www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 4 febbraio 2014, n. 2448

Svolgimento del processo

Con atto in data 17.4.1999 F.M. , quale erede della madre, L.R. , deceduta in Salerno in data 3.7.1998, citava a comparire innanzi al tribunale di Salerno le sorelle e coeredi F. e Fe. , quest’ultima in persona della sua procuratrice generale, ossia della medesima F.F. , nonché G.M. , quale esecutore testamentario.
Deduceva l’attrice che, in dipendenza dei testamenti olografi in data 4.11.1980, 20.10.1987, 12.9.1992, 22.9.1995, 25.5.1996 e 5.9.1996, aveva veste e qualità di erede della madre oltre che per la quota di legittima, altresì per la disponibile, con facoltà di scelta dei beni da attribuire alle coeredi a tacitazione delle loro spettanze, il tutto con riconoscimento esplicito ad ella attrice di un favor interpretandi di ciascuno dei suindicati testamenti; che suo marito, G.M. , designato esecutore testamentario con il testamento datato 12.9.1992, aveva atteso con l’ausilio di tecnici di fiducia alla valutazione degli immobili siti in Salerno ed in Valva, indi ella attrice aveva provveduto, in tal guisa avvalendosi della facoltà di scelta accordatale dalla de cuius, a comunicare alle coeredi i beni prescelti e, dunque, a determinare quelli che intendeva attribuire alla coeredi.
Chiedeva, pertanto, che l’adito tribunale, con sentenza parziale di mero accertamento, in ossequio alla volontà chiaramente manifestata dalla de cuius col testamento in data 12.9.1992, dichiarasse già acquisito al suo patrimonio l’appartamento ubicato in (OMISSIS) , e, nel prosieguo, provvedesse ad assegnare alle condividendi i beni residui, facendo salva la facoltà di scelta ad ella attribuita, e a determinare i conguagli eventualmente dovuti previa stima dell’asse ereditario; in subordine, chiedeva che il tribunale le assegnasse i beni da ella prescelti con la nota pervenuta alla sorella Franca in data 23.11.1998, previa stima del patrimonio relitto e salva la sua prerogativa di incrementare o diminuire l’entità dei beni prescelti ovvero di scegliere beni diversi da quelli a lei offerti.
Si costituivano F.F. e Fe. , chiedendo dichiararsi l’inammissibilità, l’improponibilità e, comunque, rigettarsi l’avversa domanda.
Con separato atto notificato in data 23.12.1999 F. e Fe. , quest’ultima in persona della sua procuratrice generale, F.F. , citavano a comparire innanzi al tribunale di Salerno la sorella M. e G.M. .
Deducevano che i molteplici testamenti, succedutisi nel tempo e tra loro in evidente contraddizione, impedivano l’individuazione delle reali ultime volontà della testatrice, tanto più che L.R. era persona molto anziana e affetta da progressiva perdita delle proprie facoltà; che in nessun caso il testamento datato 5.9.1996 poteva esser preso in considerazione, giacché risalente ad epoca in cui la testatrice versava in uno stato di prostrazione fisica e mentale e perché inficiato da vistose incongruenze logico – formali e calligrafiche; che, in particolare, la data era collocata di seguito alla firma, che l’andamento della scrittura non era conciliabile con i segni grafici della data, che, quindi, tale evidente discrasia non dava conto della contestualità temporale tra la manifestazione della volontà mortis causa contenuta nella scheda ed il tempo di apposizione e della data e della firma, sicché, ulteriormente, il testamento apparentemente datato 5.9.1996 non era cronologicamente collocabile con esattezza rispetto alle ulteriori manifestazioni di ultima volontà della de cuius; che, a decorrere dall’agosto del 1996 L.R. versava in una condizione di totale isolamento, tant’è che alla figlia Franca era stato impedito qualsivoglia contatto, anche telefonico, con la madre; che la facoltà asseritamente accordata alla convenuta di determinare le quote da assegnare alle sorelle e di poter integrare le stesse con denaro anche non compreso nell’eredità si poneva in contrasto con le disposizioni codicistiche; che l’appartamento ubicato in Salerno era stato significativamente sottostimato, così come era stato abbondantemente sovrastimato il terreno in Valva; che la comunicazione con cui F.M. aveva dato notizia dei beni prescelti, non contemplava la somma di lire 40.000.000 da ella indebitamente trattenuta dalla maggior somma di lire 67.411.560 di pertinenza della testatrice né altri valori – un anello con brillante e l’argenteria – pur ricompresi nell’asse.
Chiedevano, pertanto, “a) dichiarare… che la successione della sig.ra L.R. … debba avvenire mediante l’attribuzione del patrimonio relitto in parti uguali tra le sue figlie… e che nell’asse vadano ricompresi anche i beni e le somme di denaro di cui innanzi al capo 2; b) in via del tutto gradata…, e previa declaratoria di nullità e di inefficacia,… annullamento,… non utilizzabilità della scheda testamentaria con segno di data 5.9.1996…, dichiarare che la successione de qua vada operata in favore delle figlie F.F. , Fe. e M. , con attribuzione della disponibile a quest’ultima ma senza alcuna facoltà di scelta ofavor interpretandi, e che nel patrimonio vadano comunque ricompresi i beni di cui al capo 2; c) farsi luogo allo scioglimento della comunione ereditaria, e quindi alla divisione e alla determinazione ed attribuzione della quota in natura a ciascuna erede; d) dichiarare nulla, inefficace, ovvero annullare la nomina ad esecutore testamentario del dr. G.M. ; e) vinte le spese” (così ricorso, pag. 6).
Riuniti i giudizi, disposta ed espletata c.t.u., all’esito dell’istruttoria, con sentenza non definitiva n. 295/2004 il tribunale di Salerno rigettava l’impugnazione del testamento in data 5.9.1996, dichiarava aperta, sulla scorta del medesimo atto di ultima volontà, la successione di L.R. , dichiarava legittima e l’attribuzione della disponibile a F.M. e la nomina quale esecutore testamentario di G.M. , disponeva che nella massa dovessero ricomprendersi i beni di cui al capo 2) della citazione ad istanza di F.F. e Fe. , denegava il diritto di scelta preteso da F.M. , disponeva per il prosieguo con separata ordinanza, compensava interamente le spese.
Interponeva appello F.M. .
Chiedeva, tra l’altro, al giudice del gravame che le si riconoscesse la facoltà di scelta ed il favor interpretandi, quindi, che si dichiarasse già acquisito al suo patrimonio l’appartamento ubicato in (OMISSIS) , e che si confermasse la scelta dei beni da ella effettuata in data 9.11.1998.
Si costituivano F.F. e Fe. , invocando il rigetto dell’avverso gravame e chiedendo, in via incidentale, che la sentenza n. 295/2004 fosse riformata “nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del testamento con apparente data 5 settembre 1996” (così ricorso, pag. 8).
Con sentenza n. 893 dei 4.10.2007/13.12.2007 la corte d’appello di Salerno così statuiva: “1) accoglie, entro i limiti che seguono, l’appello proposto da F.M. … e, per l’effetto;
2) a parziale riforma della sentenza predetta, dispone che a F.M. deve essere riconosciuto, in caso di dubbio sulle disposizioni testamentarie, il generale favor interpretandi e deve essere attribuito, nella formazione della sua quota, il diritto di scelta dei beni, compreso l’intero immobile in Salerno, via V. Schiavo n. 7, salvi i conguagli attivi e passivi verso le due sorelle condividenti;
3) rigetta l’appello incidentale avanzato da F.F. e Fo.Fe. ;
4) pone a carico di F.M. , Fe. e F. , in parti uguali (quindi per 1/3 ciascuna), le spese e compensi già determinati dal G.I. in atti, in favore del C.T.U…;
5) conferma nel resto la sentenza impugnata;
6) compensa per intero tra le parti le spese del presente grado” (così sentenza d’appello, pag. 23).
In particolare, in merito all’appello incidentale esperito da F.F. e Fe. , puntualizzava che “non può escludere la validità della scheda testamentaria del 5.9.1996, la doppia apposizione della data (una prima e una dopo la sottoscrizione autografa di L.R. ), né la presunta illeggibilità della prima data, né la mancata ripetizione della firma sotto la seconda data” (così sentenza d’appello, pag. 11); che “l’esame visivo del documento evidenzia, infatti, che la data del 5.9.1996 è ben percepibile, nonostante le incertezze della grafia dovute all’avanzatissima età della testatrice, sia nella prima scritturazione… che nella seconda. A nulla rileva che la de cuius non abbia reiterato la sottoscrizione in calce alla seconda indicazione della data, in quanto già ne risulta sottoscritta la prima e non sussiste, quindi, alcuna incertezza né sul momento di redazione delle disposizioni di ultima volontà, né sulla riferibilità delle stesse a L.R. ” (così sentenza d’appello, pag. 11); che, “del resto, l’art. 602 cod. civ. non prescrive affatto che la firma debba necessariamente seguire la data, con la conseguenza che, come statuito da Cass. n. 11703 del 18.9.2001, la data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda…” (così sentenza d’appello, pag. 12).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso F.F. e Fe. , la prima altresì in veste di procuratrice generale della sorella Fe. , residente in (OMISSIS), chiedendone, sulla scorta di due motivi, la cassazione con il favore delle spese.
Unicamente F.M. ha depositato controricorso, chiedendo dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi l’avverso ricorso; con il favore delle spese del giudizio.
La medesima controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti deducono ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5), c.p.c. il vizio di contraddittoria, illogica, insufficiente motivazione.
All’uopo adducono che, “in ordine alla nullità, e comunque all’irrilevanza di tutti i testamenti invocati in giudizio ai fini della regolazione della successione della madre L.R. ,… la Corte di Appello, per motivarne il sostanziale rigetto, ha speso unicamente le testuali espressioni che seguono. Risultano infondate anche le ulteriori deduzioni di F.F. e Fe. , laddove assumono il vizio dell’ultimo testamento del 5.9.1996 per l’insorgenza di una patologia senile nell’ormai anziana madre, L.R. , tenuto conto anche della pluralità di atti testamentari da essa predisposti in precedenza. Sul punto, questa Corte ritiene di condividere l’orientamento del CTU, grafologo, avverso il quale le appellanti incidentali non hanno apportato alcuna convincente argomentazione di segno contrario…” (così ricorso, pagg. 9 – 10); che “null’altro ha detto la Corte d’Appello…, ignorando… la diagnosi di demenza senile conclamata sin dal 1990 in sede di visita Collegiale della Commissione Provinciale e quindi presente quale patologia degenerativa presumibilmente quanto meno sin dal 1980, sfociata nel riconoscimento di invalidità totale nella percentuale massima del 100% con attribuzione di assegno di accompagnamento” (così ricorso, pag. 11); che “la demenza senile… induce a considerare che la sig.ra L.R. non fosse nella condizione di testare liberamente e con cognizione, e comunque che non sia possibile stabilire con certezza quale sia la sua effettiva ultima volontà libera e consapevole” (così ricorso, pag. 12); che “nulla dice la Corte sull’osservazione che la congerie di testamenti attribuibili a L.R. costituisce di per sé un’anomalia, specie se si alternano, come in questo caso, manifestazioni di volontà di segno opposto…” (così ricorso, pag. 11).
Con il secondo motivo le ricorrenti parimenti deducono ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 5), c.p.c. il vizio di contraddittoria, illogica, insufficiente motivazione.
All’uopo adducono che “i primi giudici sono giunti a conclusioni arbitrarie e non sorrette da una congrua valutazione…, e tanto è l’evidente conseguenza della necessità, sorprendentemente non avvertita, di disporre una consulenza psico – neurologica di alto livello scientifico che consentisse di chiarificare un quadro, quale quello riportato dal nominato ctu, confuso e contraddittorio” (così ricorso, pag. 15); che “le conclusioni di cui sopra sono peraltro tanto più plausibili se si considera che a partire dal giugno 1996 la sig.ra L. è stata tenuta in una condizione di isolamento ed è stato impedito (anche fisicamente) a Franca di rivedere la madre, e alla madre di rivedere la figlia Franca primogenita, fino alla morte di L.R. ” (così ricorso, pag. 17); “che tale atteggiamento di F.M. , condiviso quanto meno dal coniuge ed apparente esecutore testamentario… è… convergente nel confermare che la sig.ra L.R. è stata condizionata in maniera determinante dalla presenza di una delle figlie nel redigere, in tempi ed epoche diverse, il testo delle sue ultime volontà, fino a giungere a scrivere cose che in effetti non voleva” (così ricorso, pagg. 17-19).
Si giustifica la contestuale disamina dei motivi di ricorso, giacché entrambi ancorati alla previsione del n. 5) del 1 co. dell’art. 360 c.p.c..
Ambedue i motivi sono destituiti di fondamento; e ciò, ben vero, a prescindere da preliminari ed assorbenti profili di inammissibilità.
Va evidenziato innanzitutto che le ricorrenti hanno dedotto, testualmente, che con l’atto di citazione notificato in data 23.12.1999 “in via preliminare ed assorbente si eccepiva l’invalidità dei testamenti, che espressamente si impugnavano, invocati da F.M. quale titolo per la presunta attribuzione alla stessa tanto della quota di disponibile quanto della facoltà di scelta dei beni….” (così ricorso, pag. 3).
Nondimeno, alla stregua delle conclusioni rassegnate con la stessa citazione – siccome in precedenza pedissequamente riprodotte – e dipoi puntualmente reiterate con l’appello incidentale all’uopo spiegato (a tal ultimo riguardo si vedano le pagg. 8 e 9 della sentenza d’appello), le medesime F.F. e Fe. – per quel che ha valenza in questa sede – instavano, da un canto, perché si dichiarasse che la successione di L.R. dovesse “avvenire mediante l’attribuzione del patrimonio relitto in parti uguali tra le sue figlie…”, dall’altro, in via del tutto gradata, perché si dichiarasse la nullità, l’inefficacia ovvero si pronunciasse l’annullamento esclusivamente della scheda testamentaria con segno di data 5.9.1996 e su tale scorta che si dichiarasse….
In tal guisa, al cospetto della doglianza di parte ricorrente, secondo cui la corte d’appello avrebbe fatto “mostra di indirizzare la propria attenzione e valutazione unicamente sul testamento di presunta data 5.9.1996, ed invece di soprassedere completamente dall’esame delle problematiche poste sin dall’atto introduttivo sulla validità e rilevanza di tutti i testamenti prodotti in atti” (così ricorso, pag. 10), si condivide senz’altro l’argomentazione della controricorrente secondo cui “per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità, le ricorrenti chiedono la nullità e comunque irrilevanza di TUTTI i testamenti invocati in giudizio (così controricorso, pag. 9”).
È appena il caso di soggiungere, ovviamente, che nel giudizio di legittimità non può essere proposto nessun motivo, né di fatto né di diritto, che comporti l’allargamento della materia del contendere – con la modificazione delle azioni o delle eccezioni già proposte, o con la deduzione di nuove azioni o eccezioni – oppure che presupponga l’accertamento di nuovi elementi di fatto, ulteriori rispetto a quelli già dedotti nelle fasi di merito (cfr. in tal senso Cass. 12.8.2004, n. 15673).
Va evidenziato in secondo luogo che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito; ne consegue che il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).
Nei termini testé enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in foto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e coerente sul piano logico – formale.
Del resto le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio (cfr. sentenza d’appello, pag. 12) si svelano assolutamente chiare ed univoche, idonee ex se a sorreggere la statuizione, ad esse ancorata, del giudice di seconde cure.
Al contempo non rivestono alcun valore in rapporto al denunciato vizio ex art. 360, 1 co., n. 5), c.p.c. né la circostanza per cui la corte distrettuale abbia ignorato – si assume – la diagnosi di demenza senile conclamata formulata sin dal 1990, né la circostanza per cui non sia stata disposta “una consulenza psico – neurologica di alto livello scientifico”, né la circostanza per cui non sia stato accordato il dovuto risalto all’asserita anomalia costituita dalla redazione di una pluralità di testamenti tutti di segno opposto.
È al giudice del merito, invero, che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).
In ogni caso non può non darsi atto che gli esiti dell’accertamento medico operato nell’anno 1990 in sede di visita collegiale della commissione provinciale – esiti che, in verità, F.F. e Fe. per nulla riproducono nel corpo del proprio ricorso – si specificano in maniera del tutto differente alla stregua della puntuale rappresentazione che la controricorrente ne ha fornito (cfr. controricorso, pagg. 10-11).
Non può non darsi atto, altresì, che la supposta demenza senile, quale fattore e causa della pretesa incapacità di testare liberamente e consapevolmente, non poteva che prospettarsi – al giudice del merito – e si prospetta – a questa Corte – quale illazione priva di fondamento non solo a fronte della perentorietà dei risultati dell’indagine demandata all’ausiliario (“la scheda testamentaria a firma L.R. datata 5.9.96… è autentica, esente da qualsiasi elemento che possa viziare la piena validità…”), ma pur alla luce delle attestazioni di cui al certificato stilato dal medico curante e degli ulteriori elementi di valutazione di cui F.M. da conto alle pagine 14 e 15 del controricorso.
Non può non darsi atto, ancora, che il complessivo tenore del ricorso per nulla consente il puntuale riscontro del contenuto e della portata di ciascuno dei plurimi asseritamente antitetici atti di ultima volontà di pugno e a firma di L.R. .
È indubitabile, per altro verso, che le ulteriori circostanze riferite in sede di illustrazione del secondo motivo (si allude allo stato di isolamento – cui la corte salernitana non avrebbe accordato alcun rilievo – cui la controricorrente avrebbe costretto la madre, stato di isolamento che avrebbe alterato, minandone la genuinità, la volontà della testatrice) possono rivestire valenza essenzialmente nel solco dell’art. 624 c.c, segnatamente sub specie di captazione.
Ed è indubitabile, inoltre, perché la captazione possa configurarsi, che non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma che occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (cfr. Cass. 28.5.2008, n. 14011).
Ed è indubitabile, infine, che la relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore (cfr. Cass. 28.5.2008, n. 14011).
In questi termini, evidentemente, le medesime circostanze che valgono a dar ragione della soddisfacenti condizioni di salute mentale in cui versava L.R. nel periodo in cui provvide, benché ultranovantenne, a redigere la scheda datata 5.9.1996, valgono, in pari tempo, a dar conto dell’insussistenza di una delle imprescindibili precondizioni perché potesse e possa ipotizzarsi l’operatività di una qualsivoglia forma di captazione.
La controricorrente ha chiesto disporsi la cancellazione dell’espressione “l’ingente somma prendesse il volo”, che figura a pagina 21 dell’avverso ricorso.
L’istanza non merita seguito.
Non vi è motivo, invero, che ci si discosti dall’insegnamento secondo cui la sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi – prevista dall’art. 89 c.p.c. e tale da poter esser disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando tra i poteri officiosi del giudice – va esclusa allorquando le locuzioni censurate non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelino, perciò, un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell’ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell’avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (cfr. Cass. 6.7.2004, n. 12309).
Nel solco della testé riferita indicazione giurisprudenziale vi è ampio margine, da un canto, per escludere che le parole censurate siano espressione di un mero intento offensivo, dall’altro, per ammettere che si riferiscono a vicenda che senz’altro si iscrive nella complessiva e complessa materia del contendere.
Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido delle ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido le ricorrenti a rimborsare alla controricorrente la somma di Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *