Con l’ordinanza del 7 gennaio 2026, n. 356, la Corte di Cassazione (Sezione Civile) ha chiarito l’ambito di applicazione del rito sommario di cognizione previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 per la liquidazione dei compensi professionali dei difensori.
Il cuore della controversia: la natura dell'attività svolta
Il caso nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari per prestazioni svolte da un avvocato nell’ambito di un giudizio amministrativo. Il giudice di merito aveva applicato il rito speciale (quello previsto per le controversie civili), revocando il decreto ingiuntivo. La Cassazione ha però cassato tale decisione, rilevando un errore macroscopico nella scelta del rito.
I limiti del rito ex art. 14 D.Lgs. 150/2011
La Suprema Corte ha enunciato un principio di diritto rigoroso: il rito speciale "semplificato" è riservato esclusivamente a:
Attività nel giudizio civile: Liquidazione di spettanze per difese svolte davanti al giudice civile.
Attività strumentali o complementari: Prestazioni stragiudiziali che siano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato giudiziale civile (es. transazioni che chiudono una lite civile in corso).
Restano invece tassativamente escluse da questo rito speciale:
Le attività professionali svolte nel processo penale (anche se finalizzate all’azione civile in sede penale).
Le attività svolte dinanzi al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) o altri giudici speciali.
L'attività stragiudiziale pura che non abbia natura strumentale a un processo civile.
Le conseguenze della decisione
Nell'ordinanza n. 356/2026, la Corte ha stabilito che, trattandosi di compensi per un giudizio amministrativo, il giudice avrebbe dovuto seguire il rito ordinario ex art. 645 c.p.c. e non quello speciale. L'applicazione del rito errato ha comportato la nullità della sentenza e il rinvio della causa per un nuovo esame.








