Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 gennaio 2014 n. 2153. Non ha diritto a ulteriori compensi per la transazione l’avvocato che ha ricevuto da un condominio l’incarico di agire in via monitoria nei confronti di due condomini morosi se non prova di aver avuto anche uno specifico mandato a transigere

Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 gennaio 2014 n. 2153[1]   Deve considerarsi che tra gli atti necessari al compimento del mandato che, ai sensi dell’art. 1708 cc., sono ricompresi nel suo ambito, vanno considerati quelli che si riconnettono all’attività espressamente consentita e ne costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale, e non anche...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 gennaio 2014, n. 2094. In tema di distanze legali fra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale,di rifinitura od accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili,rientrano nel concetto civilistico di “costruzione” le parti dell’edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati (c.d. “aggettanti”) che, seppure non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. D’altra parte, agli effetti di cui all’art. 873 cod.civ., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, deve essere unica e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art.873 cod.civ. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 gennaio 2014, n. 2094 Svolgimento del processo 1. – Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il 13 giugno 1997, Z.F. e M. si rivolsero al Pretore di Rovigo, sez. distaccata di Adria, per sentir ordinare ai signori P.I. e F.G. di cessare la costruzione di...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 gennaio 2014, n. 1120. In materia di procedimento civile, sia ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ. che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., le regole sull’impugnazione tardiva operano esclusivamente in tema d’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini del ricorso incidentale, e solo la quale può avere interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Quando invece il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo al ricorso principale, i termini e le forme dell’impugnazione incidentale sono inapplicabili ed il ricorso stesso deve essere presentato in quelli propri del ricorso autonomo di cui agli artt. 325 cod. proc. civ.; a maggior ragione è soggetto ai detti termini ordinari qualsiasi ricorso proposto successivamente al primo, che ha comunque valenza d’impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  21 gennaio 2014, n. 1120 Ritenuto in fatto 1. – A seguito di appello proposto dal Comune di Campobasso avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del luglio 2000, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza resa pubblica l’11 ottobre 2007, in parziale riforma della predetta decisione,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 gennaio 2014, n. 1634. Non c’è accettazione tacita dell’eredità quando il chiamato all’eredità paga un debito dell’eredità senza aver prelevato denaro dall’asse ereditario.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 gennaio 2014, n. 1634 Svolgimento del processo Con atto in data 31.3.2000 O.P. citava a comparire innanzi al tribunale di Messina M.M.F. , coniuge superstite del padre, O.C. , e la sorella consanguinea, O.A. . Chiedeva, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia della rinunzia all’eredità del genitore,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 gennaio 2014, n. 531. La mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità in astratto di una danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di un danno dinamico-relazionale, quale conseguenza, autonoma, della lesione medicalmente accertabile, che si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto. Inoltre quando il fatto lesivo ha profondamente alterato il complessivo assetto dei rapporti personali all’interno della famiglia, provocando, come nel caso di specie, una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, se non annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all’esigenza di provvedere perennemente ai bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz’altro trovare ristoro nell’ambito della tutela ulteriore apprestata dall’art. 2059 cod. civ. in caso di lesione di un interesse della persona costituzionalmente protetto

suprema CASSAZIONE CIVILE SEZIONE III Sentenza 14 gennaio 2014, n. 531 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente – Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere – Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere...