Con l’ordinanza n. 1281 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, sezione civile, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di diritto processuale: la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
La Suprema Corte ha chiarito che il vizio di omessa pronuncia si verifica quando il giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello/territoriale) omette completamente di decidere su un capo della domanda o su un’eccezione di parte. Questa omissione crea un’inesistenza di decisione su un punto fondamentale della controversia e una mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto. È fondamentale distinguere questo errore dall’omesso esame di un semplice elemento di prova, che non costituisce omessa pronuncia.
Nel caso di specie, relativo a una controversia in materia bancaria, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva del tutto omesso di pronunciarsi, anche in forma implicita, su un’eccezione specifica sollevata dagli odierni ricorrenti nella loro comparsa conclusionale in appello: il difetto di legittimazione della procuratrice speciale della società mandante. Poiché l’eccezione di legittimazione processuale (il diritto di stare in giudizio) è di importanza capitale, il giudice d’appello aveva l’obbligo di esaminarla e decidere su di essa prima di procedere al merito della causa. La Cassazione ha ritenuto questa omissione un errore fatale, cassando la decisione e rimandando il caso per un nuovo esame che tenga conto dell’eccezione
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 gennaio 2026| n. 1281.
La nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Massima: Il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo all’inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia bancaria, la Suprema Corte, riaffermato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi, anche in forma implicita, sull’eccezione con la quale gli odierni ricorrenti, nella comparsa conclusionale in appello, avevano dedotto il difetto di legittimazione della procuratrice speciale della società mandante).
Sentenza Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Poteri del giudice – Vizio di omessa pronuncia – Configurabilità – Presupposti – Individuazione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia bancaria. (Cpc, articoli 112 e 360)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Rel.
Dott. VITRÒ Silvia – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 26588/2021 proposto da:
Ma.At.; Ma.Fa., quali eredi di Ma.Or., nonché nella qualità di procuratori generali della madre ed erede, Gi.Va., rappresentati e difesi dall’avv. Ma.El., per procura speciale in atti;
– ricorrenti –
contro
NE. Srl, in persona del legale rappres. p.t., quale procuratrice mandataria della Ap. Srl, rappres. e difesa dall’avv.to Ga.Ma., per procura speciale in atti;
– controricorrente –
BA.MO. Spa,
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, pubblicata in data 28 giugno 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.
La nullità della sentenza per omessa pronuncia.
RILEVATO CHE
Ma.Fa. e Ma.At. – anche quali procuratori di Gi.Va. – nella qualità di eredi di Ma.Or., citavano innanzi al Tribunale di Catania la Ba.Mo. Spa, chiedendo l’accertamento di nullità di clausole del conto corrente acceso dal padre, Ma.Or., presso l’allora Banca An.Po., relative alla determinazione degli interessi ultra-legali, usurari ed anatocistici applicati, dell’entità degli interessi effettivamente percepiti dalla Banca in conformità della legge n.108/96,.
Pertanto, gli attori chiedevano di dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i tassi debitori sostitutivi ex art. 117 settimo comma TUB anche in ragione della violazione degli artt.117, 117 bis e 118 TUB, e di condannare la banca convenuta al pagamento della complessiva somma di Euro 63.804,00 procedendo alla liquidazione degli strumenti finanziari intestati al dante causa deceduto.
Con sentenza del 29.10.2019, il Tribunale rigettava la domanda, osservando che: l’attore aveva prodotto solo parte degli estratti-conto relativi al rapporto di conto corrente, non essendo dunque possibile accertare il saldo pervenendo ad un risultato che ricostruisse fedelmente i rapporti dare-avere riclassificati secondo i criteri determinati dal giudice in ragione dei vizi inficianti il contratto di volta in volta individuati; risultava pattuita l’identica periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori, per cui anche le doglianze relative alla illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi erano infondate;
Con sentenza del 28.6.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello dei Ma.Fa. e Ma.At., osservando che: non era stato prodotto il contratto di conto corrente; non era stato dimostrato il tasso d’usura alla stipula contrattuale; non era stato violato il divieto d’anatocismo, essendo applicabile l’art. 120 Tuf; gli attori non avevano provato l’adempimento del contratto di finanziamento, con l’estinzione della garanzia costituita dal mandato a vendere i titoli.
Ma.Fa. e Ma.At., quali eredi di Ma.Or. – nella qualità di procuratori generali di Gi.Va. – ricorrono in cassazione, avverso la sentenza d’appello, con tre motivi, illustrati da memoria.
La NE. Srl resiste con controricorso.
La nullità della sentenza per omessa pronuncia.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 cc, per aver la Corte d’Appello ritenuto non dimostrata l’inesistenza del contratto di conto corrente.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1283 cc e 120 Tub, per aver la Corte d’Appello ritenuto che in mancanza del contratto di conto corrente non vi era prova che tali pattuizioni non fossero state sottoscritte.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cpc, per aver la Corte territoriale omesso la pronuncia sull’eccezione sollevata dai ricorrenti nella comparsa conclusionale in appello circa il difetto di legittimazione della procuratrice speciale della Ap. Srl.
Il primo motivo è inammissibile in quanto la ratio decidendi non è la mancata prova dell’inesistenza di un valido contratto, ma quella della mancata produzione in giudizio del contratto che la Corte di merito ha invece assunto come stipulato in forma scritta (in particolare rilevando che la banca non aveva prodotto il contratto di apertura del conto corrente), avendo affermato a pag. 7 che “gli attori non hanno certo sostenuto che il contratto di conto corrente sia stato concluso in forma diversa da quella scritta”, da cui la mancata prova dell’invalidità delle clausole.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto diretto al riesame dei fatti circa la mancata prova del contenuto delle clausole del contratto concluso per iscritto. Permane, in particolare, la ratio decidendi in termini di mancata prova del contenuto delle clausole del contratto concluso per iscritto.
Il terzo motivo è invece fondato.
Come risulta dalla comparsa conclusionale in appello, l’eccezione sollevata dai ricorrenti circa il difetto di legittimazione della procuratrice speciale della Ap. Srl è stata sollevata e non è stata decisa, e vi è interesse ad impugnare, anche avuto riguardo al regolamento delle spese processuali in appello.
Al riguardo, va osservato che il vizio di omessa pronuncia ricorre ove manchi qualsivoglia statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sul punto della controversia, per la mancanza di un provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non potendo dipendere dall’omesso esame di un elemento di prova (Cass., n. 7472/2017; n. 27551/2024).
Nella specie, la Corte d’Appello ha omesso di decidere, anche in forma implicita, sulla suddetta eccezione, emergendo il lamentato vizio di cui all’art. 112 cpc.
Pertanto, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello, anche in ordine alle spese del giudizio.
La nullità della sentenza per omessa pronuncia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiarando inammissibili i primi due motivi;
cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2026.
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