La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con la sentenza del 12 gennaio 2026, n. 619, ha delineato con estrema precisione i confini della responsabilità professionale del Direttore dei Lavori (DL) in caso di vizi o difformità dell'opera appaltata.
1. Natura dell'obbligazione: Mezzi vs Risultati
La Suprema Corte ribadisce un principio cardine: quella del Direttore dei Lavori è un'obbligazione di mezzi e non di risultati. Tuttavia, questo non significa che il professionista possa limitarsi a un compito burocratico. Poiché l'attività coinvolge competenze tecniche peculiari, la sua condotta non va valutata secondo la diligenza media del "buon padre di famiglia", ma alla stregua della "diligentia quam in concreto". Il professionista deve cioè impiegare tutte le sue risorse intellettive e operative per garantire che il committente ottenga il risultato atteso, esente da difetti.
2. Il concetto di "Alta Sorveglianza"
La sentenza n. 619/2026 chiarisce cosa si intenda per alta sorveglianza. Sebbene al DL non sia richiesta una presenza giornaliera e continua in cantiere, egli ha l'obbligo di:
Verificare la conformità: Accertarsi che l'opera progredisca nel rispetto del progetto, del capitolato e delle regole della tecnica.
Adottare accorgimenti: Impartire le disposizioni necessarie per prevenire difetti costruttivi.
Controllare l'appaltatore: Verificare che l'impresa esecutrice ottemperi agli ordini impartiti e riferire tempestivamente al committente ogni criticità.
3. Le visite periodiche e il controllo dei materiali
Un punto fondamentale della pronuncia riguarda le modalità pratiche del controllo. Il DL deve garantire una verifica costante attraverso visite periodiche e contatti diretti con i tecnici dell'impresa in ogni fase cruciale della costruzione. Tale vigilanza deve estendersi alla corrispondenza dei materiali impiegati rispetto a quelli pattuiti, assicurando che siano idonei e conformi alle norme di settore.
4. La responsabilità per omissione
In conclusione, secondo la Cassazione, il Direttore dei Lavori non si sottrae a responsabilità se omette di vigilare, di impartire istruzioni o di controllarne l'esecuzione. Se il professionista non rileva un vizio che avrebbe potuto essere evitato con un'adeguata sorveglianza tecnica, risponde dei danni insieme all'appaltatore, in quanto il suo inadempimento ha concorso alla realizzazione di un'opera difettosa








