando al vincolo di accessorietà. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che questa “indipendenza” non può spingersi fino a tollerare l’inesistenza giuridica dell’obbligazione principale.
Il caso trattato riguarda l’accertamento di firme apocrife (ovvero false) sul contratto principale. La Corte ha stabilito che, se la firma sul contratto garantito è falsa, il contratto stesso è inesistente o radicalmente nullo. Tale vizio travolge anche la garanzia autonoma per un motivo logico-giuridico fondamentale: se l’obbligazione principale non è mai sorta perché il debitore non ha mai firmato, viene meno la causa stessa della garanzia.
In particolare, la sentenza sottolinea due conseguenze critiche:
Diritto di regresso: Il garante che paga nonostante la falsità della firma non può poi rivalersi (regresso) sul presunto debitore, il quale è rimasto estraneo al vincolo negoziale.
Atti di coobbligazione: Anche gli atti collegati, come le coobbligazioni assunte da terzi a supporto della garanzia, perdono validità, poiché poggiano su un presupposto negoziale fittizio.
In sintesi, la Cassazione ribadisce che l’autonomia del garante non è un “assegno in bianco” che prescinde dalla realtà documentale: la falsità materiale della sottoscrizione principale è un’eccezione che può e deve essere rilevata per evitare abusi
Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 gennaio 2026| n. 1292.
Firme false travolgono l’autonomia del contratto di garanzia
Massima: Il contratto autonomo di garanzia trova la sua efficacia indipendentemente dall’obbligazione principale garantita. Tuttavia, la nullità o inesistenza del contratto principale può incidere sulla validità del contratto di garanzia. Se le firme sul contratto principale risultano apocrife, ciò influisce sul rapporto di garanzia, specie per quanto riguarda il diritto di regresso del garante e la validità dei collegati atti di coobbligazione.
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: FIDEIUSSIONE – Contratto autonomo di garanzia – Necessità del mandato del debitore – Firma apocrifa del debitore – Nullità/inesistenza – Rivalsa del garante – Presupposti
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta da:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere Rel.
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17976/2021 R.G. proposto da:
MC. Srl IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., e Ce.Ro., domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CA.MA.;
– ricorrente –
contro
Spa UN.AS., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in RO.VI., presso lo studio dell’avvocato BI.MO., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MA.MA.;
– controricorrente –
nonché contro
Ma.Ro.;
– intimato –
avverso la SENTENZA n. 948/2021 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/04/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2025 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale PIRONE OLGA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato AL.LI., in sostituzione degli avvocati BI.MO. e MA.MA.;
Firme false travolgono l’autonomia del contratto di garanzia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 1011/2014 il Tribunale di Bologna, adito in via monitoria dalla società Au.UG. (poi UN.AS. Spa), ingiungeva al sig. Ma.Ro. – in proprio e n.q. di legale rappresentante della società M.C. Srl- e alla sig.ra Ce.Ro. il pagamento di somma, all’esito dell’escussione da parte della società Pa.Ti. soc. coop. a r.l. della garanzia prestata per le obbligazioni dalla medesima contratte.
La compagnia assicuratrice deduceva di avere con quest’ultima stipulato un contratto di fideiussione (allegato di polizza n. (Omissis)), asseritamente firmato dal legale rappresentante Ma.Ro. a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dalla detta società assunte in ragione del rilascio di carte di credito (Omissis).
Aggiungeva che con successivo atto il Ma.Ro. in proprio e la Ce.Ro. avevano rispettivamente co-garantito le suindicate obbligazioni della società M.C. Srl
1.1. All’esito di opposizione interposta sia dal Ma.Ro. -in proprio e n.q. di legale rappresentante della società M.C. Srl- che dalla Ce.Ro., con sentenza del 25 ottobre 2017 il Tribunale di Bologna accoglieva le riunite domande in origine monitoriamente azionate dalla società Au.UG. (poi UN.AS. Spa) nei confronti della società M.C. Srl e della Ce.Ro., mentre rigettava la domanda spiegata nei confronti del Ma.Ro. in proprio.
Il Giudice di prime cure accertava che all’esito della disposta CTU grafologica le sottoscrizioni a nome del Ma.Ro. erano risultate al medesimo non riconducibili, escludendo peraltro che l’accertata falsità della firma apposta dal Ma.Ro. quale L.r. della M.C. Srl in calce alla “polizza fideiussoria” comportasse l’invalidità della garanzia fideiussoria in argomento “in quanto il fideiussore garantisce l’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore, sicché la garanzia si perfeziona ex art. 1333 c.c. con la comunicazione al beneficiario senza che il garantito sia parte necessaria, essendo notoriamente la fideiussione efficace anche se il garantito non sia a conoscenza del contratto.
Pertanto, essendo pacifica l’avvenuta comunicazione da parte del fideiussore al beneficiario Pa.Ti. soc. coop. a r.l., il quale ne aveva beneficiato escutendola, la stessa doveva intendersi perfezionata, con conseguente diritto del fideiussore di rivalersi ex art. 1949 c.c. e ss. sul debitore principale M.C. Srl, senza che assumesse rilievo la sottoscrizione o meno della polizza”.
2. Con sentenza n. 948 del 20 maggio 2021 la Corte d’Appello di Bologna ha successivamente rigettato il gravame interposto dalla società M.C. Srl e dalla Ce.Ro.
3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società M.C. Srl in liquidazione e la Ce.Ro. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo, illustrato da memoria.
3.2. Resiste con controricorso la società Un.As. Spa
3.3. Già chiamata all’udienza camerale del 25/6/2024, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.
4. Il Procuratore Generale ha chiesto emettersi pronunzia di rigetto del ricorso.
Firme false travolgono l’autonomia del contratto di garanzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con unico motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1333 e 1936 c.c.”, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Essendo pacifico che “il contratto stipulato in origine da Au.UG. (oggi Un.) vada qualificato e ricondotto nell’alveo del contratto autonomo di garanzia”; e che “la firma apposta in calce al predetto contratto, ricondotta ad MC., fosse apocrifa”, si dolgono che erroneamente la corte di merito abbia nell’impugnata sentenza affermato che “l’invalidità della sottoscrizione della debitrice principale MC. non fa venir meno la validità ed efficacia del contratto, quale contratto autonomo di garanzia, dovendo trovare comunque applicazione l’art. 1936 2 comma c.c., dettato in tema di fideiussione”.
Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che “la fideiussione tipica,… ponendosi come accessoria, come una duplicazione della obbligazione principale, può nascere a prescindere dalla volontà del debitore principale, in forza della proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo per perfezionarsi l’accettazione espressa di quest’ultimo, così come previsto dall’art. 1333 c.c., sicché l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso… Di contro, diversamente da quanto affermato dalla Corte Felsinea, l’elemento di autonomia che caratterizza il Garantievertrag, unito al diritto di rivalsa del garante nei confronti del debitore principale, non può ottenersi mediante la medesima struttura contrattuale e, dunque, anche senza la partecipazione del debitore principale”.
Si dolgono non essersi pertanto dalla corte di merito considerato che in difetto del suo consenso il rapporto di garanzia si è ex art. 1333 c.c. perfezionato solo tra la garante società Un. Ass.ni Spa e la garantita società Pa.Ti. soc. coop. a r.l., con conseguente preclusione dell'”esercizio dell’azione di rivalsa da parte della garante” nei suoi confronti.
Lamentano essere “invalido anche il collegato atto di coobbligazione, sottoscritto dalla Sig.ra Ce.Ro.”, il quale, “in conseguenza del collegamento negoziale che intercorre con il contratto autonomo di garanzia, subisce la forza condizionante delle vicende del contratto principale che si ripercuotono su di esso per il noto principio simul stabunt, simul cadent”, sicché “all’accertamento dell’apocrifia delle sottoscrizioni consegue la radicale nullità, ovvero inesistenza, per mancanza di un elemento essenziale, della polizza fideiussoria n. (Omissis), non potendo ammettersi, in assenza di valida sottoscrizione della polizza fideiussoria da parte del legale rappresentante pro tempore, l’insorgenza di qualsivoglia obbligazione in capo alla società e tantomeno a carico della sig.ra Ce.Ro.”, rimanendo il suo atto di coobbligazione nell’alveo di negozi collegati e/o connessi a quello principale”.
6. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Va anzitutto posto in rilievo che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha riqualificato il negozio de quo come contratto autonomo di garanzia (v. pag. 6 sent.) (al successivo ulteriore riferimento all'”atto di fideiussione in questione” (v. pag. 7 sent.) non potendo invero assegnarsi decisivo rilievo al riguardo).
La corte di merito ha quindi confermato la sentenza del giudice di prime cure, pur avendo quest’ultimo diversamente qualificato il contratto in argomento come fideiussione, limitandosi invero ad affermare che “la differenza con la fideiussione ordinaria non risiede… nella causa, che in entrambe le fattispecie è di garanzia, bensì nella realizzazione di tale causa: accessoria al rapporto principale, nel caso di fideiussione, separata e indipendente dall’obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo”, con preclusione, in quest’ultima ipotesi, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito, salva l’esperibilità da parte del garante (fideiussore) del rimedio generale dell’exceptio doli nel qual caso può sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia.
Firme false travolgono l’autonomia del contratto di garanzia
Nell’indicare le norme della disciplina codicistica della fideiussione ravvisate applicabili al contratto autonomo di garanzia, la corte di merito vi ha ricompreso anche quella “di cui al secondo comma dell’art. 1936 c.c.”, in base alla quale “la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”, in quanto “norma pienamente compatibile con la natura autonoma della garanzia a prima richiesta, che anzi enfatizza”; e ne ha tratto il corollario della validità ed efficacia dell'”atto di fideiussione in questione”, come affermato dal primo giudice, anche in difetto di valida sottoscrizione del soggetto debitore ai sensi dell’art. 1936, secondo co. c.c.”, nonché la validità dell'”atto di coobbligazione, ad esso facente riferimento, sottoscritto da Ce.Ro.”.
Orbene, siffatta motivazione, laddove non meramente apparente, è erronea.
Al di là dei contraddittori riferimenti al negozio di garanzia in argomento a volte in termini di “fideiussione” e altre volte come “contratto autonomo”, e movendo dalla motivata qualificazione del medesimo come “autonomo” (in quanto “l’appellata non contesta la qualificazione di contratto autonomo di garanzia della fideiussione in questione” (v. pag. 6 sent.)), va anzitutto osservato che nel sostanzialmente omettere di considerare le questioni sollevate in sede di gravame dall’odierna ricorrente e allora appellante la corte di merito è nell’impugnata sentenza pervenuta a confermare le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure, pur avendo diversamente qualificato il rapporto in argomento, senza dare al riguardo idonea e congrua spiegazione.
Vale quindi osservare che, come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto più volte modo di affermare, il contratto autonomo di garanzia (c.d. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (es., l’obbligazione dell’appaltatore), laddove la fideiussione garantisce l’adempimento dell’obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante) (v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; e, conformemente Cass., 22/11/2018, n. 30181; Cass., 9/5/2019, n. 21840 e Cass., 15/10/2019, n. 25914).
Il contratto autonomo realizza invero il trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione -per inadempimento o per altra ragione- della prestazione contrattuale; la fideiussione tutela l’interesse all’adempimento della prestazione principale (v. Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).
A tale stregua, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto alla prestazione obbligatoria oggetto del contratto garantito, rispetto alla quale è qualitativamente diversa, in quanto non rivolta a garantire il relativo adempimento bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).
Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza pertanto per l’assenza dell’accessorietà rispetto alla prestazione del contratto principale propria della fideiussione (v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947, e, conformemente, Cass., 17/6/2013, n. 15108; Cass., 31/7/2015, n. 16213; Cass., 14/6/2016, n. 12152; Cass., 28/3/2017, n. 7883; Cass., 11/12/2018, n. 31956; Cass., 9/5/2019, n. 21840; Cass., 15/10/2019, n. 25914. Cfr. altresì, con riferimento polizza fideiussoria di cui all’art. 38 bis D.P.R. n. 633 del 1972 stipulata al fine di garantire, in favore dell’Amministrazione finanziaria, la restituzione delle somme da questa indebitamente versate ai contribuenti in sede di procedura di rimborso anticipato dell’IVA, cfr. Cass., 29/12/2018, n. 30837; Cass., 29/12/2018, n. 30836).
Come anche dalla migliore dottrina sostenuto, il principio di accessorietà della fideiussione si sostanzia:
a) nella validità dell’obbligazione fideiussoria in dipendenza della validità dell’obbligazione principale (art. 1939 c.c.), sicché la fideiussione è nulla se il debito garantito sia nullo, il fideiussore potendo far valere anche le cause di annullabilità del titolo dell’obbligazione principale (ivi ricompresi i vizi della volontà);
b) nell’opponibilità da parte del fideiussore al creditore di tutte le eccezioni opponibili al debitore principale;
c) nella corrispondenza di quanto dovuto dal fideiussore a quanto dovuto dal debitore principale, non potendo l’obbligazione del garante eccedere quella del garantito ed essere prestata a condizioni più onerose;
d) nell’onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore (art. 1952, 2 co., c.c.), per consentire al debitore di potersi opporre al pagamento in presenza di eccezioni da far valere nei confronti del creditore (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 17/6/2013, n. 15108; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).
Firme false travolgono l’autonomia del contratto di garanzia
Il difetto di accessorietà ridonda, in particolare:
– nell’esclusione della facoltà per il garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all’art. 1945 c.c., con conseguente preclusione per il debitore di richiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale (v. Cass., 31/7/2015, n. 16213; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947), e rinuncia del garante a opporre eccezioni anche ove abbia agito in regresso, dopo il pagamento;
– nel divieto per il garante di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli generalis.
Il garante può peraltro in ogni caso sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, e in particolare l’eccezione di relativa estinzione (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 11/12/2018, n. 31956, ove si è affermato che se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all’adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l’eccezione di estinzione della garanzia).
Il contratto autonomo di garanzia è dunque un negozio atipico mediante il quale un soggetto si obbliga a titolo di garanzia ad eseguire a richiesta del creditore la prestazione dovuta dal debitore senza poter sollevare eccezioni in ordine al rapporto garantito.
L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni relative al rapporto garantito non è tuttavia assoluta.
Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto più volte modo di affermare al riguardo (cfr. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; e, conformemente, da ultimo, Cass., 22/4/2024, n. 10786), essa trova invero limite:
a) allorquando la nullità del contratto-base o di sue clausole dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, e mediante il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta (v. Cass., 11/12/2018, n. 31956; Cass., 25/8/2017, n. 20397; Cass., 22/9/2015, n. 18702; Cass., 3/3/2009, n. 5044. V. altresì Cass., 7/3/2002, n. 3326. E già Cass. 24/4/1991, n. 3519).
b) nella proponibilità della cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale;
c) allorquando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia;
d) allorquando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario;
e) allorquando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito.
Si è da questa Corte altresì posto in rilievo:
– che non potendo ammettersi la legittimità di plurime escussioni la liberazione del debitore principale all’esito del pagamento da parte del garante in favore del beneficiario attesta la sussistenza, anche in caso di contratto autonomo di garanzia, di un collegamento tra rapporto del debitore garantito e rapporto di garanzia (cfr. Cass., 9/7/2018, n. 17997; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; Cass., 12/1/2007, n. 412; Cass., Sez. Un., 1/10/1987, n. 7341);
– che nelle garanzie autonome, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva (a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa), non escludono altresì l’operatività del principio della buona fede o correttezza, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata in virtù della quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento ove esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario; tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l’accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale (v. Cass., 17/3/2006, n. 5997. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947);
– che in tema di contratto autonomo di garanzia, il garante escusso per l’adempimento, al fine di paralizzare la pretesa del beneficiario, può sempre far valere l’estinzione dell’obbligazione garantita (quand’anche nella condotta del creditore non ricorra la mala fede che legittima la c.d. exceptio doli), dal momento che l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) del rapporto principale di valuta, escludendo la stessa astratta verificabilità della perdita patrimoniale che dall’inadempimento sarebbe potuta derivare al creditore beneficiario, priva la garanzia della sua ragione giustificativa (v. Cass., 30/8/2024, n. 23434. E già Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).
Con particolare riguardo alla suindicata questione del rapporto tra la nullità o inesistenza del contratto garantito e quello di garanzia, va ulteriormente osservato che, non essendo nell’ordinamento ammessi negozi e contratti privi di causa, anche il contratto autonomo di garanzia ha una propria causa (v. Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947), da individuarsi nella specifica causa di garanzia (cfr. Cass., 11/10/2024, n. 26508; Cass., 31/3/2021, n. 8874; Cass., 11/12/2019, n. 32402).
In particolare, come posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, il contratto autonomo di garanzia è volto a realizzare l’interesse del creditore ad essere garantito della certezza e puntualità del pagamento, evitando contestazioni dilatorie riguardanti la validità del credito.
Sia la fideiussione che il contratto autonomo di garanzia costituiscono invero il momento esecutivo di un’operazione economica che muove solitamente dal mandato (v. Cass., 17/3/2006, n. 5997), conferito dal debitore principale del contratto garantito (rapporto di provvista).
A tale stregua, al riguardo in dottrina autorevolmente si sostiene la sussistenza di una doppia causa, argomentandosi dal rilievo della relazione dell’obbligazione del garante con il contratto di mandato che lega il richiedente la garanzia al fideiussore/garante autonomo (al riguardo accostandosi il negozio autonomo di garanzia alla delegazione passiva (quale operazione negoziale caratterizzata dall’incarico dato dal debitore -delegante- a un terzo -delegato- di obbligarsi verso il creditore -delegatario-), in quanto la duplicità della causa corrisponde alla delegazione passiva); e si pone in rilievo che (diversamente dal delegato) anche il garante autonomo, in considerazione della specifica causa di garanzia connotante l’obbligazione assunta, può opporre l’inesistenza o la nullità del credito garantito risultante da prove certe e liquide, in quanto l’interesse del creditore ad essere garantito della certezza e puntualità del pagamento evitando contestazioni dilatorie riguardanti la validità del credito non implica che il creditore abbia diritto al pagamento anche se il credito è inesistente o nullo, in quanto il negozio di garanzia è pur sempre in funzione di garanzia di un credito, e presuppone per ciò stesso l’esistenza e la validità dello stesso, e cioè l’esistenza del diritto di cui la garanzia è volta a rendere certa l’attuazione.
Ne consegue che, se in presenza di contratto autonomo il garante può senz’altro sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia, a fortiori deve ammettersi che il debitore principale possa sollevare eccezioni concernenti l’inesistenza o nullità di tale contratto, atteso che in ragione della relativa sussistenza ed esecuzione rimane invero esposto al regresso del garante che abbia subito l’escussione da parte del terzo beneficiario.
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero immotivatamente disatteso i suindicati principi.
È rimasta nel giudizio di merito accertata l’apocrifia delle firme a nome del Ma.Ro. apposte sugli atti di garanzia in argomento, nella qualità di legale rappresentante della società M.C. Srl nonché in proprio, appalesandosi pertanto i medesimi al medesimo non riconducibili.
Né può d’altro canto ritenersi nella specie in qualche modo evocabile la norma di cui all’art. 1399 c.c., la relativa applicabilità risultando in ogni caso in radice esclusa in ipotesi come nella specie di falsificazione di firma (v. Cass., 5/2/2024, n. 3265; Cass., 26/11/2020, n. 27008, ove -superando il diverso orientamento (per il quale v. Cass., 22/2/2023, n. 5479; Cass., 10/11/2016, n. 22891)- si è affermato che in caso di falsificazione di firma non ricorrono i presupposti per la ratifica da tale norma prevista (richiedente l’agire come rappresentante della parte senza esserlo, e cioè l’esercizio del potere di rappresentanza in difetto del relativo conferimento), in quanto la fattispecie del falsus procurator presuppone che lo stipulante abbia agito come rappresentante della parte senza esserlo (e cioè abbia agito come rappresentante di altri senza esserlo, in difetto del conferimento del potere rappresentativo), e non già che abbia falsificato la firma della parte apponendovi indebitamente la sua sottoscrizione anziché la propria).
Atteso che nella specie risulta erroneamente evocato la norma di cui all’art. 1333 c.c. (ove si prevede il perfezionamento del negozio contemplante obbligazioni a carico del solo proponente in conseguenza del mancato rifiuto della proposta da parte dell’oblato in cui favore la garanzia viene assunta), che trova invero applicazione solamente in ipotesi di contratti gratuiti (che non siano donazioni da effettuarsi in forma pubblica) in considerazione della mancata insorgenza a carico del beneficiario di qualsivoglia obbligo od onere, laddove nella specie il debitore principale del rapporto garantito si trova esposto alla rivalsa del garante (all’esito della subita escussione), va al riguardo in particolare osservato che nell’impugnata sentenza la corte di merito:
– ha apoditticamente, genericamente ed erroneamente affermato essere nella specie il negozio autonomo di garanzia valido “anche in difetto di valida sottoscrizione del soggetto debitore ai sensi dell’art. 1936, secondo co. c.c.”;
– non ha fornito motivazione alcuna in ordine:
a) alla configurabilità nella specie di un contratto di garanzia stipulato in favore della società beneficiaria in mancanza di qualsiasi richiesta o incarico da parte del debitore principale;
b) ai ravvisati elementi posti a fondamento della ritenuta validità dell'”atto di coobbligazione ad esso facente riferimento, sottoscritto da Ce.Ro.”, a fortiori in ragione della riconosciuta sussistenza di un collegamento del medesimo con l’atto del garante (“emergendo chiaramente che l’obbligazione riferentesi a Ce.Ro., sorta in dipendenza della stipula suindicata, è un contratto a quest’ultimo collegato, e come tale condizionato dalle vicende del contratto principale, che si ripercuotono su di esso”: v. pag. 3 sent.), laddove dalla sopra riportata motivazione si evince che l’odierna ricorrente Ce.Ro. si sia nella specie coobbligata proprio nella presupposizione della -e comunque facendo affidamento sulla- validità dell’obbligazione assunta sia dalla società M.C. Srl che dall’altro coobbligato Ma.Ro., le sottoscrizioni a nome del medesimo apposte agli atti di garanzia in argomento essendo all’esito del giudizio di merito emerse essere a quest’ultimo -in proprio e nella qualità- non riconducibili;
c) all’effettiva ricorrenza nella specie dei presupposti di applicabilità della surrogazione del garante nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.) legittimante il regresso (artt. 1950 ss. c.c.), ove ritenuti applicabili al contratto autonomo di garanzia.
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Firme false travolgono l’autonomia del contratto di garanzia
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 21 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2026.
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