Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 gennaio 2014 n. 2153[1] Deve considerarsi che tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell’art. 1708 cc., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non anche...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2094. In tema di distanze legali fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale,di rifinitura od accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili,rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. “aggettanti”) che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. D’altra parte, agli effetti di cui all’art. 873 cod.civ., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art.873 cod.civ. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 gennaio 2014, n. 2094 Svolgimento del processo 1. – Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il 13 giugno 1997, Z.F. e M. si rivolsero al Pretore di Rovigo, sez. distaccata di Adria, per sentir ordinare ai signori P.I. e F.G. di cessare la costruzione di...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1120. In materia di procedimento civile, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., le regole sull’impugnazione tardiva operano esclusivamente in tema d’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini del ricorso incidentale, e solo la quale può avere interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Quando invece il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme dell’impugnazione incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve essere presentato in quelli propri del ricorso autonomo di cui agli artt. 325 cod. proc. civ.; a maggior ragione è soggetto ai detti termini ordinari qualsiasi ricorso proposto successivamente al primo, che ha comunque valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 gennaio 2014, n. 1120 Ritenuto in fatto 1. – A seguito di appello proposto dal Comune di Campobasso avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del luglio 2000, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza resa pubblica l’11 ottobre 2007, in parziale riforma della predetta decisione,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 gennaio 2014, n. 1893. Addebitata la separazione coniugale al marito per aver lo stesso deciso di partire per un lungo viaggio con la nuova compagna proprio mentre la moglie si sottoponeva ad una delicata terapia antitumorale. Tale comportamento, ritenuto gravemente lesivo dei doveri matrimoniali, ha indotto il giudice di secondo grado a confermare la decisione del primo giudice di addebitare la separazione al marito, nella convinzione dell’effetto dirompente che esso ha prodotto su di un collaudato equilibrio di coppia
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 gennaio 2014, n. 1893 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza del 9 maggio 2010 il Tribunale di Milano pronunciò la separazione personale dei coniugi M.M.L. e P.M. , con addebito al primo, a carico del quale pose l’obbligo del versamento di un assegno mensile di Euro...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2014, n. 1762. Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 gennaio 2014, n. 1762 Svolgimento del processo .1 – Con sentenze non definitiva in data 28 aprile – 14 maggio 1990 e definitiva del 22 maggio – 12 giugno 1992 il Tribunale di Alessandria, con la prima attribuì la responsabilità del sinistro all’origine della controversia per il...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 28 gennaio 2014, n. 1763. L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale di cui agli art. 34 e 35 legge n. 392/1978, cit., deve essere corrisposta in ogni caso di cessazione del rapporto per disdetta del locatore, sempre che alla data della cessazione permangano i requisiti a cui le citate norme di legge subordinano la corresponsione dell’indennità: che permanga, cioè, non tanto l’utilizzazione di fatto del bene da parte del locatore, quanto il suo diritto di continuare a svolgervi l’attività prevista dal contratto di locazione, ed in particolare un’attività che comporti il contatto con il pubblico degli utenti e dei consumatori
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 28 gennaio 2014, n. 1763 Svolgimento del processo V.G. , conduttore di locali adibiti ad autoscuola, ha convenuto davanti al Tribunale di Parma i locatori, A.S. e M. , chiedendo il pagamento dell’indennità di avviamento a seguito della disdetta del contratto di locazione, comunicatagli dagli stessi il 25...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 gennaio 2014, n. 1466. Nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 gennaio 2014, n. 1466 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – È chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia il 20.1.2010 e depositata in data 11.3.2010 in materia di simulazione per interposizione fittizia di persona in contratto...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 gennaio 2014, n. 1696. Può sussistere l’addebito della separazione non quando il legame si rompe senza una giusta causa ma quando l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza dipende dalla violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri derivanti dal matrimonio. Il vigente diritto di famiglia è contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o da colpe dell’altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto individuale di libertà riconducibile all’art. 2 Cost.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 gennaio 2014, n. 1696 Fatto e diritto Rilevato che in data 22 ottobre 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: 1. Il Tribunale di Pescara con sentenza del 22 febbraio – 7 marzo 2005 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2014, n. 1634. Non c’è accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato all’eredità paga un debito dell’eredità senza aver prelevato denaro dall’asse ereditario.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 gennaio 2014, n. 1634 Svolgimento del processo Con atto in data 31.3.2000 O.P. citava a comparire innanzi al tribunale di Messina M.M.F. , coniuge superstite del padre, O.C. , e la sorella consanguinea, O.A. . Chiedeva, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia della rinunzia all’eredità del genitore,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 gennaio 2014, n. 531. La mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità in astratto di una danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno dinamico-relazionale, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto. Inoltre quando il fatto lesivo ha profondamente alterato il complessivo assetto dei rapporti personali all’interno della famiglia, provocando, come nel caso di specie, una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all’esigenza di provvedere perennemente ai bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto
suprema CASSAZIONE CIVILE SEZIONE III Sentenza 14 gennaio 2014, n. 531 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente – Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere...