L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile, del 4 marzo 2026, n. 4905, interviene nell'alveo della disciplina del contratto di appalto per fare chiarezza sulla corretta perimetrazione dei rimedi concessi al committente a fronte di difformità o vizi dell'opera, tracciando una netta linea di demarcazione tra le diverse tipologie di azioni risarcitorie attivabili.
Ai sensi dell'articolo 1668, primo comma, del codice civile, il committente che lamenti difetti nell'opera eseguita ha a disposizione una duplice opzione per tutelare l'equilibrio contrattuale: può pretendere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore (con una condanna da eseguirsi nelle forme dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare ex art. 2931 c.c.) oppure, in alternativa, una congrua riduzione del prezzo pattizio. A queste tutele ripristinatorie o estimatorie, la norma consente di affiancare — in via aggiuntiva o alternativa — la richiesta di risarcimento del danno derivante dalle difformità o dai vizi medesimi.
Il nucleo dogmatico della pronuncia della Suprema Corte risiede nello specificare che la domanda risarcitoria codificata dall'art. 1668 c.c. non si identifica affatto con la domanda volta a ottenere il risarcimento per equivalente formulata in via subordinata rispetto all'eliminazione specifica dei vizi. I Giudici di legittimità ne evidenziano le profonde differenze strutturali e di presupposti:
Il risarcimento del danno (art. 1668 c.c.): Questa azione presuppone necessariamente la presenza della colpa dell'appaltatore. Essa mira specificamente a ristorare tutti quei pregiudizi patrimoniali o personali che non sarebbero in alcun modo eliminabili o rimediabili attraverso un mero e nuovo intervento tecnico dell'appaltatore sull'opera (si pensi, a titolo esemplificativo, ai danni fisici cagionati a persone, ai danneggiamenti arrecati a cose circostanti o alle spese vive che il committente sia stato costretto ad anticipare per far eseguire i rifacimenti urgenti a terzi).
Il risarcimento per equivalente (sostitutivo legale): Questa seconda tutela, al contrario, prescinde totalmente dalla colpa dell'appaltatore, il quale vi è tenuto in forza del mero regime oggettivo della garanzia. Essa non ha una finalità autonoma, ma rappresenta il sostitutivo legale della reintegrazione in forma specifica, configurandosi come un "minus" rispetto a quest'ultima di cui ne costituisce l'esatto surrogato economico (eadem res debita).
Proprio in virtù di questo vincolo di stretta sussidiarietà economica e legale, la Cassazione statuisce un'importantissima regola processuale: la domanda di risarcimento per equivalente deve ritenersi implicitamente ricompresa nell'istanza originaria volta ad ottenere l'eliminazione delle difformità o dei vizi, anche qualora l'avvocato del committente non l'abbia espressamente ed esplicitamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio.









