La Sentenza n. 26798 del 6 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Civile, interviene sulla corretta interpretazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., stabilendo un principio di rigore oggettivo nella valutazione della responsabilità civile.
Il nesso di causalità materiale
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra la colpa intesa come "rimproverabilità soggettiva" e il contributo causale inteso come "fatto materiale". Secondo gli Ermellini, la norma sul concorso del fatto colposo del danneggiato attiene esclusivamente al nesso di causalità materiale. Ciò significa che, ai fini della riduzione del risarcimento, ciò che conta è se la condotta della vittima abbia materialmente contribuito all'evento, a prescindere dal fatto che essa sia cosciente o meno delle proprie azioni.
Lo standard dell'uomo medio per l'incapace
L'ordinanza chiarisce un punto fondamentale per i casi che coinvolgono soggetti privi della capacità di intendere e di volere (come minori o persone con disabilità psichiche):
Ininfluenza dell'incapacità: La condotta dell'incapace deve essere valutata secondo lo standard ordinario di diligenza dell'uomo medio.
Neutralità del giudizio: Non si tiene conto della condizione soggettiva della vittima; se un "uomo medio" avrebbe evitato quella condotta, il risarcimento viene ridotto proporzionalmente, anche se la vittima non poteva comprenderne il pericolo.
Assorbimento della "culpa in vigilando": Questa valutazione oggettiva assorbe e rende superfluo l'esame della condotta del sorvegliante (genitori, tutori, precettori). Se il fatto della vittima è causa materiale dell'evento secondo i parametri oggettivi, la responsabilità del sorvegliante per "mancata vigilanza" resta superata dal rilievo prioritario della causalità materiale








