Nullità sentenza se mancano le memorie conclusive

Con l’ordinanza n. 1217 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla validità dei procedimenti di appello, riaffermando che il diritto di difesa deve essere garantito in ogni fase del processo. La Corte ha chiarito che se un giudice decide una controversia senza concedere alle parti i termini per presentare le comparse conclusionali o le memorie di replica, o senza attendere la loro scadenza, tale mancanza comporta automaticamente la nullità della sentenza.

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione del principio del contraddittorio, che non si limita solo all’atto introduttivo, ma deve essere pienamente effettivo durante l’intero iter processuale. La parte che impugna una sentenza denunciando tale nullità non ha l’onere di specificare quali argomenti avrebbe sollevato o come questi avrebbero potuto cambiare l’esito del giudizio nel merito; la mera violazione del diritto di difesa è sufficiente a rendere nulla la decisione. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha cassato con rinvio una decisione di merito relativa a un permesso di soggiorno che era stata definita senza attendere la scadenza per il deposito delle note scritte sostitutive dell’udienza di discussione, impedendo così ai difensori di svolgere pienamente il proprio ruolo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 gennaio 2026| n. 1217.

Nullità sentenza se mancano le memorie conclusive

 

Massima: La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell’udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).

 

Sentenza Integrale

 

Tag/parola chiave: Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione (della) – In genere giudizio d’appello – Assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica – Deliberazione della sentenza anteriore alla loro scadenza o in caso di mancata assegnazione – Conseguenze – Nullità della sentenza – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. VITRO’ Silvia – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Relatore

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3066/2025 R.G. proposto da

Ab.So., rappresentato e difeso dall’avvocato Fl.Sa. con domicilio digitale

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Avvocatura Generale Dello Stato

-resistente-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 155/2025 depositata il 22/01/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte.

Nullità sentenza se mancano le memorie conclusive

RILEVATO CHE

1. Il ricorrente, Ab.So., cittadino marocchino, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n.155/2025 pubblicata il 22 gennaio 2025 con cui è stata rigettata l’impugnazione da lui proposta avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna di diniego del permesso di soggiorno richiesto ai sensi degli artt. 19 e 30 TUI.

2. La Corte d’Appello ha rigettato il gravame sul presupposto che la domanda subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 TUI era inammissibile, in quanto non formulata nel ricorso introduttivo. Inoltre, la Corte d’Appello affermava comunque l’insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione di legge di cui s’invocava l’applicazione, non emergendo fondati motivi per ritenere che l’appellante, se rimpatriato, rischiasse di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

3. Inoltre, secondo la Corte bolognese nel caso in esame erano accertati profili di pericolosità sociale, in quanto il richiedente aveva commesso reati cd. ostativi ai sensi dell’art. 5, comma 5 bis, D.Lgs. 286/98, oltre alle recenti condotte violente, che pure potevano essere valutate ai fini della definizione della sua pericolosità, anche attuale, in mancanza di elementi contrari; “al di là quindi, della inammissibilità e tardività della domanda, il giudizio di bilanciamento sarebbe, comunque, sfavorevole all’odierno appellante, il quale ha anche perso i presunti legami familiari dedotti a fondamento dell’istanza formulata in via amministrativa e del conseguente ricorso giurisdizionale”.

4. La cassazione della sentenza in oggetto è chiesta dal ricorrente con ricorso notificato l’11.2.2025 ed affidato a due motivi. L’Amministrazione si è limitata a depositare memoria di costituzione ex art. 370 cod. proc. civ. ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale ex art. 370, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ.

Nullità sentenza se mancano le memorie conclusive

CONSIDERATO CHE

5. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza n.155/2025 (cronologico 242/2025) emessa il 21.1.2025, pubblicata e notificata a mezzo PEC il 22.1.2025, in quanto emessa prima della scadenza del termine di note d’udienza sino al 9.5.2025 e dei termini di cui all’art. 352 c.p.c. concessi con ordinanza del 10.12.2024 a mezzo della quale la causa è stata rimessa in decisione all’udienza del 13 maggio 2025 per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio di cui agli artt. 24, II comma e 111, II comma, Costituzione Italiana.

6. Con il secondo motivo si censura la carenza di motivazione in ordine alla richiesta di accertamento del diritto concreto ed attuale al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 Cedu, alla sua prevalenza rispetto alle inattuali ed astratte esigenze di tutela dell’ordine pubblico fondate su precedenti penali risalenti nel tempo e conseguente violazione dell’art. 19 commi 1.1 e 1.2 D.Lgs. 286/98 nonché dell’art. 24 Costituzione.

7. La censura di cui al primo motivo è fondata e ciò determina la nullità dell’ordinanza per violazione del principio del contraddittorio.

8. Risulta dagli atti del giudizio, esaminabili trattandosi di denunciato error in procedendo in cui questa Corte è giudice del fatto processuale, che la Corte d’Appello in data 10 dicembre 2024 ha emesso nel giudizio di impugnazione proposto dal ricorrente la seguente ordinanza”

La Corte, rilevato che le parti hanno depositato note scritte d’udienza e ritenuto non doversi procedere ai sensi dell’art. 350 bis c.p.c., rimette la causa in decisione all’udienza del 13 maggio 2025, da celebrarsi in forma cartolare, mediante trattazione scritta, con termine per note d’udienza sino al giorno 09.05.2025.

Concede alle parti i termini previsti dall’art. 352 c.p.c., ossia sessanta (60) giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, trenta (30) giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e quindici (15) giorni prima dell’udienza per il deposito delle note di replica.”

9. Ciononostante il successivo 22 gennaio 2025 è stata comunicata la sentenza qui impugnata che ha definito il medesimo giudizio d’appello.

10. Ciò posto, fondatamente il ricorrente richiama in tal senso il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 36596 del 25/11/2021 secondo cui “la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”.

11. Nel caso di specie la Corte d’Appello ha definitivo il giudizio di appello prima che fosse scaduto il termine fino al 9.5.2025 assegnato per le note di udienza e tanto comporta che in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, al quale va demandato anche di provvedere sulle spese del presente procedimento.

Nullità sentenza se mancano le memorie conclusive

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2026.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

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